Sentenza breve 7 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 07/02/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00148/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00902/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 902 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Reginelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
Ministero dell'Interno - Questura di -OMISSIS-, Ufficio Immigrazione;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo, emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS-, in data 1 settembre 2025, Div. P.A.S. Cat. A. -OMISSIS-/Imm./mr
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. NI IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso in epigrafe il cittadino -OMISSIS- -OMISSIS- impugna, chiedendone l’annullamento, il provvedimento della Questura di -OMISSIS- del 1 settembre 2025 con cui è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo UE precedentemente rilasciatogli .
Il provvedimento è motivato, in particolare, ai sensi dell’art. 9 comma 7, 4 commi 3 e 5, e 5 d.lgs. n. 286/1998, e previa comunicazione ex art. 7 l. n. 241/1990 restituita dall’Ufficio Postale per compiuta giacenza, con riferimento alla condanna riportata dal ricorrente in data -OMISSIS- dal Tribunale di -OMISSIS- per tentata violenza sessuale (art.609 bis comma 4 c.p.), ad anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, all'interdizione per anni due dai pubblici uffici e da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, curatela e all'amministrazione di sostegno,
A sostegno del gravame parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
1) Eccesso di potere per motivazione insufficiente, istruttoria inadeguata degli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5, ultimo cpv. e art. 9, commi 4, 7 e 11, D. Lgs. 286/98 e dell’art. 1 D. Lgs. 159/2011, in quanto si fonda la revoca del permesso di soggiorno su una singola condotta delittuosa risalente a più di un sei anni prima, senza tenere nel dovuto conto la condotta di vita complessiva del ricorrente, la durata della sua regolare permanenza sul territorio nazionale.e la presenza di legami familiari, nonché il fatto che il ricorrente sia stato pienamente recuperato alla società civile, avendo preso coscienza dell’errore commesso e risarcito la persona offesa dal reato.
2) Eccesso di potere per mancato rispetto del principio di proporzionalità nelle sue due articolazioni della necessità ed idoneità del provvedimento emesso, in quanto si è applicato un provvedimento non necessario in mancanza di una concreta violazione di un pubblico interesse e comunque inidoneo a risolvere le problematiche eventualmente sottese dalla presente fattispecie
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere in giudizio.
Alla Camera di Consiglio del 15 gennaio 2026 il ricorso, sussistendone i presupposti, veniva introitato per la decisione ex art. 60 cpa. .
1 In primo luogo, essendosi l’Amministrazione regolarmente costituita per tramite dell’Avvocatura dello Stato, le relazioni depositate dalla PA, a differenza di quanto eccepito da parte ricorrente nelle memorie conclusive, possono essere oggetto di valutazione da parte del giudice. In ogni caso, dette difese non sono decisive per l’esito della presente controversia.
1.1 Le censure sollevate in ricorso, che possono essere trattate congiuntamente in quanto connesse, sono infondate e devono essere respinte.
1.2 Preliminarmente, in diritto, va rimarcato che, ai sensi dell’art. 9, comma 4 del d.lgs. n. 286/1998, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo “non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”. Il comma 7 della medesima norma stabilisce poi che il permesso di soggiorno UE di lungo periodo è revocato “quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio”, indicate al succitato comma 4.
1.3 Ciò premesso, ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’amministrazione abbia ben esercitato il potere discrezionale alla stessa attribuito dall’art. 9, commi 4 e 7, del d.lgs. n. 286/1998, formulando un giudizio di pericolosità sociale fondato non sul carattere automaticamente ostativo della condanna riportata dal ricorrente, ma sulla valutazione in concreto della complessiva condotta di vita di quest’ultimo, con valutazioni che risultano immuni da difetti istruttori o da profili di evidente illogicità e/o irragionevolezza.
1.4 Del resto il reato oggetto della condanna, anche se commesso in forma tentata, è connotato da un particolare disvalore sociale, con ogni evidenza incompatibile con i principi costituzionali che trovano il proprio principale referente normativo nell’art.2 della Costituzione. Si rammenta che tali precetti impongono alla Repubblica di garantire la libertà, la dignità e l’integrità fisica di ogni persona e, in particolare, di contrastare ogni forma di violenza e discriminazione di genere, garantendo la piena libertà di scelta della donna (Cons. Stato, IV, n. 9 settembre 2022 n. 7857)).
1.5 Né può orientare diversamente il presente giudizio il risarcimento della vittima e la concessione della sospensione condizionale, non in grado di elidere la sostanziale gravità dei fatti per i quali è stata emessa condanna e che la tipologia del delitto, nonché la dinamica concreta dell’episodio restano in grado di disvelare.
2 Va quindi ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la condotta penalmente rilevante posta in essere dal medesimo è stata oggetto da parte della Questura di un corretto bilanciamento anche rispetto alla sua situazione sociale, familiare e lavorativa, dovendosi, quindi, escludere qualsivoglia vizio di motivazione o difetto di istruttoria nella valutazione discrezionale operata.
2.1 In particolare la Questura ha osservato:
- che le azioni poste in essere sono avvenute malgrado il ricorrente abbia in territorio nazionale una famiglia composta da moglie, figli, circostanza che tuttavia non lo ha fatto desistere dal porre in essere una condotta che inevitabilmente ha compromesso il suo corretto inserimento giuridico, familiare e sociale in territorio nazionale;
- che le vicende sopra delineate sono espressione dell'insussistenza delle condizioni di integrazione nel tessuto sociale ed evidente di pericolosità del soggetto per il danno creato alla famiglia e alla comunità derivante dalla fattispecie di reati commessi;
-valutata la durata del soggiorno sul territorio nazionale del ricorrente si ritiene che la condotta antigiuridica tenuta dallo stesso, in evidente contrasto con il principio di un corretto inserimento, elemento cardine caratterizzante la figura del soggiornante di lungo periodo, assuma forte disvalore; il permesso di soggiorno di lungo periodo, avendo durata illimitata, deve poggiare su basi giuridiche oggettive e soggettive che diano garanzia di stabilità ed immutabilità, circostanza che richiede una responsabilizzazione da parte del titolare dal compiere condotte delittuose le quali condotte comportano inevitabilmente una rivalutazione della sua posizione di soggiorno.
2.2 A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, l’inserimento sociale del ricorrente è stato valutato e ritenuto recessivo rispetto alla gravità della condanna e delle circostanze che l’hanno accompagnata. Tali fatti, commessi nonostante la lunga permanenza del ricorrente, sono stati ritenuti, con giudizio discrezionale, incompatibili con lo status di soggiornante di lungo periodo, per cui la revoca del relativo status non può essere certamente intesa come “contraria al pubblico interesse. Ancora, con riguardo alla ritenuta mancanza di proporzionalità della decisione, la revoca risulta del tutto proporzionata a quanto contestato al ricorrente, considerato anche che la Questura si è riservata la possibilità di valutare il rilascio al ricorrente di un permesso di soggiorno di breve durata.
2.3 I due motivi di ricorso sono quindi infondati-
3 Il ricorso deve essere dunque respinto.
3.1 La delicata natura delle posizioni soggettive oggetto del ricorso consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare reati e condanne penali.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata MM AN, Presidente
NI IU, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI IU | Renata MM AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.