Ordinanza cautelare 23 luglio 2025
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 23/03/2026, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01958/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03382/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3382 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Neoagroenergie S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosaria Arancio, Giorgio Fraccastoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido IA Talarico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania - Giunta - UOD Genio Civile di Caserta – Presidio Protezione Civile, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
Comune di Sessa Aurunca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Capuano, Andrea Pizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto Dirigenziale n. 30 del 16.5.2025, notificato il 19.5.2025, adottato dal dirigente della Direzione generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile della Regione Campania, avente ad oggetto la sospensione ex art. 97, comma 1, D.P.R. 380/2001 ("Ordine di Sospensione") dei lavori inerenti alla realizzazione di un impianto per la produzione di biometano di capacità fino a 500 smc/h, ubicato in località Sessa Aurunca;
- della nota dirigenziale, prot. 166084AS10 del 23.6.2025, comunicata alla ricorrente in pari data, proveniente dalla Direzione generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile della Regione Campania - Ufficio del Genio Civile di Caserta, che comunica alla società l'impossibilità di attestare il decorso del termine procedimentale e la formazione del silenzio-assenso ex. art. 94, comma 2-bis, del D.P.R. 380/2001 ("Diniego di Attestazione") per improcedibilità della denuncia per AS presentata dalla Società in data 28.4.2025;
- della nota, prot. n. 0018980 del 22.5.2025, mai comunicata alla ricorrente ma richiamata nel diniego di attestazione, con cui il Comune di Sessa Aurunca ha comunicato agli uffici regionali, il verbale di sopralluogo del 22.5.2025, acquisita al protocollo regionale n. 260670 del 26.5.2025;
- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e connesso ai precedenti, ancorché ignoto;
- nonché per la condanna al risarcimento dei danni in forma specifica o per equivalente monetario;
II) con i motivi aggiunti:
- della nota del 7.7.2025, comunicata in pari data, con cui la Regione Campania – Genio Civile di Caserta, nel riscontrare la denuncia per autorizzazione sismica per committenti privati, prot. n. SSMC/2025/36931 presentata dalla società in data 28.4.2025 relativamente al c.d. “fermentatore 2”, richiamando a sostegno della predetta determinazione i provvedimenti già gravati, ha comunicato che “la denuncia dei lavori è improcedibile in quanto relativa ad opere ordinarie e non ad opere realizzate ai sensi dell’art.4 co.1 lett. e L.R. 9/1983”;
- della nota del 4.7.2025, con cui la Regione Campania – Genio Civile di Caserta ha comunicato l’avvio del procedimento concluso con la nota di diniego del 7.7.2025 relativa al fermentatore;
- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e connesso ai precedenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e de Comune di Sessa Aurunca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. LU Di VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
E’ contestata la realizzazione di un impianto tecnologico (“Sessa Aurunca 1”) per la produzione di biogas attraverso la installazione di macchinari e volumi tecnici per lo stoccaggio e trattamento delle biomasse, con conseguente immissione del gas prodotto con collegamento alla rete SNAM, in violazione delle disposizioni in materia di costruzioni in zone sismiche. In particolare, le contestazioni riguardano la realizzazione di opere di consolidamento del terreno di fondazione e di avvio della esecuzione di elementi strutturali di fondazione.
La società premette di aver presentato:
- nel mese di dicembre 2024, una denuncia di lavori per il rilascio dell’attestazione di presentazione del progetto (APP) per interventi di “minore rilevanza” per la pubblica incolumità, in relazione alla quale il Comune adottava ordine di immediata sospensione dei lavori che veniva impugnato dalla istante con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- in data 28.4.2025, istanza di rilascio dell’autorizzazione sismica per la realizzazione delle opere strutturali sulle quali, in tesi, sarebbe maturato il silenzio assenso ex art. 94, comma 2-bis, del D.P.R. n. 380 del 2011 per decorso del termine di 30 giorni in assenza di motivato diniego (“Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo periodo, lo sportello unico per l'edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti”).
Tuttavia, con i gravati provvedimenti l’amministrazione constatava la realizzazione di opere di consolidamento del terreno e di esecuzione, in alcune parti, dell’armatura costituente la platea di fondazione delle vasche in assenza di autorizzazione sismica.
Pertanto, veniva adottato un ordine di sospensione ex art. 97 del T.U. ZI per mancata preventiva presentazione del preavviso scritto all’ufficio tecnico ex art. 93 del T.U., assenza di autorizzazione sismica (AS) ex art. 94 per la realizzazione di interventi strutturali, mancata presentazione preventiva della denuncia obbligatoria da parte del costruttore ai sensi dell’art. 65, prima della esecuzione delle opere in cemento.
Inoltre, con nota del 23.6.2025 la Regione rigettava la domanda del 30.4.2025 di rilascio dell’attestazione di avvenuto conseguimento della autorizzazione sismica per silentium ex art. 94, comma 2-bis, in quanto “la denuncia dei lavori è improcedibile in quanto relativa ad opere ordinarie e non ad opere realizzate ai sensi dell’art. 4 co.1 lett. e L.R. 9/1983”.
Avverso tale atto la società deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili e articola i motivi di diritto di seguito compendiati.
Con un primo ordine di rilievi sostiene, in estrema sintesi, che l’attività di consolidamento del terreno non potrebbe essere qualificata come intervento strutturale, quindi non richiederebbe la previa autorizzazione sismica né sussisterebbe obbligo di denuncia ex art. 65, perché non verrebbero in rilievo opere di conglomerato cementizio armato e a struttura metallica ex art. 53; non opererebbe, dunque, l’obbligo di preventiva denuncia ex art. 65, che riguarderebbe, viceversa, le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso e a struttura metallica, ma si tratterebbe invece di opera “priva di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità ex art. 94-bis, comma 1 lett. c) n. 1 del D.P.R. n. 380/2001, in quanto mera attività edilizia preparatoria che non richiederebbe il previo rilascio del nulla osta sismico.
Dovrebbe essere esclusa la necessità del previo rilascio dell’autorizzazione sismica ai sensi del Reg. Reg. n. 4/2010, che riguarda solo gli interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità di cui all’articolo 94 bis, comma 1, lettera a) del T.U. ZI (con esclusione, quindi, delle opere “prive di rilevanza” di cui al comma 1, lett. c).
Legittimamente, quindi, la società avrebbe presentato la denuncia di lavori per il rilascio dell’attestazione di presentazione del progetto (APP) per interventi di “minore rilevanza” per la pubblica incolumità ex art. 94 bis, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 380/2001 e art. 2 ter del Reg. Reg. n. 4/2010, oggetto, come si è visto, di ordine di sospensione del Comune gravato con ricorso straordinario.
In ogni caso, la società avrebbe conseguito l’autorizzazione sismica in seguito al silenzio assenso maturato ai sensi dell’art. 94, comma 2 bis, del D.P.R. n. 380/2001 in seguito alla presentazione della domanda in data 30.4.2025 e in assenza di un motivato provvedimento di diniego adottato dall’amministrazione nei successivi 30 giorni. Il diniego di attestazione sarebbe illegittimo in quanto fondato su un presupposto erroneo, cioè sull’avvenuta esecuzione di attività strutturali in assenza di idonee autorizzazioni.
L’azione amministrativa sarebbe viziata da difetto di istruttoria e carenza di motivazione in quanto la sospensione dei lavori disposta ai sensi dell’art. 97 T.U. ZI avrebbe dovuto essere contestuale agli adempimenti di cui all’art. 96. Viceversa, secondo la prospettazione di parte ricorrente, sarebbe stata violata tale ultima previsione, occorrendo la redazione del verbale di sopralluogo e lo svolgimento di ulteriori accertamenti di carattere tecnico. Ciò in quanto la Regione avrebbe solo recepito il precedente accertamento svolto dal Comune e non avrebbe svolto una autonoma attività istruttoria in ordine alla illegittima qualificazione del consolidamento – mera attività preparatoria - come lavorazione strutturale assoggettata al previo rilascio dell’autorizzazione sismica.
