Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/04/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lecce R.G.2018 /3861
Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv. Giuseppe Quaranta in funzione di Giudice unico, all'udienza del 11.04.2025, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art 281 sexies cpc ed ha pronunciato, al termine, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3861/2018 R.G.C., avente ad oggetto: comunione e condominio impugnazione di delibera assembleare- spese condominiali e vertente
TRA
" , con sede in Bologna Via B. Gigli 1, codice Parte_1 fiscale e partita in persona del legale rappresentante pro tempore, signor P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovambattista Murano del Foro di Parte_2
Bologna in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliato nel suo studio
Opponente
E
, in persona dell'amministratore legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna P. Martano in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliato nel suo studio
Opposto
, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Ferrante in virtù di Controparte_2 mandato in atti, elettivamente domiciliata nel suo studio
Terza chiamata
Conclusioni come da verbale in data odierna.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Visto l'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, non si riporta lo svolgimento del processo.
È pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che afferma il “principio secondo cui l'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto)”.
Ne consegue che, nel presente giudizio, incombeva sul Condominio creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti posti a sostegno della propria pretesa (cfr Cass. 22/10/1986, n. 6208; Cass. 03/12/1991, n. 12922; Cass. 28/01/1995, n.
1052).
Oggetto del giudizio di opposizione è quindi la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza quindi il diritto preteso dal creditore, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore, nel suo CP_1 ammontare preciso e nella sua diretta riferibilità alla società opponente, doveva essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Tanto premesso l'art. 1130 c.c. riconosce all'Amministratore di il compito di CP_1
“riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni”. La riscossione dei contributi deve avvenire sulla base di un rendiconto ritualmente approvato dall'assemblea contenente gli elementi indicati dall'art. 1130-bis, cioè mediante la redazione di un documento contenente una serie di specifiche voci contabili, indispensabili alla ricostruzione e al controllo della gestione dell'amministratore da parte di ogni condomino.
Elementi indispensabili del rendiconto sono pertanto: a) il registro di contabilità; b) il riepilogo finanziario;
c) una nota di accompagnamento sintetica, esplicativa della gestione annuale. L'art. 63 disp. att. c.c. prevede, inoltre, che “per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo…”.
Nell'odierno giudizio il opposto, attore in senso sostanziale, non ha CP_1 prodotto alcun rendiconto delle annualità per le quali ha richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo, né nel procedimento monitorio né nella successiva fase di opposizione.
L'emissione del decreto ingiuntivo non vale a fare presumere il credito dell'ingiungente,
e l'opposizione basta, per sé stessa, a ripristinare le posizioni probatorie delle parti secondo il loro interesse ad agire o a resistere all'azione: era quindi onere del
Condominio opposto provare, nel presente giudizio di opposizione, l'ammontare preciso dei contributi richiesti e la loro incontestabile riferibilità alla odierna società opponente.
Cosa che di fatto non è avvenuta.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato richiesto sulla base di un verbale di assemblea datato 15.5.2016, prodotto dalla società opponente come doc. n. 8, in cui non vi è stata l'approvazione di un vero e proprio rendiconto come richiesto dalla legge.
In detto verbale si legge che l'amministratore dopo aver precisato “di aver Pt_3 annotato in contabilità le somme incassate e di aver provveduto ai pagamenti dei debiti scaduti”, dichiara di aver “predisposto una relazione ed un prospetto contabile nel quale sono stati annotati i movimenti in entrata ed in uscita della gestione Pt_4
(limitatamente alla movimentazione per le quali vi è tracciabilità bancaria) e della gestione : quindi, la stessa assemblea precisa che quanto esaminato non Pt_3 costituisce un rendiconto ma un mero prospetto contabile redatto, peraltro, sulla base di dati bancari incompleti.
Appare quindi testualmente dimostrata l'assoluta incertezza che regnava sui conti del
. CP_1
L'assemblea non ha approvato alcun rendiconto ma si è limitata ad approvare “il prospetto relativo” alla gestione effettuata dall'Amministratore prospetto che Pt_3
– ripetiamo - certamente non può essere ritenuto equivalente al rendiconto previsto dall'art. 1130-bis c.c.
Detta circostanza è riconosciuta dall'opposto che nella memoria del 9 giugno 2020 dichiara espressamente, in due diversi punti, che nella assemblea condominiale del
15.5.2016 è stato approvato non un rendiconto ma un semplice “schema contabile” che, in quanto tale, non può assurgere a prova del credito asseritamente vantato.
Le spese del giudizio stante la peculiarità delle questioni trattate sono interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del G.O.T. avv Giuseppe Quaranta in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da " , così provvede: Controparte_1
1) Accoglie l'opposizione e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo n. 483/2018 per le ragioni esposte in motivazione;
2) compensa interamente le spese del giudizio
Così deciso in Lecce il 11 aprile 2025
Il G.O.P.
Avv Giuseppe Quaranta