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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/09/2025, n. 4921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4921 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE
R.G. 1535/2020
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa FRANCA MANGANO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario relatore.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1535 R.G.C. dell'anno 2020, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 30 gennaio 2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Irnerio n. 67 , Parte_1 presso lo Studio Legale dell' Avv. Furio Quadrani, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- Appellante -
E , in persona del suo Amm.re Controparte_1
p.t.,
- Appellato contumace -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2871/2020
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Parte_1
Roma n. 2871/2020 che – a definizione del giudizio RG n. 30216/2018 promosso dallo stesso nei confronti del Controparte_1 in Roma ed avente ad oggetto l'impugnativa della delibera dell'assemblea condominiale datata 22 marzo 2018 – aveva respinto la domanda poiché tardiva ex art. 1337 c.c. e condannato l'attore al pagamento delle spese di lite
L' appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame e così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, per i motivi di cui in premessa, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente appello ed in riforma e revoca parziale della sentenza del Tribunale di Roma,
V° Sezione n. 2871/2020 del Giudice O. Zanchetta, emessa il 6.2.2020 nel procedimento n.r.g. 30216/2018, non notificata ed accogliere integralmente le conclusioni trascritte del 1° grado, da intendersi qui riportate e trascritte, e che di seguito si riproducono: - annullare e/o dichiarare la nullità e/o invalidità dell'intera delibera del condominio di Roma, Controparte_1 tenutasi in seconda convocazione il 22.3.2018, in relazione alla mancata convocazione della predetta assemblea;
-in subordine annullare e/o dichiarare
pag. 2/7 la nullità e/o invalidità limitatamente alla medesima delibera assunta al punto
n. 1 per tutti i motivi meglio esposti in premessa;
-con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali IVA e CAP come per legge, da distrarsi. Si fa poi espressa istanza di acquisizione del fascicolo di primo grado svoltosi innanzi al Tribunale di
Roma, sez. 5°, n.r.g. 30216/2018. Ai soli fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore del procedimento è compreso tra €. 5.200,01 ed €. 26.000 valore della delibera impugnata ed il CU è di €. 237,00 oltre €.
118,50 per l'appello oltre marca €. 27,00”.
Rimaneva contumace l'appellato . CP_1
All'udienza collegiale del 30 gennaio 2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con termine per memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dall' impugnativa - proposta da con Parte_1 atto di citazione notificato in data 27 aprile 2018 - della delibera, datata 22 marzo 2018, dell'assemblea del in Controparte_1
Roma
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2871/2020 respingeva la domanda attorea dichiarandone la tardività ai sensi e per gli effetti dell' art. 1337 c.c., sulla scorta della seguente motivazione: “La contestazione di parte attrice circa la mancata omessa convocazione trova smentita dall'allegata documentazione della parte convenuta, consistente nella PEC di convocazione datata 5.03.2018 con allegato ordine del giorno….(omissis)… considerato che pure emerge incontestabilmente che l'attore era presente nella seduta del 22 marzo 2018 e he ha provveduto alla notifica dell'atto di impugnativa andando
a notificare l'atto solo in data 27.04.2018(come emerge dalla data di notifica dell'atto) deve concludersi per la tardività della domanda attorea”.
pag. 3/7 L'appellante chiede la riforma della gravata sentenza assumendo – nei motivi di gravame – di non aver partecipato all'assemblea condominiale del 22 marzo
2018, diversamente da quanto rilevato dal Tribunale di Roma e contestando il valore probante della PEC datata 5.03.2018 di convocazione dell'assemblea condominiale con allegato ordine del giorno, in quanto prodotta in giudizio dal convenuto in giudizio nel 2015 e quindi “ben tre anni dopo CP_1
l'emissione della PEC medesima”, mentre il condomino non avrebbe Pt_1 avuto più nella sua disponibilità l'avviso di ricezione della PEC, poiché successivamente avrebbe provveduto a disdettare l'abbonamento della casella di posta certificata.
Assume in primo luogo l'appellante che il avrebbe prodotto solo la CP_1 ricevuta di invio della pec e non anche quella di accettazione, non sussistendo dunque la violazione dell'art. 1137 c.c. “in quanto il giudice ha ritenuto erroneamente che il fosse presente all'assemblea del 22 marzo 2018, Pt_1 semmai “incontestabilmente “ era il contrario, come risulta senza ombra di dubbio dalla lettura del verbale di assemblea. Il non ha mai Pt_1 partecipato a detta assemblea ed il Giudice non avrebbe dovuto affermare il contrario. Anzi a tale riguardo abbiamo provato senza ombra di dubbio, come da documentazione prodotta che, il verbale è stato ricevuto il 3.4.2018, giorno in cui il ha aperto la mail, quindi il giudizio è stato instaurato nei Pt_1 termini previsti dalla legge. (allegato n.1). Comunque anche a voler considerare la data del 28.3.2018, come indicata come data di invio, appare palese che il giudizio è stato instaurato nel termine di 30 giorni, il 27.4.2018”.