La ricorrente propone inoltre domanda istruttoria per l’acquisizione degli atti richiamati nei provvedimenti impugnati (in particolare del verbale con gli esiti del sopralluogo svolto presso l’area di cantiere del progetto) e, altresì, istanza risarcitoria in relazione al pregiudizio derivante dall’azione amministrativa asseritamente illegittima in relazione alle spese sostenute per la partecipazione alla procedura competitiva per l’accesso agli incentivi indetta dal gestore dei servizi energetici (GSE s.p.a.).
Si sono costituiti la Regione Campania e il Comune di Sessa Aurunca che eccepiscono l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse; ritengono, infatti, che la parte ricorrente non avrebbe interesse all’accoglimento del ricorso in quanto, anche in caso di accoglimento, non potrebbe realizzare l’impianto a causa dell’ordine di sospensione adottato dal Comune avverso il quale pende ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Nel merito, le amministrazioni depositano documentazione, replicano alle censure e chiedono il rigetto del gravame.
Il T.A.R ha rigettato la domanda cautelare con ordinanza n. 1655 del 23.7.2025 con la seguente motivazione: “... non appare predicabile il periculum in mora, quale presupposto per la concessione della invocata cautela, visto che l’impianto per cui è causa risulta già gravato da un ordine di sospensione emesso dal Comune, oggetto di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sicché l’eventuale accoglimento della richiesta di sospensiva non consentirebbe comunque la prosecuzione delle opere; Ritenuto che, peraltro, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, appare prevalente quello pubblico alla corretta realizzazione di opere in zona ad elevata sismicità, tenuto anche conto che il prospettato pregiudizio è ristorabile, in caso di accoglimento del ricorso, in sede risarcitoria, avendo la ricorrente proposto specifica domanda giudiziale; Rilevato, quanto alla richiesta istruttoria di parte ricorrente, che occorre acquisire la nota prot. n. 0018980 del 22.5.2025 del Comune di Sessa Aurunca (richiamata nel diniego di attestazione del 23.6.2025) e l’accluso verbale di sopralluogo del 22.5.2025 ivi citato, trattandosi di atti impugnati che vanno depositati ai sensi dell’art. 65, comma 3, del c.p.a.”.
Il Comune ha depositato gli atti istruttori di cui sopra.
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello cautelare con ordinanza n. 3794 del 20.10.2025 con la seguente motivazione: “l’appello risulta sfornito del prescritto requisito del fumus boni iuris tenuto conto che, come correttamente rilevato dal T.a.r. e salvi gli approfondimenti che saranno condotti nella sede del giudizio di merito: 1. la realizzazione delle opere di consolidamento del terreno di fondazione, sono state avviate in assenza del provvedimento di autorizzazione sismica, da ritenersi necessario in ragione della tipologia di impianto da realizzazione. della natura di opere di consolidamento statico e del livello di pericolosità sismica dell’area; 2. il Comune ha parimenti sospeso la realizzazione delle opere, con distinto provvedimento allo stato esecutivo, in quanto non sospeso, rendendo il presente gravame inammissibile per difetto di interesse in quanto non utile alla ripresa dei lavori da parte della appellante. Rilevato, in ogni caso, che nel bilanciamento degli interessi appare prevalente assicurare quello alla pubblica incolumità, considerato che il Comune di Sessa Aurunca è classificato come area di pericolosità sismica di grado medio alto”.
Con successivi motivi aggiunti la parte ricorrente impugna la nota in epigrafe – e la connessa comunicazione di avvio del procedimento - con cui la Regione Campania nel riscontrare la denuncia per autorizzazione sismica, previa comunicazione di avvio del procedimento, ha comunicato che la “la denuncia dei lavori è improcedibile in quanto relativa ad opere ordinarie e non ad opere realizzate ai sensi dell’art.4 co.1 lett. ‘e’ L.R. 9/1983”.
Deduce motivi di: i) illegittimità derivata, ribadendo di aver conseguito l’autorizzazione sismica per effetto del silenzio – assenso ex art. 94, comma 2 bis, sostenendo che l’unica soluzione percorribile per l’amministrazione era quella della autotutela sul provvedimento tacito di assenso; ii) illegittimità propria, dolendosi della presunta illegittima compressione del contraddittorio procedimentale in quanto la comunicazione di avvio del procedimento del 4.7.2025 sarebbe stata inviata dopo oltre 60 giorni dall’invio della istanza (28.4.2025) e, inoltre, l’atto conclusivo sarebbe stato adottato dopo soli tre giorni (7.7.2025).
Dopo ulteriore scambio di memorie e deposito di documentazione, all’udienza del 10.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso introduttivo è infondato. Per l’effetto, può prescindersi dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dalle controparti processuali circa la presunta inammissibilità dell’impugnativa; tanto in applicazione del principio di economia dei mezzi processuali che, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 5/2015; Sez. IV, n. 3225/2017 e n. 3225/2017) e di legittimità (Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26242/2014 e n. 26243/2014), consente di derogare all’ordine delle questioni da esaminare previsto dall’art. 276 c.p.c. privilegiando lo scrutinio della ragione “più liquida” sulla scorta, peraltro, del paradigma sancito dagli artt. 49, comma 2, e 74 del c.p.a..
Va poi rilevato che la causa si palesa sufficientemente istruita e matura per la decisione, pertanto non occorre dare seguito alle richieste istruttorie avanzate dalla parte ricorrente.
Passando all’illustrazione delle ragioni della decisione, va premesso che dall’esame degli atti di causa si evince che le lavorazioni effettuate in assenza di previa presentazione del preavviso scritto o della denuncia dei lavori sono consistite:
- in opere di consolidamento dei terreni denominate “inclusioni perforate a spostamento laterale di terreno” nella “relazione geotecnica e fondazioni” di progetto, geometricamente identificabili come pali in calcestruzzo di diametro pari a 40 cm e di lunghezza pari a 12 m, disposti ai vertici di una maglia quadrata 4 m x 4 m, che hanno la funzione – dichiarata dal progettista strutturale - di ridurre i cedimenti in fondazione della struttura per effetto dei carichi di esercizio delle strutture in elevazione a cui sono staticamente asserviti.
Per la particolare incidenza di tali opere in un territorio ad elevata sismicità, le opere descritte rientrano tra quelle che richiedono il previo rilascio dell’autorizzazione sismica ai sensi delle seguenti disposizioni:
- art. 83 del D.P.R. n. 380/2001, secondo cui “Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all'articolo 52, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata”;
- art. 94, comma 1, del medesimo decreto, secondo cui “Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione”.
Va poi evidenziata la particolare natura dell’impianto da realizzare, sia per le caratteristiche costruttive, sia per la funzione a cui è destinata.
Al riguardo, va infatti rammentato che l’art. 94-bis del D.P.R. 380/2001 impone l’obbligo di preventiva autorizzazione sismica per gli interventi considerati “rilevanti per la pubblica incolumità”, tra i quali ricomprende “2) le nuove costruzioni che si discostino dalle tipologie costruttive usuali o che, per la loro particolare complessità strutturale, richiedano calcoli e verifiche più articolati, quando situate in zone sismiche, ad eccezione di quelle classificate a bassa sismicità (zone 3 e 4)” e per “gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità”.
Appare coerente con tale ultima previsione l’art. 4, comma 1, della L. Reg. Campania n. 9/1983, secondo cui sono sempre sottoposti ad autorizzazione sismica, anche se ricadenti in zone a bassa sismicità, tra l’altro, “gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile” (lett. a) e “gli edifici e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso” (lett. b).
Orbene, le opere in questione rientrano nella prima ipotesi (costruzioni che si discostino dalle tipologie costruttive usuali) trattandosi di “digestori”, connotati da incontestata complessità strutturale e che possono essere ascritti all’apposito elenco approvato dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 359 del 3.8.2020, in cui sono inseriti, tra gli altri, i “serbatoi” che presentano una inusuale categoria costruttiva.
Quanto alla seconda ipotesi (interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche), va rilevato che, come riferito dalla difesa del Comune, l’impianto di produzione che immette il metano direttamente nella rete SNAM, per mezzo di un impianto di pressurizzazione, è stato classificato “strategico” dalla stessa SNAM e calcolato in classe d’uso IV.
In particolare, è stato chiarito (circolare della Regione Campania 13/2015, prot. n. 168904) che la decisione se la specifica opera debba essere considerata, o meno, strategica, dipende dalla funzione che, in concreto, essa svolge: se essa risulta dimensionata per soddisfare, sostanzialmente, le esigenze energetiche dell’azienda (o delle aziende che forniscono le biomasse) e solo in via residuale per immettere nella rete SNAM la sovrapproduzione di biometano, essa potrà correttamente essere considerata non “strategica”; se, viceversa, è escluso l’ ”autoconsumo” (o questo è solo un’aliquota ridotta dell’intera produzione di biometano), come nel caso in esame, allora la produzione del materiale combustibile assume un carattere industriale e, conseguentemente, strategico.
Va poi dequotata l’argomentazione attorea secondo cui non occorreva l’autorizzazione sismica nell’attuale fase delle lavorazioni (consolidamento del terreno), trattandosi di mera attività preparatoria, tenuto conto del materiale utilizzato (calcestruzzo non armato).
Sotto il profilo fattuale, nella relazione istruttoria depositata dall’amministrazione regionale, a pag. 7, si dà atto che l’ordinaria esecuzione degli elementi strutturali in calcestruzzo armato di progetto prevede in successione: il preliminare montaggio delle corrispondenti casseforme secondo le dimensioni di progetto, la posa in opera delle barre di acciaio definite dal calcolo e, infine, il getto del calcestruzzo che completa la struttura, tant’è che la qualità, il dimensionamento e la posizione delle armature in acciaio di qualsiasi elemento strutturale della costruzione sono – come è ovvio - il risultato del calcolo strutturale allegato al preavviso di cui all’art. 93 del D.P.R. 380/2001.
In senso contrario alle deduzioni di parte ricorrente, si osserva che la valutazione circa la natura strutturale delle lavorazioni – e, quindi, l’assoggettamento dell’intervento al previo rilascio dell’autorizzazione sismica – non può essere condotta in modo atomistico, isolando singole opere o frammenti del complessivo intervento edilizio che, nel caso specifico, consiste in un complesso di elementi strutturali interconnessi.
Un approccio parcellizzato, infatti, finirebbe per alterare la corretta qualificazione dell’intervento, perché ogni lavorazione, considerata a sé stante, potrebbe apparire priva di effettiva incidenza sulla sicurezza statica, quando invece assume rilevanza proprio in quanto inserita in un sistema organico di opere destinate a modificare l’organismo edilizio.
Ciò che rileva, pertanto, è l’insieme delle opere progettate e la loro incidenza complessiva sull’assetto strutturale dell’edificio. La normativa antisismica – che tutela interessi primari quali l’incolumità pubblica e la sicurezza collettiva – impone infatti una valutazione unitaria e integrata, riferita al progetto definitivo nella sua globalità. È alla luce di tale progetto che deve essere apprezzata la sussistenza di trasformazioni che, anche solo potenzialmente, possano influire sulla capacità portante degli elementi strutturali, sul comportamento globale della costruzione in caso di sisma e sull’equilibrio statico delle parti esistenti e di quelle di nuova realizzazione.
Ne deriva che la verifica dell’obbligo di autorizzazione sismica deve essere effettuata non sulla base della singola opera, ma sulla base dell’intervento edilizio unitariamente inteso, così come delineato nel progetto definitivo, al fine di garantire un controllo preventivo adeguato e coerente con la finalità di tutela della pubblica incolumità perseguita dal legislatore antisismico.
Sotto tale profilo, gli interventi in esame risultano tipologicamente assoggettati ad autorizzazione sismica, in relazione alla concreta configurazione tecnico - esecutiva delle opere realizzate. I consolidamenti eseguiti – come riferito dalla ricorrente – assolvono infatti alla funzione di limitare i cedimenti fondazionali indotti dai carichi di esercizio delle sovrastrutture cui risultano staticamente asserviti.
Difatti, non vi è dubbio che il consolidamento del terreno costituisca parte essenziale della lavorazione, la cui sicurezza certamente interessa la pubblica incolumità, dal momento che l’eventuale errato calcolo delle opere di consolidamento dei terreni può costituire un pregiudizio anche per le restanti parti in elevazione della costruzione di progetto, per il rischio di collasso della struttura; ne consegue che tale opera rientra nell’ambito applicativo dell’art. 83 e nell’art. 65 del T.U. ZI che, infatti, si applica a tutte “le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore …”.
