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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 892/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
URBANO MASSIMO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7762/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20241T006736000 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contenente anche istanza di reclamo-mediazione notificato a mezzo pec, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di liquidazione n. TDR 20241T006736000, notificato in data 19.11.2024, ed avente ad oggetto il recupero della imposta di registro pari ad euro 1.968,00 ed il recupero dell'imposta ipotecaria fissa pari ad euro 50,00 e dell'imposta catastale fissa di euro 50,00 in relazione all'atto del 02.04.2024 registrato in via telematica in data 08.04.2024 al n. Numero_1 serie 1T. Deduceva il ricorrente la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 20 del TUR (DPR n. 131/1986), in quanto l'ufficio aveva travisato gli effetti giuridici dell'atto del 02.04.2024 ritenendo l'usucapione tra parenti inammissibile vertendosi invece in tema di usucapione ereditaria. Concludeva per l'annullamento dell'atto, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate controdeducendo che l'atto dissimulava una vera e propria donazione con diversa applicazione della tariffa applicabile. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'avviso di liquidazione impugnato ha ad oggetto il recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate delle imposte che secondo l'Ufficio sarebbero dovute e non versate in sede di registrazione dell'atto di trasferimento di una unità immobiliare per civile abitazione posta a piano terra, avente una consistenza catastale di quattro vani che risulta nel Catasto Fabbricati di Cariati al Indirizzo_1. In sede di registrazione il notaio richiamava le esenzioni previste dall'art. 17 D. Lgs. n. 28/2010, ritenendo il riconoscimento da parte dei signori Ricorrente_1, Nominativo_1 E Nominativo_2 dell'avvenuta usucapione del compendio immobiliare in capo a Nominativo_3 effettuato in esecuzione del verbale di conciliazione sottoscritto in data 2/4/2024 nell'ambito del procedimento di mediazione obbligatoria giudiziale avviato con istanza di mediazione da Nominativo_3 , con protocollo n.Numero_2, presso l'Organismo di Mediazione "Società_1 S.r.l.", affinchè venisse nominato il mediatore, per risolvere la controversia relativa alla detta usucapione.
L'Ufficio, invece, in fase di controllo della correttezza della liquidazione delle imposte dovute, ha ritenuto che l'atto traslativo non potesse essere considerato come verbale di mediazione civile, in quanto andava, in realtà, inteso quale atto di trasferimento diretto dell'immobile, essendo stato disposto l'effettivo trasferimento del bene. L'Ufficio ritneva che non potessero ravvisarsi gli estremi di una lite potenziale, per cui non poteva essere invocata l'esenzione prevista dall'art. 17 D. Lgs. n. 28/2010 e pertanto erano state liquidate le ordinarie imposta di registro nella proporzionale sul valore dichiarato nell'atto ai sensi dell'art. 1, c. 1, della Tariffa,
Parte I, allegata al DPR 131/1986, e quindi per € 3.600,00 nonché le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di € 50,00 ciascuna, ai sensi dell'art. 10, c. 2-3, del D. Lgs. n. 23/2011, per un importo complessivo di
€ 3.700,00.
Il ricorrente denuncia l'erronea qualificazione dell'atto avendo ritenuto l'Agenzia impossibile un'usucapione tra parenti come quella definitasi con la conciliazione alla base dell'atto.
Recita l'articolo 11 del citato decreto, che:
“Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo
13.
L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.
Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall' articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento”.
L'accordo di conciliazione, in quanto atto formato per iscritto, nel territorio dello Stato, con contestuale presenza delle parti nello stesso luogo in cui viene siglato, soggiace alle disposizioni in tema di imposta di registro previste dal D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Tuttavia, al fine di incentivare l'accesso al procedimento defatigante di cui al decreto in parola, sono state introdotte nel nostro ordinamento la seguenti agevolazioni fiscali: un regime di totale esenzione "dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura" per "tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione" (art. 17, comma
2); per il "verbale di accordo", l'esenzione dall'imposta di registro, entro il limite di valore di 50.000,00 euro, salvo l'applicazione dell'imposta di registro nella misura ordinaria solo in relazione alla parte eccedente
50.000,00 euro (art. 17, comma 3).
Nel caso di specie, appare al giudicante che la procedura che ha portato all'emissione dell'avviso di liquidazione in parola, più che di natura contenziosa, sottenda, piuttosto, una modalità alternativa di trasferimento immobiliare tra i soggetti del procedimento stesso.
Invero, va in primo luogo rilevato come a seguito del deposito dell'istanza di mediazione da parte della
Nominativo_3, diretta al riconoscimento di avvenuta usucapione, l'Organismo di Mediazione designava l'Avv. Difensore_1, fissando la data del primo incontro al 2 aprile 2024, ore 12.30, innanzi al Notaio Nominativo_4 di Corigliano-Rossano, dinanzi al quale le parti sottoscrivevano il verbale conciliativo. Non risulta allegato il ricorso introduttivo.
Nel verbale, si dà atto che, dopo aver preso atto che tutte le parti con i difensori hanno manifestato la volontà di iniziare la procedura di mediazione, il Mediatore procede con lo svolgimento della stessa.
Dopo aver condotto con le parti un ampio e approfondito confronto, le stesse decidono di conciliare la lite come da accordo in calce al presente verbale, di cui costituisce parte integrante.
Le parti convenivano quanto segue:
“Al fine di evitare l'instaurazione di una lite e di rimuovere lo stato di incertezza in ordine alla titolarità degli immobili oggetto del procedimento, Ricorrente_1, Nominativo_1 e Nominativo_2 dichiarano di riconoscere, siccome riconoscono, che Nominativo_3, che conferma, è titolare del diritto di piena proprietà del seguente bene compreso nel fabbricato di maggiore consistenza sito in Cariati, alla Indirizzo_1: - unità immobiliare per civile abitazione posta a piano terra, avente una consistenza catastale di quattro vani e confinante con vano scale e con proprietà di terzi da più di due lati. Risulta nel
Catasto Fabbricati di Cariati al Indirizzo_1
. In particolare, la parte chiamata dichiara che detto immobile è di titolarità di Nominativo_3, per averlo acquistato a titolo di usucapione, ai sensi dell'art.1158 c.c. in virtù di possesso pacifico ed ininterrotto, animo domini, durato oltre venti anni, garantendo, altresì, che il medesimo possesso non è stato acquistato in modo violento o clandestino e che non si sono verificati durante il ventennio fatti idonei a sospendere o interrompere il decorso dell'usucapione.
Dichiara, in particolare, che la parte istante ha iniziato a possedere ed utilizzare l'immobile in parola, a partire dall'anno 2000, migliorandolo e custodendolo.
Pertanto detta unità immobiliare è stata posseduta dall'istante con le modalità sopra indicate in modocontinuato e senza contestazione alcuna, libera da pesi o da diritti reali altrui.
La medesima parte chiamata dichiara, inoltre, che: - gli ultimi titolari nei registri immobiliari del bene oggetto di mediazione sono Nominativo_5, nato a [...] il Data nascita_1, c.f.n.CF_Nominativo_5 e Nominativo_6, nata a [...] il Data nascita_2 , c.f.n.CF_Nominativo_6, genitori della parte chiamata;
- ai predetti il terreno su cui risulta realizzato il fabbricato di cui sono parte quanto in oggetto era pervenuto per acquisto con atto per notaio Nominativo_7 di Rossano del 17 febbraio 1968, rep.Num_3, registrato a Rossano il 22 febbraio 1968 al n.Num_4, trascritto a Cosenza il 4 marzo 1968 ai nn.Num_5 r.g. e Num_6 r.s.; - il bene oggetto di mediazione è catastalmente in ditta alla parte chiamata, per aver provveduto quest'ultima alla dichiarazione di successione dei predetti titolari (successione in morte di Nominativo_5, apertasi il Data morte_1, presentata all'Agenzia delle Entrate di Rossano il 19 agosto 2014 al n.Num_7 del vol.Num_8, trascritta a Cosenza il 5 settembre 2014 ai nn.Num_9 r.g. e Num_10 r.p. e successione in morte di Nominativo_6, apertasi il Data morte_2, presentata all'Agenzia delle Entrate di Rossano il 17 gennaio 2018 al n.Num_11 del vol.Num_8, trascritta a Cosenza il 16 febbraio 2018 ai nn.Num_12 r.g. e Num_13 r.p.; - pertanto sono presenti tutti gli aventi causa degli originari titolari Nominativo_5 e Nominativo_6". Le parti dichiaravano, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della normativa vigente, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonchè dei poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che detto verbale di mediazione, ed il conseguente riconoscimento di intervenuta usucapione, erano avvenuti a titolo originario e che, quindi, nessuna somma di denaro era stata tra loro scambiata. Si tratta di un'usucapione opposta agli eredi di Nominativo_5 e Nominativo_6 dalla moglie di uno dei possibili resistenti, Nominativo_1, senza che nel verbale si dia minimamente atto di detta circostanza né è possibile desumerla diversamente mancando la produzione dell'atto introduttivo della Nominativo_3. Ritiene questo giudicante che, conformenente agli assunti dell'ufficio impositore, il ricorso alla procedura di mediazione sia servito per creare le condizioni per addivenire ad un titolo costitutivo del diritto di proprietà
a titolo originario in capo ad una delle due parti interessate, al di fuori da altre forme di trasferimento, laddove alcun aspetto controverso esisteva tra le stesse.
Ne consegue che il vero atto conciliativo, se così si può chiamare, è rappresentato dalla sola presa d'atto da parte del Notaio, della mancata contestazione da parte del titolare del diritto di proprietà formale dell'immobile in presunta contestazione, della circostanza del possesso pacifico ed ininterrotto per venti anni da parte dell'altro soggetto interessato, procedendo a trascrivere lo stesso come un verbale di conciliazione.
Non può accedersi alla tesi della usucapione tra coeredi atteso che l'attrice non ha alcun titolo ad essere chiamata nell'eredità dei coniugi Nominativo_5-Nominativo_6, ed inoltre è difficile ipotizzare un possesso uti dominus ai danni del proprio marito che si presume convivente.
L'atto si pone, quindi, al di fuori della vera e propria procedura di conciliazione per cui per esso non è possibile invocare il regime tributario di favore previsto dalla norma speciale di cui all'articolo 17.
L'operazione, infatti, va letta come unicamente orientata al conseguimento di un vantaggio fiscale ottenuto mediante l'abuso di uno strumento giuridico, nato come deflattivo del carico giudiziario e non come modalità negoziata traslativa di diritti reali, idoneo a ottenere un risparmio, anzi un'esenzione totale d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione.
L'unico effetto giuridico voluto dalle parti, è stato, infatti, quello traslativo mediante un utilizzo indebito dello strumento della mediazione civile.
Trattandosi di un regime agevolativo avente natura eccezionale, l'esenzione di imposta non può quindi trovare applicazione.
Da qui il rigetto del ricorso cui consegue anche la condanna al pagamento delle spese per la parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate che liquida in € 800,00.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
URBANO MASSIMO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7762/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20241T006736000 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contenente anche istanza di reclamo-mediazione notificato a mezzo pec, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di liquidazione n. TDR 20241T006736000, notificato in data 19.11.2024, ed avente ad oggetto il recupero della imposta di registro pari ad euro 1.968,00 ed il recupero dell'imposta ipotecaria fissa pari ad euro 50,00 e dell'imposta catastale fissa di euro 50,00 in relazione all'atto del 02.04.2024 registrato in via telematica in data 08.04.2024 al n. Numero_1 serie 1T. Deduceva il ricorrente la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 20 del TUR (DPR n. 131/1986), in quanto l'ufficio aveva travisato gli effetti giuridici dell'atto del 02.04.2024 ritenendo l'usucapione tra parenti inammissibile vertendosi invece in tema di usucapione ereditaria. Concludeva per l'annullamento dell'atto, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate controdeducendo che l'atto dissimulava una vera e propria donazione con diversa applicazione della tariffa applicabile. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'avviso di liquidazione impugnato ha ad oggetto il recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate delle imposte che secondo l'Ufficio sarebbero dovute e non versate in sede di registrazione dell'atto di trasferimento di una unità immobiliare per civile abitazione posta a piano terra, avente una consistenza catastale di quattro vani che risulta nel Catasto Fabbricati di Cariati al Indirizzo_1. In sede di registrazione il notaio richiamava le esenzioni previste dall'art. 17 D. Lgs. n. 28/2010, ritenendo il riconoscimento da parte dei signori Ricorrente_1, Nominativo_1 E Nominativo_2 dell'avvenuta usucapione del compendio immobiliare in capo a Nominativo_3 effettuato in esecuzione del verbale di conciliazione sottoscritto in data 2/4/2024 nell'ambito del procedimento di mediazione obbligatoria giudiziale avviato con istanza di mediazione da Nominativo_3 , con protocollo n.Numero_2, presso l'Organismo di Mediazione "Società_1 S.r.l.", affinchè venisse nominato il mediatore, per risolvere la controversia relativa alla detta usucapione.
L'Ufficio, invece, in fase di controllo della correttezza della liquidazione delle imposte dovute, ha ritenuto che l'atto traslativo non potesse essere considerato come verbale di mediazione civile, in quanto andava, in realtà, inteso quale atto di trasferimento diretto dell'immobile, essendo stato disposto l'effettivo trasferimento del bene. L'Ufficio ritneva che non potessero ravvisarsi gli estremi di una lite potenziale, per cui non poteva essere invocata l'esenzione prevista dall'art. 17 D. Lgs. n. 28/2010 e pertanto erano state liquidate le ordinarie imposta di registro nella proporzionale sul valore dichiarato nell'atto ai sensi dell'art. 1, c. 1, della Tariffa,
Parte I, allegata al DPR 131/1986, e quindi per € 3.600,00 nonché le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di € 50,00 ciascuna, ai sensi dell'art. 10, c. 2-3, del D. Lgs. n. 23/2011, per un importo complessivo di
€ 3.700,00.
Il ricorrente denuncia l'erronea qualificazione dell'atto avendo ritenuto l'Agenzia impossibile un'usucapione tra parenti come quella definitasi con la conciliazione alla base dell'atto.
Recita l'articolo 11 del citato decreto, che:
“Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo
13.
L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.
Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall' articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento”.
L'accordo di conciliazione, in quanto atto formato per iscritto, nel territorio dello Stato, con contestuale presenza delle parti nello stesso luogo in cui viene siglato, soggiace alle disposizioni in tema di imposta di registro previste dal D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Tuttavia, al fine di incentivare l'accesso al procedimento defatigante di cui al decreto in parola, sono state introdotte nel nostro ordinamento la seguenti agevolazioni fiscali: un regime di totale esenzione "dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura" per "tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione" (art. 17, comma
2); per il "verbale di accordo", l'esenzione dall'imposta di registro, entro il limite di valore di 50.000,00 euro, salvo l'applicazione dell'imposta di registro nella misura ordinaria solo in relazione alla parte eccedente
50.000,00 euro (art. 17, comma 3).
Nel caso di specie, appare al giudicante che la procedura che ha portato all'emissione dell'avviso di liquidazione in parola, più che di natura contenziosa, sottenda, piuttosto, una modalità alternativa di trasferimento immobiliare tra i soggetti del procedimento stesso.
Invero, va in primo luogo rilevato come a seguito del deposito dell'istanza di mediazione da parte della
Nominativo_3, diretta al riconoscimento di avvenuta usucapione, l'Organismo di Mediazione designava l'Avv. Difensore_1, fissando la data del primo incontro al 2 aprile 2024, ore 12.30, innanzi al Notaio Nominativo_4 di Corigliano-Rossano, dinanzi al quale le parti sottoscrivevano il verbale conciliativo. Non risulta allegato il ricorso introduttivo.
Nel verbale, si dà atto che, dopo aver preso atto che tutte le parti con i difensori hanno manifestato la volontà di iniziare la procedura di mediazione, il Mediatore procede con lo svolgimento della stessa.
Dopo aver condotto con le parti un ampio e approfondito confronto, le stesse decidono di conciliare la lite come da accordo in calce al presente verbale, di cui costituisce parte integrante.
Le parti convenivano quanto segue:
“Al fine di evitare l'instaurazione di una lite e di rimuovere lo stato di incertezza in ordine alla titolarità degli immobili oggetto del procedimento, Ricorrente_1, Nominativo_1 e Nominativo_2 dichiarano di riconoscere, siccome riconoscono, che Nominativo_3, che conferma, è titolare del diritto di piena proprietà del seguente bene compreso nel fabbricato di maggiore consistenza sito in Cariati, alla Indirizzo_1: - unità immobiliare per civile abitazione posta a piano terra, avente una consistenza catastale di quattro vani e confinante con vano scale e con proprietà di terzi da più di due lati. Risulta nel
Catasto Fabbricati di Cariati al Indirizzo_1
. In particolare, la parte chiamata dichiara che detto immobile è di titolarità di Nominativo_3, per averlo acquistato a titolo di usucapione, ai sensi dell'art.1158 c.c. in virtù di possesso pacifico ed ininterrotto, animo domini, durato oltre venti anni, garantendo, altresì, che il medesimo possesso non è stato acquistato in modo violento o clandestino e che non si sono verificati durante il ventennio fatti idonei a sospendere o interrompere il decorso dell'usucapione.
Dichiara, in particolare, che la parte istante ha iniziato a possedere ed utilizzare l'immobile in parola, a partire dall'anno 2000, migliorandolo e custodendolo.
Pertanto detta unità immobiliare è stata posseduta dall'istante con le modalità sopra indicate in modocontinuato e senza contestazione alcuna, libera da pesi o da diritti reali altrui.
La medesima parte chiamata dichiara, inoltre, che: - gli ultimi titolari nei registri immobiliari del bene oggetto di mediazione sono Nominativo_5, nato a [...] il Data nascita_1, c.f.n.CF_Nominativo_5 e Nominativo_6, nata a [...] il Data nascita_2 , c.f.n.CF_Nominativo_6, genitori della parte chiamata;
- ai predetti il terreno su cui risulta realizzato il fabbricato di cui sono parte quanto in oggetto era pervenuto per acquisto con atto per notaio Nominativo_7 di Rossano del 17 febbraio 1968, rep.Num_3, registrato a Rossano il 22 febbraio 1968 al n.Num_4, trascritto a Cosenza il 4 marzo 1968 ai nn.Num_5 r.g. e Num_6 r.s.; - il bene oggetto di mediazione è catastalmente in ditta alla parte chiamata, per aver provveduto quest'ultima alla dichiarazione di successione dei predetti titolari (successione in morte di Nominativo_5, apertasi il Data morte_1, presentata all'Agenzia delle Entrate di Rossano il 19 agosto 2014 al n.Num_7 del vol.Num_8, trascritta a Cosenza il 5 settembre 2014 ai nn.Num_9 r.g. e Num_10 r.p. e successione in morte di Nominativo_6, apertasi il Data morte_2, presentata all'Agenzia delle Entrate di Rossano il 17 gennaio 2018 al n.Num_11 del vol.Num_8, trascritta a Cosenza il 16 febbraio 2018 ai nn.Num_12 r.g. e Num_13 r.p.; - pertanto sono presenti tutti gli aventi causa degli originari titolari Nominativo_5 e Nominativo_6". Le parti dichiaravano, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della normativa vigente, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonchè dei poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che detto verbale di mediazione, ed il conseguente riconoscimento di intervenuta usucapione, erano avvenuti a titolo originario e che, quindi, nessuna somma di denaro era stata tra loro scambiata. Si tratta di un'usucapione opposta agli eredi di Nominativo_5 e Nominativo_6 dalla moglie di uno dei possibili resistenti, Nominativo_1, senza che nel verbale si dia minimamente atto di detta circostanza né è possibile desumerla diversamente mancando la produzione dell'atto introduttivo della Nominativo_3. Ritiene questo giudicante che, conformenente agli assunti dell'ufficio impositore, il ricorso alla procedura di mediazione sia servito per creare le condizioni per addivenire ad un titolo costitutivo del diritto di proprietà
a titolo originario in capo ad una delle due parti interessate, al di fuori da altre forme di trasferimento, laddove alcun aspetto controverso esisteva tra le stesse.
Ne consegue che il vero atto conciliativo, se così si può chiamare, è rappresentato dalla sola presa d'atto da parte del Notaio, della mancata contestazione da parte del titolare del diritto di proprietà formale dell'immobile in presunta contestazione, della circostanza del possesso pacifico ed ininterrotto per venti anni da parte dell'altro soggetto interessato, procedendo a trascrivere lo stesso come un verbale di conciliazione.
Non può accedersi alla tesi della usucapione tra coeredi atteso che l'attrice non ha alcun titolo ad essere chiamata nell'eredità dei coniugi Nominativo_5-Nominativo_6, ed inoltre è difficile ipotizzare un possesso uti dominus ai danni del proprio marito che si presume convivente.
L'atto si pone, quindi, al di fuori della vera e propria procedura di conciliazione per cui per esso non è possibile invocare il regime tributario di favore previsto dalla norma speciale di cui all'articolo 17.
L'operazione, infatti, va letta come unicamente orientata al conseguimento di un vantaggio fiscale ottenuto mediante l'abuso di uno strumento giuridico, nato come deflattivo del carico giudiziario e non come modalità negoziata traslativa di diritti reali, idoneo a ottenere un risparmio, anzi un'esenzione totale d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione.
L'unico effetto giuridico voluto dalle parti, è stato, infatti, quello traslativo mediante un utilizzo indebito dello strumento della mediazione civile.
Trattandosi di un regime agevolativo avente natura eccezionale, l'esenzione di imposta non può quindi trovare applicazione.
Da qui il rigetto del ricorso cui consegue anche la condanna al pagamento delle spese per la parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate che liquida in € 800,00.