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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 648/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ON MARTINO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4149/2025 depositato il 11/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Angri - Piazza Crocifisso 23 84012 SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 24 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6381/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 26-7-2025, depositato in data 11-6-2025, la s.r.l. Ricorrente_1 in liquidazione, con sede in Angri, ha impugnato un preavviso di iscrizione di fermo amministrativo del Comune di Angri, notificato il 19-6-2025, relativo al recupero tari (anno 2016), per un importo di € 365,00.
La società ricorrente deduce la mancata notifica degli atti presupposti, la prescrizione, la carente motivazione nel computo degli interessi e degli oneri di riscossione, l'irregolarità della notificazione.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto, con la condanna alle spese, da distrarsi al difensore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Oggetto del ricorso è un preavviso di fermo amministrativo di un'autovettura emesso dal Comune di
Angri, e volto al recupero della tari 2016.
Il preavviso richiama un atto di accertamento del 28-10-2021.
La società ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto l'atto presupposto, dal quale ricavare le motivazioni, in fatto ed in diritto, della pretesa dell'ente locale.
Il menzionato provvedimento presupposto non risulta prodotto, né l'ente impositore si è premurato di costituirsi in giudizio e di provvedere al relativo deposito.
Ne deriva l'illegittimità del preavviso di fermo, per la carenza di cui innanzi, oltre che per la conseguente insufficienza di motivazione.
Devono ritenersi assorbite le altre questioni.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato;
condanna il
Comune di Angri alla rifusione delle spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di € 400,00, oltre contributo unificato, cassa ed iva se dovute, con attribuzione al procuratore antistatario. Salerno, 19 dicembre 2025. Il Giudice Dr. Martino Melchionda
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ON MARTINO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4149/2025 depositato il 11/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Angri - Piazza Crocifisso 23 84012 SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 24 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6381/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 26-7-2025, depositato in data 11-6-2025, la s.r.l. Ricorrente_1 in liquidazione, con sede in Angri, ha impugnato un preavviso di iscrizione di fermo amministrativo del Comune di Angri, notificato il 19-6-2025, relativo al recupero tari (anno 2016), per un importo di € 365,00.
La società ricorrente deduce la mancata notifica degli atti presupposti, la prescrizione, la carente motivazione nel computo degli interessi e degli oneri di riscossione, l'irregolarità della notificazione.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto, con la condanna alle spese, da distrarsi al difensore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Oggetto del ricorso è un preavviso di fermo amministrativo di un'autovettura emesso dal Comune di
Angri, e volto al recupero della tari 2016.
Il preavviso richiama un atto di accertamento del 28-10-2021.
La società ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto l'atto presupposto, dal quale ricavare le motivazioni, in fatto ed in diritto, della pretesa dell'ente locale.
Il menzionato provvedimento presupposto non risulta prodotto, né l'ente impositore si è premurato di costituirsi in giudizio e di provvedere al relativo deposito.
Ne deriva l'illegittimità del preavviso di fermo, per la carenza di cui innanzi, oltre che per la conseguente insufficienza di motivazione.
Devono ritenersi assorbite le altre questioni.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato;
condanna il
Comune di Angri alla rifusione delle spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di € 400,00, oltre contributo unificato, cassa ed iva se dovute, con attribuzione al procuratore antistatario. Salerno, 19 dicembre 2025. Il Giudice Dr. Martino Melchionda