Sentenza 10 aprile 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/04/2020, n. 11916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11916 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL OV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/11/2018 del GIUDICE DI PACE di RIETIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Miccoli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato udito il difensore avvocato Michelangelo Curti, in sostituzione dell'avvocato Pierpaolo Dell'Anno, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26 novembre 2018 il Giudice di Pace di Rieti ha condannato, alla pena pecuniaria ritenuta di giustizia, OV LL per il reato di cui all'art. 595 cod. pen., «per avere offeso la reputazione di NN ER e AN ER inviando a tutti i condomini del Condominio Belvedere Tre Faggi in Monte Termini/Io la convocazione per l'assemblea ordinaria nella quale all'ordine del giorno al punto 5 "illustrazione contenziosi legali come da relazioni avvocati" allegava una missiva datata 28.11.11 dell'avv. Chiaranti nella quale scriveva quanto segue: "è da aggiungere l'ulteriore somma di euro 1500,00 per quanto di spettanza di questo studio per la redazione dell'esposto a suo tempo presentato all'Ordine di Rieti e della denuncia rimessa alla Procura della Repubblica di quella città". In tal modo LI OV portava a conoscenza di tutti i condomini la denuncia presentata nei confronti dell'Avv. AN e NN ER ed inviata per conoscenza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti» (così il capo di imputazione riportato in sentenza).
2. Avverso la citata pronunzia del Giudice di Pace propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, articolando i tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo si deducono vizi motivazionali in relazione alla natura diffamatoria della comunicazione in oggetto. Il ricorrente precisa di aver ricoperto la carica di amministratore del condominio indicato nel capo di imputazione e di avere, su mandato degli stessi condomini, denunziato sia in sede penale che in sede disciplinare gli avvocati ER, che in passato erano stati legali dello stesso condominio, per una serie di irregolarità nell'espletamento del loro incarico. Il procedimento penale era stato archiviato mentre in sede disciplinare gli avvocati Persìo erano stati condannati con decisione confermata dalla Cassazione. Peraltro tra gli avvocati ER e il condominio, rappresentato dal LL, v'erano stati lunghi ed articolati contenziosi in sede civile, di cui il ricorso fornisce dettagliata descrizione. In ragione di ciò il LL aveva informato i condomini della situazione e, in tale contesto, si inserisce la comunicazione oggetto del capo di imputazione. Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto diffamatoria tale comunicazione, trascurando che con essa il LL ha solo informato i condomini della richiesta dell'avv. Chiaranti, che peraltro faceva riferimento alla denunzia presentata in danno degli avvocati ER senza che fosse indicato l'esito negativo per questi in sede disciplinare.
2.2. Con il secondo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla mancata applicazione dell'esimente dì cui all'art. 596, comma 4, cod. pen. in combinato disposto con l'art. 51 cod. pen.
2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali in ordine alla non ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante ed eccessività della pena irrogata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Va esclusa infatti la natura diffamatoria della comunicazione effettuata dal LL in qualità di amministratore di un Condominio e al solo fine di rendere noti í punti all'ordine del giorno di una assemblea condominiale. Invero, così come emerge dalla stessa descrizione dei fatti contenuta nel capo di imputazione e dalla ricostruzione operata dalla sentenza impugnata, il LL si è limitato a indicare nella convocazione della assemblea condominiale che si sarebbe discusso anche del compenso da pagare a uno studio legale che aveva curato la "redazione dell'esposto a suo tempo presentato all'Ordine di Rieti e della denuncia rimessa alla Procura della Repubblica di quella città" nei confronti degli avvocati AN e NN ER, con i quali il Condominio aveva avuto dei dissidi, sfociati in numerosi contenziosi anche in sede civile. Per vero è la stessa ipotesi accusatoria, come sintetizzata nel capo di imputazione, ad evidenziare la finalità meramente informativa della comunicazione a firma del LL, tanto che la natura diffamatoria viene riferita specificamente all'aver portato "a conoscenza di tutti i condomini la denuncia presentata nei confronti dell'Avv. AN e NN ER ed inviata per conoscenza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti". Il Giudice di Pace non ha avuto dubbi "sul contenuto offensivo della comunicazione pervenuta all'attenzione dei numerosi condomini partecipanti all'assemblea", limitandosi però a genericamente stigmatizzare la stessa comunicazione per la "intrinseca gravità", incidente sia sul profilo personale che su quello professionale degli avvocati ER. Sì tratta di affermazioni pletoriche e che, in effetti, non focalizzano l'attenzione sulla sussistenza di elementi che possano far ritenere, anche in via astratta, diffamatoria la comunicazione effettuata dal LL in relazione ai punti di discussione della assemblea condominiale. Ne consegue che non ha pregio giuridico neppure il riferimento alla scriminante ex art. 51 cod.pen., che - è bene ricordare- può operare solo in relazione a una condotta astrattamente integrante il delitto di diffamazione ovvero nei casi in cui siano utilizzate espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui. Nella specie, invece, non si apprezza l'offensività della comunicazione effettuata dal LL, il quale aveva non solo il diritto ma anche il dovere di informare i condomini in relazione allo stato dei contenziosi instaurati nel loro interesse e in danno degli avvocati ER.
2. Quanto sopra esposto rende superfluo l'esame delle altre censure proposte dal ricorrente e la sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in R il 15 novembre 2019. Il Cons gliere e tensore Il Presidente zia
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