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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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- 1. Prelievi dai conti sociali per fini personali: è bancarotta fraudolenta per distrazione, non semplice (Cass. Pen. n. 5364/26)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2024, n. 37959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37959 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BE AU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. RAFFAELE BRESCIA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37959 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 18/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catanzaro riformava solo in ordine alla concessione del beneficio della non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale la pronuncia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta distrattíva pluriaggravata relativa al fallimento dell'impresa individuale Farmacia Berardellí di BE MA. 2. L'imputato propone ricorso per cassazione, con il difensore di fiducia, avv. LE CI, affidandosi a tre motivi di icorso. 2.1. Con il primo motivo il BE lamenta assenza di motivazione della decisione impugnata rispetto alla censura con la quale aveva dedotto che il criterio di stima del valore di avviamento della farmacia utilizzato dal consulente della curatela era erroneo, perché correlato ad una situazione anteriore alla crisi economica generale e fondato su dati relativi a farmacie che, come quelle rurali, operano in mercati poco concorrenziali, alla stregua di quanto rappresentato dal consulente della difesa. Rappresenta ulteriormente che era stato autorizzato alla gestione provvisoria della farmacia per dieci anni a decorrere dal 7 giugno 2004 e che, dunque, non avendo acquisito il richiesto titolo di dottore in farmacia nel relativo lasso temporale, poco dopo la cessione la farmacia sarebbe decaduta dall'autorizzazione regionale per l'esercizio della relativa attività. Di qui sostiene che la cessione ha rafforzato, e non ridotto, la garanzia per i creditori. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia illogicità della motivazione, assumendo che la sentenza impugnata avrebbe tenuto conto solo del prezzo della cessione pari ad euro 21.220,10, senza considerare né í debiti dell'impresa che la parte acquirente si era accollata né che, anche per gli altri debiti, essi erano comunque trasferiti ex lege alla stessa ai sensi dell'art. 2560, secondo comma, cod. civ. 2.3. Mediante il terzo motivo il BE lamenta mancanza di motivazione sui prelievi relativi agli anni 2011, 2013 e 2014, poiché la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto, anche alla luce della documentazione allegata alla consulenza del dottor Minervini, della circostanza per la quale nelle 2 imprese individuali il patrimonio dell'imprenditore e quello dell'impresa si confondono sicché non possono essere ritenuti ex se distrattivi i prelievi effettuati dall'imprenditore ove afferiscano a spese sostenute per sé o per la famiglia, come aveva ampiamente dedotto e documentato nei gradi dì merito, potendo al più, nel caso di spese eccessive, le relative condotte essere qualificate come bancarotta semplice. 2.4. Con il quarto motivo l'imputato deduce assenza di motivazione quanto alla distrazione degli importi di 99.564,00 e 190.000,00 euro nonché all'ammanco di 55.000,00 euro per i corrispettivi del magazzino, trattandosi, nel primo caso, di meri errori di scritturazione contabile e, nel secondo, di mancati aggiornamenti di magazzino che, di per sé, non integrano ammanchi di denaro, come assunto dalla decisione impugnata in forza di argomentazioni di carattere assertivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo, nel suo complesso, non è fondato. Va premesso, trattandosi di censure al ragionamento inferenziale sotteso alla pronuncia della Corte territoriale, che poiché la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, le due decisioni possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (ex plurimis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01). D'altra parte, attesa la natura del vizio denunciato, occorre considerare che, come da lungo tempo precisato dalle stesse Sezioni Unite della Corte di cassazione, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01). 