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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1050/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
RUSSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7434/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corigliano-Rossano - Ufficio Tributi 87064 Corigliano-Rossano CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024/0000541689 TARES 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024/0000541689 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024/0000541689 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024/0000541689 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024/0000541689 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, la Sig.ra Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. 2024/0000541689, notificato il 02.10.2024, emesso dalla SO.G.E.T. S.p.A. per il recupero di crediti TARI relativi agli anni dal 2012 al 2016.
La ricorrente deduceva nel merito l'illegittimità della pretesa per difetto di legittimazione passiva (non avendo accettato l'eredità del coniuge debitore), l'intervenuta prescrizione e l'illegittimità del fermo su bene strumentale.
Si costituiva in giudizio la SO.G.E.T. S.p.A., eccependo in via preliminare e pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per inesistenza della procura alle liti. Nello specifico, la Resistente rileva che la procura allegata al ricorso risulta conferita per un diverso procedimento (riferita all'atto n. 169292/2024 del 05.03.2024) e non per l'atto oggetto dell'odierna impugnazione, deducendo pertanto la mancanza di ius postulandi in capo al difensore e l'impossibilità di sanatoria ex art. 182 c.p.c.
Così delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 17 febbraio 2026, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, ritiene fondata l'eccezione preliminare sollevata dalla parte resistente, la quale ha carattere assorbente e determina l'inammissibilità del ricorso. Dall'esame documentale emerge che la procura alle liti depositata unitamente al ricorso introduttivo non è conferita per il presente giudizio. Il documento reca infatti un espresso riferimento ad un atto diverso (comunicazione n. 169292/2024) e a una data anteriore (marzo 2024) rispetto al preavviso di fermo qui impugnato (settembre 2024). Ne consegue che il difensore ha agito in assenza di un valido mandato riferibile alla controversia in oggetto.
La questione giuridica attiene alla possibilità, per il Giudice, di concedere un termine per la regolarizzazione della procura ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. Su tale punto, questo Collegio intende conformarsi al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 37434 del 21 dicembre 2022, secondo cui: "Il vigente art. 182 c.p.c., comma 2, non consente di 'sanare' l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite".
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la disposizione normativa, anche nella sua formulazione novellata, distingue nettamente tra il vizio di nullità della procura (che presuppone l'esistenza dell'atto, seppur viziato)
e la sua totale mancanza o inesistenza. La sanatoria con efficacia retroattiva (ex tunc) è prevista esclusivamente per i vizi che determinano la nullità, ma non può estendersi all'ipotesi in cui il difensore agisca in totale carenza di procura. Nel caso di specie, utilizzare una procura rilasciata per un altro giudizio equivale alla mancanza di procura per il giudizio attuale.
La procura alle liti, infatti, è un negozio processuale che deve riferirsi in modo certo alla controversia che si intende instaurare. Una procura conferita per impugnare l'atto "A" è giuridicamente inesistente ai fini dell'impugnazione dell'atto "B".
Consentire la sanatoria in tale ipotesi, come evidenziato dalla Suprema Corte, si porrebbe in contrasto con l'art. 125 c.p.c. e con il principio generale di cui all'art. 82 c.p.c., che impone il ministero del difensore.
Ammettere la regolarizzazione di un'attività difensiva svolta ab origine senza mandato significherebbe consentire impropriamente alla parte di stare in giudizio personalmente fino al momento della sanatoria, frustrando le esigenze di ordinato svolgimento del processo.
Pertanto, rilevato che l'Avv. Difensore_1 ha sottoscritto e depositato il ricorso in assenza di procura riferibile a questo giudizio (essendo quella allegata relativa ad altra procedura), il ricorso è affetto da un vizio radicale attinente alla costituzione del rapporto processuale, non sanabile ex art. 182 c.p.c..
La declaratoria di inammissibilità per difetto di ius postulandi preclude l'esame dei motivi di merito
(legittimazione passiva, prescrizione, strumentalità del bene), i quali restano assorbiti. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della resistente SO.G.E.T. S.p.A. Inoltre, la condanna alle spese deve essere pronunciata in proprio a carico del difensore che ha agito in difetto di procura.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità richiamato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza in commento, "la condanna in proprio al pagamento delle spese in capo al difensore discende dall'assenza di procura", in quanto l'attività processuale svolta in difetto di mandato non può riverberare i suoi effetti sulla parte che, giuridicamente, non è mai stata validamente presente nel processo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione VI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Ricorrente_1 per inesistenza della procura alle liti.
