CASS
Ordinanza 2 dicembre 2021
Ordinanza 2 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 02/12/2021, n. 38004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38004 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2021 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 532-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001) in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis;
- ricorrente -
contro RI IA , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5 presso lo studio dell'avvocato RE MA, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURO CONTIN;
- C017 trOfkOrren te - Civile Ord. Sez. 6 Num. 38004 Anno 2021 Presidente: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO Relatore: CROLLA COSMO Data pubblicazione: 02/12/2021 avverso la sentenza n. 502/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 17/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. RITENUTO CHE: 1.RI GI proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento catastale con il quale l'Ufficio disconosceva la ruralità dell'immobile sito in Gambugliano (Vi), foglio 4, mappale 685, subalterno 2, in quanto munito delle caratteristiche di lusso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 9 comma 3 lett. c) del d.l. 557/93 e 5 e 6 del D.M. 2 agosto 1969. 2 La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza accoglieva il ricorso riconoscendo le caratteristiche dell'abitazione rurale dell'immobile sul presupposto che il calcolo della superficie doveva effettuarsi al netto della muratura e che era da valutarsi, in tal senso, anche la collocazione del fabbricato in zona agricola nonché la povertà delle finiture e dotazioni impiantistiche. 3. La sentenza veniva sottoposta a gravame dall'Amministrazione finanziaria e la Commissione Tributaria Regionale del Veneto rigettava l'appello confermando la natura rurale dell'immobile e rilevando che il fabbricato era in condizione di fatiscenza e non possedeva alcuna caratteristica di quelle previste dal d.m. del 1969 per essere considerato di lusso Ric. 2020 n. 00532 sez. MT - ud. 21-10-2021 -2- 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. Il contribuente si è costituito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. CONSIDERATO CHE: 1.Con l'unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 13 comma 14 bis e ter del d.l. 201 del 2011, 9 ter d.l. 557/93, 7 d.m. 2/8/1969 in relazione all'art. 360 1° comma nr. 3 cpc;
si sostiene che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di seconde cure, il decreto ministeriale prevede che un' abitazione sia da qualificarsi di lusso nell'ipotesi in cui la stessa possegga una sola delle caratteristiche di cui agli artt.
1-7 tra le quali quelle di superare i 240 mq e solo ed esclusivamente nel caso non ne possegga alcuna si considera abitazione di lusso l'immobile che possegga almeno quattro delle caratteristiche riportate nella tabella allegata al decreto così come stabilito dall'art. 8. 2 II motivo è fondato. 2.1 n d.m. 2 agosto 1969 indica le caratteristiche che consentono di qualificare "di lusso" le abitazioni elencate negli artt. da 1 a 7; tra le quali sono ricomprese << le singole unita' immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)>>.E 1 sufficiente, dunque, il possesso di almeno una delle caratteristiche descritte perché un immobile possa essere considerato di lusso. Ric. 2020 n. 00532 sez. MT - ud. 21-10-2021 -3- 2.2 L'art. 8 del d.m. citato estende la natura di abitazione di lusso anche alle <<case e le singole unita' immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al presente decreto».
