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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 14/05/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1860/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica nella persona del
Giudice, Dr.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1860 R.G.A.C. per l'anno 2017,
promossa da:
, (P.I. in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Soriano Calabro, alla via Francesco Pellegrino n.13 presso lo studio dall'Avv. Valeria Primerano, che la difende e la rappresenta nel presente giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
Contro
– (P. IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe O. Lagoteta, come da procura depositata unitamente alla comparsa ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Pizzonia, in Francavilla Angitola (VV), Contrada Cannalia s.n.c.,
CONVENUTO
E contro
(già P.IVA Controparte_2 Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_3 difesa dall'avv. Tommaso Ricci ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Arcuri in Vibo Valentia, Via E. Lo Stumbo n. 1, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Oggetto: risarcimento danni per inadempimento
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
pagina 1 di 15 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, in qualità di titolare dell'omonima ditta “ ” ha agito Parte_1 Parte_1 in giudizio al fine di far accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale delle società convenute e per l'effetto sentirle condannare al pagamento della somma di €
104.000.000 a titolo di risarcimento del danno.
A fondamento della sua domanda ha dedotto in fatto di aver richiesto in data
24.10.2014 ad una nuova fornitura di energia elettrica per usi Controparte_1 diversi dall'abitazione e che detta società richiedeva a tal fine la somma di euro
7.971.22 che veniva regolarmente pagata. Ha altresì dedotto che richiedeva il CP_1 perfezionamento di alcune opere sul terreno, affinché si potessero iniziare i lavori di allaccio, che venivano regolarmente completate in data 31.07.2014.
Senonché ha dedotto che la società convenuta le comunicava la necessità di ulteriori
60 giorni per il completamento dell'allaccio, che veniva posto in essere solo in data
18.05.2017, a seguito di innumerevoli solleciti.
Ha rilevato in diritto che la società convenuta non ha adempiuto alle sue obbligazioni poiché dal 2014 non ha posto in essere alcun intervento, posticipando la sua prestazione a tre anni dopo, ovvero al 18.05.2017, il che ha comportato evidenti disagi nonché enormi perdite di guadagno. Pertanto ha dedotto che in conseguenza del ritardo nell'adempimento di ha subito un danno patrimoniale CP_1 ai sensi dell'art. 1223 c.c., che consiste nella somma inziale di € 7.971,22 nonché nell'ulteriore somma versata successivamente. Inoltre, ha dedotto che l'assenza di energia elettrica ha inevitabilmente mandato in blocco l'intera ditta obbligandola a non poter concludere ogni rapporto negoziale offertogli. Ha specificato che a titolo di lucro cessante, ha subito delle perdite consistenti, in quanto aveva stipulato dei contratti di fornitura con la “ per un ammontare di € 70.000 Parte_2 nonché con la “Cavalleri infrastrutture srl” per un ammontare di € 450.000.00 e che a causa della mancanza di energia elettrica, le summenzionate ditte si sono rivolte altrove. Pertanto ha dedotto di aver dovuto recedere dai preliminari sottoscritti con le ditte, subendo una perdita di guadagno quantificabile quanto alla
[...] in € 14.000 e quanto alla Cavalleri infrastrutture srl una perdita di € Parte_2
90.000.00. Per tutti questi motivi ha chiesto di condannare al pagamento di € CP_1
pagina 2 di 15 104.000.00 a titolo di risarcimento danni, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si è costituita in giudizio che ha preliminarmente dedotto che Controparte_1
l'esercizio dell'attività di distribuzione di energia elettrica, avuto riguardo al sito di consegna per cui è causa, è esercitata da altra e distinta società del Gruppo EN, la società Controparte_2
Ha precisato in fatto che in data 24.7.2014 l'attrice si recava presso gli uffici commerciali dell'esponente società di Vibo Valentia ed ivi richiedeva l'allaccio e successiva attivazione di una fornitura di energia elettrica per usi diversi dall'abitazione, da eseguirsi in Vazzano (VV), Contrada Barone s.n.c., richiesta che l'esponente trasmetteva subito al distributore territorialmente competente, la società (all'epoca ancora denominata Controparte_2 Controparte_3
[...]
All'esito del sopralluogo, in data 4.9.2014, il distributore trasmetteva all'esponente la preventivazione dei lavori ed in data 9.9.2014 l'esponente Società trasmetteva alla cliente il plico dei documenti avente ad oggetto l'allaccio e la successiva attivazione della fornitura, plico contenente la documentazione preliminare per l'allacciamento e la documentazione per la successiva attivazione della somministrazione con l'esponente Società.
In particolare, l'esponente Società segnalava alla cliente, in relazione all'allaccio della fornitura (ovvero della connessione del punto di prelievo alla rete elettrica), di agire
“in conformità al mandato che ci ha conferito per svolgere per suo conto attività e pratiche relative alla gestione della fornitura con il Distributore competente” e, in tale veste, comunicava “il preventivo di spesa, relativo alla richiesta indicata in oggetto”.
L'esponente indicava alla cliente che “quando lei ci comunicherà che accetta il preventivo di spesa secondo le modalità indicate nel seguito chiederemo al distributore di eseguire il lavoro”, aggiungendo che “se sono previsti adempimenti a suo carico, eventualmente indicati in allegato, l'inizio dei lavori del distributore è subordinato anche alla sua comunicazione del loro completamento”.
In data 24.10.2014 la cliente trasmetteva all'esponente l'istanza di allacciamento debitamente compilata, l'attestazione del bonifico eseguito ed il contratto sottoscritto ai fini della successiva somministrazione di energia elettrica (doc. 4). L'esponente pagina 3 di 15 Società, dal canto suo, in data 26.10.2014, in ossequio al suo ruolo di mandatario nei rapporti tra cliente e distributore territorialmente competente, inviava al distributore stesso la richiesta di esecuzione dei lavori (doc. 5), così eseguendo esattamente e tempestivamente le specifiche obbligazioni sull'esponente medesima gravanti.
In diritto ha rilevato che la domanda dell'attrice è, basata sul presunto mancato adempimento ad una richiesta di connessione degli impianti dell'attrice medesima alla rete di distribuzione e, pertanto, concerne una problematica attinente non i rapporti commerciali dell'utenza, bensì la connessione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica.
Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 1715 cod. civ. il mandatario senza rappresentanza non risponde dell'eventuale inadempimento del terzo con il quale ha contrattato per conto del mandante e che nella fattispecie, in particolare, sottoscrivendo il contratto per la futura somministrazione di energia elettrica l'odierna attrice conferiva espressamente all'esponente Società un mandato irrevocabile senza rappresentanza per la stipula dei contratti di distribuzione (con il distributore competente) e dispacciamento (con Terna S.p.A.) dell'energia elettrica, dichiarando di conoscere già il contenuto di detti contratti e dei relativi allegati. Ha rilevato pertanto la totale estraneità alla sfera giuridica dell'esponente stessa dell'inadempimento contestato dall'attrice. Ha ritenuto come inconferente il richiamo operato dall'attrice alla fattispecie del contratto di somministrazione di cui agli artt. 1559 e segg. cod. civ., dal momento che l'obbligazione che si assume inadempiuta è del tutto estranea al contratto di somministrazione stipulato dall'attrice con l'esponente Società ed è riferibile ad un diverso rapporto (avente ad oggetto l'allacciamento alla rete elettrica nazionale) facente carico ad un diverso soggetto (il distributore territorialmente competente).
In altre parole, l'obbligazione di eseguire la richiesta connessione alla rete elettrica è stata assunta, a specifiche condizioni illustrate nel cd. preventivo (cfr. docc. 2 e 3), dal distributore competente, ovvero dalla società , su richiesta Controparte_2 dell'esponente Società quale mandataria senza rappresentanza della cliente e odierna attrice.
pagina 4 di 15 Per tutti questi motivi ha chiesto che venga accertata e dichiarata la sua manifesta carenza di titolarità passiva nell'odierno giudizio e che, in ogni caso, sia dichiarata l'infondatezza anche nel merito delle domande attrici (ove riferite al rapporto di mandato intercorso con la cliente).
Sul punto ha specificato che i rapporti successivi all'accettazione del preventivo dei lavori di allacciamento sono stati intrattenuti dall'attrice direttamente con il distributore (cfr. le missive di all'attrice in date 28.10.2014 Controparte_3
e 14.10.2015, prodotte dall'attrice medesima).
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse di ravvisare la evidente carenza di titolarità passiva dell'esponente ha rilevato che la domanda attrice è comunque priva di fondamento e merita di essere rigettata anche nel merito. Infatti, nessuna responsabilità da ritardo è comunque ascrivibile all'esponente Società, tenuto conto dei tempi che si sono resi necessari affinché la cliente stessa completasse le necessarie opere preliminari poste a proprio carico, nonché dei tempi tecnici occorrenti per l'ottenimento (da parte del distributore) dei permessi ed autorizzazioni da parte dei terzi interessati dal passaggio dell'elettrodotto ed alla realizzazione della necessaria cabina di trasformazione. Ed invero in occasione del sopralluogo eseguito il 26.10.2014 dal distributore, quest'ultimo prescriveva alla cliente, con apposita “specifica tecnica” controfirmata dalla cliente medesima, non soltanto una serie di opere a carico di essa cliente
(contenitore per l'alloggiamento del misuratore, ottenimento di permessi su proprietà privata di terzi per il passaggio dell'elettrodotto, etc.), ma precisava altresì che lo stesso allacciamento era subordinato alla realizzazione di una cabina di trasformazione da media a bassa tensione. Si rendeva, pertanto, necessaria non soltanto l'istruzione della pratica amministrativa per la realizzazione della ridetta cabina elettrica, ma altresì l'ottenimento di una servitù di elettrodotto con i terzi proprietari dei terreni finitimi, nonché, infine, l'autorizzazione amministrativa per la posa del cavo su area di pertinenza della Provincia di Vibo Valentia, quest'ultima rilasciata solo in data 26.4.2017. Solo all'esito di tali preliminari ed indispensabili adempimenti, il distributore poteva dare esecuzione, in tempi assai brevi (circa 15 giorni lavorativi), ai lavori di vero e proprio allacciamento del punto di prelievo alla rete elettrica.
pagina 5 di 15 Ha da ultimo rilevato che la pretesa risarcitoria è del tutto infondata oltre che non provata. Per tutti questi motivi ha chiesto di voler sentire accogliere le seguenti conclusioni;
“in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la carenza di titolarità passiva dell'esponente Società in relazione alla pretesa dedotta nella presente controversia;
per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità, o, quanto meno, rigettare ogni relativa domanda proposta dall'attrice nei confronti dell'esponente, perché infondata in fatto ed in diritto, e non provata;
-in via subordinata, nel merito, con espressa dichiarazione di non voler accettare il contraddittorio su domande inerenti a fatti estranei all'oggetto del rapporto inter partes, rigettare in ogni caso le domande dell'attrice, perché infondate in fatto ed in diritto, e non provate;
-in via ulteriormente subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, in applicazione dell'art. 1227 cod. civ., diminuire ogni ipotetico danno riconosciuto all'attrice secondo la gravità della sua colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, nonché escludere ogni responsabilità dell'esponente Società per i danni che essa attrice avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Con vittoria di onorari, competenze e spese del presente giudizio, ivi compreso il rimborso delle spese generali.
Si è costituita che veniva citata a seguito della richiesta di Controparte_3 integrazione del contraddittorio alla prima udienza di comparizione da parte attorea.
Ha precisato in fatto che l'odierna attrice, titolare della fornitura di energia elettrica contraddistinta dal codice POD IT001E790678907, in bassa tensione, per una potenza contrattuale di 90 Kw per altri usi e materiali di cava, con contratto di dispacciamento abbinato alla società di vendita operante nel Controparte_1 mercato libero, per un punto di prelievo sito nel Comune di Vazzano (VV), C.da
Barone.
In data 31.7.2014, a seguito della richiesta di tale nuova fornitura da parte della società pervenuta il 24.7.2014, i tecnici dell'odierna comparente Controparte_1 effettuavano un sopralluogo presso l'ubicazione del punto di prelievo sopra evidenziato e consegnavano alla IG.ra la “Specifica Tecnica” (vedi all. Parte_1
1) relativa alle attività necessarie per l'inizio dei lavori da parte di . Controparte_2
In particolare, nel predetto documento venivano precisate le opere che erano di pagina 6 di 15 competenza di parte attrice ovvero la messa in opera di contenitore in vetroresina per alloggio del gruppo di misura e l'ottenimento dei necessari permessi su proprietà privata;
il tutto era subordinato, comunque, alla costruzione di una cabina elettrica di trasformazione da media a bassa tensione stante la particolarità della fornitura
(potenza pari a 90 kw) di cui aveva bisogno la società della IG.ra . Parte_1
Ancora nella Specifica Tecnica, sottoscritta per ricezione dalla IG.ra , veniva Pt_1 espressamente indicato che “i tempi per l'esecuzione del lavoro restano sospesi fino alla comunicazione del completamento delle opere sopra indicate (contrassegnate con un crocetta), che le chiediamo di inviarci con tempestività per consentire una migliore programmazione dei lavori”.
Sempre in relazione alla richiesta di nuova fornitura de quo, con comunicazione del
4.9.2014 (all. 2) trasmetteva ad il preventivo di Controparte_2 CP_1 spesa pari ad € 7.971,22 (IVA esclusa) che poi è stato da quest'ultima inoltrato a parte attrice unitamente a tutta la documentazione inerente l'allaccio e la successiva attivazione della fornitura (così come specificato da nella propria CP_1 comparsa costitutiva). In data 26.10.2014 l'odierna comparente riceveva dal fornitore la richiesta di esecuzione dei lavori per l'attivazione della nuova fornitura ed il 28 successivo i tecnici di si recavano presso l'indirizzo Controparte_2 dell'utente ma constatavano, però, che i lavori di competenza della IG.ra
[...] non erano stati completati ovvero non erano conformi alle prescrizioni Pt_1 tecniche comunicate.
Quanto sopra veniva comunicato alla IG.ra (e per conoscenza ad Parte_1 [...]
con lettera del 28.10.2014 (cfr. all. 3), ove si invitava altresì l'attrice a CP_1 provvedere all'esecuzione dei lavori di propria competenza e di comunicare l'avvenuto completamento. Ed invero la IG.ra informava l'odierna Parte_1 comparente sul completamento dei lavori a proprio carico solamente un anno dopo e cioè in data 6.10.2015 per come risulta dall'attestazione di trasmissione fax avvenuta in tale data (vedi all. 4).
Risulta pertanto smentita documentalmente l'affermazione dell'attrice al punto n. 4 dell'atto di citazione, allorquando afferma che l'EN era stata informata dell'ultimazione dei lavori posti a suo carico già in data 31.7.2014.
pagina 7 di 15 A seguito della ricezione di detta comunicazione di ultimazione dei lavori di competenza della IG.ra , l'odierna comparente riteneva necessario specificare Pt_1 all'attrice (vedi lettera del 14.10.2015 inviata da e non da Controparte_2 [...]
come pretenderebbe controparte – all. n. 4 del fascicolo di parte attrice) CP_1 quanto segue:“… I lavori da Lei richiesti in data 26.10.2014 rientrano nella casistica dei “lavori complessi” per la cui esecuzione sono necessari 60 giorni lavorativi al netto di permessi e/o autorizzazioni;
allo stato i permessi per la realizzazione di una nuova cabina tipo microbox, richiesti sia al Comune di Vazzano che alla Regione
Calabria, risultano pervenuti ed a breve definiremo l'atto di acquisizione del terreno ove posizionare la cabina, solo a valle di detta definizione provvederemo ad assegnare
i lavori per l'esecuzione.”
Peraltro, si deve sottolineare che, ancor prima del completamento dei lavori da parte dell'attrice, l'odierna comparente già in data 10.3.2015 presentava la necessaria
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) – prot. 358 al Comune di Vazzano
(cfr. all. 5) per l'esecuzione dei lavori consistenti nella “posa di una cabina elettrica prefabbricata delle dimensioni di mt. 1,74 x 1.24 di superficie m² 2,16 su piastra prefabbricata di dimensioni mt. 2,14 x 1,66” a cui seguiva la presa di atto, protocollo
n. 287418/Siar dell'1.10.2015, da parte della Regione Calabria. Successivamente, in data 20.10.2015, veniva stipulato atto di costituzione di servitù di elettrodotto inamovibile su un terreno di un altro soggetto allo scopo di posizionarvi il microbox in cemento armato prefabbricato da allestire a cabina elettrica secondaria MT/BT
(vedi atto di costituzione di servitù per Notaio di Vibo Valentia - Persona_1 all. 6).
Ancor più successivamente, e più in particolare in data 23.10.2015 (cfr. all. 7), E-
Distribuzione comunicava sia al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di
Vazzano e sia al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali l'inizio dei lavori di costruzione di una cabina elettrica di trasformazione da installare in
Località Barone nel Comune di Vazzano.
Ed ancora, il 12.2.2016 (all. 8) trasmetteva apposita richiesta di Controparte_2 autorizzazione alla Provincia di Vibo Valentia per la posa di cavo BT su suolo di competenza di quest'ultima (futura sede Trasversale delle Serre) per l'allacciamento della fornitura di energia elettrica della IG.ra ed il dovuto nulla-osta Parte_1
pagina 8 di 15 veniva comunicato dalla detta Provincia ad ben oltre un anno dopo Controparte_2
e cioè in data 26.4.2017 (all. 9). Infine, in data 18.5.2017 la fornitura di parte attrice veniva attivata per come dalla stessa confermato nell'atto di citazione.
Ha pertanto rilevato di non essere incorsa in alcun inadempimento contrattuale, stante la natura “complessa” dei lavori da svolgere. In via del tutto subordinata ha in ogni caso eccepito la manifesta infondatezza della domanda di risarcimento così come avanzata poiché non provata.
Per tutti questi motivi ha chiesto di voler sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“in via principale, rigettare tutte le domande proposte dalla IG.ra , in Parte_1 qualità di titolare dell'omonima impresa edile, nei confronti di Controparte_2 siccome infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
in via del tutto subordinata, contenere la domanda risarcitoria di parte attrice nella misura del danno che risulterà effettivamente dimostrato;
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 24.10.2024, svoltasi nella forma della trattazione scritta, dopo diversi rinvii di ufficio sempre per la precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato, divenuto medio tempore titolare del presente fascicolo in data 22.01.24.
In via preliminare, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da
[...]
, in comparsa di costituzione e risposta, è fondata e meritevole di CP_1 accoglimento. Nel caso di specie, l'odierna attrice ha chiesto il risarcimento di asseriti danni derivanti dal preteso ritardo dell'allaccio della fornitura di energia elettrica, dacché consegue che l'unico soggetto legittimato passivo sia solo e soltanto la chiamata in causa non anche invece che Controparte_3 CP_1 ha agito in qualità di semplice fornitore dell'energia elettrica a cui è preclusa per legge la possibilità di intervenire sulle linee e gli impianti di distribuzione. Ed invero, per effetto del D.L. 18.6.2007 n. 73, successivamente convertito con L. 3.8.2007, n.
125, a decorrere dal 1° luglio 2007, le attività di distribuzione e di vendita di energia elettrica per le imprese, le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali, devono essere svolte in regime di separazione societaria. Sicché, non rientrando l'attività di allaccio tra i compiti di va accolta l'eccezione ex adverso sollevata e, per CP_1
pagina 9 di 15 l'effetto, dichiarato il difetto di legittimazione passiva e la sua estromissione dal presente giudizio.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Nel caso di specie risultano documentate le seguenti circostanze:
-in data 24.07.2014 l'odierna attrice richiedeva ad un nuovo Controparte_1 allaccio per uso diverso dall'abitazione in bassa tensione, richiesta che veniva inoltrata ad e che veniva riscontrata tempestivamente in data Controparte_3
31.7.2014, allorché i tecnici di summenzionata società, a seguito del sopralluogo presso l'ubicazione del punto di prelievo di parte attrice, le consegnavano la
“Specifica Tecnica” (all. 1 di parte convenuta ) relativa alle opere, Controparte_3 alcune delle quali a suo carico, che si rendevano necessarie per l'inizio dei lavori da parte di , ovvero “la messa in opera di contenitore in vetroresina per Controparte_2 alloggio del gruppo di misura” e “l'ottenimento dei necessari permessi su proprietà privata”, nonché “la costruzione di una cabina elettrica di trasformazione da media a bassa tensione” stante la particolarità della fornitura (potenza pari a 90 kw).
All'uopo va osservato che l'odierna attrice sottoscriveva anche quella parte della
Specifica Tecnica dove veniva espressamente indicato che “i tempi per l'esecuzione del lavoro restano sospesi fino alla comunicazione del completamento delle opere sopra indicate (contrassegnate con una crocetta), che le chiediamo di inviarci con tempestività per consentire una migliore programmazione dei lavori”.
Sempre in relazione alla richiesta di nuova fornitura de quo, con comunicazione del
4.9.2014 (all. 2) trasmetteva ad il preventivo di Controparte_2 CP_1 spesa pari ad € 7.971,22 (IVA esclusa), a titolo di contributo di allacciamento, che veniva regolarmente pagato dall'odierna attrice in data 24.10.2014, come documentato dalla copia del bonifico (documentazione di parte attorea). Cosicchè, in data 26.10.2014 riceveva dal fornitore la richiesta di esecuzione Controparte_3 dei lavori per l'attivazione della nuova fornitura ed il 28.10.2014 i tecnici di E-
Distribuzione si recavano presso l'indirizzo dell'utente al fine di provvedere al nuovo allaccio.
Tuttavia in quella circostanza veniva constatato che i lavori di competenza della IG.ra , di cui alla Specifica tecnica summenzionata, non erano stati Parte_1 completati ovvero non erano conformi alle prescrizioni tecniche comunicate. Quanto
pagina 10 di 15 sopra veniva comunicato alla IG.ra (e per conoscenza ad Parte_1 CP_1
con lettera del 28.10.2014 (cfr. all. 3), ove si invitava altresì l'attrice a
[...] provvedere all'esecuzione dei lavori di propria competenza e di comunicare l'avvenuto completamento.
Orbene dalla documentazione in atti si evince che, solo in data 6.10.2015, l'attrice comunicava formalmente di aver completato i lavori a suo carico in data 30.04.2015, per come risulta dall'attestazione di trasmissione fax avvenuta in tale data (all. 4).
Sul punto priva di pregio è la contestazione di parte attorea con cui ha sostenuto che i lavori a suo carico fossero terminati in data 30.04.2015 poichè, deve ritenersi pacificamente dimostrato che l'utente, ignorando le previsioni della specifica tecnica consegnata e sottoscritta non abbia effettuato tempestivamente la “comunicazione del completamento delle opere e/o dell'ottenimento dei permessi di Sua competenza
[…] messa in opera di contenitore in vetroresina per alloggio del gruppo di misura” secondo le modalità inderogabilmente previste: “Invio del presente documento al fax n.
0664448030 dell'unità che ha in gestione la sua richiesta […] invio della comunicazione tramite mail all'indirizzo , con la precisazione di “non utilizzare modalità di comunicazione diverse da quanto indicato”. Dunque, risulta incontestabilmente acquisita al giudizio la prova che l'attrice non avesse dato tempestivamente comunicazione, secondo le modalità indicate nella specifica tecnica dalla medesima sottoscritta, di avere predisposto il contenitore in vetroresina, condizione indispensabile per attivare la linea elettrica.
Pertanto, con lettera del 14.10.2015, specificava alla IG.ra Controparte_2 Pt_1 quanto segue: “… I lavori da Lei richiesti in data 26.10.2014 rientrano nella casistica dei “lavori complessi” per la cui esecuzione sono necessari 60 giorni lavorativi al netto di permessi e/o autorizzazioni;
allo stato i permessi per la realizzazione di una nuova cabina tipo microbox, richiesti sia al Comune di Vazzano che alla Regione
Calabria, risultano pervenuti ed a breve definiremo l'atto di acquisizione del terreno ove posizionare la cabina, solo a valle di detta definizione provvederemo ad assegnare
i lavori per l'esecuzione”;
Ed invero risulta dagli atti che già in data 10.3.2015 (prima del completamento dei lavori da parte dell'attrice) presentava la necessaria Segnalazione Controparte_3
Certificata di Inizio Attivita (SCIA) – prot. 358 al Comune di Vazzano (all. 5) per pagina 11 di 15 l'esecuzione dei lavori consistenti nella “posa di una cabina elettrica prefabbricata delle dimensioni di mt. 1,74 x 1.24 di superficie m2 2,16 su piastra prefabbricata di dimensioni mt. 2,14 x 1,66” a cui seguiva la presa di atto, protocollo n.287418/Siar dell'1.10.2015, da parte della Regione Calabria;
e che, in data 20.10.2015, veniva stipulato atto di costituzione di servitù di elettrodotto inamovibile su un terreno di un altro soggetto allo scopo di posizionarvi il microbox in cemento armato prefabbricato da allestire a cabina elettrica secondaria MT/BT (vedi atto di costituzione di servitù per Notaio di Vibo Valentia del 20.10.2015 Persona_1
- all. 6). Cosicché in data 23.10.2015, comunicava sia al Controparte_2
Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Vazzano e sia al Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari Forestali l'inizio dei lavori di costruzione di una cabina elettrica di trasformazione da installare in Località Barone, nel Comune di Vazzano
(cfr. all. 7); Inoltre in data 12.2.2016 (all. 8) trasmetteva apposita Controparte_2 richiesta di autorizzazione alla Provincia di Vibo Valentia per la posa di cavo BT su suolo di competenza di quest'ultima (futura sede Trasversale delle Serre) per l'allacciamento della fornitura di energia elettrica dell'attrice ed il dovuto nulla-osta veniva comunicato dalla detta Provincia ad ben oltre un anno dopo Controparte_2
e cioè in data 26.4.2017 (all. 9); e che infine in data 18.5.2017 la fornitura di parte attrice veniva attivata per come dalla stessa confermato nell'atto di citazione.
Ciò detto, la decorrenza del termine di 60 giorni lavorativi si ha dal 6.10.2015, ovvero la data di ultimazione dei lavori a carico dell'odierna attrice, al netto di eventuali impedimenti da parte di enti preposti ai quali sarebbe stata chiesta autorizzazione. Orbene, il termine ultimo per la esecuzione dei lavori medesimi, come da preventivo, avrebbe dovuto essere quella del 29.06.2015, ma in ossequio a quanto previsto dal contratto, da tale lasso temporale va scomputato il periodo di tempo afferente all'iter autorizzativo, avviato il 10.03.2015 e conclusosi con l'ultima delle autorizzazioni della Provincia di Vibo Valentia occorso il 26.4.2017. Ed invero, solo all'esito di tali preliminari ed indispensabili adempimenti, il distributore poteva dare esecuzione, (circa 15 giorni lavorativi), ai lavori di vero e proprio allacciamento del punto di prelievo alla rete elettrica , che venivano ultimati in data 18.05.2017.
Orbene, come noto, ai sensi dell'art. 1218 c.c., «Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova
pagina 12 di 15 che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile».
Secondo l'indirizzo nomofilattico, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto adempimento si estende anche alle obbligazioni di risultato (Cass. S.U., n.
13533/2001).
L'onere della prova del nesso causale sia in senso materiale sia in senso giuridico grava sul creditore danneggiato. Il debitore, dunque, è responsabile quando non esegue la prestazione dovuta ed eIGibile, che non sia soggetta a condizione o termine, ovvero quando la esegue in modo inesatto o in ritardo, salvo che essa divenga impossibile per causa a lui non imputabile. Secondo l'insegnamento di legittimità, affinché l'inadempimento possa qualificarsi non imputabile, in ragione del sopravvenire del provvedimento dell'autorità o del fatto del terzo, è comunque necessario che l'obbligato non rimanga inerte, bensì sperimenti ed esaurisca, nei limiti dell'ordinaria diligenza, tutte le possibilità volte a rimuovere l'ostacolo all'adempimento (Cass. n. 119/1982).
Grava altresì sul debitore l'onere della prova dell'incolpevolezza dell'inadempimento
(ossia dell'impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore) e della diligenza nell'adempimento (Cass. n. 11488/2004) e quest'ultimo, al fine di esonerarsi dalle conseguenze dell'inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, deve provare che l'inadempimento è stato determinato da causa a sé non imputabile, la quale è costituita non già da ogni fattore a lui estraneo che lo abbia posto nell'impossibilità di adempiere in modo esatto e tempestivo, bensì solamente da quei fattori che, da un canto, non siano riconducibili a difetto della diligenza che il debitore è tenuto ad osservare per porsi nelle condizioni di poter pagina 13 di 15 adempiere, e, d'altro canto, siano tali che alle relative conseguenze il debitore non possa con eguale diligenza porre riparo (Cass. n. 15712/2002).
Nel caso di specie, parte convenuta ha assolto pienamente all'onere probatorio sulla medesima gravante, avendo fornito prova documentale di essersi diligentemente attivata per porre in essere tutte le attività di sua spettanza, ben prima che parte attorea comunicasse la fine dei lavori a suo carico. Ed invero, giova rammentare, che con la missiva del 14.10.2015 comunicava a parte attorea che i lavori di allaccio rientravano nella categoria di lavori complessi, per cui i termini dovevano essere comprensivi degli eventuali ritardi nell'ottenimento delle autorizzazioni.
Sul punto, priva di pregio è la richiesta di revoca dell'ordinanza con cui il mutato giudice istruttore, Dott.ssa Mariachiara Sannino, rigettava le richieste istruttorie formulate dall'attrice poiché vertenti su circostanze già provate o da provarsi per tabulas. Ad abundantiam si osserva, che oltre a non ricorrere alcun ritardo colpevole nell'allaccio della fornitura, l'attrice non ha provato di aver subito alcun danno.
Quest'ultima, infatti, ha allegato un inadempimento contrattuale della società convenuta, non avendo provveduto tempestivamente, ed in ogni caso nel termine contrattuale previsto, all'allaccio della linea elettrica della ditta di proprietà dello stesso attore, con seguente impossibilità di funzionamento dei macchinari e blocco delle attività. Tale omissione, in particolare, a detta dell'attrice, avrebbe determinando una serie di pregiudizi per l'attività commerciale dell'impresa. Tali allegazioni sono rimaste, tuttavia, del tutto sprovviste di riscontro probatorio. E' pacifico alla luce della costante giurisprudenza, che per ottenere il risarcimento dei danni da mancato allaccio occorre la prova del danno (Cass. Civ. n. 30346/2017).
L'attrice ha dedotto di aver dovuto recedere dai preliminari sottoscritti con le ditte, subendo una perdita di guadagno quantificabile quanto alla in Parte_2
€ 14.000 e quanto alla Cavalleri infrastrutture srl una perdita di € 90.000.00.
Tuttavia, a tal fine, l'attrice ha prodotto una mera bozza del contratto di fornitura con la “Cavalleri infrastrutture srl” non sottoscritta e, pertanto, non idonea a dimostrare alcunché ai fini dell'odierno giudizio. Quanto al contratto intercorso con la , non si comprende perché parte attrice in data 05.01.2015, quindi CP_4 ancor prima di ultimare i lavori a suo carico previsti per l'allaccio, concludeva detto contratto per la fornitura di sabbia, ben consapevole che, dalla data di ultimazione pagina 14 di 15 dei lavori a suo carico sarebbero occorsi almeno 60 giorni lavorativi per l'esecuzione dei lavori, con possibile sospensione ove fosse necessario per l'ottenimento delle autorizzazioni e permessi dalla autorità locali, come d'altronde avvenuto.
Conclusivamente, alla luce delle argomentazioni che precedono, le domande attoree vanno integralmente rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 2022 (valore della controversia ricompreso fra € 52.001 a € 260.000 valori minimi tenuto conto della limitata attività difensiva svolta e della natura documentale della controversia, con esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice Dott.ssa Ida Cuffaro, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
1) rigetta la domanda attorea
2) accerta e dichiara la carenza di legittimazione passiva di;
Controparte_1
3) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., alla Parte_1 rifusione delle spese di lite, in favore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. e , in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., che liquida per ciascuna in € 4.217,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, c.p. ed i.v.a, come per legge.
Vibo Valentia, 14 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica nella persona del
Giudice, Dr.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1860 R.G.A.C. per l'anno 2017,
promossa da:
, (P.I. in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Soriano Calabro, alla via Francesco Pellegrino n.13 presso lo studio dall'Avv. Valeria Primerano, che la difende e la rappresenta nel presente giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
Contro
– (P. IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe O. Lagoteta, come da procura depositata unitamente alla comparsa ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Pizzonia, in Francavilla Angitola (VV), Contrada Cannalia s.n.c.,
CONVENUTO
E contro
(già P.IVA Controparte_2 Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_3 difesa dall'avv. Tommaso Ricci ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Arcuri in Vibo Valentia, Via E. Lo Stumbo n. 1, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Oggetto: risarcimento danni per inadempimento
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
pagina 1 di 15 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, in qualità di titolare dell'omonima ditta “ ” ha agito Parte_1 Parte_1 in giudizio al fine di far accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale delle società convenute e per l'effetto sentirle condannare al pagamento della somma di €
104.000.000 a titolo di risarcimento del danno.
A fondamento della sua domanda ha dedotto in fatto di aver richiesto in data
24.10.2014 ad una nuova fornitura di energia elettrica per usi Controparte_1 diversi dall'abitazione e che detta società richiedeva a tal fine la somma di euro
7.971.22 che veniva regolarmente pagata. Ha altresì dedotto che richiedeva il CP_1 perfezionamento di alcune opere sul terreno, affinché si potessero iniziare i lavori di allaccio, che venivano regolarmente completate in data 31.07.2014.
Senonché ha dedotto che la società convenuta le comunicava la necessità di ulteriori
60 giorni per il completamento dell'allaccio, che veniva posto in essere solo in data
18.05.2017, a seguito di innumerevoli solleciti.
Ha rilevato in diritto che la società convenuta non ha adempiuto alle sue obbligazioni poiché dal 2014 non ha posto in essere alcun intervento, posticipando la sua prestazione a tre anni dopo, ovvero al 18.05.2017, il che ha comportato evidenti disagi nonché enormi perdite di guadagno. Pertanto ha dedotto che in conseguenza del ritardo nell'adempimento di ha subito un danno patrimoniale CP_1 ai sensi dell'art. 1223 c.c., che consiste nella somma inziale di € 7.971,22 nonché nell'ulteriore somma versata successivamente. Inoltre, ha dedotto che l'assenza di energia elettrica ha inevitabilmente mandato in blocco l'intera ditta obbligandola a non poter concludere ogni rapporto negoziale offertogli. Ha specificato che a titolo di lucro cessante, ha subito delle perdite consistenti, in quanto aveva stipulato dei contratti di fornitura con la “ per un ammontare di € 70.000 Parte_2 nonché con la “Cavalleri infrastrutture srl” per un ammontare di € 450.000.00 e che a causa della mancanza di energia elettrica, le summenzionate ditte si sono rivolte altrove. Pertanto ha dedotto di aver dovuto recedere dai preliminari sottoscritti con le ditte, subendo una perdita di guadagno quantificabile quanto alla
[...] in € 14.000 e quanto alla Cavalleri infrastrutture srl una perdita di € Parte_2
90.000.00. Per tutti questi motivi ha chiesto di condannare al pagamento di € CP_1
pagina 2 di 15 104.000.00 a titolo di risarcimento danni, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si è costituita in giudizio che ha preliminarmente dedotto che Controparte_1
l'esercizio dell'attività di distribuzione di energia elettrica, avuto riguardo al sito di consegna per cui è causa, è esercitata da altra e distinta società del Gruppo EN, la società Controparte_2
Ha precisato in fatto che in data 24.7.2014 l'attrice si recava presso gli uffici commerciali dell'esponente società di Vibo Valentia ed ivi richiedeva l'allaccio e successiva attivazione di una fornitura di energia elettrica per usi diversi dall'abitazione, da eseguirsi in Vazzano (VV), Contrada Barone s.n.c., richiesta che l'esponente trasmetteva subito al distributore territorialmente competente, la società (all'epoca ancora denominata Controparte_2 Controparte_3
[...]
All'esito del sopralluogo, in data 4.9.2014, il distributore trasmetteva all'esponente la preventivazione dei lavori ed in data 9.9.2014 l'esponente Società trasmetteva alla cliente il plico dei documenti avente ad oggetto l'allaccio e la successiva attivazione della fornitura, plico contenente la documentazione preliminare per l'allacciamento e la documentazione per la successiva attivazione della somministrazione con l'esponente Società.
In particolare, l'esponente Società segnalava alla cliente, in relazione all'allaccio della fornitura (ovvero della connessione del punto di prelievo alla rete elettrica), di agire
“in conformità al mandato che ci ha conferito per svolgere per suo conto attività e pratiche relative alla gestione della fornitura con il Distributore competente” e, in tale veste, comunicava “il preventivo di spesa, relativo alla richiesta indicata in oggetto”.
L'esponente indicava alla cliente che “quando lei ci comunicherà che accetta il preventivo di spesa secondo le modalità indicate nel seguito chiederemo al distributore di eseguire il lavoro”, aggiungendo che “se sono previsti adempimenti a suo carico, eventualmente indicati in allegato, l'inizio dei lavori del distributore è subordinato anche alla sua comunicazione del loro completamento”.
In data 24.10.2014 la cliente trasmetteva all'esponente l'istanza di allacciamento debitamente compilata, l'attestazione del bonifico eseguito ed il contratto sottoscritto ai fini della successiva somministrazione di energia elettrica (doc. 4). L'esponente pagina 3 di 15 Società, dal canto suo, in data 26.10.2014, in ossequio al suo ruolo di mandatario nei rapporti tra cliente e distributore territorialmente competente, inviava al distributore stesso la richiesta di esecuzione dei lavori (doc. 5), così eseguendo esattamente e tempestivamente le specifiche obbligazioni sull'esponente medesima gravanti.
In diritto ha rilevato che la domanda dell'attrice è, basata sul presunto mancato adempimento ad una richiesta di connessione degli impianti dell'attrice medesima alla rete di distribuzione e, pertanto, concerne una problematica attinente non i rapporti commerciali dell'utenza, bensì la connessione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica.
Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 1715 cod. civ. il mandatario senza rappresentanza non risponde dell'eventuale inadempimento del terzo con il quale ha contrattato per conto del mandante e che nella fattispecie, in particolare, sottoscrivendo il contratto per la futura somministrazione di energia elettrica l'odierna attrice conferiva espressamente all'esponente Società un mandato irrevocabile senza rappresentanza per la stipula dei contratti di distribuzione (con il distributore competente) e dispacciamento (con Terna S.p.A.) dell'energia elettrica, dichiarando di conoscere già il contenuto di detti contratti e dei relativi allegati. Ha rilevato pertanto la totale estraneità alla sfera giuridica dell'esponente stessa dell'inadempimento contestato dall'attrice. Ha ritenuto come inconferente il richiamo operato dall'attrice alla fattispecie del contratto di somministrazione di cui agli artt. 1559 e segg. cod. civ., dal momento che l'obbligazione che si assume inadempiuta è del tutto estranea al contratto di somministrazione stipulato dall'attrice con l'esponente Società ed è riferibile ad un diverso rapporto (avente ad oggetto l'allacciamento alla rete elettrica nazionale) facente carico ad un diverso soggetto (il distributore territorialmente competente).
In altre parole, l'obbligazione di eseguire la richiesta connessione alla rete elettrica è stata assunta, a specifiche condizioni illustrate nel cd. preventivo (cfr. docc. 2 e 3), dal distributore competente, ovvero dalla società , su richiesta Controparte_2 dell'esponente Società quale mandataria senza rappresentanza della cliente e odierna attrice.
pagina 4 di 15 Per tutti questi motivi ha chiesto che venga accertata e dichiarata la sua manifesta carenza di titolarità passiva nell'odierno giudizio e che, in ogni caso, sia dichiarata l'infondatezza anche nel merito delle domande attrici (ove riferite al rapporto di mandato intercorso con la cliente).
Sul punto ha specificato che i rapporti successivi all'accettazione del preventivo dei lavori di allacciamento sono stati intrattenuti dall'attrice direttamente con il distributore (cfr. le missive di all'attrice in date 28.10.2014 Controparte_3
e 14.10.2015, prodotte dall'attrice medesima).
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse di ravvisare la evidente carenza di titolarità passiva dell'esponente ha rilevato che la domanda attrice è comunque priva di fondamento e merita di essere rigettata anche nel merito. Infatti, nessuna responsabilità da ritardo è comunque ascrivibile all'esponente Società, tenuto conto dei tempi che si sono resi necessari affinché la cliente stessa completasse le necessarie opere preliminari poste a proprio carico, nonché dei tempi tecnici occorrenti per l'ottenimento (da parte del distributore) dei permessi ed autorizzazioni da parte dei terzi interessati dal passaggio dell'elettrodotto ed alla realizzazione della necessaria cabina di trasformazione. Ed invero in occasione del sopralluogo eseguito il 26.10.2014 dal distributore, quest'ultimo prescriveva alla cliente, con apposita “specifica tecnica” controfirmata dalla cliente medesima, non soltanto una serie di opere a carico di essa cliente
(contenitore per l'alloggiamento del misuratore, ottenimento di permessi su proprietà privata di terzi per il passaggio dell'elettrodotto, etc.), ma precisava altresì che lo stesso allacciamento era subordinato alla realizzazione di una cabina di trasformazione da media a bassa tensione. Si rendeva, pertanto, necessaria non soltanto l'istruzione della pratica amministrativa per la realizzazione della ridetta cabina elettrica, ma altresì l'ottenimento di una servitù di elettrodotto con i terzi proprietari dei terreni finitimi, nonché, infine, l'autorizzazione amministrativa per la posa del cavo su area di pertinenza della Provincia di Vibo Valentia, quest'ultima rilasciata solo in data 26.4.2017. Solo all'esito di tali preliminari ed indispensabili adempimenti, il distributore poteva dare esecuzione, in tempi assai brevi (circa 15 giorni lavorativi), ai lavori di vero e proprio allacciamento del punto di prelievo alla rete elettrica.
pagina 5 di 15 Ha da ultimo rilevato che la pretesa risarcitoria è del tutto infondata oltre che non provata. Per tutti questi motivi ha chiesto di voler sentire accogliere le seguenti conclusioni;
“in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la carenza di titolarità passiva dell'esponente Società in relazione alla pretesa dedotta nella presente controversia;
per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità, o, quanto meno, rigettare ogni relativa domanda proposta dall'attrice nei confronti dell'esponente, perché infondata in fatto ed in diritto, e non provata;
-in via subordinata, nel merito, con espressa dichiarazione di non voler accettare il contraddittorio su domande inerenti a fatti estranei all'oggetto del rapporto inter partes, rigettare in ogni caso le domande dell'attrice, perché infondate in fatto ed in diritto, e non provate;
-in via ulteriormente subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, in applicazione dell'art. 1227 cod. civ., diminuire ogni ipotetico danno riconosciuto all'attrice secondo la gravità della sua colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, nonché escludere ogni responsabilità dell'esponente Società per i danni che essa attrice avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Con vittoria di onorari, competenze e spese del presente giudizio, ivi compreso il rimborso delle spese generali.
Si è costituita che veniva citata a seguito della richiesta di Controparte_3 integrazione del contraddittorio alla prima udienza di comparizione da parte attorea.
Ha precisato in fatto che l'odierna attrice, titolare della fornitura di energia elettrica contraddistinta dal codice POD IT001E790678907, in bassa tensione, per una potenza contrattuale di 90 Kw per altri usi e materiali di cava, con contratto di dispacciamento abbinato alla società di vendita operante nel Controparte_1 mercato libero, per un punto di prelievo sito nel Comune di Vazzano (VV), C.da
Barone.
In data 31.7.2014, a seguito della richiesta di tale nuova fornitura da parte della società pervenuta il 24.7.2014, i tecnici dell'odierna comparente Controparte_1 effettuavano un sopralluogo presso l'ubicazione del punto di prelievo sopra evidenziato e consegnavano alla IG.ra la “Specifica Tecnica” (vedi all. Parte_1
1) relativa alle attività necessarie per l'inizio dei lavori da parte di . Controparte_2
In particolare, nel predetto documento venivano precisate le opere che erano di pagina 6 di 15 competenza di parte attrice ovvero la messa in opera di contenitore in vetroresina per alloggio del gruppo di misura e l'ottenimento dei necessari permessi su proprietà privata;
il tutto era subordinato, comunque, alla costruzione di una cabina elettrica di trasformazione da media a bassa tensione stante la particolarità della fornitura
(potenza pari a 90 kw) di cui aveva bisogno la società della IG.ra . Parte_1
Ancora nella Specifica Tecnica, sottoscritta per ricezione dalla IG.ra , veniva Pt_1 espressamente indicato che “i tempi per l'esecuzione del lavoro restano sospesi fino alla comunicazione del completamento delle opere sopra indicate (contrassegnate con un crocetta), che le chiediamo di inviarci con tempestività per consentire una migliore programmazione dei lavori”.
Sempre in relazione alla richiesta di nuova fornitura de quo, con comunicazione del
4.9.2014 (all. 2) trasmetteva ad il preventivo di Controparte_2 CP_1 spesa pari ad € 7.971,22 (IVA esclusa) che poi è stato da quest'ultima inoltrato a parte attrice unitamente a tutta la documentazione inerente l'allaccio e la successiva attivazione della fornitura (così come specificato da nella propria CP_1 comparsa costitutiva). In data 26.10.2014 l'odierna comparente riceveva dal fornitore la richiesta di esecuzione dei lavori per l'attivazione della nuova fornitura ed il 28 successivo i tecnici di si recavano presso l'indirizzo Controparte_2 dell'utente ma constatavano, però, che i lavori di competenza della IG.ra
[...] non erano stati completati ovvero non erano conformi alle prescrizioni Pt_1 tecniche comunicate.
Quanto sopra veniva comunicato alla IG.ra (e per conoscenza ad Parte_1 [...]
con lettera del 28.10.2014 (cfr. all. 3), ove si invitava altresì l'attrice a CP_1 provvedere all'esecuzione dei lavori di propria competenza e di comunicare l'avvenuto completamento. Ed invero la IG.ra informava l'odierna Parte_1 comparente sul completamento dei lavori a proprio carico solamente un anno dopo e cioè in data 6.10.2015 per come risulta dall'attestazione di trasmissione fax avvenuta in tale data (vedi all. 4).
Risulta pertanto smentita documentalmente l'affermazione dell'attrice al punto n. 4 dell'atto di citazione, allorquando afferma che l'EN era stata informata dell'ultimazione dei lavori posti a suo carico già in data 31.7.2014.
pagina 7 di 15 A seguito della ricezione di detta comunicazione di ultimazione dei lavori di competenza della IG.ra , l'odierna comparente riteneva necessario specificare Pt_1 all'attrice (vedi lettera del 14.10.2015 inviata da e non da Controparte_2 [...]
come pretenderebbe controparte – all. n. 4 del fascicolo di parte attrice) CP_1 quanto segue:“… I lavori da Lei richiesti in data 26.10.2014 rientrano nella casistica dei “lavori complessi” per la cui esecuzione sono necessari 60 giorni lavorativi al netto di permessi e/o autorizzazioni;
allo stato i permessi per la realizzazione di una nuova cabina tipo microbox, richiesti sia al Comune di Vazzano che alla Regione
Calabria, risultano pervenuti ed a breve definiremo l'atto di acquisizione del terreno ove posizionare la cabina, solo a valle di detta definizione provvederemo ad assegnare
i lavori per l'esecuzione.”
Peraltro, si deve sottolineare che, ancor prima del completamento dei lavori da parte dell'attrice, l'odierna comparente già in data 10.3.2015 presentava la necessaria
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) – prot. 358 al Comune di Vazzano
(cfr. all. 5) per l'esecuzione dei lavori consistenti nella “posa di una cabina elettrica prefabbricata delle dimensioni di mt. 1,74 x 1.24 di superficie m² 2,16 su piastra prefabbricata di dimensioni mt. 2,14 x 1,66” a cui seguiva la presa di atto, protocollo
n. 287418/Siar dell'1.10.2015, da parte della Regione Calabria. Successivamente, in data 20.10.2015, veniva stipulato atto di costituzione di servitù di elettrodotto inamovibile su un terreno di un altro soggetto allo scopo di posizionarvi il microbox in cemento armato prefabbricato da allestire a cabina elettrica secondaria MT/BT
(vedi atto di costituzione di servitù per Notaio di Vibo Valentia - Persona_1 all. 6).
Ancor più successivamente, e più in particolare in data 23.10.2015 (cfr. all. 7), E-
Distribuzione comunicava sia al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di
Vazzano e sia al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali l'inizio dei lavori di costruzione di una cabina elettrica di trasformazione da installare in
Località Barone nel Comune di Vazzano.
Ed ancora, il 12.2.2016 (all. 8) trasmetteva apposita richiesta di Controparte_2 autorizzazione alla Provincia di Vibo Valentia per la posa di cavo BT su suolo di competenza di quest'ultima (futura sede Trasversale delle Serre) per l'allacciamento della fornitura di energia elettrica della IG.ra ed il dovuto nulla-osta Parte_1
pagina 8 di 15 veniva comunicato dalla detta Provincia ad ben oltre un anno dopo Controparte_2
e cioè in data 26.4.2017 (all. 9). Infine, in data 18.5.2017 la fornitura di parte attrice veniva attivata per come dalla stessa confermato nell'atto di citazione.
Ha pertanto rilevato di non essere incorsa in alcun inadempimento contrattuale, stante la natura “complessa” dei lavori da svolgere. In via del tutto subordinata ha in ogni caso eccepito la manifesta infondatezza della domanda di risarcimento così come avanzata poiché non provata.
Per tutti questi motivi ha chiesto di voler sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“in via principale, rigettare tutte le domande proposte dalla IG.ra , in Parte_1 qualità di titolare dell'omonima impresa edile, nei confronti di Controparte_2 siccome infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
in via del tutto subordinata, contenere la domanda risarcitoria di parte attrice nella misura del danno che risulterà effettivamente dimostrato;
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 24.10.2024, svoltasi nella forma della trattazione scritta, dopo diversi rinvii di ufficio sempre per la precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato, divenuto medio tempore titolare del presente fascicolo in data 22.01.24.
In via preliminare, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da
[...]
, in comparsa di costituzione e risposta, è fondata e meritevole di CP_1 accoglimento. Nel caso di specie, l'odierna attrice ha chiesto il risarcimento di asseriti danni derivanti dal preteso ritardo dell'allaccio della fornitura di energia elettrica, dacché consegue che l'unico soggetto legittimato passivo sia solo e soltanto la chiamata in causa non anche invece che Controparte_3 CP_1 ha agito in qualità di semplice fornitore dell'energia elettrica a cui è preclusa per legge la possibilità di intervenire sulle linee e gli impianti di distribuzione. Ed invero, per effetto del D.L. 18.6.2007 n. 73, successivamente convertito con L. 3.8.2007, n.
125, a decorrere dal 1° luglio 2007, le attività di distribuzione e di vendita di energia elettrica per le imprese, le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali, devono essere svolte in regime di separazione societaria. Sicché, non rientrando l'attività di allaccio tra i compiti di va accolta l'eccezione ex adverso sollevata e, per CP_1
pagina 9 di 15 l'effetto, dichiarato il difetto di legittimazione passiva e la sua estromissione dal presente giudizio.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Nel caso di specie risultano documentate le seguenti circostanze:
-in data 24.07.2014 l'odierna attrice richiedeva ad un nuovo Controparte_1 allaccio per uso diverso dall'abitazione in bassa tensione, richiesta che veniva inoltrata ad e che veniva riscontrata tempestivamente in data Controparte_3
31.7.2014, allorché i tecnici di summenzionata società, a seguito del sopralluogo presso l'ubicazione del punto di prelievo di parte attrice, le consegnavano la
“Specifica Tecnica” (all. 1 di parte convenuta ) relativa alle opere, Controparte_3 alcune delle quali a suo carico, che si rendevano necessarie per l'inizio dei lavori da parte di , ovvero “la messa in opera di contenitore in vetroresina per Controparte_2 alloggio del gruppo di misura” e “l'ottenimento dei necessari permessi su proprietà privata”, nonché “la costruzione di una cabina elettrica di trasformazione da media a bassa tensione” stante la particolarità della fornitura (potenza pari a 90 kw).
All'uopo va osservato che l'odierna attrice sottoscriveva anche quella parte della
Specifica Tecnica dove veniva espressamente indicato che “i tempi per l'esecuzione del lavoro restano sospesi fino alla comunicazione del completamento delle opere sopra indicate (contrassegnate con una crocetta), che le chiediamo di inviarci con tempestività per consentire una migliore programmazione dei lavori”.
Sempre in relazione alla richiesta di nuova fornitura de quo, con comunicazione del
4.9.2014 (all. 2) trasmetteva ad il preventivo di Controparte_2 CP_1 spesa pari ad € 7.971,22 (IVA esclusa), a titolo di contributo di allacciamento, che veniva regolarmente pagato dall'odierna attrice in data 24.10.2014, come documentato dalla copia del bonifico (documentazione di parte attorea). Cosicchè, in data 26.10.2014 riceveva dal fornitore la richiesta di esecuzione Controparte_3 dei lavori per l'attivazione della nuova fornitura ed il 28.10.2014 i tecnici di E-
Distribuzione si recavano presso l'indirizzo dell'utente al fine di provvedere al nuovo allaccio.
Tuttavia in quella circostanza veniva constatato che i lavori di competenza della IG.ra , di cui alla Specifica tecnica summenzionata, non erano stati Parte_1 completati ovvero non erano conformi alle prescrizioni tecniche comunicate. Quanto
pagina 10 di 15 sopra veniva comunicato alla IG.ra (e per conoscenza ad Parte_1 CP_1
con lettera del 28.10.2014 (cfr. all. 3), ove si invitava altresì l'attrice a
[...] provvedere all'esecuzione dei lavori di propria competenza e di comunicare l'avvenuto completamento.
Orbene dalla documentazione in atti si evince che, solo in data 6.10.2015, l'attrice comunicava formalmente di aver completato i lavori a suo carico in data 30.04.2015, per come risulta dall'attestazione di trasmissione fax avvenuta in tale data (all. 4).
Sul punto priva di pregio è la contestazione di parte attorea con cui ha sostenuto che i lavori a suo carico fossero terminati in data 30.04.2015 poichè, deve ritenersi pacificamente dimostrato che l'utente, ignorando le previsioni della specifica tecnica consegnata e sottoscritta non abbia effettuato tempestivamente la “comunicazione del completamento delle opere e/o dell'ottenimento dei permessi di Sua competenza
[…] messa in opera di contenitore in vetroresina per alloggio del gruppo di misura” secondo le modalità inderogabilmente previste: “Invio del presente documento al fax n.
0664448030 dell'unità che ha in gestione la sua richiesta […] invio della comunicazione tramite mail all'indirizzo , con la precisazione di “non utilizzare modalità di comunicazione diverse da quanto indicato”. Dunque, risulta incontestabilmente acquisita al giudizio la prova che l'attrice non avesse dato tempestivamente comunicazione, secondo le modalità indicate nella specifica tecnica dalla medesima sottoscritta, di avere predisposto il contenitore in vetroresina, condizione indispensabile per attivare la linea elettrica.
Pertanto, con lettera del 14.10.2015, specificava alla IG.ra Controparte_2 Pt_1 quanto segue: “… I lavori da Lei richiesti in data 26.10.2014 rientrano nella casistica dei “lavori complessi” per la cui esecuzione sono necessari 60 giorni lavorativi al netto di permessi e/o autorizzazioni;
allo stato i permessi per la realizzazione di una nuova cabina tipo microbox, richiesti sia al Comune di Vazzano che alla Regione
Calabria, risultano pervenuti ed a breve definiremo l'atto di acquisizione del terreno ove posizionare la cabina, solo a valle di detta definizione provvederemo ad assegnare
i lavori per l'esecuzione”;
Ed invero risulta dagli atti che già in data 10.3.2015 (prima del completamento dei lavori da parte dell'attrice) presentava la necessaria Segnalazione Controparte_3
Certificata di Inizio Attivita (SCIA) – prot. 358 al Comune di Vazzano (all. 5) per pagina 11 di 15 l'esecuzione dei lavori consistenti nella “posa di una cabina elettrica prefabbricata delle dimensioni di mt. 1,74 x 1.24 di superficie m2 2,16 su piastra prefabbricata di dimensioni mt. 2,14 x 1,66” a cui seguiva la presa di atto, protocollo n.287418/Siar dell'1.10.2015, da parte della Regione Calabria;
e che, in data 20.10.2015, veniva stipulato atto di costituzione di servitù di elettrodotto inamovibile su un terreno di un altro soggetto allo scopo di posizionarvi il microbox in cemento armato prefabbricato da allestire a cabina elettrica secondaria MT/BT (vedi atto di costituzione di servitù per Notaio di Vibo Valentia del 20.10.2015 Persona_1
- all. 6). Cosicché in data 23.10.2015, comunicava sia al Controparte_2
Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Vazzano e sia al Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari Forestali l'inizio dei lavori di costruzione di una cabina elettrica di trasformazione da installare in Località Barone, nel Comune di Vazzano
(cfr. all. 7); Inoltre in data 12.2.2016 (all. 8) trasmetteva apposita Controparte_2 richiesta di autorizzazione alla Provincia di Vibo Valentia per la posa di cavo BT su suolo di competenza di quest'ultima (futura sede Trasversale delle Serre) per l'allacciamento della fornitura di energia elettrica dell'attrice ed il dovuto nulla-osta veniva comunicato dalla detta Provincia ad ben oltre un anno dopo Controparte_2
e cioè in data 26.4.2017 (all. 9); e che infine in data 18.5.2017 la fornitura di parte attrice veniva attivata per come dalla stessa confermato nell'atto di citazione.
Ciò detto, la decorrenza del termine di 60 giorni lavorativi si ha dal 6.10.2015, ovvero la data di ultimazione dei lavori a carico dell'odierna attrice, al netto di eventuali impedimenti da parte di enti preposti ai quali sarebbe stata chiesta autorizzazione. Orbene, il termine ultimo per la esecuzione dei lavori medesimi, come da preventivo, avrebbe dovuto essere quella del 29.06.2015, ma in ossequio a quanto previsto dal contratto, da tale lasso temporale va scomputato il periodo di tempo afferente all'iter autorizzativo, avviato il 10.03.2015 e conclusosi con l'ultima delle autorizzazioni della Provincia di Vibo Valentia occorso il 26.4.2017. Ed invero, solo all'esito di tali preliminari ed indispensabili adempimenti, il distributore poteva dare esecuzione, (circa 15 giorni lavorativi), ai lavori di vero e proprio allacciamento del punto di prelievo alla rete elettrica , che venivano ultimati in data 18.05.2017.
Orbene, come noto, ai sensi dell'art. 1218 c.c., «Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova
pagina 12 di 15 che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile».
Secondo l'indirizzo nomofilattico, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto adempimento si estende anche alle obbligazioni di risultato (Cass. S.U., n.
13533/2001).
L'onere della prova del nesso causale sia in senso materiale sia in senso giuridico grava sul creditore danneggiato. Il debitore, dunque, è responsabile quando non esegue la prestazione dovuta ed eIGibile, che non sia soggetta a condizione o termine, ovvero quando la esegue in modo inesatto o in ritardo, salvo che essa divenga impossibile per causa a lui non imputabile. Secondo l'insegnamento di legittimità, affinché l'inadempimento possa qualificarsi non imputabile, in ragione del sopravvenire del provvedimento dell'autorità o del fatto del terzo, è comunque necessario che l'obbligato non rimanga inerte, bensì sperimenti ed esaurisca, nei limiti dell'ordinaria diligenza, tutte le possibilità volte a rimuovere l'ostacolo all'adempimento (Cass. n. 119/1982).
Grava altresì sul debitore l'onere della prova dell'incolpevolezza dell'inadempimento
(ossia dell'impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore) e della diligenza nell'adempimento (Cass. n. 11488/2004) e quest'ultimo, al fine di esonerarsi dalle conseguenze dell'inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, deve provare che l'inadempimento è stato determinato da causa a sé non imputabile, la quale è costituita non già da ogni fattore a lui estraneo che lo abbia posto nell'impossibilità di adempiere in modo esatto e tempestivo, bensì solamente da quei fattori che, da un canto, non siano riconducibili a difetto della diligenza che il debitore è tenuto ad osservare per porsi nelle condizioni di poter pagina 13 di 15 adempiere, e, d'altro canto, siano tali che alle relative conseguenze il debitore non possa con eguale diligenza porre riparo (Cass. n. 15712/2002).
Nel caso di specie, parte convenuta ha assolto pienamente all'onere probatorio sulla medesima gravante, avendo fornito prova documentale di essersi diligentemente attivata per porre in essere tutte le attività di sua spettanza, ben prima che parte attorea comunicasse la fine dei lavori a suo carico. Ed invero, giova rammentare, che con la missiva del 14.10.2015 comunicava a parte attorea che i lavori di allaccio rientravano nella categoria di lavori complessi, per cui i termini dovevano essere comprensivi degli eventuali ritardi nell'ottenimento delle autorizzazioni.
Sul punto, priva di pregio è la richiesta di revoca dell'ordinanza con cui il mutato giudice istruttore, Dott.ssa Mariachiara Sannino, rigettava le richieste istruttorie formulate dall'attrice poiché vertenti su circostanze già provate o da provarsi per tabulas. Ad abundantiam si osserva, che oltre a non ricorrere alcun ritardo colpevole nell'allaccio della fornitura, l'attrice non ha provato di aver subito alcun danno.
Quest'ultima, infatti, ha allegato un inadempimento contrattuale della società convenuta, non avendo provveduto tempestivamente, ed in ogni caso nel termine contrattuale previsto, all'allaccio della linea elettrica della ditta di proprietà dello stesso attore, con seguente impossibilità di funzionamento dei macchinari e blocco delle attività. Tale omissione, in particolare, a detta dell'attrice, avrebbe determinando una serie di pregiudizi per l'attività commerciale dell'impresa. Tali allegazioni sono rimaste, tuttavia, del tutto sprovviste di riscontro probatorio. E' pacifico alla luce della costante giurisprudenza, che per ottenere il risarcimento dei danni da mancato allaccio occorre la prova del danno (Cass. Civ. n. 30346/2017).
L'attrice ha dedotto di aver dovuto recedere dai preliminari sottoscritti con le ditte, subendo una perdita di guadagno quantificabile quanto alla in Parte_2
€ 14.000 e quanto alla Cavalleri infrastrutture srl una perdita di € 90.000.00.
Tuttavia, a tal fine, l'attrice ha prodotto una mera bozza del contratto di fornitura con la “Cavalleri infrastrutture srl” non sottoscritta e, pertanto, non idonea a dimostrare alcunché ai fini dell'odierno giudizio. Quanto al contratto intercorso con la , non si comprende perché parte attrice in data 05.01.2015, quindi CP_4 ancor prima di ultimare i lavori a suo carico previsti per l'allaccio, concludeva detto contratto per la fornitura di sabbia, ben consapevole che, dalla data di ultimazione pagina 14 di 15 dei lavori a suo carico sarebbero occorsi almeno 60 giorni lavorativi per l'esecuzione dei lavori, con possibile sospensione ove fosse necessario per l'ottenimento delle autorizzazioni e permessi dalla autorità locali, come d'altronde avvenuto.
Conclusivamente, alla luce delle argomentazioni che precedono, le domande attoree vanno integralmente rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 2022 (valore della controversia ricompreso fra € 52.001 a € 260.000 valori minimi tenuto conto della limitata attività difensiva svolta e della natura documentale della controversia, con esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice Dott.ssa Ida Cuffaro, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
1) rigetta la domanda attorea
2) accerta e dichiara la carenza di legittimazione passiva di;
Controparte_1
3) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., alla Parte_1 rifusione delle spese di lite, in favore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. e , in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., che liquida per ciascuna in € 4.217,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, c.p. ed i.v.a, come per legge.
Vibo Valentia, 14 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Ida Cuffaro
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