3 1.1. Ciò posto, il primo motivo di ricorso, nella parte in cui lamenta che il valore dell'avviamento sarebbe stato determinato erroneamente dalle pronunce di merito, omette di confrontarsi con l'articolata motivazione delle stesse e, in particolare, con quella della sentenza impugnata. Quest'ultima, con argomentazioni congrue, ha evidenziato (pag. 6-7) che il consulente della curatela, dott. Riggio, come riferito dallo stesso anche ìn dibattimento, ha utilizzato un metodo di stima correlato alle specificità del mercato di rìferimento nel territorio della cìttadìna di Cosenza, nel quale, a differenza della tendenza pìù generale a livello nazionale, lo scenario in divenire non è positivo per le farmacie. D'altra parte, come era stato sottolineato adeguatamente gìà dalla sentenza di primo grado (pag. 4), la valutazione dell'avviamento è stata effettuata tenendo conto della documentazione relativa aí tre anni antecedenti alla cessione d'azienda, dai quali risultava un volume di vendite superiore ad un milione di euro l'anno, con un risultato di esercizio in linea con quello di altri operatori del settore di pari dimensioni. 1.2. Alla luce di quanto sinora evidenziato, la pur suggestiva argomentazione per la quale i giudicí di merito non avrebbero tenuto conto del fatto che, ove non ceduta, l'azienda sarebbe stata destinataria dì un provvedimento di decadenza dall'esercizio dell'attività farmaceutica (consentito, infatti, al BE, in quanto non laureato ìn farmacìa, solo per un periodo dì dieci anni che a) momento della cessione era prossimo alla scadenza), non coglie nel segno. Infatti, l'impossibilità per l'imprenditore di continuare a svolgere l'attività non giustificava la cessione dell'azienda ad un prezzo incongruo, notevolmente inferiore al valore di mercato, peraltro in favore di uno stretto congiunto (ossia la moglie). Ne deriva che, correttamente, l'operazione di cessione è stata ritenuta distrattíva, stante la consolidata giurisprudenza di legittimità per la quale integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale (ex ceteris, Sez, 5, n. 34464 del 14/05/2018, Innocenti, Rv. 273644 - 01; Sez. 5, n. 17965 del 22/01/2013, Varacalli, Rv. 255501 - 01). 2. Analoghe ragioni, rispetto a quelle da ultimo richiamate, conducono al rigetto del secondo motivo del ricorso. Se è vero, infatti, come deduce la difesa dell'imputato che, giusta il disposto dell'art. 2560, secondo comma, cod. civ., «nel trasferimento di un'azienda 4 commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori», tuttavia, avendo riguardo alla congruità del valore stimato dell'avviamento, anche volendo considerare tutto il passivo dell'azienda, come congruamente esplicitato dalla Corte territoriale, il prezzo convenuto con la cessionaria sarebbe stato notevolmente inferiore rispetto a quello di mercato. E, inoltre, le stesse pronunce già richiamate hanno puntualizzato che non assume rilievo ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per la cessione di un'azienda dietro il pagamento di un corrispettivo inferiore al valore reale il dettato dell'art. 2560, secondo comma, cod. civ. in ordine alla responsabilità dell'acquirente rispetto ai pregressi debiti dell'azienda, costituendo tale garanzia un post factum della già consumata distrazione (Sez. 5, n. 34464 del 14/05/2018, Innocenti, Rv. 273644 - 01; Sez. 5, n. 17965 del 22/01/2013, Varacalli, Rv. 255501 - 01). 3. Il terzo motivo è invece fondato. 