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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 17/09/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.4.2025 da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ); CP_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. PROVENZANO ALESSANDRA e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Settala n. 6;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Giussago, in data 23/09/2018, (atto n. 4, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018);
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
“
1. I figli minori e ono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 presso il padre in Giussago via Benedetto Croce n. 10;
2. la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi.
3. La casa familiare sita a Giussago, via Benedetto Croce n. 10 viene assegnata al marito con tutto quanto la arreda;
la moglie si è già trasferita a vivere unitamente al proprio compagno in Via Giovanni Falcone 4 Casorate Primo CAP. 27022 e si obbliga a spostare la propria residenza;
pag. 1 di 5
4. Il padre vedrà e terrà con sé i figli a week end alterni dal venerdì alla uscita da scuola sino al lunedì mattina con riaccompagno a scuola nonché, durante la settimana sempre due giorni infrasettimanali con pernotto, da comunicare anticipatamente alla moglie in base ai propri turni lavorativi;
5. in ragione dei tempi di permanenza paritari dei figli con entrambi i genitori, il sig.
verserà alla sig.ra l'importo complessivo della mensa scolastica pari ad € Pt_1 CP_1
260,00 al mese mentre per il resto i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli;
6. Le vacanze estive saranno di 21 giorni di cui solo 15 consecutivi a testa, ad anni alterni da comunicare entro il 31/05. Entrambi i genitori durante i periodi di vacanza che i figli trascorreranno con ciascun genitore e, in ogni caso in occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale, si impegnano a comunicare reciprocamente e tempestivamente, i recapiti, anche telefonici, della località in cui si recheranno con i minori.
7. Durante le festività natalizie, i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore, la Vigilia di Natale (24 dicembre) e il 25.12, e il restante periodo di vacanze verrà diviso a metà, ad anni alterni, dal 23.12 al 30.12 con un genitore e dal 30.12 al 06.01 con l'altro, salvo migliori accordi tra i genitori.
Salvo diversi e migliori accordi tra le parti.
8. Il padre trascorrerà con i figli sempre il giorno di Pasqua e la madre sempre il Lunedì dell'Angelo;
9. Ponti e le festività civili o religiose ad anni alterni, salvo migliori accordi tra i genitori.
10. I figli trascorreranno il compleanno con entrambi i genitori e, qualora tanto non fosse possibile, secondo il principio dell'alternanza.
11. Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli Pt_1 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Pavia 2323/16 che qui si intende integralmente richiamate:
12. PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
13. L'assegno unico verrà diviso al 50%.
14. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere risolto ogni questione economico patrimoniale tra gli stessi pendenti.
15. I coniugi si lasciano il consenso all'espatrio.
pag. 2 di 5 16. Le spese legali del presente procedimento si intendono interamente compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15.4.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n.
pag. 3 di 5 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il
Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
Si prende atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] sposati in Giussago, in data 23/09/2018, (atto n. 4, parte II, serie A, CP_1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018);
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
pag. 4 di 5 Così deciso in Pavia, il 16.09.2025
Il Giudice Est.
Dott.ssa Claudia Caldore
pag. 5 di 5
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.4.2025 da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ); CP_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. PROVENZANO ALESSANDRA e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Settala n. 6;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Giussago, in data 23/09/2018, (atto n. 4, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018);
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
“
1. I figli minori e ono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 presso il padre in Giussago via Benedetto Croce n. 10;
2. la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi.
3. La casa familiare sita a Giussago, via Benedetto Croce n. 10 viene assegnata al marito con tutto quanto la arreda;
la moglie si è già trasferita a vivere unitamente al proprio compagno in Via Giovanni Falcone 4 Casorate Primo CAP. 27022 e si obbliga a spostare la propria residenza;
pag. 1 di 5
4. Il padre vedrà e terrà con sé i figli a week end alterni dal venerdì alla uscita da scuola sino al lunedì mattina con riaccompagno a scuola nonché, durante la settimana sempre due giorni infrasettimanali con pernotto, da comunicare anticipatamente alla moglie in base ai propri turni lavorativi;
5. in ragione dei tempi di permanenza paritari dei figli con entrambi i genitori, il sig.
verserà alla sig.ra l'importo complessivo della mensa scolastica pari ad € Pt_1 CP_1
260,00 al mese mentre per il resto i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli;
6. Le vacanze estive saranno di 21 giorni di cui solo 15 consecutivi a testa, ad anni alterni da comunicare entro il 31/05. Entrambi i genitori durante i periodi di vacanza che i figli trascorreranno con ciascun genitore e, in ogni caso in occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale, si impegnano a comunicare reciprocamente e tempestivamente, i recapiti, anche telefonici, della località in cui si recheranno con i minori.
7. Durante le festività natalizie, i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore, la Vigilia di Natale (24 dicembre) e il 25.12, e il restante periodo di vacanze verrà diviso a metà, ad anni alterni, dal 23.12 al 30.12 con un genitore e dal 30.12 al 06.01 con l'altro, salvo migliori accordi tra i genitori.
Salvo diversi e migliori accordi tra le parti.
8. Il padre trascorrerà con i figli sempre il giorno di Pasqua e la madre sempre il Lunedì dell'Angelo;
9. Ponti e le festività civili o religiose ad anni alterni, salvo migliori accordi tra i genitori.
10. I figli trascorreranno il compleanno con entrambi i genitori e, qualora tanto non fosse possibile, secondo il principio dell'alternanza.
11. Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli Pt_1 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Pavia 2323/16 che qui si intende integralmente richiamate:
12. PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
13. L'assegno unico verrà diviso al 50%.
14. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere risolto ogni questione economico patrimoniale tra gli stessi pendenti.
15. I coniugi si lasciano il consenso all'espatrio.
pag. 2 di 5 16. Le spese legali del presente procedimento si intendono interamente compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15.4.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n.
pag. 3 di 5 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il
Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
Si prende atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] sposati in Giussago, in data 23/09/2018, (atto n. 4, parte II, serie A, CP_1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018);
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
pag. 4 di 5 Così deciso in Pavia, il 16.09.2025
Il Giudice Est.
Dott.ssa Claudia Caldore
pag. 5 di 5
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi