Articolo 23 della Legge 5 dicembre 1988, n. 521
Articolo 22Articolo 24
Versione
13 dicembre 1988
Art. 23.
(Accertamenti sanitari di natura specialistica).

1. In relazione a particolari situazioni che richiedono accertamenti sanitari di natura specialistica, si puo' far ricorso a medici specialisti in discipline scientifiche diverse, estranei all'amministrazione.
2. I compensi per i membri delle commissioni cui partecipano i medici di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
Entrata in vigore il 13 dicembre 1988