In altri termini tali consolidamenti hanno la funzione di ridurre i cedimenti in fondazione per effetto dei carichi di esercizio delle strutture in elevazione a cui sono staticamente asserviti, essendo quindi qualificabili come lavorazioni o parti di una costruzione di cui all’art.83 del vigente del D.P.R. 380/2001.
Alla luce delle svolte considerazioni, si palesa legittimo il provvedimento adottato dalla Regione ai sensi dell’art. 97 del D.P.R. n. 380/2001, con l’ulteriore precisazione che, sotto il profilo istruttorio, risulta rispettato il disposto dell’art. 96, visto che l’amministrazione ha richiamato per relationem il verbale di sopralluogo svolto dal Comune le cui verifiche - quanto all’accertamento dello stato di fatti - non sono state confutate.
Non hanno pregio le censure articolate con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti con cui si impugnano i dinieghi di rilascio delle attestazioni di avvenuto perfezionamento del silenzio-assenso sulla richiesta di autorizzazione sismica ex art. 94, comma 2 bis, del T.U. ZI.
Sul punto, è dirimente la considerazione che il meccanismo tacito di cui sopra non può che riguardare le opere “a farsi” e non quelle con lavorazioni già avviate, come nel caso in esame, poiché, in senso contrario, la presentazione della domanda in corso d’opera darebbe luogo ad un inammissibile sanatoria tacita ex post.
A tale proposito, giova richiamare la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. II, n. 3645/2024, punto 18), secondo cui “il D.P.R. n. 380 del 2001 non contempla espressamente alcuna procedura di sanatoria c.d. strutturale, ovvero riferita alla mancata denuncia preventiva o alla mancata richiesta di autorizzazione sismica di cui agli artt. 65, 93 e 94. A ben guardare, anzi, il controllo esercitato dall’amministrazione competente per gli interventi in zone sismiche è costruito dal legislatore in maniera preventiva, come si ricava da una serie di indici testuali contenuti nelle norme di riferimento. L’art. 65 del Testo unico, ad esempio, prevede che le opere siano denunciate «prima del loro inizio»; l’art. 93, a sua volta, impone a chiunque intenda procedere ad interventi nelle zone sismiche, di darne «preavviso» scritto allo sportello unico, che provvederà alla trasmissione al competente ufficio tecnico regionale; il successivo art. 94 infine si riferisce ad una «preventiva autorizzazione», sicché la procedura deve essere inequivocabilmente completata prima dell’esecuzione dell’intervento, nel rispetto delle formalità richieste”.
Le considerazioni svolte conducono al rigetto del ricorso introduttivo e, altresì, dei profili di illegittimità derivata articolata con i motivi aggiunti.
Quanto alle censure di illegittimità propria dei motivi aggiunti, non può ritenersi integrata alcuna violazione del principio del contraddittorio procedimentale. La nota oggetto di impugnazione, infatti, presenta il medesimo contenuto del diniego di attestazione ex art. 94, comma 2 bis, già gravato con il ricorso introduttivo. Ne consegue che, a prescindere dalla questione relativa all’eventuale incongruità del termine assegnato per la presentazione di ulteriori controdeduzioni, la parte ricorrente ha già avuto la possibilità di articolare le proprie difese, come dimostra la circostanza che non ha ritenuto necessario integrare il proprio quadro difensivo neppure in sede di motivi aggiunti.
In tale prospettiva, deve essere privilegiato un approccio sostanzialistico, e non meramente formale, nella valutazione delle eventuali irregolarità della comunicazione di avvio del procedimento, atteso che l’effettiva partecipazione della parte e la compiuta instaurazione del contraddittorio risultano comunque assicurate (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6410/2025; sez. III, n. 8908/2024).
In conclusione, si impone il rigetto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.
Per l’effetto, va respinta anche la domanda risarcitoria non ravvisandosi il presupposto della illegittimità dell’azione amministrativa.
La complessità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA ZE, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
LU Di VI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU Di VI | IA ZE |
IL SEGRETARIO