Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori Alla udienza cartolare del 13/11/2024, lette le note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 5051/2022 R.G. promossa da:
rapp.ta e difesa dagli Avv.ti TROFA DANIELE e Parte_1
PISCOPO PAOLA come da procura in atti
RICORRENTE
contro
: in persona del legale rapp.te pt Controparte_1 nonché: Controparte_2 rapp.to e difeso dall'Avv. LUBERTO SIMONA ANGELA come da procura in atti e:
, rapp.ta e difesa Controparte_3 dall'avv. SARNATARO ANNALISA come da procura in atti Nonché: rapp.to e difeso dall'Avv. LIZZI MARIA SOFIA come da procura in atti CP_4
RESISTENTE OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/03/2022 parte ricorrente esponeva di essere dipendente, sin dal 02/10/2014, della IV Società Cooperativa Sociale Onlus, corrente in Grumo Nevano alla via Padula n. 75, quale società cooperativa facente parte di Nestore Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale Onlus, espletando il servizio di gestione integrata della Residenza Sanitaria Assistenziale “Villa Mercede” in Serrara Fontana, servizio di gestione appaltato dalla ASL NA2 Nord al con deliberazione n. 464 del 7/5/2012 e Controparte_2 successive proroghe. La ricorrente, con nuovo contratto part-time (18 ore settimanali) a far data dal 1/4/2015 veniva assunta dalla a tempo indeterminato Controparte_1
dal 14/2/217 al 26/12/2017 l'istante esponeva di essere stata in congedo per maternità; esponeva poi che, dal 10 gennaio del 2018, salvo limitati periodi in cui aveva goduto di ferie (ossia dall'11/6/2018 al 26/6/2018, dall'1/1/2019 al 23/1/2019), la ricorrente aveva fruito del congedo straordinario fino al 17/02/2020. Deduceva poi che, nel suddetto periodo, in luogo delle spettanze ad essa dovute (da calcolarsi sulla scorta dell'ultima retribuzione base) la stessa ricorrente percepiva importi inferiori, per cui a tale titolo era creditrice nei confronti del datore di lavoro per € 6650,15. Rientrata a lavoro il 18/2/2020, il 13/4/2020, a causa della riscontrata positività al
Covid-19 di una ospite della struttura, alla ricorrente, in uno a gran parte dei suoi colleghi, fu ordinata la quarantena fino al 30/4/2022 e le mansioni prima espletate dai dipendenti della posti in quarantena furono affidate a personale CP_1 dipendente dalla stessa ASL appositamente incaricato per la gestione dell'emergenza. Parte ricorrente esponeva poi che la ordinava ai propri dipendenti di CP_1 restare a casa e comunicava loro di avere attivato il Fondo di Integrazione Salariale a far data dal 17/4/2020. Alla ricorrente, tuttavia, l'assegno FIS veniva corrisposto solo per il periodo 22/6/2020 - 14/11/2020.
La ricorrente, inoltre, aggiungeva di essere creditrice anche per taluni importi ad essa spettanti per Assegno Nucleo Familiare e pari ad € 1650,00 annui: a tale titolo deduceva che per l'anno 2018 nulla le era stato corrisposto, per l'anno 2019 aveva percepito il minor importo di € 400,92, e nulla aveva percepito per gli anni 2020 e 2021, per cui era creditrice per ANF dell'importo di € 3535,60. Dal 15/11/2020 la ricorrente dichiarava di non aver più percepito alcun emolumento ed era ancora in attesa di essere richiamata a lavoro dalla Alla data del Controparte_1
31/8/2022, dunque, la ricorrente era creditrice verso il datore di lavoro per € 22690,01, di cui € 3538,60 per assegni familiari e la restante parte per differenze retributive. Tanto premesso in punto di fatto, la ricorrente concludeva per sentir accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la IV Società Cooperativa Sociale Onlus, per il periodo indicato in ricorso;
dichiarare che al rapporto di lavoro de quo va applicato il CCNL Cooperative Sociali, anche in via parametrica ed ex art. 36 Cost. ovvero ex art. 2099 c.c., con il conseguente diritto della ricorrente all'inquadramento nella categoria A1, Posizione Economica A1, per l'intera durata del periodo lavorativo o per quello ritenuto di giustizia;
accertare e dichiarare che alla ricorrente sono dovute le somme per complessivi € 22.690,01; accertare e dichiarare la responsabilità solidale del Controparte_2 accertare e dichiarare la responsabilità solidale dell'ASL NA2 NORD, per le somme maturate e non corrisposte sino al 30/6/2020 data di scadenza dell'appalto; accertare e dichiarare la responsabilità solidale dell' per il pagamento delle CP_4 indennità per congedo straordinario e per assegni nucleo familiare;
per l'effetto, condannare la IV Società Cooperativa Sociale Onlus, il
[...]
