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Sentenza 14 luglio 2024
Sentenza 14 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 14/07/2024, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2024 |
Testo completo
RGAC 4067/2023
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 10/07/2024, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 4067 /2023, posta in deliberazione tra:
Parte_1 elettivamente domiciliata in Frosinone, alla Via Tommaso Landolfi 167, presso lo studio legale dell'avv. Boccardi Emanuela, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, rappresento e difeso dall' avv. Fiore CP_1
Gianna, giusta procura generale alle liti depositata in atti;
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , nella persona del CP_1 legale rappresentante, ed ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. nel quale ella aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dello status di
1 invalida con totale e permanente inabilità lavorativa pari al 100%
e con necessità di assistenza continua, con diritto, pertanto, al beneficio dell'indennità di accompagnamento ex L. 18/80, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Nell'ambito di tale procedimento è stata accertato dal C.T.U. nominato dal Giudice l'insussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Rispetto a questo accertamento la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione.
La parte ricorrente ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio indicato con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e con la condanna dell' al pagamento dei ratei CP_1 dovuti.
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa all'udienza del 10 Luglio 2024, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa con separata sentenza nel corso della odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va respinta.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio debba depositare, entro 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo. Quest'ultimo deve contenere, a pena di inammissibilità, gli specifici motivi di contestazione della C.T.U. Come è noto, inoltre, il giudizio di merito instaurato con il deposito del ricorso è un vero e proprio giudizio ordinario che verte non sul solo dato sanitario ma anche sugli altri presupposti socio-sanitari prescritti ai fini del godimento della prestazione controversa.
2 Si ritiene che l'obbligo di specificare nel ricorso di merito, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione risponda all'esigenza di evitare la duplicazione indiscriminata ed immotivata dell'accertamento sanitario, ed anche di evitare che l'invalido, che abbia ottenuto un ATP favorevole, veda procrastinarsi l'erogazione della provvidenza a causa di ricorsi nel merito dell' meramente strumentali. CP_1
Nella specie parte ricorrente ha contestato le conclusioni del C.T.U. mediante dichiarazione di dissenso e nel successivo ricorso di merito e ha specificato che le conclusioni del Consulente d'Ufficio sarebbero errate in quanto, il CTU non ha preso in debito conto di tutte le patologie di cui risulta affetta parte ricorrente (pag. 2 e 3 ricorso).
Questi argomenti dedotti alla base del dissenso espresso rispetto alle conclusioni del C.T.U., ad avviso del Giudicante sono idonei a giustificare l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
In conclusione, si osserva che, in ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte convenuta, va osservato che – contrariamente a quanto sostenuto dall' – CP_1 parte ricorrente ha specificamente contestato le risultanze peritali relative al precedente giudizio di A.T.P..
Si è quindi ritenuto di disporre una nuova consulenza medico legale sulla parte ricorrente al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il beneficio richiesto.
Il C.T.U. della presente fase di opposizione, ha accertato che:
“Allo stato attuale la IG.ra risulta affetta dal Parte_1 seguente quadro morboso: -cardiopatia sclero-ipertensiva;- poliartrosi e spondiloartrosi;
- esiti di exeresi chirurgica di ADK mucinoso di alto grado della flessura splenica in assenza di ripresa di malattia;
- esiti di quadrantectomia per K mammario destro trattato con radioterapia e terapia ormonale;
-esiti di nefrectomia sinistra per ca renale;
- esiti di frattura del collo del femore destro trattato con intervento di artroprotesi di anca destra. - ipoacusia percettiva bilaterale. b) Pertanto, per quanto precedentemente esposto, mediante l'applicazione del calcolo riduzionistico, si ritiene che l'appellante sia da considerarsi invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti e gravi a svolgere le funzioni ed i compiti
3 propri della sua età nella misura dell'100% (cento per cento) dall'epoca della domanda in sede amministrativa (19.07.2022). c) Come più estesamente esplicato in sede di considerazioni medico-legali per quanto concerne l'indennità di accompagnamento, non si riconoscono alla IG.ra i Pt_1 requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”.
Sulla scorta di siffatte valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, che questo Giudice ritiene condivisibili e conformi ai dati riscontrati, l'opposizione proposta da deve Parte_1 essere respinta.
Le spese di lite, stante i requisiti reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., sono irripetibili e le spese di CTU sono poste a carico dell' , e liquidate tenendo in considerazione la completezza e CP_1 la complessità dell'accertamento peritale e il disposto supplemento di CTU.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei confronti dell , in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t. in data 15/11/2023 nella causa iscritta al n. 4067 2023 R.G. disatteso ogni altra eccezione e deduzione:
a) Respinge il ricorso;
b) Nulla sulle spese di lite;
c) Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. CP_1 in favore della dott.ssa che si Persona_1 liquidano in euro 580,00, oltre accessori.
Frosinone, 13/07/2024
Il Giudice
Rossella Giusi Pastore
4
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 10/07/2024, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 4067 /2023, posta in deliberazione tra:
Parte_1 elettivamente domiciliata in Frosinone, alla Via Tommaso Landolfi 167, presso lo studio legale dell'avv. Boccardi Emanuela, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, rappresento e difeso dall' avv. Fiore CP_1
Gianna, giusta procura generale alle liti depositata in atti;
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , nella persona del CP_1 legale rappresentante, ed ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. nel quale ella aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dello status di
1 invalida con totale e permanente inabilità lavorativa pari al 100%
e con necessità di assistenza continua, con diritto, pertanto, al beneficio dell'indennità di accompagnamento ex L. 18/80, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Nell'ambito di tale procedimento è stata accertato dal C.T.U. nominato dal Giudice l'insussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Rispetto a questo accertamento la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione.
La parte ricorrente ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio indicato con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e con la condanna dell' al pagamento dei ratei CP_1 dovuti.
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa all'udienza del 10 Luglio 2024, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa con separata sentenza nel corso della odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va respinta.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio debba depositare, entro 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo. Quest'ultimo deve contenere, a pena di inammissibilità, gli specifici motivi di contestazione della C.T.U. Come è noto, inoltre, il giudizio di merito instaurato con il deposito del ricorso è un vero e proprio giudizio ordinario che verte non sul solo dato sanitario ma anche sugli altri presupposti socio-sanitari prescritti ai fini del godimento della prestazione controversa.
2 Si ritiene che l'obbligo di specificare nel ricorso di merito, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione risponda all'esigenza di evitare la duplicazione indiscriminata ed immotivata dell'accertamento sanitario, ed anche di evitare che l'invalido, che abbia ottenuto un ATP favorevole, veda procrastinarsi l'erogazione della provvidenza a causa di ricorsi nel merito dell' meramente strumentali. CP_1
Nella specie parte ricorrente ha contestato le conclusioni del C.T.U. mediante dichiarazione di dissenso e nel successivo ricorso di merito e ha specificato che le conclusioni del Consulente d'Ufficio sarebbero errate in quanto, il CTU non ha preso in debito conto di tutte le patologie di cui risulta affetta parte ricorrente (pag. 2 e 3 ricorso).
Questi argomenti dedotti alla base del dissenso espresso rispetto alle conclusioni del C.T.U., ad avviso del Giudicante sono idonei a giustificare l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
In conclusione, si osserva che, in ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte convenuta, va osservato che – contrariamente a quanto sostenuto dall' – CP_1 parte ricorrente ha specificamente contestato le risultanze peritali relative al precedente giudizio di A.T.P..
Si è quindi ritenuto di disporre una nuova consulenza medico legale sulla parte ricorrente al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il beneficio richiesto.
Il C.T.U. della presente fase di opposizione, ha accertato che:
“Allo stato attuale la IG.ra risulta affetta dal Parte_1 seguente quadro morboso: -cardiopatia sclero-ipertensiva;- poliartrosi e spondiloartrosi;
- esiti di exeresi chirurgica di ADK mucinoso di alto grado della flessura splenica in assenza di ripresa di malattia;
- esiti di quadrantectomia per K mammario destro trattato con radioterapia e terapia ormonale;
-esiti di nefrectomia sinistra per ca renale;
- esiti di frattura del collo del femore destro trattato con intervento di artroprotesi di anca destra. - ipoacusia percettiva bilaterale. b) Pertanto, per quanto precedentemente esposto, mediante l'applicazione del calcolo riduzionistico, si ritiene che l'appellante sia da considerarsi invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti e gravi a svolgere le funzioni ed i compiti
3 propri della sua età nella misura dell'100% (cento per cento) dall'epoca della domanda in sede amministrativa (19.07.2022). c) Come più estesamente esplicato in sede di considerazioni medico-legali per quanto concerne l'indennità di accompagnamento, non si riconoscono alla IG.ra i Pt_1 requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”.
Sulla scorta di siffatte valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, che questo Giudice ritiene condivisibili e conformi ai dati riscontrati, l'opposizione proposta da deve Parte_1 essere respinta.
Le spese di lite, stante i requisiti reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., sono irripetibili e le spese di CTU sono poste a carico dell' , e liquidate tenendo in considerazione la completezza e CP_1 la complessità dell'accertamento peritale e il disposto supplemento di CTU.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei confronti dell , in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t. in data 15/11/2023 nella causa iscritta al n. 4067 2023 R.G. disatteso ogni altra eccezione e deduzione:
a) Respinge il ricorso;
b) Nulla sulle spese di lite;
c) Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. CP_1 in favore della dott.ssa che si Persona_1 liquidano in euro 580,00, oltre accessori.
Frosinone, 13/07/2024
Il Giudice
Rossella Giusi Pastore
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