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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/08/2025, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice
Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 4971 del RGAC dell'anno 2018 vertente tra
.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avvocato Peppino Parte_1 C.F._1
Mariano (c.f. ) pec: C.F._2 Email_1
- attore - contro
(P.Iva , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avvocato Saverio Molica (cf e dall'avvocato Giacomo Farrelli (cod. fisc. C.F._3
pec: atanzaro.it C.F._4 Email_2 Email_3 CP_1
-convenuta – nonchè
SI. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti - CP_2 dall'avvocato Maria Irene Rotella (CF: ) Pec: C.F._5
Email_4
-terza chiamata in causa da parte convenuta-
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 cc
Conclusioni delle parti: a seguito dello scambio cartolare delle note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter cpc, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa – con ordinanza del 5.5.2025 - è stata assunta in decisione con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte attrice ha narrato che, in data 27.10.2016 alle ore 9,45 circa, percorreva il corso Mazzini di , CP_1 alla guida del proprio motociclo tg BT37402; giunto all'altezza dell'istituto di credito BNL in piazza Matteotti, perdeva il controllo del mezzo a causa della presenza di macchie d'olio sul manto stradale bagnato dalla pioggia caduta in precedenza.
Ha aggiunto, quindi, di essere caduto rovinosamente a terra, riportando gravi lesioni, diagnosticate come
“frattura comminuta a 3 frammenti teste collo omero sx”. A seguito di intervento chirurgico veniva, poi, dimesso con prognosi di 40 giorni di riposo, cui seguivano cure e visite specialistiche.
Aggiungendo che i danni riportati dal motociclo ammontavano a € 450,00, ha citato il Controparte_1 perché quest'ultimo, previo accertamento della sua responsabilità ex art. 2051 cc e/o 2043 cc, venisse condannato al “risarcimento di tutti i danni fisici e materiali subiti dal sig. n seguito al sinistro Parte_1 occorsogli in data 27.10.2016, nonché al pagamento di tutte le spese sopportate dallo stesso, nella misura che risulterà in corso di causa, equa e di giustizia a seguito dell'espletata istruttoria”.
1.1 Costituitosi tempestivamente in giudizio, l'Ente convenuto ha resistito alla domanda attorea, eccependo la non provata dinamica del sinistro e comunque la grave negligenza del guidatore. Ha aggiunto, infatti, che intervenuti prontamente i vigili urbani sul luogo del sinistro, essi non avevano riscontrato alcuna traccia d'olio sul manto stradale. Gli stessi avevano dato atto della pioggia insistente e di non avere riscontrato la presenza di alcun teste.
Ha, altresì, evidenziato che il luogo del sinistro era sottoposto al servizio di pulizia e spazzamento 6 giorni su sette ad opera della;
anch'essa - tramite il personale addetto - aveva riferito dell'assenza di alcun CP_3 residuo oleoso o altra anomalia sui luoghi dell'odierna causa.
Ottenuta, infine, l'autorizzazione dal precedente GI, ha chiamato in causa la per essere manlevata CP_3 da una eventuale sentenza di condanna.
1.2 La , costituitasi tardivamente, ha replicato di non avere alcuna responsabilità nella vicenda. Ha CP_3 ammesso di avere l'appalto per la pulizia anche delle strade cittadine, ma ha ribadito che nelle prime ore del CP_ 27 ottobre 2016 il personale della aveva provveduto alla pulizia del tratto di strada interessato senza riscontrare tracce d'olio sull'asfalto. Ha aggiunto che il personale sopraggiunto sul luogo del sinistro non ha rinvenuto residui oleosi sul manto stradale. CP_ 1.3 Rilevata la decadenza della richiesta di chiamata in causa della compagnia assicuratrice della , sono stati, poi, escussi i testi delle parti;
precisate -infine- le rispettive conclusioni dalle parti, la causa è stata introitata a sentenza.
