Art. 22. Attribuzioni del consiglio dell'ordine nazionale 1. Il consiglio dell'ordine nazionale, oltre a quelle demandategli da altre disposizioni normative, esercita le seguenti attribuzioni:
a) esprime, quando e' richiesto dal ((Ministro della giustizia)) , il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione; b) coordina e promuove le attivita' dei consigli degli ordini intese all'aggiornamento tecnico e culturale degli iscritti; c) esprime il parere sulla costituzione di nuovi ordini regionali; d) esprime il parere sulla fusione degli ordini regionali; e) esprime il parere sullo scioglimento dei consigli degli ordini e sulla relativa nomina di commissari straordinari; f) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale od internazionale; g) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli albi; h) determina la misura massima dei contributi annui e delle tasse da corrispondersi, da parte degli iscritti agli albi, per il funzionamento degli ordini regionali; i) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi all'elezione dei consigli stessi.
a) esprime, quando e' richiesto dal ((Ministro della giustizia)) , il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione; b) coordina e promuove le attivita' dei consigli degli ordini intese all'aggiornamento tecnico e culturale degli iscritti; c) esprime il parere sulla costituzione di nuovi ordini regionali; d) esprime il parere sulla fusione degli ordini regionali; e) esprime il parere sullo scioglimento dei consigli degli ordini e sulla relativa nomina di commissari straordinari; f) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale od internazionale; g) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli albi; h) determina la misura massima dei contributi annui e delle tasse da corrispondersi, da parte degli iscritti agli albi, per il funzionamento degli ordini regionali; i) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi all'elezione dei consigli stessi.