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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2025, n. 3168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3168 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 9 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2710 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2023, vertente TRA
, elett.te dom.to in Roma, Via Valdinievole 11 presso e nello Parte_1 studio legale dell'avv. Ester Ferrari Morandi che lo rapp.ta e difende giusta delega a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Appellante
E
, rappresentato e difeso dall' avv. Ivanoe Controparte_1
Ciocca, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio Persona_1 in Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.3.2024, e con questi elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29 presso l'Ufficio legale dell'Istituto
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 699/2023 del
02.05.2023
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Tivoli ha respinto la domanda di Parte_1 volta a dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza del provvedimento di
[...] ripetizione di indebito formulato dall' in data 20.09.2017 per un importo pari a Pt_2
1.081,44 euro, in quanto generico, illegittimo e infondato. Chiedeva inoltre la restituzione delle somme trattenute da ottobre 2017 a gennaio 2018.
Il ricorrente deduceva che, con nota del 20.09.2017, l' comunicava quanto Pt_2 segue: “il Centrale dei Pensionati ha provveduto a ricalcolare le CP_2 ritenute fiscali per l'anno 2017 tenendo conto dei suoi trattamenti e delle detrazioni da lei richieste. Il nuovo importo mensile delle ritenute fiscali pari ad euro 266,42 sarà operato a partire dal mese di ottobre 2017. Per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 è stato determinato un debito di euro 1.081,44 che le sarà recuperato sulle rate di pensione in pagamento da ottobre 2017 a febbraio 2018”.
L' si costituiva in giudizio deducendo che indebito non aveva natura Pt_2 pensionistica ma derivava dal ricalcolo delle ritenute fiscali in virtù dell'eliminazione delle detrazioni per il nucleo familiare e che, a seguito di domanda pensionistica trasmessa dal ricorrente, erano state richieste in restituzione.
Era stato specificato che le ritenute fiscali operate sulla pensione per l'anno 2017 erano state modificate in ragione del ricalcolo delle detrazioni.
Secondo l' il richiedente, ove ne avesse avuto diritto, avrebbe potuto inserire Pt_2 nuovamente le detrazioni tramite pin o recuperare le stesse mediante la dichiarazione fiscale (mod. 730 o Unico).
Il Tribunale di Tivoli premetteva che la domanda riguardava l'accertamento dell'insussistenza dell'indebito di cui al provvedimento del 20.9.2017 e la consenguente condanna dell' a < Pt_2 mensilità di ottobre 2017 a quella di febbraio 2018, con vittoria di spese da distrarsi.>>
Il primo giudice ha accertato che con il provvedimento del 20.9.2017 era stata richiesta in restituzione dall' all'attuale appellante la somma di 1.081,44 euro. Pt_2
La richiesta si originava dal ricalcolo delle ritenute fiscali sulla prestazione in godimento, in relazione alle mensilità da gennaio a settembre 2017, sulla base delle detrazioni, assegni familiari, già richieste dalla parte e non rieterata in sede di domanda di conferma della prestazione del settembre 2017.
Ha escluso il Tribunale che si trattasse di indebito assistenziale a fronte dell'eliminazione delle detrazioni per il nucleo familiare, non richieste dal ricorrente;
qualificato la domanda come di accertamento negativo dell'obbligo di restituzione in capo al ricorrente con onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto.
Ha poi evidenziato che l'attuale appellante non aveva fornito alcun elemento e specificazione <quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa…che pure si era espressamente riservato di farlo a seguito di costituzione della controparte, non avendo il ricorrente dedotto alcunché circa la spettanza delle detrazioni per carico di famiglia menzionate dall'ente nel proprio atto>>.
Non trattandosi di <> non opererebbe il < escluderebbe la ripetibilità dell'indebito a fronte di una situazione idonea a generare affidamento del percettore, e conseguentemente, nel caso di venir meno dei presupposti reddituali, ritiene legittima la restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento di tale circostanza, salvo che il percipiente non versi in dolo>>.
L'indebito ha natura < dall' quale Pt_2 sostituto di imposta>>.
Con l'atto di gravame l'appellante ha censurato la decisione ne ha chiesto la riforma con accoglimento delle originarie domande. Si è costituito l' resistendo Pt_2 all'appello chiedendone il rigetto.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
Da quanto emerge dagli atti e dal giudizio di primo grado l'appellante, prima della domanda di conferma dell'assegno del settembre 2017, deve ritenersi pacifico che godesse delle detrazioni per familiari a carico.
L' sostiene, nella sostanza, che in mancanza di reiterazione della richiesta da Pt_2 parte dell'appellante di fruire del suddetto beneficio, le detrazioni per il nucleo familiare dovevano considerarsi più spettanti.
Per cui, a seguito di domanda pensionistica, si rammenta di sola conferma della prestazione pensionistica, trasmessa dal ricorrente nel 2017, le somme erano state richieste in restituzione in quanto, in sede di erogazione della pensione l' non Pt_2 ha tenuto più in contro delle detrazioni fiscali spettanti al contribuente pensionato.
Le detrazioni d'imposta, comprese quelle per carichi di famiglia, sono sottratte dall'imposta lorda, calcolata per scaglioni di reddito, e determinano una minore Irpef da versare allo Stato.
Per contro in mancanza di dichiarazione tale beneficio non è applicabile e le somme corrisposte in misura maggiore al dovuto sarebbero indebite e quindi oggetto di ripetizione. Ed infatti le ritenute fiscali operate sulla pensione per l'anno 2017 erano state modificate in ragione del ricalcolo delle detrazioni.
La prima questione riguarda se all'appellante spettassero o meno le detrazioni per il medesimo titolo in precedenza indicato in sede di rinnovo senza che vi fosse necessità di richiesta espressa, dovendosi così ritenere che nulla fosse cambiato rispetto alla situazione precedente o se dovesse invece esplicitamente reiterare la richiesta di applicazione del beneficio fiscale.
Secondo l'appellante non sussisterebbe l'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico, salvo il caso, non sussistente nella ipotesi al vaglio di questa Corte, di variazione dei dati.
Pertanto, non essendosi modificata la situazione familiare precedentemente dichiarata, non vi era l'obbligo di compilare la dichiarazione di responsabilità al momento della domanda di conferma dell'assegno.
Tuttavia al più tale tesi porterebbe alla declaratoria di illegittimità della richiesta.
In questa sede, a fronte di un giudizio sul merito e non sugli atti, trattandosi pacificamente di indebito fiscale, sarebbe spettato all'appellante, sin dal primo grado, di dimostrare che avesse effettivamente il diritto attuale agli sgavi per famigliari a carico.
E tale prova avrebbe dovuto fornirla, come eccepito dall' in memoria, sin dal Pt_2 primo grado.
Anche a voler superare la questione della tardività nulla ha dimostrato l'appellante sulla spettanza del beneficio, non censurando fra l'altro pienamente la statuizione di primo grado dove il giudice ha ritenuto che << alcuna ulteriore specificazione quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa è stata allegata dal ricorrente, che pure si era espressamente riservato di farlo a seguito di costituzione della controparte, non avendo il ricorrente dedotto alcunché circa la spettanza delle detrazioni per carico di famiglia menzionate dall'ente nel proprio atto>>.
L'appello va quindi respinto. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese del grado. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 9.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 9 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2710 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2023, vertente TRA
, elett.te dom.to in Roma, Via Valdinievole 11 presso e nello Parte_1 studio legale dell'avv. Ester Ferrari Morandi che lo rapp.ta e difende giusta delega a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Appellante
E
, rappresentato e difeso dall' avv. Ivanoe Controparte_1
Ciocca, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio Persona_1 in Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.3.2024, e con questi elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29 presso l'Ufficio legale dell'Istituto
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 699/2023 del
02.05.2023
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Tivoli ha respinto la domanda di Parte_1 volta a dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza del provvedimento di
[...] ripetizione di indebito formulato dall' in data 20.09.2017 per un importo pari a Pt_2
1.081,44 euro, in quanto generico, illegittimo e infondato. Chiedeva inoltre la restituzione delle somme trattenute da ottobre 2017 a gennaio 2018.
Il ricorrente deduceva che, con nota del 20.09.2017, l' comunicava quanto Pt_2 segue: “il Centrale dei Pensionati ha provveduto a ricalcolare le CP_2 ritenute fiscali per l'anno 2017 tenendo conto dei suoi trattamenti e delle detrazioni da lei richieste. Il nuovo importo mensile delle ritenute fiscali pari ad euro 266,42 sarà operato a partire dal mese di ottobre 2017. Per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 è stato determinato un debito di euro 1.081,44 che le sarà recuperato sulle rate di pensione in pagamento da ottobre 2017 a febbraio 2018”.
L' si costituiva in giudizio deducendo che indebito non aveva natura Pt_2 pensionistica ma derivava dal ricalcolo delle ritenute fiscali in virtù dell'eliminazione delle detrazioni per il nucleo familiare e che, a seguito di domanda pensionistica trasmessa dal ricorrente, erano state richieste in restituzione.
Era stato specificato che le ritenute fiscali operate sulla pensione per l'anno 2017 erano state modificate in ragione del ricalcolo delle detrazioni.
Secondo l' il richiedente, ove ne avesse avuto diritto, avrebbe potuto inserire Pt_2 nuovamente le detrazioni tramite pin o recuperare le stesse mediante la dichiarazione fiscale (mod. 730 o Unico).
Il Tribunale di Tivoli premetteva che la domanda riguardava l'accertamento dell'insussistenza dell'indebito di cui al provvedimento del 20.9.2017 e la consenguente condanna dell' a < Pt_2 mensilità di ottobre 2017 a quella di febbraio 2018, con vittoria di spese da distrarsi.>>
Il primo giudice ha accertato che con il provvedimento del 20.9.2017 era stata richiesta in restituzione dall' all'attuale appellante la somma di 1.081,44 euro. Pt_2
La richiesta si originava dal ricalcolo delle ritenute fiscali sulla prestazione in godimento, in relazione alle mensilità da gennaio a settembre 2017, sulla base delle detrazioni, assegni familiari, già richieste dalla parte e non rieterata in sede di domanda di conferma della prestazione del settembre 2017.
Ha escluso il Tribunale che si trattasse di indebito assistenziale a fronte dell'eliminazione delle detrazioni per il nucleo familiare, non richieste dal ricorrente;
qualificato la domanda come di accertamento negativo dell'obbligo di restituzione in capo al ricorrente con onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto.
Ha poi evidenziato che l'attuale appellante non aveva fornito alcun elemento e specificazione <quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa…che pure si era espressamente riservato di farlo a seguito di costituzione della controparte, non avendo il ricorrente dedotto alcunché circa la spettanza delle detrazioni per carico di famiglia menzionate dall'ente nel proprio atto>>.
Non trattandosi di <> non opererebbe il < escluderebbe la ripetibilità dell'indebito a fronte di una situazione idonea a generare affidamento del percettore, e conseguentemente, nel caso di venir meno dei presupposti reddituali, ritiene legittima la restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento di tale circostanza, salvo che il percipiente non versi in dolo>>.
L'indebito ha natura < dall' quale Pt_2 sostituto di imposta>>.
Con l'atto di gravame l'appellante ha censurato la decisione ne ha chiesto la riforma con accoglimento delle originarie domande. Si è costituito l' resistendo Pt_2 all'appello chiedendone il rigetto.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
Da quanto emerge dagli atti e dal giudizio di primo grado l'appellante, prima della domanda di conferma dell'assegno del settembre 2017, deve ritenersi pacifico che godesse delle detrazioni per familiari a carico.
L' sostiene, nella sostanza, che in mancanza di reiterazione della richiesta da Pt_2 parte dell'appellante di fruire del suddetto beneficio, le detrazioni per il nucleo familiare dovevano considerarsi più spettanti.
Per cui, a seguito di domanda pensionistica, si rammenta di sola conferma della prestazione pensionistica, trasmessa dal ricorrente nel 2017, le somme erano state richieste in restituzione in quanto, in sede di erogazione della pensione l' non Pt_2 ha tenuto più in contro delle detrazioni fiscali spettanti al contribuente pensionato.
Le detrazioni d'imposta, comprese quelle per carichi di famiglia, sono sottratte dall'imposta lorda, calcolata per scaglioni di reddito, e determinano una minore Irpef da versare allo Stato.
Per contro in mancanza di dichiarazione tale beneficio non è applicabile e le somme corrisposte in misura maggiore al dovuto sarebbero indebite e quindi oggetto di ripetizione. Ed infatti le ritenute fiscali operate sulla pensione per l'anno 2017 erano state modificate in ragione del ricalcolo delle detrazioni.
La prima questione riguarda se all'appellante spettassero o meno le detrazioni per il medesimo titolo in precedenza indicato in sede di rinnovo senza che vi fosse necessità di richiesta espressa, dovendosi così ritenere che nulla fosse cambiato rispetto alla situazione precedente o se dovesse invece esplicitamente reiterare la richiesta di applicazione del beneficio fiscale.
Secondo l'appellante non sussisterebbe l'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico, salvo il caso, non sussistente nella ipotesi al vaglio di questa Corte, di variazione dei dati.
Pertanto, non essendosi modificata la situazione familiare precedentemente dichiarata, non vi era l'obbligo di compilare la dichiarazione di responsabilità al momento della domanda di conferma dell'assegno.
Tuttavia al più tale tesi porterebbe alla declaratoria di illegittimità della richiesta.
In questa sede, a fronte di un giudizio sul merito e non sugli atti, trattandosi pacificamente di indebito fiscale, sarebbe spettato all'appellante, sin dal primo grado, di dimostrare che avesse effettivamente il diritto attuale agli sgavi per famigliari a carico.
E tale prova avrebbe dovuto fornirla, come eccepito dall' in memoria, sin dal Pt_2 primo grado.
Anche a voler superare la questione della tardività nulla ha dimostrato l'appellante sulla spettanza del beneficio, non censurando fra l'altro pienamente la statuizione di primo grado dove il giudice ha ritenuto che << alcuna ulteriore specificazione quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa è stata allegata dal ricorrente, che pure si era espressamente riservato di farlo a seguito di costituzione della controparte, non avendo il ricorrente dedotto alcunché circa la spettanza delle detrazioni per carico di famiglia menzionate dall'ente nel proprio atto>>.
L'appello va quindi respinto. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese del grado. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 9.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa