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Sentenza 22 luglio 2022
Sentenza 22 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/07/2022, n. 29329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29329 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AG AH nato il [...] BE AH LA nato il [...] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE DI APPELLO DI CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesti) di dichiarare inammissibili i ricorsi;
- le conclusioni scritte presentate, ai sensi della stessa norma dall'avvocato GIOVANNI IL che, nell'interesse di AH AG, ha contestato quanto esposto dal Procuratore generale e ha insistito nell'accoglimento del ricorso presentato nell'interesse dello stesso imputato;
1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 29329 Anno 2022 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 05/04/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 ottobre 2020 (dep. il 4 novembre 2020) la Corte di appello di Catania, a seguito del gravame interposto da ME AG e AS BE AH, ha confermato la pronuncia in data 21 febbraio 2018 con la quale il Tribunale di Ragusa aveva affermato la responsabilità di entrambi gli imputati per il delitto aggravato di rissa (capo A. della rubrica) e del solo AG anche per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale (capo B. della rubrica) e, ritenuta la continuazione tra i reati ascritti a quest'ultimo imputato, ha condannato ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di entrambi gli imputati, formulando i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con l'unico motivo proposto nell'interesse di HN AG è stata denunciata la violazione degli artt. 546 e 125 cod. proc. pen. assumendo che - come già prospettato con l'atto di appello - la motivazione della sentenza di primo grado sarebbe apparente (poiché il Tribunale si sarebbe limitato a passare in rassegna alcune testimonianza senza compiere alcuna valutazione critica di esse, affermando apoditticamente la responsabilità penale anche del ricorrente) e che erroneamente la Corte territoriale (che pure ne ha riconosciuto le lacune) non ne avrebbe dichiarato la nullità ed avrebbe deciso sulla regiudicanda. 2.2. Con l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di AS BE AH sono state dedotte la violazione degli artt. 588 cod. pen., 192, 533, 530, comma 2, e 546 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione. Il ricorrente ha assunto che la condotta ascritta all'imputato non avrebbe dovuto sussumersi nell'ipotesi di rissa ma avrebbero dovuto ravvisarsi: il reato di lesioni a carico dell'aggressore, ossia del coimputato AG (che avrebbe agito a seguito delle espressioni ingiuriose indirizzate alla propria sorella), lesioni commesse in danno del BE AH;
e ritenersi che i soggetti aggrediti abbiano agito per legittima difesa (in particolare le altre due persone intervenute soltanto per sottrarre il BE AH all'aggressione del AG, tanto che in atti non vi è alcun certificato medico relativo al AG), poiché nella specie difetterebbe la reciproca volontà di ledersi dei soggetti coinvolti, come avrebbe dovuto trarsi dalle prove dichiarative acquisite. In particolare, la Corte di appello avrebbe apprezzato soltanto le dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria RG IU senza chiarire le ragioni per cui non ha avuto riguardo a quelle rese da GI LA ER, pure teste di polizia giudiziaria, libero dal servizio ed intervenuto nel luoghi prima del IU;
e dalle dichiarazioni di costoro si trarrebbe che nella specie «il AG era l'unico soggetto motivato ad aggredire». CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 2 1. Con il motivo proposto da ME AG - secondo cui, in presenza di una motivazione apparente della sentenza di primo grado, la Corte di appello «avrebbe dovuto LA annullarla» e non anche entrare nel merito della regiudicanda - è stata dedotta la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.). Esso è manifestamente infondato. Questa Corte ha in più occasioni affermato, anche nella sua più autorevole composizione, che «la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante» (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008 - dep. 2009, R., Rv. 244118 - 01; Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735 - 01; Sez. 6, n. 26075 del 08/06/2011, B., Rv. 250513 - 01). 2. AS BE AH, con la prospettazione sopra riportato, ha dedotto soltanto il vizio di motivazione, assumendo l'erronea ricostruzione della fattispecie concreta a cagione del difettoso apprezzamento del compendio in atti (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01), e in particolare per il travisamento per omissione della deposizione del teste LA ER, le cui dichiarazioni - unitamente a quelle del teste IU - avrebbero dovuto condurre il Giudice di appello a escludere la rissa e a ritenere che sia stato il AG ad aggredire il BE AH e i due soggetti intervenuti in difesa di quest'ultimo. Il motivo è inammissibile. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità: - il vizio di motivazione può essere utilmente addotto nel giudizio di legittimità, quando esso risulti «di spessore tale da risultare percepibileictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze [...] purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01, che rimanda a Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); e la Corte di cassazione, innanzi alla quale non può utilmente dedursi il travisamento del fatto -, deve «limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01, che richiama Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); - la mancata rispondenza alle acquisizioni processuali delle argomentazioni con le quali il giudice di merito ha motivato il proprio convincimento può essere dedotta nel giudizio di 3 U\i legittimità qualora si sostanzi nel «cd. "travisamento della prova" (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato» (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.); invero, deve tuttora escludersi la possibilità, per il giudice di legittimità, di procedere ad un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi (Sez. 2, n. 7667/2015, cit.; cfr. pure Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789; Sez. 6, n. 14624 del 20/03/2006, Vecchio, Rv. 233621); - nel caso in esame, il ricorso ha riportato solo parte delle deposizioni sia del LA ER (ossia, in primo luogo il passo in cui egli ha assunto che il BE AH, unitamente ad altri, cercava di difendersi dal AG;
e, soprattutto, quello relativo alla condotta posta in essere dal AG allorché è stato bloccato dagli operanti, in ragione della quale è stato ritenuto responsabile pure del delitto di resistenza a pubblico ufficiale e al motivo che ha indotto il medesimo AG ad innescare la colluttazione) nonché un solo passo della deposizione del IU (relativa sempre al contegno del AG, dopo che era stato allontanato dagli «altri contendenti»); tuttavia, da esse non può trarsi l'addotto travisamento per omissione, non solo perché si tratta - come esposto - soltanto di parte delle dichiarazioni rese dai detti testi di polizia giudiziaria (il che non rende decisivo, nell'ottica del prospettato travisamento, il fatto che il LA ER, nei termini predetti abbia riportato che il BE AH cercava di difendersi), ma anche perché dalla stessa porzione delle deposizioni trascritte nel ricorso emerge che gli operanti escussi hanno fatto riferimento a un litigio, a una colluttazione cui hanno preso parte diversi «contendenti». Né, infine, può trarsi il prospettato travisamento della prova alla luce della circostanza che - secondo quanto riportato nel ricorso - sia stato il AG a passare per primo alle vie di fatto: e ciò non soltanto perché in parte qua il ricorso, a ben vedere, prospetta irritualmente in questa sede di legittimità un apprezzamento di merito;
ma anche perché si tratta comunque di un'allegazione inidonea a incidere ex se sulla prova in ragione della quale si è ritenuta la sussistenza del delitto di rissa, ossia del fatto che nella specie anche il BE AH abbia partecipato alla contesa nella quale i corrissanti erano (compreso lo stesso ricorrente) erano animati dall'intento reciproco di offendersi (Sez. 5, n. 19962 del 30/01/2019, Sterrantino, Rv. 275631 - 01). Ciò esime dal dilungarsi per ribadire che, di norma, «è inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione della legittima difesa, considerato che i corrissanti sono ordinariamente animati dall'intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non 4 può dirsi necessitata»; e che tale scriminante «può [...] essere eccezionalmente riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata un'azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un'offesa che, per essere diversa a più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta» (Sez. 5, n. 15090 del 29/11/2019 - dep. 2020, Titone, Rv. 279085 - 01), evenienza nella specie neppure prospettata. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. pen. pen., ciascuno dei ricorrenti deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/04/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesti) di dichiarare inammissibili i ricorsi;
- le conclusioni scritte presentate, ai sensi della stessa norma dall'avvocato GIOVANNI IL che, nell'interesse di AH AG, ha contestato quanto esposto dal Procuratore generale e ha insistito nell'accoglimento del ricorso presentato nell'interesse dello stesso imputato;
1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 29329 Anno 2022 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 05/04/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 ottobre 2020 (dep. il 4 novembre 2020) la Corte di appello di Catania, a seguito del gravame interposto da ME AG e AS BE AH, ha confermato la pronuncia in data 21 febbraio 2018 con la quale il Tribunale di Ragusa aveva affermato la responsabilità di entrambi gli imputati per il delitto aggravato di rissa (capo A. della rubrica) e del solo AG anche per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale (capo B. della rubrica) e, ritenuta la continuazione tra i reati ascritti a quest'ultimo imputato, ha condannato ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di entrambi gli imputati, formulando i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con l'unico motivo proposto nell'interesse di HN AG è stata denunciata la violazione degli artt. 546 e 125 cod. proc. pen. assumendo che - come già prospettato con l'atto di appello - la motivazione della sentenza di primo grado sarebbe apparente (poiché il Tribunale si sarebbe limitato a passare in rassegna alcune testimonianza senza compiere alcuna valutazione critica di esse, affermando apoditticamente la responsabilità penale anche del ricorrente) e che erroneamente la Corte territoriale (che pure ne ha riconosciuto le lacune) non ne avrebbe dichiarato la nullità ed avrebbe deciso sulla regiudicanda. 2.2. Con l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di AS BE AH sono state dedotte la violazione degli artt. 588 cod. pen., 192, 533, 530, comma 2, e 546 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione. Il ricorrente ha assunto che la condotta ascritta all'imputato non avrebbe dovuto sussumersi nell'ipotesi di rissa ma avrebbero dovuto ravvisarsi: il reato di lesioni a carico dell'aggressore, ossia del coimputato AG (che avrebbe agito a seguito delle espressioni ingiuriose indirizzate alla propria sorella), lesioni commesse in danno del BE AH;
e ritenersi che i soggetti aggrediti abbiano agito per legittima difesa (in particolare le altre due persone intervenute soltanto per sottrarre il BE AH all'aggressione del AG, tanto che in atti non vi è alcun certificato medico relativo al AG), poiché nella specie difetterebbe la reciproca volontà di ledersi dei soggetti coinvolti, come avrebbe dovuto trarsi dalle prove dichiarative acquisite. In particolare, la Corte di appello avrebbe apprezzato soltanto le dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria RG IU senza chiarire le ragioni per cui non ha avuto riguardo a quelle rese da GI LA ER, pure teste di polizia giudiziaria, libero dal servizio ed intervenuto nel luoghi prima del IU;
e dalle dichiarazioni di costoro si trarrebbe che nella specie «il AG era l'unico soggetto motivato ad aggredire». CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 2 1. Con il motivo proposto da ME AG - secondo cui, in presenza di una motivazione apparente della sentenza di primo grado, la Corte di appello «avrebbe dovuto LA annullarla» e non anche entrare nel merito della regiudicanda - è stata dedotta la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.). Esso è manifestamente infondato. Questa Corte ha in più occasioni affermato, anche nella sua più autorevole composizione, che «la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante» (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008 - dep. 2009, R., Rv. 244118 - 01; Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735 - 01; Sez. 6, n. 26075 del 08/06/2011, B., Rv. 250513 - 01). 2. AS BE AH, con la prospettazione sopra riportato, ha dedotto soltanto il vizio di motivazione, assumendo l'erronea ricostruzione della fattispecie concreta a cagione del difettoso apprezzamento del compendio in atti (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01), e in particolare per il travisamento per omissione della deposizione del teste LA ER, le cui dichiarazioni - unitamente a quelle del teste IU - avrebbero dovuto condurre il Giudice di appello a escludere la rissa e a ritenere che sia stato il AG ad aggredire il BE AH e i due soggetti intervenuti in difesa di quest'ultimo. Il motivo è inammissibile. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità: - il vizio di motivazione può essere utilmente addotto nel giudizio di legittimità, quando esso risulti «di spessore tale da risultare percepibileictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze [...] purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01, che rimanda a Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); e la Corte di cassazione, innanzi alla quale non può utilmente dedursi il travisamento del fatto -, deve «limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01, che richiama Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); - la mancata rispondenza alle acquisizioni processuali delle argomentazioni con le quali il giudice di merito ha motivato il proprio convincimento può essere dedotta nel giudizio di 3 U\i legittimità qualora si sostanzi nel «cd. "travisamento della prova" (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato» (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.); invero, deve tuttora escludersi la possibilità, per il giudice di legittimità, di procedere ad un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi (Sez. 2, n. 7667/2015, cit.; cfr. pure Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789; Sez. 6, n. 14624 del 20/03/2006, Vecchio, Rv. 233621); - nel caso in esame, il ricorso ha riportato solo parte delle deposizioni sia del LA ER (ossia, in primo luogo il passo in cui egli ha assunto che il BE AH, unitamente ad altri, cercava di difendersi dal AG;
e, soprattutto, quello relativo alla condotta posta in essere dal AG allorché è stato bloccato dagli operanti, in ragione della quale è stato ritenuto responsabile pure del delitto di resistenza a pubblico ufficiale e al motivo che ha indotto il medesimo AG ad innescare la colluttazione) nonché un solo passo della deposizione del IU (relativa sempre al contegno del AG, dopo che era stato allontanato dagli «altri contendenti»); tuttavia, da esse non può trarsi l'addotto travisamento per omissione, non solo perché si tratta - come esposto - soltanto di parte delle dichiarazioni rese dai detti testi di polizia giudiziaria (il che non rende decisivo, nell'ottica del prospettato travisamento, il fatto che il LA ER, nei termini predetti abbia riportato che il BE AH cercava di difendersi), ma anche perché dalla stessa porzione delle deposizioni trascritte nel ricorso emerge che gli operanti escussi hanno fatto riferimento a un litigio, a una colluttazione cui hanno preso parte diversi «contendenti». Né, infine, può trarsi il prospettato travisamento della prova alla luce della circostanza che - secondo quanto riportato nel ricorso - sia stato il AG a passare per primo alle vie di fatto: e ciò non soltanto perché in parte qua il ricorso, a ben vedere, prospetta irritualmente in questa sede di legittimità un apprezzamento di merito;
ma anche perché si tratta comunque di un'allegazione inidonea a incidere ex se sulla prova in ragione della quale si è ritenuta la sussistenza del delitto di rissa, ossia del fatto che nella specie anche il BE AH abbia partecipato alla contesa nella quale i corrissanti erano (compreso lo stesso ricorrente) erano animati dall'intento reciproco di offendersi (Sez. 5, n. 19962 del 30/01/2019, Sterrantino, Rv. 275631 - 01). Ciò esime dal dilungarsi per ribadire che, di norma, «è inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione della legittima difesa, considerato che i corrissanti sono ordinariamente animati dall'intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non 4 può dirsi necessitata»; e che tale scriminante «può [...] essere eccezionalmente riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata un'azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un'offesa che, per essere diversa a più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta» (Sez. 5, n. 15090 del 29/11/2019 - dep. 2020, Titone, Rv. 279085 - 01), evenienza nella specie neppure prospettata. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. pen. pen., ciascuno dei ricorrenti deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/04/2022.