11. Occorre premettere, in generale, che ai sensi dell'art. 2082 cod. civ. «è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi». Come si evince già da tale definizione, l'impresa individuale non ha una soggettività diversa dall'imprenditore, con il quale essa si identifica, sia sul piano sostanziale che su quello processuale. Quanto al primo aspetto, che viene in rilievo nella fattispecie in esame, ciò implica che non vi sia alcuna separazione tra il patrimonio dell'imprenditore e quello dell'impresa, sia dal lato attivo che dal lato passivo. Questa confusione patrimoniale di norma rafforza la garanzia dei creditori dell'impresa, che possono soddisfarsi direttamente sul patrimonio personale dell'imprenditore, il quale rìsponde (anche) dei debiti dell'impresa, in omaggio al fondamentale principio della responsabilità patrimoniale sancito dall'art. 2740 cod. civ., con tutti i suoi beni presenti e futuri. Se, poi, l'imprenditore, anche tenendo conto del suo patrimonio personale, diviene insolvente, è dichiarato il fallimento dello stesso (e non già dell'impresa, che coincide, come evidenziato, con la persona dell'imprenditore), con conseguente (eventuale) soddisfacimento dei crediti secondo le regole del concorso c.d. universale che caratterizzano l'esecuzione forzata collettiva propria delle procedure concorsuali liquidatorie che hanno storicamente avuto il proprio archetipo e modello nel fallimento. 5 R 3.2. Sul piano penalistico, gli artt. 216 e 217 I. fall. tengono conto della peculiare situazione che si realizza, e che si è sinteticamente ripercorsa, per effetto della coincidenza tra impresa e imprenditore individuale. Per un verso, viene infatti in rilievo la configurazione, ad opera dell'art. 216, primo comma, n. 1, I. fall., della bancarotta fraudolenta patrimoniale quale condotta dell'imprenditore che «ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti». Per un altro verso, occorre considerare l'art. 217, comma 1, n. 1, I. fall., che punisce a titolo di bancarotta patrimoniale c.d. semplice la condotta dell'imprenditore il quale «ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica». Ed è proprio quest'ultima disposizione normativa a riflettere l'esigenza di distinguere, ai fini della valutazione sulla sussistenza della relativa responsabilità penale dell'imprenditore (e, in caso affermativo, sulla qualificazione della condotta in termini di bancarotta fraudolenta o semplice), nell'ambito delle spese sostenute dallo stesso per sé o per la sua famiglia, tra: a) spese necessarie per soddisfare bisogni ordinari o straordinari, in quanto correlati ad eventi eccezionali che comportano, in forza dell'id quod plerumque accidit, l'esigenza di sostenere spese talvolta ingenti ed imprevedibili (come, ad esempio, una malattia); b) spese eccessive;
c) spese che, perché prive di qualsivoglia giustificazione razionale, esprimono la tendenza dell'imprenditore a dissipare il proprio patrimonio, incurante delle esigenze dei creditori dell'impresa e del dissolversi della garanzia patrimoniale per gli stessi. Posto che le spese sostenute dall'imprenditore individuale per soddisfare bisogni di vita, ordinari o straordinari, propri o dei suoi familiari non possono determinarne la responsabilità penale, lungo il crinale della delicata distinzione tra spese eccessive e dissipazione patrimoniale si delinea la riconducibilità della condotta dello stesso ai delitti di bancarotta semplice ovvero di bancarotta fraudolenta patrimoniale. A riguardo, la Corte di cassazione ha affermato che le spese eccessive si identificano in quelle che, pur essendo razionali e più o meno connesse alla vita dell'azienda, risultano sproporzionate rispetto alla capacità economica dell'imprenditore, mentre le spese non necessarie effettuate a scopo voluttuario ovvero per soddisfare le esigenze di una vita viziosa o della propria vanità rientrano nel concetto di dissipazione (ex aliis, Sez. 5, n. 894 del 22/06/1971, Bruno, Rv. 119090 - 01). In sostanza, ai fini di cui agli artt. 216 e 217 I.fall. le spese eccessive si distinguono dalla dissipazione perché solo le prime hanno una causa economica razionale e, dunque, esse si configurano in base ad una 6 Q valutazione comparativa, da condurre in forza delle condizioni economiche e patrimoniali complessive dell'imprenditore, mentre la dissipazione è sempre eccessiva e ad esse ínerisce necessariamente il dolo (Sez. 5, n. 455 del 06/03/1967, Marchetti, Rv. 104565 - 01), concretandosi in un consumo insensato del proprìo patrimonio da