La doglianza è fondata e va accolta.
Secondo principio unanime della giurisprudenza di merito e di legittimità, “È annullabile, perché viziata, la delibera condominiale con la quale viene decisa la ripartizione di spese non attinenti alla gestione comune, ove non sia provato il carattere personale delle stesse. In tal caso, la relativa azione di annullamento va esercitata nel termine breve di cui all' art. 1137 comma 2 c.c.”
(Cassazione civile sez. II, 02/08/2024, n.21865).
pag. 4/7 Nel caso in esame, pur essendo comprovata in atti la regolare convocazione del all'assemblea condominiale del 22.03.2018 (risultando prodotta dal Pt_1
in primo grado sia la ricevuta di invio sia quella di avvenuta CP_1 consegna della PEC), tuttavia dalla lettura del verbale dell'assemblea suddetta si evince chiaramente che l'odierno appellante – contrariamente a quanto sostenuto dal giudicante di prime cure (“considerato che pure emerge incontestabilmente che l'attore era presente nella seduta del 22 marzo 2018 e che ha provveduto alla notifica dell'atto di impugnativa andando a notificare
l'atto solo in data 27.04.2018(come emerge dalla data di notifica dell'atto) deve concludersi per la tardività della domanda attorea”) – era assente alla riunione del 22 marzo 2018: pertanto i termini per l'impugnazione della delibera decorrevano per il non dalla data della delibera medesima Pt_1 bensì dalla notificazione del relativo verbale, avvenuta con PEC del 28 marzo
2008(come da documentazione prodotta nel primo grado di giudizio).
Poiché l'atto di impugnazione della delibera de qua risulta notificato in data 27 aprile 2008, l'impugnazione è tempestiva.
Attesa la ritualità dell'atto di impugnazione proposto, vanno esaminati i motivi di impugnazione nel merito.
Assume l'odierno appellante che il decisum del Tribunale di Roma oggetto di gravame sarebbe viziato per “violazione dell'art. 1135 c.c., la delibera di cui all'assemblea del 22.3.2018 approvando il consuntivo condominio 2016/2017 addebitava illegittimamente - ed esulando dalle proprie attribuzioni ed in violazione dell'art. 1135 cc - al sig. , spese per “lavori individuali” non Pt_1 meglio specificati e mai autorizzati né approvati dall'attore.
La doglianza è infondata e va respinta.
Dalla lettura degli atti di causa, in particolare della relazione tecnica di parte redatta dall'ing. su incarico del e prodotta dallo stesso Testimone_1 Pt_1 nel primo grado di giudizio, nonché del verbale dell'assemblea condominiale de qua, si evince in maniera chiara ed incontrovertibile che la spesa attribuita pag. 5/7 all'odierno appellante e contenuta nel bilancio consuntivo approvato nell'impugnata delibera riguarda la riparazione di un innesto di scarico abusivo sulla colonna condominiale di acqua la cui tubatura - deteriorata e CP_2 malmessa – era ubicata nella proprietà in senso orizzontale, nonché Pt_1 abusivamente collegata alla colonna verticale condominiale di scarico delle acque piovane: da ciò consegue che la corrispondente spesa deliberata per la riparazione e il ripristino del corretto collegamento dello scarico sia stata correttamente posta dall'assemblea condominiale a carico del , inserita Pt_1 dunque tra le spese individuali.
Inammissibile si appalesa infine l'ultimo motivo di gravame, sollevato in maniera estremamente generica dall'appellante, che si limita a contestare una non meglio specificata violazione dell'art. 1130 bis c.c. senza offrire alcun elemento probante circa il pregiudizio subito a seguito di detta violazione, che rimane anch'essa solo asserita.
Per i suesposti motivi, l'appello viene integralmente respinto, restando assorbita ogni altra questione.
Nulla per le spese, attesa la contumacia del appellato. CP_1
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1
, avverso la sentenza resa dal Controparte_1
Tribunale di Roma n. 2871/2020;
2. Nulla per le spese;
pag. 6/7 3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott.ssa Franca Mangano
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE
R.G. 1535/2020
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa FRANCA MANGANO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario relatore.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1535 R.G.C. dell'anno 2020, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 30 gennaio 2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Irnerio n. 67 , Parte_1 presso lo Studio Legale dell' Avv. Furio Quadrani, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- Appellante -
E , in persona del suo Amm.re Controparte_1
p.t.,
- Appellato contumace -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2871/2020
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Parte_1
Roma n. 2871/2020 che – a definizione del giudizio RG n. 30216/2018 promosso dallo stesso nei confronti del Controparte_1 in Roma ed avente ad oggetto l'impugnativa della delibera dell'assemblea condominiale datata 22 marzo 2018 – aveva respinto la domanda poiché tardiva ex art. 1337 c.c. e condannato l'attore al pagamento delle spese di lite
L' appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame e così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, per i motivi di cui in premessa, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente appello ed in riforma e revoca parziale della sentenza del Tribunale di Roma,
V° Sezione n. 2871/2020 del Giudice O. Zanchetta, emessa il 6.2.2020 nel procedimento n.r.g. 30216/2018, non notificata ed accogliere integralmente le conclusioni trascritte del 1° grado, da intendersi qui riportate e trascritte, e che di seguito si riproducono: - annullare e/o dichiarare la nullità e/o invalidità dell'intera delibera del condominio di Roma, Controparte_1 tenutasi in seconda convocazione il 22.3.2018, in relazione alla mancata convocazione della predetta assemblea;
-in subordine annullare e/o dichiarare
pag. 2/7 la nullità e/o invalidità limitatamente alla medesima delibera assunta al punto
n. 1 per tutti i motivi meglio esposti in premessa;
-con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali IVA e CAP come per legge, da distrarsi. Si fa poi espressa istanza di acquisizione del fascicolo di primo grado svoltosi innanzi al Tribunale di
Roma, sez. 5°, n.r.g. 30216/2018. Ai soli fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore del procedimento è compreso tra €. 5.200,01 ed €. 26.000 valore della delibera impugnata ed il CU è di €. 237,00 oltre €.
118,50 per l'appello oltre marca €. 27,00”.
Rimaneva contumace l'appellato . CP_1
All'udienza collegiale del 30 gennaio 2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con termine per memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dall' impugnativa - proposta da con Parte_1 atto di citazione notificato in data 27 aprile 2018 - della delibera, datata 22 marzo 2018, dell'assemblea del in Controparte_1
Roma
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2871/2020 respingeva la domanda attorea dichiarandone la tardività ai sensi e per gli effetti dell' art. 1337 c.c., sulla scorta della seguente motivazione: “La contestazione di parte attrice circa la mancata omessa convocazione trova smentita dall'allegata documentazione della parte convenuta, consistente nella PEC di convocazione datata 5.03.2018 con allegato ordine del giorno….(omissis)… considerato che pure emerge incontestabilmente che l'attore era presente nella seduta del 22 marzo 2018 e he ha provveduto alla notifica dell'atto di impugnativa andando
a notificare l'atto solo in data 27.04.2018(come emerge dalla data di notifica dell'atto) deve concludersi per la tardività della domanda attorea”.
pag. 3/7 L'appellante chiede la riforma della gravata sentenza assumendo – nei motivi di gravame – di non aver partecipato all'assemblea condominiale del 22 marzo
2018, diversamente da quanto rilevato dal Tribunale di Roma e contestando il valore probante della PEC datata 5.03.2018 di convocazione dell'assemblea condominiale con allegato ordine del giorno, in quanto prodotta in giudizio dal convenuto in giudizio nel 2015 e quindi “ben tre anni dopo CP_1
l'emissione della PEC medesima”, mentre il condomino non avrebbe Pt_1 avuto più nella sua disponibilità l'avviso di ricezione della PEC, poiché successivamente avrebbe provveduto a disdettare l'abbonamento della casella di posta certificata.
Assume in primo luogo l'appellante che il avrebbe prodotto solo la CP_1 ricevuta di invio della pec e non anche quella di accettazione, non sussistendo dunque la violazione dell'art. 1137 c.c. “in quanto il giudice ha ritenuto erroneamente che il fosse presente all'assemblea del 22 marzo 2018, Pt_1 semmai “incontestabilmente “ era il contrario, come risulta senza ombra di dubbio dalla lettura del verbale di assemblea. Il non ha mai Pt_1 partecipato a detta assemblea ed il Giudice non avrebbe dovuto affermare il contrario. Anzi a tale riguardo abbiamo provato senza ombra di dubbio, come da documentazione prodotta che, il verbale è stato ricevuto il 3.4.2018, giorno in cui il ha aperto la mail, quindi il giudizio è stato instaurato nei Pt_1 termini previsti dalla legge. (allegato n.1). Comunque anche a voler considerare la data del 28.3.2018, come indicata come data di invio, appare palese che il giudizio è stato instaurato nel termine di 30 giorni, il 27.4.2018”.
La doglianza è fondata e va accolta.
Secondo principio unanime della giurisprudenza di merito e di legittimità, “È annullabile, perché viziata, la delibera condominiale con la quale viene decisa la ripartizione di spese non attinenti alla gestione comune, ove non sia provato il carattere personale delle stesse. In tal caso, la relativa azione di annullamento va esercitata nel termine breve di cui all' art. 1137 comma 2 c.c.”
(Cassazione civile sez. II, 02/08/2024, n.21865).
pag. 4/7 Nel caso in esame, pur essendo comprovata in atti la regolare convocazione del all'assemblea condominiale del 22.03.2018 (risultando prodotta dal Pt_1
in primo grado sia la ricevuta di invio sia quella di avvenuta CP_1 consegna della PEC), tuttavia dalla lettura del verbale dell'assemblea suddetta si evince chiaramente che l'odierno appellante – contrariamente a quanto sostenuto dal giudicante di prime cure (“considerato che pure emerge incontestabilmente che l'attore era presente nella seduta del 22 marzo 2018 e che ha provveduto alla notifica dell'atto di impugnativa andando a notificare
l'atto solo in data 27.04.2018(come emerge dalla data di notifica dell'atto) deve concludersi per la tardività della domanda attorea”) – era assente alla riunione del 22 marzo 2018: pertanto i termini per l'impugnazione della delibera decorrevano per il non dalla data della delibera medesima Pt_1 bensì dalla notificazione del relativo verbale, avvenuta con PEC del 28 marzo
2008(come da documentazione prodotta nel primo grado di giudizio).
Poiché l'atto di impugnazione della delibera de qua risulta notificato in data 27 aprile 2008, l'impugnazione è tempestiva.
Attesa la ritualità dell'atto di impugnazione proposto, vanno esaminati i motivi di impugnazione nel merito.
Assume l'odierno appellante che il decisum del Tribunale di Roma oggetto di gravame sarebbe viziato per “violazione dell'art. 1135 c.c., la delibera di cui all'assemblea del 22.3.2018 approvando il consuntivo condominio 2016/2017 addebitava illegittimamente - ed esulando dalle proprie attribuzioni ed in violazione dell'art. 1135 cc - al sig. , spese per “lavori individuali” non Pt_1 meglio specificati e mai autorizzati né approvati dall'attore.
La doglianza è infondata e va respinta.
Dalla lettura degli atti di causa, in particolare della relazione tecnica di parte redatta dall'ing. su incarico del e prodotta dallo stesso Testimone_1 Pt_1 nel primo grado di giudizio, nonché del verbale dell'assemblea condominiale de qua, si evince in maniera chiara ed incontrovertibile che la spesa attribuita pag. 5/7 all'odierno appellante e contenuta nel bilancio consuntivo approvato nell'impugnata delibera riguarda la riparazione di un innesto di scarico abusivo sulla colonna condominiale di acqua la cui tubatura - deteriorata e CP_2 malmessa – era ubicata nella proprietà in senso orizzontale, nonché Pt_1 abusivamente collegata alla colonna verticale condominiale di scarico delle acque piovane: da ciò consegue che la corrispondente spesa deliberata per la riparazione e il ripristino del corretto collegamento dello scarico sia stata correttamente posta dall'assemblea condominiale a carico del , inserita Pt_1 dunque tra le spese individuali.
Inammissibile si appalesa infine l'ultimo motivo di gravame, sollevato in maniera estremamente generica dall'appellante, che si limita a contestare una non meglio specificata violazione dell'art. 1130 bis c.c. senza offrire alcun elemento probante circa il pregiudizio subito a seguito di detta violazione, che rimane anch'essa solo asserita.
Per i suesposti motivi, l'appello viene integralmente respinto, restando assorbita ogni altra questione.
Nulla per le spese, attesa la contumacia del appellato. CP_1
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1
, avverso la sentenza resa dal Controparte_1
Tribunale di Roma n. 2871/2020;
2. Nulla per le spese;
pag. 6/7 3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott.ssa Franca Mangano
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