TAR Napoli, sez. V, sentenza 23/03/2026, n. 1958
TAR
Ordinanza cautelare 23 luglio 2025
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TAR
Sentenza 23 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Atto presupposto

    L'impugnazione dei provvedimenti di diniego è stata rigettata, pertanto anche l'atto presupposto viene implicitamente confermato.

  • Rigettato
    Atto presupposto

    Non essendo stati accolti i ricorsi avverso gli atti principali, anche questa domanda generica viene rigettata.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria

    La domanda risarcitoria viene respinta non ravvisandosi il presupposto della illegittimità dell'azione amministrativa.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata

    Le opere in questione richiedono preventiva autorizzazione sismica e non si configurano come opere ordinarie. Il silenzio assenso non è applicabile a lavori già avviati. La nota riprende le stesse motivazioni del diniego di attestazione già impugnato.

  • Rigettato
    Illegittimità propria - Violazione del contraddittorio procedimentale

    La nota impugnata presenta lo stesso contenuto del diniego di attestazione già gravato. La parte ricorrente ha già avuto la possibilità di articolare le proprie difese. Si privilegia un approccio sostanzialistico alla valutazione delle irregolarità della comunicazione di avvio del procedimento.

  • Rigettato
    Atto presupposto

    L'impugnazione della nota del 7.7.2025 è stata rigettata, pertanto anche l'atto connesso viene implicitamente confermato.

  • Rigettato
    Atto presupposto

    Non essendo stati accolti i ricorsi avverso gli atti principali e i motivi aggiunti, anche questa domanda generica viene rigettata.

  • Rigettato
    Realizzazione di opere di consolidamento del terreno non qualificabili come intervento strutturale

    Le opere di consolidamento del terreno, consistenti in pali in calcestruzzo, sono funzionali a ridurre i cedimenti in fondazione delle strutture in elevazione e sono staticamente asservite a queste ultime. Pertanto, rientrano tra le opere che richiedono la preventiva autorizzazione sismica ai sensi degli artt. 83 e 94 del D.P.R. 380/2001, in quanto la loro sicurezza interessa la pubblica incolumità. La valutazione della natura strutturale delle lavorazioni non può essere atomistica, ma deve considerare l'intervento edilizio unitariamente inteso.

  • Rigettato
    Legittimità della presentazione della denuncia di lavori per interventi di minore rilevanza

    Le opere in questione rientrano tra quelle che richiedono la preventiva autorizzazione sismica, sia perché si discostano dalle tipologie costruttive usuali (digestori), sia perché l'impianto è stato classificato 'strategico' dalla SNAM e calcolato in classe d'uso IV. Pertanto, non si tratta di interventi di 'minore rilevanza'.

  • Rigettato
    Conseguimento dell'autorizzazione sismica per silenzio assenso

    Il meccanismo del silenzio assenso non può riguardare opere con lavorazioni già avviate, poiché ciò darebbe luogo a una sanatoria tacita ex post. La normativa antisismica prevede un controllo preventivo, con denuncia o richiesta di autorizzazione prima dell'inizio dei lavori.

  • Rigettato
    Vizi di istruttoria e motivazione nell'azione amministrativa

    L'amministrazione ha richiamato per relationem il verbale di sopralluogo svolto dal Comune, le cui verifiche non sono state confutate. L'azione amministrativa è ritenuta legittima.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata e compressione del contraddittorio

    La nota impugnata ha lo stesso contenuto del diniego di attestazione già gravato con il ricorso introduttivo. La parte ricorrente ha già avuto la possibilità di articolare le proprie difese. Si privilegia un approccio sostanzialistico alla valutazione delle irregolarità della comunicazione di avvio del procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. V, sentenza 23/03/2026, n. 1958
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1958
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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