parte dell'imprenditore medesimo (Sez. 5, n. 10523 del 16/07/1981, Alecce, Rv. 151090 - 01), nell'ambito del quale possono essere annoverati anche atti di prodigalítà inconsulta (Sez. 5, n. 834 del 23/05/1967, Giannuzzi, Rv. 105174 - 01). Pertanto, occorre ribadire ed al contempo puntualizzare che, poiché nell'impresa individuale si realizza una confusione tra il patrimonio dell'imprenditore e quello dell'impresa, che non ha una soggettività giuridica diversa dal primo, non costituiscono fatti idonei ad integrare il delitto di bancarotta patrimoniale, né fraudolenta né semplice, come si desume a contrario dal riferimento alle spese eccessive compiuto dall'art. 217 I.fall., le spese necessarie per soddisfare le ordinarie esigenze di vita dell'imprenditore e dei suoi familiari, nonché le spese di carattere straordinario che è d'uopo sostenere in alcune situazioni dell'esistenza, come, ad esempio, nell'ipotesi di una grave malattia o di un infortunio. È invece integrata bancarotta patrimoniale semplice se le spese devono, in ragione delle condìzìonì economìche dell'imprenditore e della situazione dell'impresa nel momento in cui vengono effettuate, ritenersi eccessive rispetto ai bisogni ordinari e straordinari di vita dell'imprenditore e della sua famiglia. Le spese inconsiderate e meramente voluttuarie, nonché gli atti di prodigalità inconsulta, perché in assoluto prive di una razionale causa giustificativa e tali da essere espressione di un tenore di vita volto a dissipare il patrimonio proprio e quello dell'impresa, costituiscono bancarotta fraudolenta patrimoniale. I ripercorsi principi sono stati disattesi dalla sentenza della Corte territoriale, che senza compiere le indicate distinzioni nell'ambito delle spese compiute dal BE, inferendone le conseguenze ai fini della configurabilità del delitto ascritto, si è limitata a considerare operazioni distrattive i prelievi che egli ha effettuato negli anni 2011, 2013 e 2014, poiché essi sarebbero espressione di un costante depauperamento realizzatosi negli anni e, in quanto indice della natura distrattiva delle relative operazioni, sarebbe costituito dall'annotazione delle stesse alla strega di una riduzione del patrimonio netto. La decisione ímpugnata, quindi, nulla ha precisato, pur a fronte delle deduzioni difensive e dell'ampia documentazione allegata dal ricorrente, circa la natura necessaria, eccessiva o voluttuaria dei prelievi per spese personali e familiari effettuati dallo stesso nei predetti anni, anche avendo riguardo al típo di 7 spese sostenute e alla sussistenza, in caso di spese sproporzionate, di una causa di giustificazione razionale. 4. Il quarto motivo non è fondato, atteso che le decisioni di merito hanno fornito congrue motivazioni, che si sottraggono dunque al sindacato di questa Corte secondo quanto evidenziato nel § 1, rispetto alla ritenuta natura distrattiva delle operazioni. In primis, quanto al prelevamento di cassa per l'importo di 190.000 euro, sebbene sia stata effettuata una registrazione eguale e contraria il giorno successivo, il BE non ha fornito alcuna giustificazione sulle ragioni per le quali lo stesso non è stato rinvenuto al momento del fallimento della società. Analogamente, sulle rimanenze di magazzino, dalla lettura della sentenza di primo grado (pag. 6) e di quella impugnata (pag. 8, § 4.4.) si evince che merce per l'importo di euro 55.000,00, come confermato anche in sede istruttoria dal teste Galdi, non è stata rinvenuta, così determinando una contabilizzazione a riduzione del capitale netto. L'assenza di giustificazione causale rispetto alla mancanza della merce è stata posta a fondamento della responsabilità penale del ricorrente. Quanto al prelievo della somma di euro 99.654,00 effettuato nell'anno 2012, l'imputato non ne ha fornito una giustificazione causale, anche a fronte dell'anomalia nelle scritture contabili nelle quali esso è stato annotato quale incremento del credito nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in realtà insussistente per la misura dell'incremento. 5. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla condotta di distrazione relativa ai prelievi degli anni 2011, 2013 e 2014, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla condotta di distrazione relativa ai prelievi degli anni 2011, 2013 e 2014, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. RAFFAELE BRESCIA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37959 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 18/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catanzaro riformava solo in ordine alla concessione del beneficio della non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale la pronuncia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta distrattíva pluriaggravata relativa al fallimento dell'impresa individuale Farmacia Berardellí di BE MA. 2. L'imputato propone ricorso per cassazione, con il difensore di fiducia, avv. LE CI, affidandosi a tre motivi di icorso. 2.1. Con il primo motivo il BE lamenta assenza di motivazione della decisione impugnata rispetto alla censura con la quale aveva dedotto che il criterio di stima del valore di avviamento della farmacia utilizzato dal consulente della curatela era erroneo, perché correlato ad una situazione anteriore alla crisi economica generale e fondato su dati relativi a farmacie che, come quelle rurali, operano in mercati poco concorrenziali, alla stregua di quanto rappresentato dal consulente della difesa. Rappresenta ulteriormente che era stato autorizzato alla gestione provvisoria della farmacia per dieci anni a decorrere dal 7 giugno 2004 e che, dunque, non avendo acquisito il richiesto titolo di dottore in farmacia nel relativo lasso temporale, poco dopo la cessione la farmacia sarebbe decaduta dall'autorizzazione regionale per l'esercizio della relativa attività. Di qui sostiene che la cessione ha rafforzato, e non ridotto, la garanzia per i creditori. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia illogicità della motivazione, assumendo che la sentenza impugnata avrebbe tenuto conto solo del prezzo della cessione pari ad euro 21.220,10, senza considerare né í debiti dell'impresa che la parte acquirente si era accollata né che, anche per gli altri debiti, essi erano comunque trasferiti ex lege alla stessa ai sensi dell'art. 2560, secondo comma, cod. civ. 2.3. Mediante il terzo motivo il BE lamenta mancanza di motivazione sui prelievi relativi agli anni 2011, 2013 e 2014, poiché la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto, anche alla luce della documentazione allegata alla consulenza del dottor Minervini, della circostanza per la quale nelle 2 imprese individuali il patrimonio dell'imprenditore e quello dell'impresa si confondono sicché non possono essere ritenuti ex se distrattivi i prelievi effettuati dall'imprenditore ove afferiscano a spese sostenute per sé o per la famiglia, come aveva ampiamente dedotto e documentato nei gradi dì merito, potendo al più, nel caso di spese eccessive, le relative condotte essere qualificate come bancarotta semplice. 2.4. Con il quarto motivo l'imputato deduce assenza di motivazione quanto alla distrazione degli importi di 99.564,00 e 190.000,00 euro nonché all'ammanco di 55.000,00 euro per i corrispettivi del magazzino, trattandosi, nel primo caso, di meri errori di scritturazione contabile e, nel secondo, di mancati aggiornamenti di magazzino che, di per sé, non integrano ammanchi di denaro, come assunto dalla decisione impugnata in forza di argomentazioni di carattere assertivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo, nel suo complesso, non è fondato. Va premesso, trattandosi di censure al ragionamento inferenziale sotteso alla pronuncia della Corte territoriale, che poiché la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, le due decisioni possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (ex plurimis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01). D'altra parte, attesa la natura del vizio denunciato, occorre considerare che, come da lungo tempo precisato dalle stesse Sezioni Unite della Corte di cassazione, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01). 