e la ASL NA2 Nord in solido tra loro e/o Controparte_2 ciascuno per quanto di rispettivo onere e/o responsabilità, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo complessivo di € 22690,01 per le causali di cui al ricorso, ovvero alla diversa somma che risulti dovuta in corso di causa, anche a mezzo CTU contabile che, in ipotesi di specifica contestazione, espressamente si chiede;
condannare l' in solido CP_4 Controparte_5 con le altre parti resistenti, al pagamento degli importi maturati e non corrisposti nel periodo di congedo straordinario pari ad € 6650,15 nonché di quelli dovuti alla ricorrente titolo di assegni familiari e € 3.538,60 il tutto per complessivi € 10008,65; condannare le parti soccombenti al pagamento delle spese e delle competenze professionali con attribuzione agli avv.ti Paola Piscopo e Daniele
Trofa antistatari.Si costituiva tempestivamente CP_2 [...]
che eccepiva la propria carenza Controparte_2 di legittimazione passiva e nel merito chiedeva rigettarsi il ricorso attoreo. Si costituivano, altresì, e l' , che chiedevano rigettarsi Controparte_6 CP_4 il ricorso. concludeva, inoltre, in caso di accoglimento del ricorso, ed CP_4 aderendo in parte alla domanda di regolarizzazione contributiva svolta dal ricorrente (ove il Tribunale, accerti la fondatezza dei fatti dedotti in ricorso), che si condannasse il datore di lavoro al pagamento in favore dell' della CP_4 contribuzione che risulterà effettivamente evasa/omessa in relazione al rapporto di lavoro intercorso con il ricorrente, oltre sanzioni civili ed interessi ex lege, nei limiti della prescrizione rilevabile d'ufficio. Vittoria di spese. Nonostante la rituale notifica del ricorso nei confronti della cooperativa CP_1 quest'ultima non si costituiva in giudizio, per cui veniva dichiarata contumace. Quindi, all'udienza del 13.11.2024, lette le note di TS, la causa veniva decisa. Il ricorso è fondato nei limiti di cui alla presente motivazione. In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal in quanto, alla luce dei principi espressi dalla Controparte_2 giurisprudenza di legittimità, il lavoratore dipendente della società consorziata può far valere, nei confronti del , la responsabilità solidale di cui all'art. 1676 CP_2
c.c. e all'art. 29, co. 2, d.lgs. n. 276/2003. Si è, infatti, osservato che la previsione contenuta nell'art. 1676 c.c., si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante, sia in base al criterio di interpretazione letterale, in quanto il contratto di subappalto altro non è che un vero e proprio appalto che si caratterizza per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto, sia in considerazione della ratio della norma, ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi - esigenza che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto (Cass. 9 agosto 2003, n. 12048). Sempre ad avviso della S. C., il rapporto esistente tra un consorzio di cooperative e le società consorziate non può essere qualificato in termini di mandato, in quanto in relazione ai contratti di appalto stipulati dal e poi ceduti alle imprese consorziate, ed ai fini del CP_2 rapporto con i lavoratori subordinati di queste ultime, il va considerato CP_2 alla stregua di un subcommittente per cui la relativa fattispecie contrattuale deve essere sostanzialmente qualificata alla stregua di un rapporto di subappalto (Cass. 16 ottobre 2017, n. 24368). Alla luce dei suddetti principi, dunque, non sussiste alcun dubbio circa la sussistenza di un rapporto di solidarietà tra il e la cooperativa Controparte_2
IV. Per quanto attiene al merito, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., grava su colui che agisce per far valere i diritti nascenti da un contestato rapporto di lavoro subordinato fornirne la prova della sussistenza, posto che qualsiasi prestazione, economicamente rilevante, può essere resa sia sotto forma di lavoro autonomo, che di lavoro subordinato. Nel caso di specie, è pacifico l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato secondo le modalità di cui ai ricorsi introduttivi (livelli di inquadramento, mansioni, turni di lavoro); ciò, oltre ad essere documentato (cfr. buste paga, contratto), non è in contestazione tra le parti costituite. Così come sono incontestate le mansioni svolte dalla ricorrente, nonché l'adibizione della stessa al sito di Villa Mercede. Ciò premesso, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione. Nella specie, la IV benché ancora attiva e benché ritualmente citata, è rimasta contumace di talché non ha affatto ottemperato all'onere a suo carico né tampoco ha dedotto e comprovato ragioni impeditive e/o modificative del credito a lei opposto. Venendo alla quantificazione delle spettanze richieste, le stesse sono state conteggiate dalla stessa difesa istante nel corpo del ricorso introduttivo, sulla base delle buste paga in atti. Le somme richieste vanno ricalcolate sottraendo gli importi richiesti dal mese di marzo 2021 per un importo pari ad euro 9614,00 in quanto dall'estratto contributivo prodotto dalla parte ricorrente risulta che dal 15.3.2021 l'istante ha prestato attività lavorativa alle dipendenze di altra società cooperativa. Per cui l'importo spettante alla ricorrente ammonta ad € 8631,24 cui va aggiunto l'importo spettante a titolo di TFr pari ad € 2931,00 come da cud 2021 in atti oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla debenza dei singoli importi al soddisfo. Alla ricorrente spetta l'importo complessivo pari ad € 11552,24 oltre accessori. Deve essere rigettata la domanda diretta alla condanna in via solidale della
[...]
e dell . L'art. 1676 c.c. prevede: “Coloro che, alle dipendenze CP_7 CP_4 dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”. Pertanto, il lavoratore deve allegare e provare l'esistenza del debito del committente nei confronti dell'appaltatore al tempo in cui è stata proposta la domanda giurisdizionale. Nel caso che ci occupa deve rilevarsi, preliminarmente, che manca in ricorso l'allegazione inerente alla sussistenza del debito che le pubbliche amministrazioni avrebbero avuto nei confronti dell'appaltatore al tempo in cui è stata proposta la domanda. Deve, anche, rilevarsi che non è applicabile l'art. 29, comma 2, d. lgs. 276/2003, nella formulazione vigente ratione temporis, che prevede: “2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarita' complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro e' convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilita' solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento puo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.” La Corte di Legittimità (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 10/10/2016, n. 20327) ha, infatti, escluso con orientamento condiviso dal giudicante l'applicabilità agli “appalti pubblici della responsabilità solidale prevista dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, non applicabile alla pubblica amministrazione perchè in contrasto con il principio generale (oggi rafforzato dal nuovo testo dell'art. 81 Cost., che affida alla legge ordinaria il compito di fissare "i criteri volti ad assicurare l'equilibrio fra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni") in forza del quale gli enti pubblici sono tenuti a predeterminare la spesa e, quindi, non possono sottoscrivere contratti che li espongano ad esborsi non previamente preventivati e deliberati.” La Corte afferma che “Mentre l'intervento sostitutivo di cui al D. Lgs. n. 163 del 2006, al pari della responsabilità prevista dall'art. 1676 c.c., applicabile anche alle pubbliche amministrazioni, opera nei limiti di quanto è dovuto dal committente all'appaltatore, l'art. 29, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, consente solo al committente di avvalersi del beneficio della preventiva escussione ma, ove questa si riveli infruttuosa, comporta la responsabilità dell'appaltante anche nella ipotesi in cui lo stesso abbia già adempiuto per intero la sua obbligazione nei confronti dell'appaltatore. È evidente che detta responsabilità non possa essere estesa alle pubbliche amministrazioni in relazione alle quali vengono in rilievo interessi di carattere generale che sarebbero frustrati ove si consentisse la lievitazione del costo dell'opera pubblica quale conseguenza dell'inadempimento dell'appaltatore. La diversità delle situazioni a confronto e degli interessi che in ciascuna vengono in rilievo giustifica, quindi, la diversa disciplina e rende manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, prospettata dalla difesa del controricorrente in relazione all'art. 3 Cost.” La sentenza ha dunque affermato il seguente principio di diritto: “ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1, comma 2, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del richiamato decreto. Il D.L. 76 del 2013, art. 9, nella parte in cui prevede la inapplicabilità dell'art. 29 ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui al D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, non ha carattere di norma di interpretazione autentica, dotata di efficacia retroattiva, ma lo stesso non ha innovato il quadro normativo previgente, avendo solo esplicitato un precetto già desumibile dal testo originario del richiamato art. 29 e dalle successive integrazioni” (cfr. sentenza sopra indicata). Va, infine, respinta la domanda avanzata nei confronti dell' in quanto sia le somme CP_4 spettanti a titolo di congedo straordinario che le altre richieste in ricorso sono anticipate dal datore di lavoro e successivamente rimborsate al datore anticipatario dall' CP_4
Le spese si compensano per 1/3 considerato l'esito del giudizio. Il residuo segue la soccombenza e va liquidato come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: a) condanna le convenute IV Società Cooperativa Sociale Onlus in persona del l.r.p.t. e Nestore Consorzio Di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale Onlus in persona del l.r.p.t., in solido, al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 11552,24 di cui euro 2921,33 a titolo di T.f.r. su cui corrispondere gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo b) -rigetta la domanda proposta nei confronti dell Controparte_3
e dell
[...] CP_4
c) Compensa le spese nella misura di 1/3 e condanna le convenute IV
Società Cooperativa Sociale Onlus in persona del l.r.p.t. e Nestore Consorzio Di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale Onlus in persona del l.r.p.t. al pagamento, in solido, delle spese di lite residue che liquida in tale importo ridotto, in € 2800,00 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie come per legge, con distrazione. d) Si comunichi. Così deciso in data 13/11/2024 il Giudice Dott. Manuela Montuori