Accoglimento
Sentenza 4 giugno 2025
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Rigenerazione urbana e discrezionalità amministrativa: la proprietà pubblica in un equilibrio instabile tra onere e scelta (nota a Cons. St., sez. IV, 2 luglio 2025, n. 5719) Sommario: 1. L'ambiguità della nozione di rigenerazione urbana e ambientale. Un invariante necessaria. - 2. Il caso dell'Arena di Milano: la legittimità della scelta di non acquisire la proprietà al patrimonio pubblico. - 3. Il ruolo ordinante della pianificazione urbanistica tra razionalità economica e valori costituzionali. - 3.1 Il peso economico delle scelte pubbliche: sostenibilità finanziaria e regime dei beni nella rigenerazione urbana. - 3.2 Il grande evento come fattore determinante nella qualificazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/06/2025, n. 4842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4842 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04842/2025REG.PROV.COLL.
N. 02340/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2340 del 2022, proposto dal Tennis Club Alassio - s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Piscitelli, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Comune di Alassio, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Simone Contri, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
Ministero della cultura, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi 12
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la LI (sezione prima) n. 696/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Alassio e del Ministero della cultura;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 7 maggio 2025 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Francesco Turrini Dertenois.
in sostituzione di Luigi Piscitelli e Simone Contri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società appellante indicata in intestazione, proprietaria dell’omonimo impianto sportivo nel Comune di Alassio, censito a catasto al foglio 26, mappali 19 e 20, presentava in data 29 maggio 2006 all’amministrazione una domanda di permesso di costruire per un progetto di ammodernamento del compendio immobiliare, composto da campi da campi da tennis e un immobile adibito a sede sociale (club house), attraverso « la realizzazione di una autorimessa interrata non pertinenziale, la creazione di tribune laterali ai campi da tennis e di nuovi locali spogliatoio, sul sedime degli attuali campi da gioco ».
2. La presentazione del progetto ai fini del rilascio del titolo ad edificare era conseguente al suo inserimento nel programma di attuazione dello strumento urbanistico generale (piano urbanistico comunale - PUC), per il triennio 2002-2004. Avviata l’istruttoria, e malgrado l’interlocuzione procedimentale tra le parti, il progetto non veniva mai approvato, per cui la società istante domanda nel presente giudizio il risarcimento dei relativi danni.
3. Più precisamente, ad una prima fase contraddistinta da richieste di integrazioni documentali da parte dell’amministrazione locale faceva seguito l’aggiornamento del programma di attuazione del piano urbanistico comunale (delibera del consiglio comunale del 13 luglio 2009, n. 71), per effetto del quale l’intervento edilizio era sottoposto alla condizione che fosse previamente approvato uno strumento attuativo (piano urbanistico operativo preventivo). La modifica veniva tuttavia ritirata, con delibera consiliare del 4 febbraio 2010, n. 8, dopo un ricorso in sede giurisdizionale amministrativa da parte della società (r.g. 1304/2009 del Tribunale amministrativo regionale per la LI).
3. Nel frattempo, e precisamente nel 2008, il complesso edilizio era sottoposto ad un procedimento volto alla imposizione di un vincolo di interesse storico-artistico, ai sensi degli artt. 10, comma 3, lett. a), 13, comma 1, e 14, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da parte della competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della LI (nota prot. n. 9966 del 10 aprile 2008). L’effetto di salvaguardia prodotto dall’avvio di procedimento, ai sensi dell’art. 14, comma 4, del codice ora richiamato, induceva la società a modificare il progetto, sulla base di un’interlocuzione con l’amministrazione delle belle arti. All’esito del contraddittorio con quest’ultima, e dopo il riavvio del procedimento a causa del fatto che « per mero errore materiale » la proposta di dichiarazione dell’interesse culturale non era stata trasmessa alla Direzione regionale per i beni culturali della LI (nota della Soprintendenza in data 15 luglio 2010, prot. n. 17407), veniva infine imposto il vincolo, con decreto del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della LI del 1° marzo 2011. L’atto conclusivo in questione era oggetto di un nuovo ricorso da parte della società proprietaria del tennis club (r.g. 573/2011 del Tribunale amministrativo regionale per la LI).