3 1.1. Ciò posto, il primo motivo di ricorso, nella parte in cui lamenta che il valore dell'avviamento sarebbe stato determinato erroneamente dalle pronunce di merito, omette di confrontarsi con l'articolata motivazione delle stesse e, in particolare, con quella della sentenza impugnata. Quest'ultima, con argomentazioni congrue, ha evidenziato (pag. 6-7) che il consulente della curatela, dott. Riggio, come riferito dallo stesso anche ìn dibattimento, ha utilizzato un metodo di stima correlato alle specificità del mercato di rìferimento nel territorio della cìttadìna di Cosenza, nel quale, a differenza della tendenza pìù generale a livello nazionale, lo scenario in divenire non è positivo per le farmacie. D'altra parte, come era stato sottolineato adeguatamente gìà dalla sentenza di primo grado (pag. 4), la valutazione dell'avviamento è stata effettuata tenendo conto della documentazione relativa aí tre anni antecedenti alla cessione d'azienda, dai quali risultava un volume di vendite superiore ad un milione di euro l'anno, con un risultato di esercizio in linea con quello di altri operatori del settore di pari dimensioni. 1.2. Alla luce di quanto sinora evidenziato, la pur suggestiva argomentazione per la quale i giudicí di merito non avrebbero tenuto conto del fatto che, ove non ceduta, l'azienda sarebbe stata destinataria dì un provvedimento di decadenza dall'esercizio dell'attività farmaceutica (consentito, infatti, al BE, in quanto non laureato ìn farmacìa, solo per un periodo dì dieci anni che a) momento della cessione era prossimo alla scadenza), non coglie nel segno. Infatti, l'impossibilità per l'imprenditore di continuare a svolgere l'attività non giustificava la cessione dell'azienda ad un prezzo incongruo, notevolmente inferiore al valore di mercato, peraltro in favore di uno stretto congiunto (ossia la moglie). Ne deriva che, correttamente, l'operazione di cessione è stata ritenuta distrattíva, stante la consolidata giurisprudenza di legittimità per la quale integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale (ex ceteris, Sez, 5, n. 34464 del 14/05/2018, Innocenti, Rv. 273644 - 01; Sez. 5, n. 17965 del 22/01/2013, Varacalli, Rv. 255501 - 01). 2. Analoghe ragioni, rispetto a quelle da ultimo richiamate, conducono al rigetto del secondo motivo del ricorso. Se è vero, infatti, come deduce la difesa dell'imputato che, giusta il disposto dell'art. 2560, secondo comma, cod. civ., «nel trasferimento di un'azienda 4 commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori», tuttavia, avendo riguardo alla congruità del valore stimato dell'avviamento, anche volendo considerare tutto il passivo dell'azienda, come congruamente esplicitato dalla Corte territoriale, il prezzo convenuto con la cessionaria sarebbe stato notevolmente inferiore rispetto a quello di mercato. E, inoltre, le stesse pronunce già richiamate hanno puntualizzato che non assume rilievo ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per la cessione di un'azienda dietro il pagamento di un corrispettivo inferiore al valore reale il dettato dell'art. 2560, secondo comma, cod. civ. in ordine alla responsabilità dell'acquirente rispetto ai pregressi debiti dell'azienda, costituendo tale garanzia un post factum della già consumata distrazione (Sez. 5, n. 34464 del 14/05/2018, Innocenti, Rv. 273644 - 01; Sez. 5, n. 17965 del 22/01/2013, Varacalli, Rv. 255501 - 01). 3. Il terzo motivo è invece fondato. 11. Occorre premettere, in generale, che ai sensi dell'art. 2082 cod. civ. «è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi». Come si evince già da tale definizione, l'impresa individuale non ha una soggettività diversa dall'imprenditore, con il quale essa si identifica, sia sul piano sostanziale che su quello processuale. Quanto al primo aspetto, che viene in rilievo nella fattispecie in esame, ciò implica che non vi sia alcuna separazione tra il patrimonio dell'imprenditore e quello dell'impresa, sia dal lato attivo che dal lato passivo. Questa confusione patrimoniale di norma rafforza la garanzia dei creditori dell'impresa, che possono soddisfarsi direttamente sul patrimonio personale dell'imprenditore, il quale rìsponde (anche) dei debiti dell'impresa, in omaggio al fondamentale principio della responsabilità patrimoniale sancito dall'art. 2740 cod. civ., con tutti i suoi beni presenti e futuri. Se, poi, l'imprenditore, anche tenendo conto del suo patrimonio personale, diviene insolvente, è dichiarato il fallimento dello stesso (e non già dell'impresa, che coincide, come evidenziato, con la persona dell'imprenditore), con conseguente (eventuale) soddisfacimento dei crediti secondo le regole del concorso c.d. universale che caratterizzano l'esecuzione forzata collettiva propria delle procedure concorsuali liquidatorie che hanno storicamente avuto il proprio archetipo e modello nel fallimento. 5 R 3.2. Sul piano penalistico, gli artt. 216 e 217 I. fall. tengono conto della peculiare situazione che si realizza, e che si è sinteticamente ripercorsa, per effetto della coincidenza tra impresa e imprenditore individuale. Per un verso, viene infatti in rilievo la configurazione, ad opera dell'art. 216, primo comma, n. 1, I. fall., della bancarotta fraudolenta patrimoniale quale condotta dell'imprenditore che «ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti». Per un altro verso, occorre considerare l'art. 217, comma 1, n. 1, I. fall., che punisce a titolo di bancarotta patrimoniale c.d. semplice la condotta dell'imprenditore il quale «ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica». Ed è proprio quest'ultima disposizione normativa a riflettere l'esigenza di distinguere, ai fini della valutazione sulla sussistenza della relativa responsabilità penale dell'imprenditore (e, in caso affermativo, sulla qualificazione della condotta in termini di bancarotta fraudolenta o semplice), nell'ambito delle spese sostenute dallo stesso per sé o per la sua famiglia, tra: a) spese necessarie per soddisfare bisogni ordinari o straordinari, in quanto correlati ad eventi eccezionali che comportano, in forza dell'id quod plerumque accidit, l'esigenza di sostenere spese talvolta ingenti ed imprevedibili (come, ad esempio, una malattia); b) spese eccessive;
c) spese che, perché prive di qualsivoglia giustificazione razionale, esprimono la tendenza dell'imprenditore a dissipare il proprio patrimonio, incurante delle esigenze dei creditori dell'impresa e del dissolversi della garanzia patrimoniale per gli stessi. Posto che le spese sostenute dall'imprenditore individuale per soddisfare bisogni di vita, ordinari o straordinari, propri o dei suoi familiari non possono determinarne la responsabilità penale, lungo il crinale della delicata distinzione tra spese eccessive e dissipazione patrimoniale si delinea la riconducibilità della condotta dello stesso ai delitti di bancarotta semplice ovvero di bancarotta fraudolenta patrimoniale. A riguardo, la Corte di cassazione ha affermato che le spese eccessive si identificano in quelle che, pur essendo razionali e più o meno connesse alla vita dell'azienda, risultano sproporzionate rispetto alla capacità economica dell'imprenditore, mentre le spese non necessarie effettuate a scopo voluttuario ovvero per soddisfare le esigenze di una vita viziosa o della propria vanità rientrano nel concetto di dissipazione (ex aliis, Sez. 5, n. 894 del 22/06/1971, Bruno, Rv. 119090 - 01). In sostanza, ai fini di cui agli artt. 216 e 217 I.fall. le spese eccessive si distinguono dalla dissipazione perché solo le prime hanno una causa economica razionale e, dunque, esse si configurano in base ad una 6 Q valutazione comparativa, da condurre in forza delle condizioni economiche e patrimoniali complessive dell'imprenditore, mentre la dissipazione è sempre eccessiva e ad esse ínerisce necessariamente il dolo (Sez. 5, n. 455 del 06/03/1967, Marchetti, Rv. 104565 - 01), concretandosi in un consumo insensato del proprìo patrimonio da parte dell'imprenditore medesimo (Sez. 5, n. 10523 del 16/07/1981, Alecce, Rv. 151090 - 01), nell'ambito del quale possono essere annoverati anche atti di prodigalítà inconsulta (Sez. 5, n. 834 del 23/05/1967, Giannuzzi, Rv. 105174 - 01). Pertanto, occorre ribadire