2.3 la disposizione testè citata è di carattere residuale in quanto, difettando condizioni cui agli artt. 1-7, consente qualificare lusso un'abitazione laddove presenti più individuate nell'apposita decreto ministeriale 2.4 .l'art. 9 comma 3 lett e) d.l. 557 93 nella versione applicabile ratione temporis alla controversia per causa stabilisce, infine, <>. Così argomentando la CTR ha falsamente interpretato la normativa contenuta nel d.m. citato in quanto il dato quantitativo globale del superamento della superficie di mq 240 attribuisce da se solo, ai sensi dell'ad 6 del d.m. 2 agosto 1969, la qualità di immobile di lusso essendo peraltro irrilevanti gli elementi, valorizzati dai giudici di seconde cure, costituiti dallo stato dell'immobile e dalla sua posizione. 2.10 Quanto al criterio di calcolo della superficie va rilevato come non è possibile alcuna interpretazione che ampli la sfera operativa dell'art 6 d.m citato atteso che tale norma incide sulla concessione di benefici fiscali e le previsioni normative relative ad agevolazioni in materia fiscale tale norma non sono passibili di interpretazione analogica (cfr. Cass. 22279/2011 e 1807/2012) . 2.11 Questa Corte ha ripetutamente affermato che<< ai fini della determinazione della superficie utile, non possono applicarsi i criteri di cui al D.M. Lavori Pubblici 10 maggio 1977, n. 801, (che definisce la superficie abitabile come "la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi"), richiamato dalla L. 2 febbraio 1985, n. 47, art. 51, le cui previsioni, relative ad agevolazioni o benefici fiscali, non sono suscettibili di un'interpretazione che ne ampli la sfera applicativa (cfr. Cass. 861 /2014; 24469/2015 e 17470/2019). 2.12 Dunque il D.M. 2 agosto 1969, n. 1072, art. 6, va interpretato nel senso di dover escludere dal dato quantitativo globale della superficie dell'immobile indicata nell'atto di acquisto (in essa compresi, dunque, i muri perimetrali e quelli divisori) solo, i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le Ric. 2020 n. 00532 sez. MT - ud. 21-10-2021 -5- scale e posto macchine e non l'intera superficie non calpestatile (cfr. Cass. 19186/2019 e 21287/13).A suffragio di tale orientamento può, altresì, sottolinearsi come nella formula "superficie utile complessiva" contenuta nel D.M. 2 agosto 1969, n. 1072, art. 6, manchi l'aggettivo "netta" che, invece era presente nel testo ("superficie utile netta complessiva") della disposizione che dettava la previgente definizione delle caratteristiche delle abitazioni di lusso (tabella allegata al D.M. 4 dicembre 1961; in questi termini). 3 In accoglimento del ricorso va cassata l'impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte;
Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia causa alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità Così deciso nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2021 Il Presidente Dr. Ant
- ricorrente -
contro RI IA , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5 presso lo studio dell'avvocato RE MA, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURO CONTIN;
- C017 trOfkOrren te - Civile Ord. Sez. 6 Num. 38004 Anno 2021 Presidente: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO Relatore: CROLLA COSMO Data pubblicazione: 02/12/2021 avverso la sentenza n. 502/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 17/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. RITENUTO CHE: 1.RI GI proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento catastale con il quale l'Ufficio disconosceva la ruralità dell'immobile sito in Gambugliano (Vi), foglio 4, mappale 685, subalterno 2, in quanto munito delle caratteristiche di lusso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 9 comma 3 lett. c) del d.l. 557/93 e 5 e 6 del D.M. 2 agosto 1969. 2 La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza accoglieva il ricorso riconoscendo le caratteristiche dell'abitazione rurale dell'immobile sul presupposto che il calcolo della superficie doveva effettuarsi al netto della muratura e che era da valutarsi, in tal senso, anche la collocazione del fabbricato in zona agricola nonché la povertà delle finiture e dotazioni impiantistiche. 3. La sentenza veniva sottoposta a gravame dall'Amministrazione finanziaria e la Commissione Tributaria Regionale del Veneto rigettava l'appello confermando la natura rurale dell'immobile e rilevando che il fabbricato era in condizione di fatiscenza e non possedeva alcuna caratteristica di quelle previste dal d.m. del 1969 per essere considerato di lusso Ric. 2020 n. 00532 sez. MT - ud. 21-10-2021 -2- 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. Il contribuente si è costituito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. CONSIDERATO CHE: 1.Con l'unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 13 comma 14 bis e ter del d.l. 201 del 2011, 9 ter d.l. 557/93, 7 d.m. 2/8/1969 in relazione all'art. 360 1° comma nr. 3 cpc;
si sostiene che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di seconde cure, il decreto ministeriale prevede che un' abitazione sia da qualificarsi di lusso nell'ipotesi in cui la stessa possegga una sola delle caratteristiche di cui agli artt.