Condanna l' avv. Difensore_1, in proprio, al pagamento delle spese di lite in favore della SO.G.E.T. S.p. A., che liquida in complessivi € 500,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cosenza, il 17 febbraio 2026.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
RUSSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7434/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corigliano-Rossano - Ufficio Tributi 87064 Corigliano-Rossano CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024/0000541689 TARES 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024/0000541689 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024/0000541689 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024/0000541689 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024/0000541689 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, la Sig.ra Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. 2024/0000541689, notificato il 02.10.2024, emesso dalla SO.G.E.T. S.p.A. per il recupero di crediti TARI relativi agli anni dal 2012 al 2016.
La ricorrente deduceva nel merito l'illegittimità della pretesa per difetto di legittimazione passiva (non avendo accettato l'eredità del coniuge debitore), l'intervenuta prescrizione e l'illegittimità del fermo su bene strumentale.
Si costituiva in giudizio la SO.G.E.T. S.p.A., eccependo in via preliminare e pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per inesistenza della procura alle liti. Nello specifico, la Resistente rileva che la procura allegata al ricorso risulta conferita per un diverso procedimento (riferita all'atto n. 169292/2024 del 05.03.2024) e non per l'atto oggetto dell'odierna impugnazione, deducendo pertanto la mancanza di ius postulandi in capo al difensore e l'impossibilità di sanatoria ex art. 182 c.p.c.
Così delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 17 febbraio 2026, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, ritiene fondata l'eccezione preliminare sollevata dalla parte resistente, la quale ha carattere assorbente e determina l'inammissibilità del ricorso. Dall'esame documentale emerge che la procura alle liti depositata unitamente al ricorso introduttivo non è conferita per il presente giudizio. Il documento reca infatti un espresso riferimento ad un atto diverso (comunicazione n. 169292/2024) e a una data anteriore (marzo 2024) rispetto al preavviso di fermo qui impugnato (settembre 2024). Ne consegue che il difensore ha agito in assenza di un valido mandato riferibile alla controversia in oggetto.
La questione giuridica attiene alla possibilità, per il Giudice, di concedere un termine per la regolarizzazione della procura ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. Su tale punto, questo Collegio intende conformarsi al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 37434 del 21 dicembre 2022, secondo cui: "Il vigente art. 182 c.p.c., comma 2, non consente di 'sanare' l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite".
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la disposizione normativa, anche nella sua formulazione novellata, distingue nettamente tra il vizio di nullità della procura (che presuppone l'esistenza dell'atto, seppur viziato)
e la sua totale mancanza o inesistenza. La sanatoria con efficacia retroattiva (ex tunc) è prevista esclusivamente per i vizi che determinano la nullità, ma non può estendersi all'ipotesi in cui il difensore agisca in totale carenza di procura. Nel caso di specie, utilizzare una procura rilasciata per un altro giudizio equivale alla mancanza di procura per il giudizio attuale.
La procura alle liti, infatti, è un negozio processuale che deve riferirsi in modo certo alla controversia che si intende instaurare. Una procura conferita per impugnare l'atto "A" è giuridicamente inesistente ai fini dell'impugnazione dell'atto "B".
Consentire la sanatoria in tale ipotesi, come evidenziato dalla Suprema Corte, si porrebbe in contrasto con l'art. 125 c.p.c. e con il principio generale di cui all'art. 82 c.p.c., che impone il ministero del difensore.
Ammettere la regolarizzazione di un'attività difensiva svolta ab origine senza mandato significherebbe consentire impropriamente alla parte di stare in giudizio personalmente fino al momento della sanatoria, frustrando le esigenze di ordinato svolgimento del processo.
Pertanto, rilevato che l'Avv. Difensore_1 ha sottoscritto e depositato il ricorso in assenza di procura riferibile a questo giudizio (essendo quella allegata relativa ad altra procedura), il ricorso è affetto da un vizio radicale attinente alla costituzione del rapporto processuale, non sanabile ex art. 182 c.p.c..
La declaratoria di inammissibilità per difetto di ius postulandi preclude l'esame dei motivi di merito
(legittimazione passiva, prescrizione, strumentalità del bene), i quali restano assorbiti. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della resistente SO.G.E.T. S.p.A. Inoltre, la condanna alle spese deve essere pronunciata in proprio a carico del difensore che ha agito in difetto di procura.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità richiamato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza in commento, "la condanna in proprio al pagamento delle spese in capo al difensore discende dall'assenza di procura", in quanto l'attività processuale svolta in difetto di mandato non può riverberare i suoi effetti sulla parte che, giuridicamente, non è mai stata validamente presente nel processo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione VI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Ricorrente_1 per inesistenza della procura alle liti.
Condanna l' avv. Difensore_1, in proprio, al pagamento delle spese di lite in favore della SO.G.E.T. S.p. A., che liquida in complessivi € 500,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cosenza, il 17 febbraio 2026.