2. Nel corso dell'istruttoria sono stati escussi 4 testi ( , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 vedi udienza 24 maggio 2022) ed è stato disposto il confronto di due di questi ex Testimone_4 art. 254 cc ( : vedi udienza 28.02.2023). Testimone_4 Testimone_1
2.1 Come già rilevato nella precedente ordinanza istruttoria del 1.3.2023, tale confronto non è risultato utile, in quanto non si è riuscito a conciliare il contrasto sulla presenza o meno del nipote di parte attrice ( Tes_1
), durante la permanenza dei vigili urbani sul luogo del sinistro.
[...]
2.2 In ogni caso dalle dichiarazioni dei testi auditi, e come già rilevato nella citata ordinanza, è emerso che alle 6.00 di mattino non era presente alcuna traccia di sostanze oleose sul manto stradale. Il teste
[...] CP_
, caposquadra della , azienda addetta alla pulizia delle strade, ha - infatti - affermato che: “In Tes_3 quel giorno ricordo che pioveva, non abbiamo riscontrato nell'orario di nostra competenza (ore 6,00 di mattina) nulla di anormale e quindi neanche tracce di olio”.
Più tardi, invece, la situazione – secondo alcuni testi - sarebbe mutata. Il teste ha affermato Testimone_5 che: “ricordo che piovigginava (…) Ho visto che la moto ad un certo punto si è capovolta ed il conducente è rimasto steso a terra (..) Ho visto che dove è scivolata la moto vi era una macchia nera sul manto stradale, che era viscida (..) a quel punto con il mio collega abbiamo appurato che la macchia era viscida perché abbiamo provato a sondarla con i piedi”. Anche teste , nipote ex fratre dell ha affermato che Testimone_1 Pt_1
“Ho visto che c'era una macchia d'olio frammista ad acqua perché piovigginava”.
Di contro il teste istruttore della polizia municipale, ha affermato che: “Preciso che quel Testimone_4 giorno pioveva dalle prime ore del mattino e quando abbiamo controllato la strada con il collega Tes_6
non abbiamo notato tracce d'olio”, aggiungendo di non avere riscontrato sul posto alcun testimone.
[...]
3. Orbene, nel caso di specie, si rientra oramai concordemente nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 cc.
Ciò comporta che il danneggiato ha l'onere di provare soltanto la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa ed il danno, mentre, il danneggiante per esentarsi da responsabilità, non dovrà dimostrare la totale assenza di colpa, bensì dovrà provare la concreta esistenza di un caso fortuito, che può consistere, oltre che in un evento naturale, anche nel fatto del terzo o nella condotta (autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, nonché avente efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento – danno) dello stesso danneggiato. (cfr. Cass. civ., sez. III, 02/12/2022, n. 35558; Cass. civ., sez. III, 18 maggio 2015, n. 10129; Cass. civ., sez. VI, 7 gennaio 2016, n. 56).
In questo modo, non sarà necessaria da parte del danneggiato la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge e regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode, che rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., a meno che questa non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di arrecare danno, a sostenere l'allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso (cfr. Cass. Civ., sez.III, 02/12/2022, n. 35558/2022). Le Sezioni unite della Suprema Corte, con una recente pronuncia, hanno ribadito che: “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode “(cfr. Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.20943).
4. Va ora rilevato che è contrastata la circostanza che fosse presente del liquido oleoso sulla pavimentazione stradale. Così come la presenza del al momento del sinistro. Peraltro i testi indicati da parte attrice Tes_1 sono stati alquanto generici nella descrizione della suddetta macchia, che avrebbe reso viscido l'asfalto.
4.1 Tuttavia, pur volendo ritenere provate le suddette circostanze, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ravvisare, in fattispecie di sinistro in cui il danno derivi dalla giacenza di una macchia d'olio sul manto stradale, "una causa estrinseca ed estemporanea creata da terzi, che libera da responsabilità il custode quando lo stesso fattore di pericolo non sia conoscibile né eliminabile con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero nel caso in cui lo stesso esplichi la propria potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode" ( cfr. Cassazione civile 19/03/2018, n.6703; Cass. civ., sez. VI, 20 febbraio 2019, n. 4963 ; Cass., ord., 27/03/2017, n. 7805 ).
4.2 Nel caso di specie è emerso che alle ore 6.00 di mattina la sede stradale era priva di sostanze oleose. Il lasso di tempo trascorso rispetto al sinistro è, quindi, non superiore a 3 ore e 45 minuti nella ipotesi più sfavorevole al custode. Va aggiunto che nel frattempo non si sono segnalati sinistri o cadute.
Pertanto la brevità dell'intervallo di tempo intercorso tra la presumibile perdita d'olio da parte di un mezzo rimasto ignoto ed il verificarsi del sinistro integra - ad avviso di questo Giudice - un caso fortuito esimente, proprio perché non è ragionevolmente esigibile chiedere al custode un tempestivo intervento in questo lasso di tempo.
4.3 A tanto va aggiunto che il motociclista avrebbe dovuto tenere una condotta particolarmente accorta, tenuto conto che stava piovendo, il che determinava non solo una minore aderenza del veicolo alla strada ma anche una scarsa visibilità attraverso la visiera del casco, che si presume fosse indossato dall Pt_1
5. La particolare natura della vertenza induce a compensare le spese tra le parti. CP_ 5.1 Per quanto riguarda la posizione della , va rilevato che essa non è stata evocata in causa arbitrariamente dal Infatti la chiamata in causa si è resa necessaria sulla base della prospettazione CP_1 di parte attrice, atteso che quest'ultima ha fondato la propria istanza sulla mancata manutenzione della CP_ pavimentazione stradale, oggetto dell'appalto della . Alla luce della reiezione della domanda principale, CP_ appare equo disporre la compensazione delle spese anche tra la ed il CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
Rigetta la domanda.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, lì 16.08.2025 Il Giudice Onorario
Vitullio Marzullo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice
Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 4971 del RGAC dell'anno 2018 vertente tra
.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avvocato Peppino Parte_1 C.F._1
Mariano (c.f. ) pec: C.F._2 Email_1
- attore - contro
(P.Iva , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avvocato Saverio Molica (cf e dall'avvocato Giacomo Farrelli (cod. fisc. C.F._3
pec: atanzaro.it C.F._4 Email_2 Email_3 CP_1
-convenuta – nonchè
SI. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti - CP_2 dall'avvocato Maria Irene Rotella (CF: ) Pec: C.F._5
Email_4
-terza chiamata in causa da parte convenuta-
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 cc
Conclusioni delle parti: a seguito dello scambio cartolare delle note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter cpc, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa – con ordinanza del 5.5.2025 - è stata assunta in decisione con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte attrice ha narrato che, in data 27.10.2016 alle ore 9,45 circa, percorreva il corso Mazzini di , CP_1 alla guida del proprio motociclo tg BT37402; giunto all'altezza dell'istituto di credito BNL in piazza Matteotti, perdeva il controllo del mezzo a causa della presenza di macchie d'olio sul manto stradale bagnato dalla pioggia caduta in precedenza.
Ha aggiunto, quindi, di essere caduto rovinosamente a terra, riportando gravi lesioni, diagnosticate come
“frattura comminuta a 3 frammenti teste collo omero sx”. A seguito di intervento chirurgico veniva, poi, dimesso con prognosi di 40 giorni di riposo, cui seguivano cure e visite specialistiche.
Aggiungendo che i danni riportati dal motociclo ammontavano a € 450,00, ha citato il Controparte_1 perché quest'ultimo, previo accertamento della sua responsabilità ex art. 2051 cc e/o 2043 cc, venisse condannato al “risarcimento di tutti i danni fisici e materiali subiti dal sig. n seguito al sinistro Parte_1 occorsogli in data 27.10.2016, nonché al pagamento di tutte le spese sopportate dallo stesso, nella misura che risulterà in corso di causa, equa e di giustizia a seguito dell'espletata istruttoria”.
1.1 Costituitosi tempestivamente in giudizio, l'Ente convenuto ha resistito alla domanda attorea, eccependo la non provata dinamica del sinistro e comunque la grave negligenza del guidatore. Ha aggiunto, infatti, che intervenuti prontamente i vigili urbani sul luogo del sinistro, essi non avevano riscontrato alcuna traccia d'olio sul manto stradale. Gli stessi avevano dato atto della pioggia insistente e di non avere riscontrato la presenza di alcun teste.
Ha, altresì, evidenziato che il luogo del sinistro era sottoposto al servizio di pulizia e spazzamento 6 giorni su sette ad opera della;
anch'essa - tramite il personale addetto - aveva riferito dell'assenza di alcun CP_3 residuo oleoso o altra anomalia sui luoghi dell'odierna causa.
Ottenuta, infine, l'autorizzazione dal precedente GI, ha chiamato in causa la per essere manlevata CP_3 da una eventuale sentenza di condanna.
1.2 La , costituitasi tardivamente, ha replicato di non avere alcuna responsabilità nella vicenda. Ha CP_3 ammesso di avere l'appalto per la pulizia anche delle strade cittadine, ma ha ribadito che nelle prime ore del CP_ 27 ottobre 2016 il personale della aveva provveduto alla pulizia del tratto di strada interessato senza riscontrare tracce d'olio sull'asfalto. Ha aggiunto che il personale sopraggiunto sul luogo del sinistro non ha rinvenuto residui oleosi sul manto stradale. CP_ 1.3 Rilevata la decadenza della richiesta di chiamata in causa della compagnia assicuratrice della , sono stati, poi, escussi i testi delle parti;
precisate -infine- le rispettive conclusioni dalle parti, la causa è stata introitata a sentenza.
2. Nel corso dell'istruttoria sono stati escussi 4 testi ( , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 vedi udienza 24 maggio 2022) ed è stato disposto il confronto di due di questi ex Testimone_4 art. 254 cc ( : vedi udienza 28.02.2023). Testimone_4 Testimone_1
2.1 Come già rilevato nella precedente ordinanza istruttoria del 1.3.2023, tale confronto non è risultato utile, in quanto non si è riuscito a conciliare il contrasto sulla presenza o meno del nipote di parte attrice ( Tes_1
), durante la permanenza dei vigili urbani sul luogo del sinistro.
[...]
2.2 In ogni caso dalle dichiarazioni dei testi auditi, e come già rilevato nella citata ordinanza, è emerso che alle 6.00 di mattino non era presente alcuna traccia di sostanze oleose sul manto stradale. Il teste
[...] CP_
, caposquadra della , azienda addetta alla pulizia delle strade, ha - infatti - affermato che: “In Tes_3 quel giorno ricordo che pioveva, non abbiamo riscontrato nell'orario di nostra competenza (ore 6,00 di mattina) nulla di anormale e quindi neanche tracce di olio”.
Più tardi, invece, la situazione – secondo alcuni testi - sarebbe mutata. Il teste ha affermato Testimone_5 che: “ricordo che piovigginava (…) Ho visto che la moto ad un certo punto si è capovolta ed il conducente è rimasto steso a terra (..) Ho visto che dove è scivolata la moto vi era una macchia nera sul manto stradale, che era viscida (..) a quel punto con il mio collega abbiamo appurato che la macchia era viscida perché abbiamo provato a sondarla con i piedi”. Anche teste , nipote ex fratre dell ha affermato che Testimone_1 Pt_1
“Ho visto che c'era una macchia d'olio frammista ad acqua perché piovigginava”.
Di contro il teste istruttore della polizia municipale, ha affermato che: “Preciso che quel Testimone_4 giorno pioveva dalle prime ore del mattino e quando abbiamo controllato la strada con il collega Tes_6
non abbiamo notato tracce d'olio”, aggiungendo di non avere riscontrato sul posto alcun testimone.