1-7 tra le quali quelle di superare i 240 mq e solo ed esclusivamente nel caso non ne possegga alcuna si considera abitazione di lusso l'immobile che possegga almeno quattro delle caratteristiche riportate nella tabella allegata al decreto così come stabilito dall'art. 8. 2 II motivo è fondato. 2.1 n d.m. 2 agosto 1969 indica le caratteristiche che consentono di qualificare "di lusso" le abitazioni elencate negli artt. da 1 a 7; tra le quali sono ricomprese << le singole unita' immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)>>.E 1 sufficiente, dunque, il possesso di almeno una delle caratteristiche descritte perché un immobile possa essere considerato di lusso. Ric. 2020 n. 00532 sez. MT - ud. 21-10-2021 -3- 2.2 L'art. 8 del d.m. citato estende la natura di abitazione di lusso anche alle <<case e le singole unita' immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al presente decreto».
2.3 la disposizione testè citata è di carattere residuale in quanto, difettando condizioni cui agli artt. 1-7, consente qualificare lusso un'abitazione laddove presenti più individuate nell'apposita decreto ministeriale 2.4 .l'art. 9 comma 3 lett e) d.l. 557 93 nella versione applicabile ratione temporis alla controversia per causa stabilisce, infine, <>. Così argomentando la CTR ha falsamente interpretato la normativa contenuta nel d.m. citato in quanto il dato quantitativo globale del superamento della superficie di mq 240 attribuisce da se solo, ai sensi dell'ad 6 del d.m. 2 agosto 1969, la qualità di immobile di lusso essendo peraltro irrilevanti gli elementi, valorizzati dai giudici di seconde cure, costituiti dallo stato dell'immobile e dalla sua posizione. 2.10 Quanto al criterio di calcolo della superficie va rilevato come non è possibile alcuna interpretazione che ampli la sfera operativa dell'art 6 d.m citato atteso che tale norma incide sulla concessione di benefici fiscali e le previsioni normative relative ad agevolazioni in materia fiscale tale norma non sono passibili di interpretazione analogica (cfr. Cass. 22279/2011 e 1807/2012) . 2.11 Questa Corte ha ripetutamente affermato che<< ai fini della determinazione della superficie utile, non possono applicarsi i criteri di cui al D.M. Lavori Pubblici 10 maggio 1977, n. 801, (che definisce la superficie abitabile come "la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi"), richiamato dalla L. 2 febbraio 1985, n. 47, art. 51, le cui previsioni, relative ad agevolazioni o benefici fiscali, non sono suscettibili di un'interpretazione che ne ampli la sfera applicativa (cfr. Cass. 861 /2014; 24469/2015 e 17470/2019). 2.12 Dunque il D.M. 2 agosto 1969, n. 1072, art. 6, va interpretato nel senso di dover escludere dal dato quantitativo globale della superficie dell'immobile indicata nell'atto di acquisto (in essa compresi, dunque, i muri perimetrali e quelli divisori) solo, i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le Ric. 2020 n. 00532 sez. MT - ud. 21-10-2021 -5- scale e posto macchine e non l'intera superficie non calpestatile (cfr. Cass. 19186/2019 e 21287/13).A suffragio di tale orientamento può, altresì, sottolinearsi come nella formula "superficie utile complessiva" contenuta nel D.M. 2 agosto 1969, n. 1072, art. 6, manchi l'aggettivo "netta" che, invece era presente nel testo ("superficie utile netta complessiva") della disposizione che dettava la previgente definizione delle caratteristiche delle abitazioni di lusso (tabella allegata al D.M. 4 dicembre 1961; in questi termini). 3 In accoglimento del ricorso va cassata l'impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte;
Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia causa alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità Così deciso nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2021 Il Presidente Dr. Ant