4. Il progetto edilizio, nella versione risultante dalle modifiche concordate con la Soprintendenza, otteneva intanto il parere favorevole della Commissione per il paesaggio dell’amministrazione comunale, ma su di esso la stessa Soprintendenza si determinava in senso negativo ai sensi dell’art. 146 del citato codice dei beni culturali e del paesaggio (parere in data 7 luglio 2010, prot. n. 16413).
5. La società proponeva quindi un nuovo ricorso (r.g. n. 1119/2010 del Tribunale amministrativo regionale per la LI), accolto con la sentenza del 9 gennaio 2012, n. 18, divenuta cosa giudicata.
6. Alla pronuncia ora richiamata faceva tuttavia seguito la delibera del consiglio comunale di Alassio del 28 febbraio 2012, n. 8, di aggiornamento periodico del piano urbanistico comunale, ai sensi dell’art. 43 della legge urbanistica regionale (legge 4 settembre 1997, n. 36). Con l’aggiornamento era modificata la normativa tecnica di attuazione (art. 23) nel senso di escludere la realizzare autorimesse nelle zone destinate a verde pubblico (zone V), con alcune esclusioni non riguardanti tuttavia la società proprietaria dell’impianto sportivo. Seguiva un altro ricorso di annullamento di quest’ultimo (r.g. n. 448 del 2012 del Tribunale amministrativo regionale per la LI).
7. Con un ulteriore ricorso (r.g. n. 963 del 2012 del Tribunale amministrativo regionale per la LI) era infine domandato nei confronti dell’amministrazione comunale e delle belle arti il risarcimento dei danni per le condotte da questi rispettivamente tenute e per la vanificazione dell’iniziativa edilizia.
8. Riuniti per connessione questi ultimi con quello iscritto al n. r.g. 573/2011, con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione erano accolti i soli ricorsi di annullamento, contro il decreto della Soprintendenza impositivo del vincolo di interesse culturale e la variante urbanistica, mentre era respinto quello per il risarcimento dei danni in tesi derivati della mancata approvazione del progetto, imputati dalla società ricorrente all’amministrazione comunale e a quella delle belle arti.
9. Inquadrata la domanda risarcitoria azionata in giudizio nello paradigma dello strumento di tutela per equivalente monetario di « interessi pretensivi », essa era respinta sulla base dell’assunto che non era stata dimostrata la « spettanza del bene della vita ». A questo riguardo veniva precisato che l’annullamento del parere negativo della Soprintendenza ex art. 146 del codice dei beni culturali « non ha comportato il riconoscimento dell’autorizzazione paesaggistica e, quindi, dei presupposti per la realizzazione dell’intervento edificatorio, ma solo l’obbligo di riesame dell’affare per la formulazione di un nuovo parere emendato dai vizi riscontrati dal giudicante ».
10. Contro la pronuncia di primo grado la società istante ha proposto appello, al quale resistono il Comune di Alassio e il Ministero della cultura.
DIRITTO
1. Con un primo ordine di censure si ripropongono gli addebiti di responsabilità delle amministrazioni resistenti per la mancata approvazione del progetto edilizio presentato nel 2006 e mai approvato, a causa degli « atteggiamenti dilatori ed ostruzionistici » di queste e di una loro « condotta procedimentale scorretta e dall’adozione di atti illegittimi ». A questo riguardo si sottolinea che l’intervento, pur conforme allo strumento urbanistico generale dell’epoca - inserito nel relativo programma di attuazione - è stato dapprima sottoposto ad aggravi procedimentali, culminati con l’imposizione della previa approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, i quali hanno richiesto l’attivazione di un primo contenzioso (r.g. 1304/2009 del Tribunale amministrativo regionale per la LI), poi abbandonato in seguito al ripensamento della scelta da parte dell’amministrazione comunale. Un ulteriore dilazione temporale è quindi stata causata nel 2008 dall’avvio del procedimento di sottoposizione del compendio immobiliare al vincolo di interesse storico-artistico ex art. 10, comma 3, lett. a), del codice dei beni culturali e del paesaggio, in ragione del quale sono state introdotte modifiche progettuali finalizzate ad ottenere l’assenso della Soprintendenza, che nondimeno « dopo oltre due anni » ha riavviato il procedimento, con la sopra citata nota del 15 luglio 2010, prot. n. 17407, il cui esito è consistito nell’apposizione del vincolo (decreto direttoriale del 1° marzo 2011), annullato tuttavia con la sentenza di primo grado per carenza di istruttoria e di motivazione.