ed al contempo puntualizzare che, poiché nell'impresa individuale si realizza una confusione tra il patrimonio dell'imprenditore e quello dell'impresa, che non ha una soggettività giuridica diversa dal primo, non costituiscono fatti idonei ad integrare il delitto di bancarotta patrimoniale, né fraudolenta né semplice, come si desume a contrario dal riferimento alle spese eccessive compiuto dall'art. 217 I.fall., le spese necessarie per soddisfare le ordinarie esigenze di vita dell'imprenditore e dei suoi familiari, nonché le spese di carattere straordinario che è d'uopo sostenere in alcune situazioni dell'esistenza, come, ad esempio, nell'ipotesi di una grave malattia o di un infortunio. È invece integrata bancarotta patrimoniale semplice se le spese devono, in ragione delle condìzìonì economìche dell'imprenditore e della situazione dell'impresa nel momento in cui vengono effettuate, ritenersi eccessive rispetto ai bisogni ordinari e straordinari di vita dell'imprenditore e della sua famiglia. Le spese inconsiderate e meramente voluttuarie, nonché gli atti di prodigalità inconsulta, perché in assoluto prive di una razionale causa giustificativa e tali da essere espressione di un tenore di vita volto a dissipare il patrimonio proprio e quello dell'impresa, costituiscono bancarotta fraudolenta patrimoniale. I ripercorsi principi sono stati disattesi dalla sentenza della Corte territoriale, che senza compiere le indicate distinzioni nell'ambito delle spese compiute dal BE, inferendone le conseguenze ai fini della configurabilità del delitto ascritto, si è limitata a considerare operazioni distrattive i prelievi che egli ha effettuato negli anni 2011, 2013 e 2014, poiché essi sarebbero espressione di un costante depauperamento realizzatosi negli anni e, in quanto indice della natura distrattiva delle relative operazioni, sarebbe costituito dall'annotazione delle stesse alla strega di una riduzione del patrimonio netto. La decisione ímpugnata, quindi, nulla ha precisato, pur a fronte delle deduzioni difensive e dell'ampia documentazione allegata dal ricorrente, circa la natura necessaria, eccessiva o voluttuaria dei prelievi per spese personali e familiari effettuati dallo stesso nei predetti anni, anche avendo riguardo al típo di 7 spese sostenute e alla sussistenza, in caso di spese sproporzionate, di una causa di giustificazione razionale. 4. Il quarto motivo non è fondato, atteso che le decisioni di merito hanno fornito congrue motivazioni, che si sottraggono dunque al sindacato di questa Corte secondo quanto evidenziato nel § 1, rispetto alla ritenuta natura distrattiva delle operazioni. In primis, quanto al prelevamento di cassa per l'importo di 190.000 euro, sebbene sia stata effettuata una registrazione eguale e contraria il giorno successivo, il BE non ha fornito alcuna giustificazione sulle ragioni per le quali lo stesso non è stato rinvenuto al momento del fallimento della società. Analogamente, sulle rimanenze di magazzino, dalla lettura della sentenza di primo grado (pag. 6) e di quella impugnata (pag. 8, § 4.4.) si evince che merce per l'importo di euro 55.000,00, come confermato anche in sede istruttoria dal teste Galdi, non è stata rinvenuta, così determinando una contabilizzazione a riduzione del capitale netto. L'assenza di giustificazione causale rispetto alla mancanza della merce è stata posta a fondamento della responsabilità penale del ricorrente. Quanto al prelievo della somma di euro 99.654,00 effettuato nell'anno 2012, l'imputato non ne ha fornito una giustificazione causale, anche a fronte dell'anomalia nelle scritture contabili nelle quali esso è stato annotato quale incremento del credito nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in realtà insussistente per la misura dell'incremento. 5. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla condotta di distrazione relativa ai prelievi degli anni 2011, 2013 e 2014, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla condotta di distrazione relativa ai prelievi degli anni 2011, 2013 e 2014, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente