Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/06/2025, n. 2160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2160 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
RG 4566/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4566 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto: contratto d'opera professionale, promossa da:
MEDI. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata CP_1 in Aversa alla Via Alfonso d'Aragona n. 28, presso lo studio degli avvocati Francesco Buco e
Vincenzo Maria Buco, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
attore contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo Pec Email_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Pennacchio e Gianluca Pennacchio in virtù di procura in atti;
convenuto
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha convenuto in CP_3 CP_1 giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “• Controparte_2 previo accertamento della natura, dell'entità e della qualità delle prestazioni eseguite nell'interesse della convenuta da parte dell'attrice, dichiarare il diritto di quest'ultima a percepire i compensi e, comunque, tutto quanto dovuto alla stessa a qualsiasi titolo, in funzione di tutta l'attività prestata;
• per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma che sarà determinata in corso di causa, anche a seguito delle risultanze istruttorie, nonché alla luce dei risultati raggiunti e delle utilità conseguite e dei
Pag. 1 di 4
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore della Controparte_2
delle spese e dei compensi del giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come CP_3 CP_1 per legge.”.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha allegato: - di essere una società affermata nell'ambito dei servizi alle imprese;
- di essere un'impresa di piccole dimensioni che svolge la propria attività attraverso il lavoro del solo rappresentante legale;
- che tra le parti in giudizio è intercorso un rapporto duraturo nel tempo per la gestione e realizzazione di numerosi progetti aziendali della convenuta;
- di avere, in particolare, eseguito in favore della Parte_1
attività prodromiche alla conclusione di un contratto di Joint Venture tra la stessa
[...]
e la , nonché la ricerca ed individuazione di un capannone industriale;
- che CP_4
l'attività in questione è stata realizzata in assenza di un formale contratto di consulenza.
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato gli assunti di Controparte_2
controparte, concludendo per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., con la prima memoria depositata in data 16.11.2020, parte attrice ha così precisato la domanda: condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 1.013.625,00=
(unmilionetredicimilaseicentoventicinque/00) o della maggior o minor somma che sarà determinata in corso di causa, anche a seguito delle risultanze istruttorie, nonché alla luce dei risultati raggiunti e delle utilità conseguite e dei frutti percepiti dalla convenuta attraverso le prestazioni rese dall'attrice, chiedendo altresì la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La causa è stata istruita mediante l'escussione di due testimoni e l'interrogatorio formale del rappresentante legale della convenuta;
quindi, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 17.12.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata rimessa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il provvedimento in questione è stato comunicato alle parti soltanto in data 11.2.2025, a causa di un errore informatico nella generazione del biglietto di cancelleria.
2. Ciò posto, la domanda attorea è infondata e va, pertanto, rigettata.
Costituisce consolidato indirizzo di legittimità quello secondo cui «Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte.» (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21522 del
Pag. 2 di 4 20/08/2019).I richiamati principi trovano sicura applicazione nel caso di specie, a fronte delle ridotte dimensioni dell'impresa esercitata da parte attrice, come desumibile dalle sue stesse allegazioni in ordine all'impiego del solo lavoro del rappresentante legale (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 12519 del 21/05/2010).
Tuttavia, gli esiti dell'istruttoria svolta, ad una complessiva valutazione delle risultanze agli atti, non consentono di ritenere assolto l'onere della prova gravante sull'attore.
In primo luogo, infatti, non può dirsi provato – nemmeno facendo ricorso a presunzioni – che sia intercorso tra le parti un preciso contratto oneroso avente ad oggetto un incarico professionale per la realizzazione, da parte della in favore della CP_3 CP_1 [...]
di attività prodromiche alla conclusione di un contratto di Joint Venture tra Parte_1
la stessa e la , nonché di attività di ricerca e individuazione di un capannone CP_4
industriale.
Gli elementi ricavabili dagli atti appaiono al riguardo irrimediabilmente contraddittori, se si considera innanzitutto che risulta pacifico tra le parti, per stessa deduzione dell'attore, che tra le stesse è intercorso un rapporto duraturo nel tempo per la gestione e realizzazione di numerosi progetti aziendali della convenuta (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione); tale rapporto, alla luce della documentazione versata in atti, risulta regolato dal contratto stipulato in data 1.12.2016
(cfr. produzione di parte convenuta), con efficacia fino al 30.8.2018.
La previsione di tale termine di efficacia è sufficiente a configurare una deroga pattizia alla facoltà di recesso prevista dall'art. 2237 c.c. (come chiarito dalla giurisprudenza: Cass. Sez. L
- , Ordinanza n. 21904 del 07/09/2018), sicché la comunicazione e-mail depositata in data
16.11.2020 da parte attrice (comunicazione di chiusura contratto di collaborazione) non configura un efficace atto di recesso.
Sulla base di tale premessa, risulta vieppiù gravoso l'onere della prova gravante sull'attore, atteso che l'operazione per cui è causa (operazione che secondo le allegazioni di parte attrice si
è protratta quanto meno da aprile 2018 a febbraio 2019) risulta riconducibile astrattamente alle iniziative di “business development” che era obbligo contrattuale dell'attore avviare nell'interesse della convenuta (cfr. lettera B della premessa del contratto richiamato nonché art. 2).
Al riguardo, la prova testimoniale svolta non appare sufficiente a fornire elementi decisivi che non entrino in contraddizione con i dati documentali rilevati, atteso innanzitutto che le dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 20.9.2022 non sono idonee Testimone_1
a superare il necessario vaglio di attendibilità e, pertanto, non possono assumere valore probatorio. Deve invero rilevarsi che la dichiarante risulta essere titolare del 100 % della società
Pag. 3 di 4 Ges. che a sua volta è socio unico della (cfr. la dichiarazione resa dal CP_5 CP_3 CP_1
teste a pag. 8 del verbale di udienza, nonché la visura camerale della depositata CP_3 CP_1
da parte convenuta in data 14.12.2020), sicché la stessa non appare indifferente all'esito del presente giudizio.
Quanto poi alle dichiarazioni rese all'udienza del 13.10.2023 dal teste (direttore Tes_2 amministrativo e finanziario della ), quest'ultimo nulla è stato in grado di riferire CP_4
in ordine a eventuali rapporti contrattuali tra le parti in causa, essendosi limitato a dichiarare che ad alcuni incontri avrebbe preso parte il rappresentante della CP_3 CP_1
L'interrogatorio formale di all'udienza del 16.5.2023 nulla ha aggiunto Controparte_6
al quadro dichiarativo testé delineato.
Dalla sola documentazione allegata all'atto di citazione, pertanto, non è possibile ricavare un quadro indiziario sufficiente a corroborare l'assunto attoreo in ordine all'esistenza dello specifico rapporto negoziale dedotto in giudizio dall'attore, distinto da quello regolato dal contratto stipulato in data 1.12.2016. Trattasi invero di mera corrispondenza e-mail dalla quale non è possibile ricavare il titolo in base al quale sarebbero state inviate le comunicazioni.
Lo stesso dicasi riguardo al carattere oneroso di un eventuale accordo (elemento non essenziale del contratto: Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 23893 del 23/11/2016).
In ogni caso, parte attrice non ha fornito adeguata prova delle specifiche attività che avrebbe eseguito nell'interesse della convenuta e della relativa consistenza, con ciò non potendosi ritenere assolto il suo onere probatorio anche sotto diverso profilo, in vista della determinazione di un ipotetico compenso, laddove fosse risultato provato il titolo negoziale dedotto in giudizio.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenendo conto del valore indeterminabile della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna al pagamento in favore di delle CP_3 CP_1 Controparte_2
spese di lite, che si liquidano in euro 7.616,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore degli avvocati
Luciano Pennacchio e Gianluca Pennacchio, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Aversa, il 5.6.2025. Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 4 di 4