2. Si aggiunge a fondamento della domanda risarcitoria che il progetto di riqualificazione dell’impianto sportivo, come modificato sulla base dei rilievi della Soprintendenza, era stato nel frattempo presentato al Comune di Alassio (in data 6 aprile 2010), per poi ricevere il parere negativo della prima ai sensi dell’art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, che si sottolinea essersi reso necessario a causa del protrarsi dei tempi del procedimento e delle sopravvenute modifiche normative del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed in particolare a decorrere dalla scadenza al 31 dicembre 2009 del regime transitorio di cui all’art. 159 del medesimo decreto legislativo. Quindi, viene sottolineato che in accoglimento del proprio ricorso (r.g. n. 1119/2010 del Tribunale amministrativo regionale per la LI) la sentenza del 9 gennaio 2012, n. 18, ha statuito che nessuno dei profili di criticità dell’intervento edilizio ravvisati dalla Soprintendenza è stato considerato lesivo delle esigenze di tutela del paesaggio.
3. Agli impedimenti illegittimamente frapposti dall’amministrazione dei beni culturali si sarebbero quindi aggiunti quelli dell’ente locale, che attraverso il sopra menzionato aggiornamento periodico dello strumento urbanistico ha precluso la possibilità di realizzare l’intervento, a causa del divieto così apposto nella zona in cui è situato l’impianto sportivo, cui ha fatto seguito un nuovo ricorso (r.g. n. 448/2012), anch’esso accolto con la sentenza di primo grado, per profili di carattere procedimentale, consistenti nell’adozione del procedimento semplificato ex art. 43 della legge regionale della LI dell’8 settembre 1997, n. 36 ( Legge urbanistica regionale ), in luogo di quello ordinario, ed inoltre per violazione delle garanzie partecipative.
4. Tutto ciò premesso in fatto, si assume l’erroneità della statuizione di rigetto della domanda risarcitoria per mancata dimostrazione che alla società ricorrente spettava il « bene della vita » non conseguito a causa dell’operato delle amministrazioni resistenti.
5. Sotto un primo profilo viene sottolineato che non è stato per contro dimostrato che il medesimo bene « non spetti », per cui vi sarebbe comunque un danno ingiusto in forma di lesione della relativa chance , di cui la sentenza di primo grado non avrebbe tenuto conto. Peraltro, la pronuncia di primo grado avrebbe anche errato nell’esigere la prova della spettanza del bene della vita in termini di certezza, in luogo di criterio probabilistico seguire nel giudizio prognostico sulla fondatezza della pretesa risarcitoria, secondo il canone del « più probabile che non ».
6. Sotto un distinto profilo si sostiene che la prova che il bene della vita spettasse sarebbe ricavabile, innanzitutto, dal fatto che « il progetto pienamente conforme alla disciplina urbanistica », perché « ripetutamente inserito nel Programma di Attuazione del PUC », e che l’unico impedimento era dato dall’aggiornamento allo strumento urbanistico del 2012, annullato tuttavia dalla sentenza di primo grado. Per quanto invece concerne i profili di carattere paesaggistico, in contrario a quanto statuito da quest’ultima sul punto si sottolinea che la commissione comunale per il paesaggio non aveva ravvisato aspetti di incompatibilità; e che il parere della Soprintendenza si è reso necessario a causa del « ritardo causato nel procedimento ha comportato l’applicazione della normativa sopravvenuta che lo prevede ad un procedimento iniziato 4 anni prima »; inoltre le criticità riscontrate nel medesimo parere sono risultate « essere infondati in fatto », per effetto della pronuncia di primo grado e del precedente dato dalla più volte richiamata sentenza del 9 gennaio 2012, n. 18, che in particolare escluso che « la realizzazione dei parcheggi interrati, con le relative opere di scavo, sia di per sé idonea a determinare effetti nocivi sull’ambiente superficiario, quindi sui beni ambientali che formano oggetto del vincolo ». Un ulteriore profilo che non sarebbe stato considerato a fini risarcitori consiste nel fatto che dopo quest’ultima sentenza la Soprintendenza è stata richiesta di riesaminare l’affare ed ha lasciato scadere il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio senza pronunciarsi.
