Articolo 111 della Legge 29 febbraio 1968, n. 81
Articolo 110Articolo 112
Versione
15 marzo 1968
Art. 111.

E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1968, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).
Entrata in vigore il 15 marzo 1968