[...]
3. Orbene, nel caso di specie, si rientra oramai concordemente nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 cc.
Ciò comporta che il danneggiato ha l'onere di provare soltanto la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa ed il danno, mentre, il danneggiante per esentarsi da responsabilità, non dovrà dimostrare la totale assenza di colpa, bensì dovrà provare la concreta esistenza di un caso fortuito, che può consistere, oltre che in un evento naturale, anche nel fatto del terzo o nella condotta (autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, nonché avente efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento – danno) dello stesso danneggiato. (cfr. Cass. civ., sez. III, 02/12/2022, n. 35558; Cass. civ., sez. III, 18 maggio 2015, n. 10129; Cass. civ., sez. VI, 7 gennaio 2016, n. 56).
In questo modo, non sarà necessaria da parte del danneggiato la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge e regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode, che rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., a meno che questa non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di arrecare danno, a sostenere l'allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso (cfr. Cass. Civ., sez.III, 02/12/2022, n. 35558/2022). Le Sezioni unite della Suprema Corte, con una recente pronuncia, hanno ribadito che: “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode “(cfr. Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.20943).
4. Va ora rilevato che è contrastata la circostanza che fosse presente del liquido oleoso sulla pavimentazione stradale. Così come la presenza del al momento del sinistro. Peraltro i testi indicati da parte attrice Tes_1 sono stati alquanto generici nella descrizione della suddetta macchia, che avrebbe reso viscido l'asfalto.
4.1 Tuttavia, pur volendo ritenere provate le suddette circostanze, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ravvisare, in fattispecie di sinistro in cui il danno derivi dalla giacenza di una macchia d'olio sul manto stradale, "una causa estrinseca ed estemporanea creata da terzi, che libera da responsabilità il custode quando lo stesso fattore di pericolo non sia conoscibile né eliminabile con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero nel caso in cui lo stesso esplichi la propria potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode" ( cfr. Cassazione civile 19/03/2018, n.6703; Cass. civ., sez. VI, 20 febbraio 2019, n. 4963 ; Cass., ord., 27/03/2017, n. 7805 ).
4.2 Nel caso di specie è emerso che alle ore 6.00 di mattina la sede stradale era priva di sostanze oleose. Il lasso di tempo trascorso rispetto al sinistro è, quindi, non superiore a 3 ore e 45 minuti nella ipotesi più sfavorevole al custode. Va aggiunto che nel frattempo non si sono segnalati sinistri o cadute.
Pertanto la brevità dell'intervallo di tempo intercorso tra la presumibile perdita d'olio da parte di un mezzo rimasto ignoto ed il verificarsi del sinistro integra - ad avviso di questo Giudice - un caso fortuito esimente, proprio perché non è ragionevolmente esigibile chiedere al custode un tempestivo intervento in questo lasso di tempo.
4.3 A tanto va aggiunto che il motociclista avrebbe dovuto tenere una condotta particolarmente accorta, tenuto conto che stava piovendo, il che determinava non solo una minore aderenza del veicolo alla strada ma anche una scarsa visibilità attraverso la visiera del casco, che si presume fosse indossato dall Pt_1
5. La particolare natura della vertenza induce a compensare le spese tra le parti. CP_ 5.1 Per quanto riguarda la posizione della , va rilevato che essa non è stata evocata in causa arbitrariamente dal Infatti la chiamata in causa si è resa necessaria sulla base della prospettazione CP_1 di parte attrice, atteso che quest'ultima ha fondato la propria istanza sulla mancata manutenzione della CP_ pavimentazione stradale, oggetto dell'appalto della . Alla luce della reiezione della domanda principale, CP_ appare equo disporre la compensazione delle spese anche tra la ed il CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
Rigetta la domanda.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, lì 16.08.2025 Il Giudice Onorario
Vitullio Marzullo