7. La sentenza di primo grado sarebbe peraltro incorsa in errore anche nel qualificare la domanda risarcitoria azionata dalla società ricorrente come da lesione di interessi pretensivi, con specifico riguardo « ai guadagni che la stessa intendeva conseguire attraverso la realizzazione del progetto edilizio », quando invece i danni di cui è domandato il ristoro sarebbero causalmente riconducibili al « mero ritardo » nel provvedere, il quale prescinde dall’accertamento di illegittimità di provvedimenti amministrativi. A questo riguardo viene quindi ribadito che « il procedimento edilizio avviato nel 2006 non ha ancora avuto conclusione, ancorché non sia mai emersa alcuna legittima causa di rigetto dell’istanza o di integrazione istruttoria ». I danni sarebbero inoltre derivanti dal concorso colposo delle amministrazioni resistenti, comunale e statale delle belle arti, « con i loro comportamenti illeciti e con i loro atti illegittimi », con conseguente loro solidarietà ai sensi dell’art. 2055 cod. civ. nella responsabilità « ai sensi dell’art. 2043 del codice civile e dell’art. 2 bis della legge n. 241 del 1990 ».
8. Le censure così sintetizzate sono fondate nei termini che seguono.
9. Preliminare rispetto al merito è l’inquadramento della domanda risarcitoria azionata nel presente giudizio. Essa è riconducibile alla previsione dell’art. 7, comma 4, cod. proc. amm., che attribuisce alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo tutte le controversie relative « ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi ». Secondo la prospettazione a base della domanda, la causa petendi del risarcimento consiste tanto in provvedimenti accertati come illegittimi con efficacia di giudicato (esterno e interno) come illegittimi, quanto in comportamenti pacificamente riconducibili, ai sensi dell’art. 7, comma 1, cod. proc. amm. ai medesimi poteri amministrativi di cui i provvedimenti in questione sono manifestazione concreta. Sempre in base alla prospettazione in esame, tanto i primi quanto i secondi, riferibili a competenze amministrative del Comune di Alassio e degli uffici periferici del Ministero della cultura costituitosi in resistenza all’appello, hanno concorso a causare i danni di cui è chiesto il ristoro per equivalente monetario, dati dalla mancata messa a profitto dell’investimento immobiliare e negli esborsi a causa di ciò inutilmente sostenuti.
10. Rispetto ad una domanda risarcitoria i cui fatti costitutivi sono così sintetizzabili, la sentenza di primo grado ha escluso l’elemento ex art. 2043 cod. civ. dell’ingiustizia del danno, e cioè che la concessione edilizia a suo tempo domandata dalla società istante sulla base dell’inclusione del progetto di riqualificazione nell’impianto sportivo nel programma di attuazione dello strumento urbanistico generale in allora vigente si sarebbe dovuta rilasciare. Ciò in ragione del fatto che il giudicato di annullamento del parere negativo di compatibilità paesaggistica opposto dalla competente Soprintendenza, di cui alla sopra menzionata sentenza del 9 gennaio 2012, n. 18, del Tribunale amministrativo regionale per la LI ha ravvisato carenze motivazionali nell’atto comportanti il riesercizio del potere.
11. Sennonché alla statuizione di rigetto così motivata l’appello oppone, in modo fondato, innanzitutto che, come incontroverso in base agli atti di causa, la Soprintendenza non si è rideterminata pur dopo che ad iniziativa della società odierna appellante la sentenza le è stata notificata. In senso convergente, viene sottolineato il carattere perentorio del termine ex art. 146 del codice dei beni culturali per l’espressione del parere sulla domanda di autorizzazione paesaggistica. Vero è sul punto che la giurisprudenza amministrativa afferma che l’inutile decorso del termine non consuma il potere dell’amministrazione delle belle arti, ma priva lo stesso del suo carattere vincolante nei confronti dell’amministrazione comunale (tra le altre pronunce riconducibili al menzionato indirizzo: Cons. Stato, IV, 18 novembre 2024, n. 9239; 31 luglio 2023, n. 7426; 21 marzo 2023, n. 2836; 9 marzo 2023, n. 2487; 8 novembre 2022 n. 9798; 27 gennaio 2022 n. 563; VI, 24 luglio 2023, n. 7206; 19 novembre 2020 n. 7193). Ma ciò è affermato nella prospettiva dell’annullamento del diniego di autorizzazione paesaggistica, mentre nel presente giudizio si controverte sui presupposti del risarcimento dei danni derivanti da un parere negativo annullato in sede giurisdizionale con efficacia di giudicato.
12. A quest’ultimo riguardo, oltre al dato di fatto poc’anzi esposto e non ex adverso contestato, che la Soprintendenza non ha eseguito il giudicato, assume valore dirimente l’ulteriore rilievo per cui, come sottolinea l’appello a fondamento della dimostrazione dell’ingiustizia del danno, in caso di lesione di interessi legittimi pretensivi, questa prova non può essere richiesta in termini di certezza assoluta, ma solo di verosimiglianza, ovvero di consistenza probabilistica. In altri termini, il danno è ingiusto e risarcibile, ai sensi del sopra richiamato art. 2043 cod. civ. se il conseguimento del bene della vita ha una probabilità maggiore (“più probabile che non”) rispetto alla sua mancata realizzazione. Il criterio probatorio ora enunciato, del resto, ha un intrinseco fondamento razionale, insito nel fatto che l’ingiusta lesione di interessi legittimi pretesivi non è accertabile in via diretta, attraverso un riscontro di ciò che è stato e che non avrebbe invece dovuto essere, ma può essere ricostruito sulla base di una valutazione di carattere ipotetico su ciò che avrebbe dovuto essere e non è stato a causa dell’illegittimità provvedimentale dell’amministrazione.
13. Applicato il criterio di prova al caso di specie, il danno da illegittimità provvedimentale e più in generale da comportamento tenuto nell’esercizio del potere pubblico è ingiusto, nel senso che ha leso un bene della vita meritevole di tutela risarcitoria, se può affermarsi che il rilascio del provvedimento favorevole (concessione edilizia sul progetto di riqualificazione dell’impianto sportivo) costituisce la conseguenza più probabile rispetto al suo rigetto. Ciò precisato, in questa direzione militano i seguenti fattori: innanzitutto all’epoca della sua presentazione il progetto di riqualificazione dell’impianto sportivo con la creazione di un’autorimessa interessata e la realizzazione di tribune a servizio dei campi da tennis era stato inserito nel programma di attuazione dello strumento urbanistico comunale e sottoposto a regime di edificabilità mediante concessione edilizia convenzionata; in secondo luogo, le modifiche del regime urbanistico originario, introdotte nella pendenza del procedimento di esame della domanda di rilascio del titolo a costruire, con l’imposizione della previa approvazione dello strumento attuativo e il divieto introdotto nella normativa tecnico attuativa di quest’ultimo, sono state rispettivamente ritirate dall’amministrazione comunale e annullate nella presente sede giurisdizionale; quest’ultima sorte è inoltre toccata anche agli impedimenti riferibili al regime di tutela storico-artistico del complesso edilizio.
14. Degno di menzione sotto entrambi i profili ora accennati è il fatto che con la sentenza di primo grado, per questa parte non impugnata dal Comune di Alassio e sulla quale si è dunque formato il giudicato interno, la contestata modifica della normativa tecnica di attuazione del piano urbanistico comunale è stata annullata per l’effetto di variante a quest’ultimo determinatosi senza seguire l’ordinario procedimento previsto dalla legislazione urbanistica regionale (art. 44 della citata legge regionale del 4 settembre 1997, n. 36); e soprattutto per « violazione delle garanzie partecipative del privato », rispetto ad una « modifica incidente negativamente » sulla sua posizione, contraddistinta dal « maturato (…) affidamento all’edificazione sulla base delle previsioni del P.U.C. e del progetto presentato anni prima ». Sotto il distinto profilo del pregio architettonico degli immobili facenti parte del complesso sportivo, ed in particolare del manufatto che ospita la sede del club ( club house ), la sentenza di primo grado, anche per questa parte non impugnata, ha rilevato l’assenza di elementi istruttori in grado di corroborare il preteso valore storico-artistico delle caratteristiche architettoniche, a causa dell’uso nella scarna relazione presupposta al provvedimento impositivo del vincolo ai sensi del sopra citato art. 10, comma 3, lett. a), del codice dei beni culturali e del paesaggio di una « terminologia vaga ed elastica che potrebbe essere indifferentemente impiegata per un grandissimo numero di immobili ». Da più radicale illegittimità è stata poi considerata l’estensione del vincolo ai campi da tennis e al piazzale antistante l’immobile sede del club (« palesemente illegittimo »): i primi perché realizzati « in materiale sintetico », e che dunque « costituiscono elementi spuri rispetto all’originaria configurazione del complesso sportivo che è rivelata dal suo stesso nome (“lawn tennis”, ossia tennis su prato o su terreno erboso) »; il secondo in quanto consistente in « un’area asfaltata adibita a parcheggio che, all’evidenza, non fornisce alcuna testimonianza materiale dei caratteri originari del complesso immobiliare ».
15. Oltre a rendere palese l’elemento soggettivo della colpa d’apparato, necessaria ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. per integrare la responsabilità dell’amministrazione da illegittimo esercizio dell’attività provvedimentale di sua competenza, peraltro non in contestazione nel presente giudizio, i rilievi ora svolti valgono a rendere evidente l’assenza di impedimenti alla realizzazione del progetto di riqualificazione del complesso sportivo.
16. Più nello specifico, per quanto concerne i profili di interesse culturale, venuto meno il vincolo storico-artistico, la competenza Soprintendenza non ha nemmeno riesercitato il proprio potere in sede di parere ex art. 146 del codice dei beni culturali e paesaggistici, dopo l’annullamento di quello negativo a suo tempo reso sul progetto della società ricorrente, con la sopra citata sentenza del 9 gennaio 2012, n. 18, del Tribunale amministrativo regionale per la LI, divenuta anch’essa cosa giudicata. La sentenza di primo grado resa nel presente giudizio ha invece fatto venire meno l’impedimento di ordine urbanistico alla realizzazione di parcheggi interrati nella zona omogenea in cui ricade l’impianto sportivo per effetto dell’aggiornamento, ai sensi dell’art. 43 della legge urbanistica regionale allo strumento generale, vittoriosamente contestato dalla società ricorrente a mezzo dell’impugnazione della delibera consiliare del 28 febbraio 2012, n. 8 (ricorso r.g. n. 448 del 2012).
17. Peraltro, a quest’ultimo riguardo il Comune di Alassio adduce nel presente giudizio risarcitorio un ulteriore impedimento di carattere giuridico, consistente nell’obbligo ai sensi dell’art. 23 delle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico comunale di cedere all’amministrazione la superficie di copertura sovrastante le autorimesse interrate, nel caso di specie inattuabile a causa del fatto che secondo il progetto presentato dalla società ricorrente queste ultime avrebbero dovuto essere realizzate al di sotto dei campi da tennis.
18. La circostanza è tuttavia sfornita di prova. Sotto un primo profilo, la versione della norma tecnica riportata dall’amministrazione comunale nella propria memoria conclusionale è dichiaratamente tratta dallo stralcio prodotto dalla società ricorrente nel giudizio di primo grado r.g. n. 448/2012. A fronte di ciò, tuttavia, come controdedotto da quest’ultima, la versione dello stralcio da essa depositata nel giudizio di primo grado non prevede alcun obbligo di cessione al Comune della copertura superficiaria soprastante le autorimesse interrate. La mancanza di una prova diretta della parte resistente rispetto alla pretesa risarcitoria è inoltre corroborata sul piano logico dal fatto che, come parimenti sottolinea la ricorrente in replica, mai nel corso dell’istruttoria sul progetto da questa presentato l’amministrazione comunale ha prospettato la necessità di rispettare un obbligo di simile portata, quando invece questa ragione ostativa sarebbe stata facilmente opponibile laddove effettivamente vigente, senza dovere invece attendere la proposizione della presente domanda risarcitoria. In apice, va rimarcata l’insolubile contraddizione tra il supposto obbligo di cessione in base alle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico con il fatto che l’intervento sia stato nondimeno inserito nel programma di attuazione dello strumento urbanistico generale, la quale implica la verifica della sua conformità a quest’ultimo.
19. Per tutto quanto finora esposto risultano integrati gli estremi della responsabilità delle amministrazioni resistenti per i fatti costitutivi della domanda risarcitoria azionata in giudizio. Come in precedenza precisato, l’illegittimità provvedimentale è ormai incontrovertibile: tanto per effetto del giudicato interno formatosi in questo giudizio sulla sottoposizione dell’immobile adibito a sede del circolo tennistico a vincolo monumentale e sull’aggiornamento della normativa tecnica di piano urbanistico comunale con effetto sostanziale di variante; quanto in ragione del precedente giudicato sul diniego di autorizzazione paesaggistica sul progetto presentato dalla ricorrente. Fattori esimenti da colpa, in via generale presunta nell’illegittimità provvedimentale, non sono poi stati nemmeno prospettati. Inoltre, accertata nel presente grado appello la mancanza di ragioni ostative alla realizzazione del progetto e dunque la maggiore consistenza probabilistica di questa ipotesi rispetto a quella contraria addotta dalle amministrazioni resistenti, risulta conseguentemente integrato il presupposto dell’ingiustizia del danno, erroneamente escluso invece dalla sentenza di primo grado. Ne deriva che la mancata realizzazione del progetto va imputata a titolo risarcitorio alle medesime amministrativo, concorrenti nel danno ingiustamente arrecato alla società ricorrente.
20. L’accertamento del c.d. danno-evento, dato dalla lesione di un interesse meritevole di tutela, vanno quindi individuati i pregiudizi risarcibili riconducibili alla nozione di danno-conseguenza. A questo riguardo sono prospettate voci di danno riconducibili alle nozioni ex art. 1223 cod. civ. sia del danno emergente che del lucro cessante. Sotto quest’ultimo profilo si domanda il ristoro per equivalente dei danni derivati danni derivanti « dalla impossibilità di realizzazione l’operazione », e cioè del valore netto di realizzo dei parcheggi interrati, derivante dalla differenza tra i ricavi presuntivamente ricavabili dalla loro vendita, dedotti i costi di realizzazione del progetto edilizio. A titolo invece di danno emergente sono allegati gli esborsi sostenuti in seguito al mancato perfezionamento della cessione a terzi (Green Fee s.p.a. e poi Tennis Park s.r.l.) del diritto di « fare e mantenere (…) la costruzione costituita da due o tre piani interrati da destinare a parcheggio e box e impianti accessori » al di sotto dell’impianto sportivo, di cui al contratto preliminare della dante causa della ricorrente con la prima delle ora menzionate società promissarie acquirenti in data 23 luglio 2005. Viene al riguardo dedotto e documentato che a causa dell’intervenuta scadenza del termine, come in seguito prorogato, per la stipula del contratto definitivo « senza che il permesso di costruire venisse approvato » il contratto si è risolto di diritto, in applicazione della clausola risolutiva ivi apposta, per cui le parti sono addivenute ad una transazione in data 31 ottobre 2013, in esecuzione della quale la società ricorrente « ha dovuto rimborsare alla Tennis Park » la somma di € 475.000, e si è dovuta accollare l’ulteriore importo di € 97.804,46 quali « debiti da questa contratti con i professionisti e dalle parti equiparati agli interessi sulla somma capitale restituita dal 2005 alla data della scrittura » di transazione.
21. Ciò precisato, con riguardo alla prima voce, sulla base della consulenza tecnica di parte depositata in primo grado, è stato stimato un valore netto in linea capitale di € 9.658.000. Questo è la risultante della differenza tra l’incasso di € 17.708.000, che in ipotesi si sarebbe ricavato dalla vendita dei 233 posti auto previsti ad un prezzo medio di € 76.000 - dato a sua volta dal valore medio di €/mq di 4.750,00, desunto dai « valori OMI (Anno 2006 e anno 2020) riportati per zona B1 », per una superficie media del posto auto di 16 mq - e le voci passive dell’operazione, stimate in complessivi € 8.050.000. I costi dell’operazione sarebbero a loro volta dati dalle seguenti voci: € 5.825.000,00 quale costo di costruzione; € 1.226.923,30 per oneri di urbanizzazione e contributo di costruzione; ulteriori € 550.000 per la rifinitura del piano fuori terra: campi da tennis, spogliatoi, tribune, locali accessori; ed € 450.000 per onorari dei progettisti.
22. I danni così prospettati possono essere riconosciuti nei limiti di quelli afferenti al lucro cessante.
Per gli asseriti esborsi a titolo di danno emergente manca una prova, che avrebbe invece potuto essere data attraverso la documentazione attestante l’uscita di denaro da disponibilità liquide della società ricorrente. Ciò non è avvenuto, per cui non risulta assolto l’onere probatorio posto ai sensi dell’art. 2697, comma 1, cod. civ. a carico del danneggiato. Peraltro l’esborso a carico della medesima società ricorrente è da escludere sulla base del titolo dato dalla sopra menzionata transazione, posto che con questo negozio il debito di € 475.000 nei confronti della promissaria acquirente per l’inadempimento del contratto preliminare di cessione del diritto di superficie avente ad oggetto i parcheggi interessati, e i relativi interessi, è stato accollato dal legale rappresentante della ricorrente stessa ed imputato, mediante compensazione, al prezzo di cessione a favore della promissaria acquirente di immobili in allora di proprietà del medesimo legale rappresentante. Rispetto alla descritta operazione la società ricorrente è rimasta dunque estranea e non risulta che sia stata in seguito esposta ad azioni di rivalsa del proprio legale rappresentante.
23. Come sopra accennato vanno invece riconosciuti i danni a titolo di lucro cessante, dal momento che la mancata realizzazione del progetto di riqualificazione dell’impianto sportivo, con la realizzazione dei parcheggi interessati, è per quanto finora accertato giuridicamente imputabile alle amministrazioni intimate nel presente giudizio, egualmente concorrenti ex art. 2055 cod. civ. nella vanificazione dell’operazione, pur in origine prevista dagli strumenti urbanistici in allora vigenti, a causa delle plurime illegittimità e comportamenti dilatori accertati nel presente giudizio.
24. Quindi, sulla base della consulenza tecnica di parte, depositata nel giudizio di primo grado, è possibile emettere una condanna “sui criteri”, ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., nei termini che seguono. Dovrà essere riconosciuto il valore di mancato realizzo dei garage sulla base di dati ufficiali (come i valori OMI) risalenti all’epoca di presumibile commerciabilità. Per quanto riguarda i costi da portare in deduzione, dovrà analogamente essere fornito un quadro plausibile di ciascuna voce. Sul valore netto così ricavato dovrà inoltre essere applicata una percentuale di sconto del 40%, riconducibile alla normale alea di mercato insita in operazioni aventi le descritte caratteristiche. Una volta accertato il valore netto secondo i criteri ora esposti dovranno infine essere computati gli accessori sopra menzionati, per i quali dovranno essere considerati, per la rivalutazione monetaria, l’indice ISTAT FOI (relativo ai prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati) annualmente vigente, a decorrere da quello successivo al primo come sopra individuato; e per gli interessi compensativi il tasso ministeriale via via vigente, da applicare sulla somma annualmente rivalutata. Il computo dovrà essere eseguito fino alla presentazione da parte della società ricorrente della propria richiesta di risarcimento, corredata da adeguata documentazione giustificativa, ricevuta la quale è assegnato al Comune di Alassio, previa intesa con la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della LI, il termine ex art. 34, comma 4, cod. proc. amm. di 150 giorni per la formulazione della propria proposta in vista del raggiungimento dell’accordo previsto dalla disposizione ora richiamata.
25. In conclusione, l’appello va accolto e con esso, ed in riforma della sentenza di primo grado, la domanda risarcitoria con esso riproposta (ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la LI n. r.g. 963 del 2012), nei termini come sopra specificati. Le spese del doppio grado di giudizio sono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione.
Condanna le amministrazioni resistenti, in solido tra loro, a rifondere alla società ricorrente Tenni Club Alassio s.r.l. le spese del doppio grado, complessivamente liquidate in € 8.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO