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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/07/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 316/2019 RGAC
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito - Presidente
2. dr. Natalino Sapone - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 316/2019 R.G., posta in decisione all'udienza del 3.06.2024 vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e nella Parte_1 CodiceFiscale_1 qualità di erede di elettivamente domiciliato in Reggio Persona_1
Calabria, via Possidonea n. 36, presso lo studio dell'avv. Mirna Raschi che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Aldo Lopez, in virtù di mandato in atti
-AN-
E
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2 domiciliato in Reggio Calabria, in Reggio Calabria, corso Garibaldi n. 468/B, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Renato Milasi che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti -appellato/AN incidentale-
oggetto: usucapione – appello avverso la sentenza n. 1830/2018 del
Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 21.12.2018.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 30.05.2024, i procuratori dell'AN così precisavano le conclusioni:
“voglia l'Onorevole Corte d'Appello di Reggio Calabria, contrariis reiectis, così statuire: riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Civile Seconda, GI dott.ssa Tagliamonte Emanuela, RG N. 100114/2006, RG Sent. N.
1830/2018, del 21.12.2018, depositata in pari data, nella parte in cui dispone: “
P.Q.M.
Il
Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa avente r.g. n. 100114/2006, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: accoglie parzialmente la domanda attorea e dichiara che
[...]
, nato a [...] il [...], ha acquistato per usucapione la proprietà CP_1 dei seguenti beni: -part. n. 65 foglio 53 del Comune di Condofuri-catasto terreni;
-part. n.
66 foglio 53 del Comune di Condofuri-catasto terreni;
-part. n. 64 foglio 53 del Comune di Condofuri-catasto terreni;
-part. n. 4 foglio 54 del Comune di Condofuri-catasto terreni;
part. n. 1 foglio 54 del Comune di Condofuri-catasto terreni;
part. n. 2 foglio 54 del Comune di Condofuri-catasto terreni;
-part. n. 3 foglio 54 del Comune di Condofuri catasto terreni” respingendo la domanda originariamente proposta di usucapione da parte del sig. per le ragioni di cui ai motivi di appello nonché per non Parte_2 avere il sig. assolto, né in primo grado né nel presente grado, l'onere di Parte_3 provare l'atto di interversio che ha fatto cessare il godimento detentivo ed ha fatto iniziare il godimento "uti dominus" ex art. 1141 c.c.; dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dal sig. per essere stato proposto entro il termine Parte_4 di cui all'art. 343 cpc ma oltre il termine di mesi 6 previsto, a pena di decadenza, dall'art. 327 cpc;
rigettare l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, Controparte_1 confermare la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Civile Seconda, GI dott.ssa Tagliamonte Emanuela, RG N. 100114/2006, RG Sent. N. 1830/2018, del
21.12.2018, depositata in pari data, nella parte in cui dispone: “Rigetta la domanda attorea di usucapione con riguardo alla particella n. 60 del foglio 58. Pone definitivamente carico di parte attrice le spese di ctu liquidate con separato decreto”; -condannare il sig.
alla rifusione delle spese di lite, compenso ai sensi del d.m. n. 55 Controparte_2 del 2014, oltre spese e oneri accessori, del giudizio di primo grado e del presente grado di appello, da distrarsi in favore del procuratore antistatario costituito”;
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente il 30.05.2024, il procuratore dell'appellato/AN incidentale così precisava le conclusioni: “voglia codesta ecc.ma Corte di Appello di Reggio Calabria, contrariis reiectis, in via principale dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'appello proposto dal sig. con atto notificato il 2 aprile 2019 perché Parte_1
pag. 2/16 inammissibile, improcedibile ed in ogni caso infondato in fatto e diritto in ciascuno e tutti i singoli motivi e specifiche domande di riforma dallo stesso proposte e confermare i capi della sentenza impugnati;
in accoglimento dell'appello incidentale, proposto da
[...]
, voglia riformare la sentenza impugnata, accogliendo per tale effetto CP_1 integralmente ciascuna e tutte le conclusioni, domande e richieste, così come precisate nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio e nelle memorie depositate , in particolare accertando e dichiarando che il bene immobile oggetto della domanda originaria, ossia il fondo rustico sito in località Grappidà distinto in NCT del Comune di Condofuri RC alla particella 60 del foglio di mappa 58, è divenuto a titolo originario di proprietà dell'AN incidentale in forza della dichiarata e consolidata usucapione ultraventennale;
voglia altresì, riformare i capi della sentenza impugnata in tema di condanna alle spese, annullando la compensazione integrale delle spese legali tra le parti e l'attribuzione a carico esclusivo del sig. di quelle peritali d'ufficio, Controparte_1
e disponendo la condanna dell'AN , convenuto Parte_1 contraddicente in primo grado, al pagamento delle spese del giudizio di prime cure in via integrale o parziale. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del primo e del secondo grado del giudizio, oltre accessori come per legge”.
Con ordinanza del 19.06.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.06.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Controparte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria,
[...]
, e per sentire accertare e Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 dichiarare l'avvenuto acquisto a titolo di usucapione, in suo favore, dei seguenti immobili, tutti iscritti nel catasto terreni del Comune di Condofuri
“terreno agricolo, sito nel Comune di Condofuri, costituente la particella n.64 del foglio di mappa n.53, qualità seminativo arborato, classe 1, della consistenza di are 23e centiare
70, con reddito dominicale euro18,36 ed agrario 4,90; terreno agricolo, sito nel Comune di Condofuri costituente la particella 65, foglio di mappa n.53, qualità seminativo, classe
2, della consistenza di are 67 e centiare 10 con reddito dominicale di euro 27,72 ed agrario di euro 8,66; terreno agricolo, sito nel Comune di Condofuri costituente la particella n.66 dello stesso foglio di mappa n.53, qualità agrumeto, classe n.1, della consistenza di are 50 e centiare n.30 deduz.A2 ,con reddito dominicale di euro 272,25 ed agrario dio euro 77,93; terreno agricolo, sito nel Comune di Condofuri costituente la particella 1 foglio di mappa n. 54, qualità pascolo, classe n.2, della superficie di 9 ettari,
pag. 3/16 della consistenza di 11 are con reddito dominicale di euro 37,64 ed agricolo di euro
23,52; terreno agricolo, sito nel Comune di Condofuri costituente la particella n.2 del foglio di mappa n. 54, qualità incolto prod., superficie di 10 ettari, della consistenza di are 42 e centiare 50, con reddito dominicale di euro 16,15 ed agricolo di euro 5,38; terreno agricolo, sito nel Comune di Condofuri costituente la particella n.3 del foglio di mappa n.
54, qualità fabbricato rurale, della consistenza di 1 ara e di 50 centiare;
terreno agricolo, sito nel Comune di Condofuri costituente la particella n.4 dello stesso foglio di mappa n.54, qualità seminativo, classe n.2 dalla consistenza di are 59 e centiare 30 con reddito dominicale di euro 24,50 ed agricolo di euro 7,66; terreno agricolo, sito nel Comune di
Condofuri costituente la particella n.60 del foglio di mappa n. 58, qualità seminativo, classe n.2, della superficie di 3 ettari e 1 ara, con reddito dominicale di euro 124,36 ed agricolo di euro 38,86”.
Esponeva parte attrice di possedere - ininterrottamente, pacificamente ed indisturbatamente - uti domini e da oltre vent'anni, i terreni sopra specificati, e di essersi dedicato alla costante coltivazione degli stessi, alla cura, alla potatura e rinnovazione degli alberi, appropriandosi dei frutti e dei prodotti orticoli.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano i convenuti contestando l'avversa domanda, con richiesta di integrale rigetto, in quanto la richiesta di usucapione concerneva, in realtà, due appezzamenti di terreno di cui il primo sito in località Santa Caterina, in stato di completo abbandono (come da fotografie prodotte in atti) ed il secondo, sito in località Zirri, utilizzato esclusivamente dalla loro parente . Controparte_3
Nelle more del giudizio, veniva dichiarato l'avvenuto decesso della convenuta ed il processo, interrotto in data 8.04.2009, veniva Controparte_3 regolarmente riassunto dall'attore nei confronti degli eredi della deceduta.
Istruito il procedimento con prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 3.07.2018 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con la gravata sentenza, il Tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento parziale della domanda attrice dichiarava che ha acquistato Controparte_1 per usucapione la proprietà dei seguenti beni: part. n. 65 foglio 53 del Comune di
Condofuri – catasto terreni;
part. n. 66 del foglio 53 del Comune di Condofuri - catasto terreni;
part. n.64 del foglio 53 del Comune di Condofuri - catasto terreni;
part. n. 4 del foglio 54 del Comune di Condofuri - catasto terreni;
part. n.1 del foglio 54 del Comune
pag. 4/16 di Condofuri - catasto terreni;
part. n. 2 del foglio 54 del Comune di Condofuri - catasto terreni;
part. n. 3 del foglio 54 del Comune di Condofuri - catasto terreni”, rigettava la domanda di usucapione relativamente alla particella n. 60 del foglio 58, compensava, integralmente, tra le parti le spese di lite, poneva a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso tale decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello , in proprio e nella qualità di erede Parte_1 di chiedendone la riforma nella parte in cui aveva accolto, Controparte_4 seppure parzialmente, la domanda attrice con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, con comparsa di risposta depositata in cancelleria in data
25.06.2019, insistendo per il rigetto dell'avverso Controparte_1 gravame e proponendo appello incidentale avverso quella parte della sentenza che aveva accolto, parzialmente, anziché integralmente, la domanda di usucapione, con condanna di controparte alla rifusione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza del 19.06.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.06.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale per essere stato, lo stesso, proposto “entro il termine di cui all'art. 343 c.p.c. ma oltre il termine di sei mesi previsto, a pena di decadenza, dall'art. art. 327 c.p.c.”.
A parere dell'AN principale, l'appello incidentale proposto tardivamente (oltre i sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c.) dalla controparte dovrebbe ritenersi inammissibile per carenza di interesse, avendo investito la sentenza su un capo estraneo all'appello principale.
La questione attiene, quindi, all'ammissibilità dell'impugnazione incidentale proposta tardivamente dall'appellato – cioè, quando è scaduto il temine per l'impugnazione principale – avverso un capo autonomo della sentenza.
pag. 5/16 Orbene, come precisato anche di recente dalla Suprema Corte, “in base al combinato disposto di cui agli artt. 334,343 e 371 c.p.c., è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva senza limiti oggettivi, indipendentemente, cioè, dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza gravata e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni”.
Ha, sul punto, motivato, la Corte di legittimità che la ratio della norma che si ricava dal sistema delle impugnazioni è quella di consentire alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado di contrastare, con l'impugnazione tardiva, l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l'assetto di interessi derivanti dalla pronuncia impugnata, senza subire pregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dall'iniziativa di controparte;
soggiungendo che l'istituto dell'impugnazione incidentale tardiva garantisce, in attesa della decisione da cui dipende la definitiva regolamentazione degli interessi dedotti dalle parti in causa, un ragionevole bilanciamento delle facoltà processuali delle stesse, nell'ottica della cosiddetta parità delle armi, ed evita l'inutile moltiplicazione dei giudizi
(Cassazione civile sez. VI, 07/07/2020, n. 14094).
Nondimeno, la pronuncia in questione è conforme all'orientamento dominante in giurisprudenza che - successivamente alla sentenza della Cassazione a
Sezioni Unite Cass., Sez. Un. n. 1613/1989 – ha ribadito che sussiste l'interesse ad impugnare tutte le volte in cui l'eventuale accoglimento del gravame principale darebbe luogo ad una soccombenza totale o più grave, secondo un'interpretazione conforme al principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione, imporrebbe a ciascuna parte di cautelarsi, effettuando un'autonoma impugnazione tempestiva della statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi di impugnazione (v., ex multis, Cass. civ., Sez. Un., 27 novembre 2017, n. 24627; Cass. civ., sez. V, ord. 30 maggio 2018, n. 13651; Cass. civ., sez. V, ord. 12 luglio 2018, n. 18415).
D'altra parte, finalità dell'art. 334 c.p.c. è quella di favorire la prestazione di acquiescenza alla sentenza di primo grado, garantendo, tuttavia, a chi la compie che il suo potere di proporre appello, estintosi per effetto di tale acquiescenza, rinascerà qualora nei suoi confronti venga proposta impugnazione. Dunque, l'intento del legislatore nel formulare la norma in pag. 6/16 commento è stato quello di consentire alla parte parzialmente soccombente in primo grado, per la quale la sentenza dovrebbe già essere passata in giudicato – per decorrenza dei termini o per acquiescenza – la possibilità di attivarsi contro il provvedimento giudiziale a seguito dell'iniziativa impugnatoria della controparte, senza subire conseguenze pregiudizievoli.
Disattesa, quindi, l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale, nel merito, l'appello principale è fondato nei termini che seguono.
-Con il primo motivo di gravame, l'AN principale lamenta la violazione degli artt. 1141 e 1158 c.c. adducendo che, all'esito del giudizio, non è risultata accertata l'effettiva decorrenza del termine ventennale per la maturazione della dedotta usucapione. Precisa che né nell'atto introduttivo né negli atti successivi né dall'espletata istruttoria è emersa la data di decorrenza del possesso esercitato dal sui terreni oggetto di causa, CP_1 tant'è che anche l'impugnata sentenza omette qualunque riferimento in ordine alla decorrenza del ventennio necessario, a ritroso dalla domanda giudiziale, per la fattispecie acquisitiva. Chiede, pertanto, a questa Corte, in riforma della gravata sentenza, di rigettare la domanda attrice per difetto di prova.
-Con il secondo motivo di gravame, invece, censura la gravata sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure non ha valutato l'indeterminatezza della domanda di usucapione stante la mancata prova in ordine alla decorrenza del vantato possesso e dei proventi derivanti dalla coltivazione dei terreni.
-Con l'ultimo motivo di gravame, infine, si duole della circostanza che il
Giudice di prime cure non abbia tenuto in debito conto la documentazione prodotta in atti (documenti fiscali attestanti il pagamento di imposte e tasse sui beni oggetto di causa) dalla quale si evinceva la volontà del proprietario di esercitare, sui beni de quo, una signoria assoluta, consentendo al il parziale CP_1 godimento degli stessi “per mera tolleranza”.
Le doglianze possono esaminarsi congiuntamente, in quanto strettamente connesse, e devono trovare accoglimento.
È, in linea generale, noto che l'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà - pacifico, non violento, ininterrotto e continuato - che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione.
E, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta pag. 7/16 usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
Non solo. L'attore deve, anche, fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
Ne consegue che l'attore, per vedere accolta la domanda proposta, ha l'onere di provare tanto il "corpus" quanto l'"animus" in quanto solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà.
Conformemente “per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario;
la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (vedi ex multis sent. Cass. 18.2.1999 n. 1367; sent. Cass. 15.6.2001 n. 8152; sent. Cass.
20.9.2007 n. 19478; sent. Cass. 27.7.2009 n. 17462; sent. Cass.
1.3.2010 n.
4863).
D'altra parte, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla
CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone pag. 8/16 al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale
(Cass., Sez. 2 -, Sentenza n. 20539 del 30/08/2017).
Non a caso, le recenti tendenze giurisprudenziali tendono a punire chi abusivamente e sempre di più sfrutta le cose comuni, o ne rivendica la proprietà anche attraverso l'usucapione per la cui prova, in generale, possono essere utilizzati tutti i mezzi messi a disposizione dall'ordinamento e, nella maggioranza dei casi, la prova di cui trattasi viene fornita mediante testimonianza(cfr. Cass. 16.01.2014 n. 874).
In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui.
I giudici di legittimità e di merito – pur a fronte della certezza del diritto che ne deriva dall'usucapione – per sacrificare le ragioni del diritto di proprietà richiedono, dunque, una prova certa e rigorosa ed a ciò consegue anche "la non sufficienza dell'inerzia del proprietario", in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli, sez. 6,
26.6.2018, n. 3151).
A ciò si aggiunga che “il comportamento della parte convenuta in azione dichiarativa della usucapione non condiziona il potere/dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 cod. civ. pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, onde l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto - il quale può anche rimanere contumace senza che, per ciò, l'attore sia esonerato dal fornire la prova della ricorrenza dei presupposti del vantato diritto - abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna” (tra le altre, cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17322 del 23/07/2010 e Sez II n.5487-2004).
pag. 9/16 Difatti, secondo giurisprudenza sedimentata che trova conforto normativo nella nuova formulazione del richiamato art. 115 c.p.c., seppure tutte le parti del giudizio siano ritualmente costituite è ininfluente anche il comportamento assunto da queste ultime ed è rimesso al Giudice
l'accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi dell'azione intrapresa dalla parte attrice "il comportamento processuale della parte – la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore – può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento e non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo;
tuttavia il comportamento della parte convenuta nell'azione dichiarativa di usucapione, non condiziona il potere-dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 c.c., pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, per cui l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna" ( Cass. civ., sez. II, 13.07.1991, n. 7800, in GCM, 1991,
7; Cass. civ., sez. II, 10.07.1980, n. 4414, in GCM, 1980, 7; Cass. civ., sez.
II, 09.08.2001, n. 11000, in GCM, 2001, 1587).
Sicché anche la contumacia, così come il comportamento adesivo della parte convenuta costituita, non modifica le regole processuali in ordine alla ripartizione dell'onere della prova tant'è che il Giudice non può desumere né dalla contumacia del convenuto ovvero dalla non opposizione alla domanda del convenuto costituito la prova di fatti soltanto dedotti dall'attore ma affatto provati poiché incombe alla parte che ha proposto la domanda il conseguente onere probatorio secondo il principio ex art. 2697 c.c.
(cfr. Cass. 11.07.2003, n. 10947).
Tanto premesso deve, in primo luogo, ribadirsi il concetto che, in materia di prova, la domanda di usucapione è soggetta alla dimostrazione, quanto mai rigorosa, in ordine all'inizio, alla durata ed alle modalità del possesso ad usucapionem.
A tal proposito, ha precisato, anche di recente, la Suprema Corte che
"l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione” Cass. civ. sez. VI, 7 settembre 2018, n. 21873 e Cass. civ. sez. VI, 4 luglio 2011, n. 14593 .
pag. 10/16 Quindi, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve anche allegare e dimostrare il momento e le modalità di acquisto del possesso, non potendosi ritenere sufficiente, a tal fine, la generica dichiarazione di aver posseduto per oltre vent'anni.
Conformemente “la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ma essendo, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso” (Cass.
21837/18).
Non basta, perciò, che l'attore sostenga dinanzi al giudice di possedere il bene "da tempo immemorabile” ovvero "da oltre venti anni et similia” – così come nella specie - giacche' l'incertezza circa il termine iniziale di decorrenza del possesso, non consente di ritenere maturata l'usucapione e ciò in considerazione del fatto di scongiurare il rischio che, invocando l'istituto dell'usucapione, si pongano in essere azioni che siano incardinate senza un idoneo impianto probatorio (Cass. civ., sez. II, 26.04.2011, n. 9325).
Secondariamente, ma non per importanza, con specifico riferimento all'ipotesi della coltivazione del fondo, richiamata dall'attore, la Corte di legittimità ha statuito che "la coltivazione di un terreno, è in sé attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale, epperò, dato che la coltivazione del fondo di per sé non è espressiva, in modo inequivocabile, dell'intento del coltivatore di possedere per sé
è necessario che l'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (la coltivazione) sia accompagnata almeno da indizi che consentono di desumere sia pure in via presuntiva che quell'attività è svolta liti dominus" (così sent. Cass. 29.7.2013 n. 18215; in senso del tutto analogo ord. Cass.
3.7.2018 n. 17376).
Più precisamente, i Giudici Supremi, investiti della questione, hanno affermato che la coltivazione eseguita sul terreno non comporta, di per sé, una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui e che, al fine della sussistenza di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui necessaria per usucapire un bene, non risultano sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario, o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale.
Detti atti, invero, comportano solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa risultando dunque incompatibili con il “comportamento continuo e non interrotto inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge,
l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario”.
pag. 11/16 Sicché, l'attività di coltivazione - così come la realizzazione di sentieri antincendio o l'utilizzo della casa colonica, posta sul fondo, per il deposito degli attrezzi - pur se configurano un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (coltivare un terreno, con la messa a dimora di piante, significa, infatti, disporre materialmente di esso) - non possono consentire, di per sé, di desumere in via presuntiva l'animus possidendi, in quanto non indicative dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria.
In altri termini, l'attività di coltivazione del fondo è del tutto insufficiente ai fini probatori, in quanto, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile,
l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta
"uti dominus" (Cass. 18215/13).
Trasfondendo i richiamati principi al caso in questione, non può non rilevarsi che l'invocato acquisto della proprietà del bene immobile, da parte dell'attore, è risultato, all'esito dell'istruttoria, privo di fondamento non essendo emersa la prova dell'usucapione nei modi e nei termini fin qui illustrati.
Tali carenze probatorie assumono importanza decisiva poiché, per la sussistenza dell'animus possidendi richiesto per usucapire un bene, è necessaria la “manifestazione del dominio esclusivo sulla 'res' da parte dell'interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui e, per la relativa prova, non è sufficiente aver svolto sul fondo, che si asserisce di aver usucapito, l'attività di coltivazione, in quanto detta attività 'non comporta di per sé una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui'”(cfr. Cass.
9325/2011), “occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus” (cfr. Cass. 18215/2013).
Quindi se, da un lato, già le allegazioni iniziali di parte attrice, attesa la loro genericità, risultavano del tutto carenti per ritenere integrata la fattispecie dell'acquisto della proprietà per usucapione, dall'altro, alcuna prova idonea è stata fornita a corroborare, nei termini rigorosi richiesti, la fondatezza della domanda de qua “rectius del corpus e dell'animus possidendi”. Ed invero, le dichiarazioni testimoniali non hanno nemmeno specificato le modalità significative dell'esercizio del possesso in modo tale da rivelarne l'intenzionalità inequivocabilmente diretta a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa. Così come è rimasto del tutto pag. 12/16 indimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, che, ai sensi dell'art. 1141 c.c., rende operante la presunzione di possesso
Difatti i testi escussi, nel confermare le prospettazioni del si sono CP_1 limitati a ribadire che questi si è occupato, con continuità, della coltivazione dei fondi, ma tale attività - in assenza di ulteriori elementi - non può valere ai fini del positivo riscontro di un possesso utile ad usucapire considerato che la stessa “è pienamente compatibile con una relazione materiale basata su un titolo convenzionale o sulla semplice tolleranza del proprietario e non manifesta, comunque, un'attività idonea a concretizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene che rappresenta l'espressione tipica del diritto di proprietà”
(Cassazione civile sez. II, 11/01/2024, n.1121).
Neppure sotto il profilo dell'animus possidendi è stata raggiunta la prova dei fatti costitutivi del diritto dell'attore non essendo emerse circostanze utili a provare l'intenzione del possessore di comportarsi e fare in modo che i terzi lo considerassero come l'effettivo titolare del diritto (Cass. civ. 21.12.1988 n.
6989, Cass. civ. 25.5.1987 n. 4698; più recentemente, Cass. Civile n. 26641 del 28/11/2013; Cass. Civile n. 13153 del 14/05/2021), non risultando, a tal fine utili, per le motivazioni anzidette, le dichiarazioni relative all'esercizio continuativo dell'attività di coltivazione “il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto,
l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione” (C.C. n. 1796/22).
Conclusivamente, alla luce delle esposte considerazioni, in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza di primo grado, deve essere rigettata la domanda attrice di usucapione per difetto assoluto di prova.
Per le stesse ragioni deve essere disatteso l'appello incidentale con il quale il ha chiesto la riforma della gravata sentenza nella parte in cui ha CP_1 rigettato la domanda di usucapione relativamente alla particella n. 60 del pag. 13/16 foglio 58 – posta in località Grappidà - ritenendo “insufficienti gli indizi forniti da parte attrice per provare un possesso uti dominus” condividendosi il percorso argomentativo del primo Giudice laddove, all'esito dell'istruttoria, ha rilevato che “le testimonianze fornite dalla stessa parte, che solo parzialmente fanno riferimento a tali terreni e le risultanze dell'accertamento d'ufficio, che nel descrivere lo stato dei luoghi non ha rinvenuto delle attività agricole significative ai fini del possesso, non hanno reso visibile il comportamento uti dominus vantato dal sig in questa sede”. CP_1
L'accoglimento dell'appello principale comporta un nuovo regolamento delle spese legali alla stregua dell'esito complessivo della lite in base al principio di cui all'articolo 336 c.p.c. secondo il quale la riforma della sentenza del primo Giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio, quindi, seguono la soccombenza e vengono liquidate, quanto al primo grado, secondo i parametri stabiliti per entrambi i gradi in applicazione dei criteri e parametri di cui al D.M. n.
147/2022 in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto (in applicazione della sentenza n. 33482/2022 della
Cassazione Civile, Sezioni Unite):
- dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
- condividendosi da parte di questa Corte il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. 6–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
“… In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della pag. 14/16 sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …” e quindi: primo grado
Competenza: Tribunale
Valore della causa da €. 52.001 ad €. 260.000
Fase studio controversia €. 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio €. 814,00
Fase istruttoria €. 2.835,00
Fase decisoria €. 2.127,00
Totale compenso tabellare €. 7.052,00
secondo grado
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa da €. 52.001 ad €. 260.000
Fase studio controversia €. 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio €. 956,00
Fase trattazione €. 2.163,00
Fase decisoria €. 2.552,00
Totale compenso tabellare €. 7.160,00
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio di primo grado devono, infine, essere poste, integralmente, a carico di Controparte_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello Parte_1
pag. 15/16 incidentale proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
1830/2018 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 21.12.2018, così decide:
- accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado rigetta la domanda di usucapione proposta da
[...]
; CP_1
-rigetta l'appello incidentale;
- condanna al pagamento delle spese legali di entrambi Controparte_1
i gradi di giudizio, in favore di , quantificate, per il Parte_1 giudizio di primo grado, in €. 7.052,00 per compenso, oltre forfetarie, IVA e
CAP come per legge e, per il presente grado, in €.
7.160.00 per compenso, oltre rimborso contributo unificato, forfetarie, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio di primo grado a carico di
Controparte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio del 6.06.2025
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 316/2019 RGAC
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito - Presidente
2. dr. Natalino Sapone - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 316/2019 R.G., posta in decisione all'udienza del 3.06.2024 vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e nella Parte_1 CodiceFiscale_1 qualità di erede di elettivamente domiciliato in Reggio Persona_1
Calabria, via Possidonea n. 36, presso lo studio dell'avv. Mirna Raschi che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Aldo Lopez, in virtù di mandato in atti
-AN-
E
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2 domiciliato in Reggio Calabria, in Reggio Calabria, corso Garibaldi n. 468/B, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Renato Milasi che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti -appellato/AN incidentale-
oggetto: usucapione – appello avverso la sentenza n. 1830/2018 del
Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 21.12.2018.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 30.05.2024, i procuratori dell'AN così precisavano le conclusioni:
“voglia l'Onorevole Corte d'Appello di Reggio Calabria, contrariis reiectis, così statuire: riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Civile Seconda, GI dott.ssa Tagliamonte Emanuela, RG N. 100114/2006, RG Sent. N.
1830/2018, del 21.12.2018, depositata in pari data, nella parte in cui dispone: “
P.Q.M.
Il
Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa avente r.g. n. 100114/2006, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: accoglie parzialmente la domanda attorea e dichiara che
[...]
, nato a [...] il [...], ha acquistato per usucapione la proprietà CP_1 dei seguenti beni: -part. n. 65 foglio 53 del Comune di Condofuri-catasto terreni;
-part. n.
66 foglio 53 del Comune di Condofuri-catasto terreni;
-part. n. 64 foglio 53 del Comune di Condofuri-catasto terreni;
-part. n. 4 foglio 54 del Comune di Condofuri-catasto terreni;
part. n. 1 foglio 54 del Comune di Condofuri-catasto terreni;
part. n. 2 foglio 54 del Comune di Condofuri-catasto terreni;
-part. n. 3 foglio 54 del Comune di Condofuri catasto terreni” respingendo la domanda originariamente proposta di usucapione da parte del sig. per le ragioni di cui ai motivi di appello nonché per non Parte_2 avere il sig. assolto, né in primo grado né nel presente grado, l'onere di Parte_3 provare l'atto di interversio che ha fatto cessare il godimento detentivo ed ha fatto iniziare il godimento "uti dominus" ex art. 1141 c.c.; dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dal sig. per essere stato proposto entro il termine Parte_4 di cui all'art. 343 cpc ma oltre il termine di mesi 6 previsto, a pena di decadenza, dall'art. 327 cpc;
rigettare l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, Controparte_1 confermare la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Civile Seconda, GI dott.ssa Tagliamonte Emanuela, RG N. 100114/2006, RG Sent. N. 1830/2018, del
21.12.2018, depositata in pari data, nella parte in cui dispone: “Rigetta la domanda attorea di usucapione con riguardo alla particella n. 60 del foglio 58. Pone definitivamente carico di parte attrice le spese di ctu liquidate con separato decreto”; -condannare il sig.
alla rifusione delle spese di lite, compenso ai sensi del d.m. n. 55 Controparte_2 del 2014, oltre spese e oneri accessori, del giudizio di primo grado e del presente grado di appello, da distrarsi in favore del procuratore antistatario costituito”;
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente il 30.05.2024, il procuratore dell'appellato/AN incidentale così precisava le conclusioni: “voglia codesta ecc.ma Corte di Appello di Reggio Calabria, contrariis reiectis, in via principale dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'appello proposto dal sig. con atto notificato il 2 aprile 2019 perché Parte_1
pag. 2/16 inammissibile, improcedibile ed in ogni caso infondato in fatto e diritto in ciascuno e tutti i singoli motivi e specifiche domande di riforma dallo stesso proposte e confermare i capi della sentenza impugnati;
in accoglimento dell'appello incidentale, proposto da
[...]
, voglia riformare la sentenza impugnata, accogliendo per tale effetto CP_1 integralmente ciascuna e tutte le conclusioni, domande e richieste, così come precisate nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio e nelle memorie depositate , in particolare accertando e dichiarando che il bene immobile oggetto della domanda originaria, ossia il fondo rustico sito in località Grappidà distinto in NCT del Comune di Condofuri RC alla particella 60 del foglio di mappa 58, è divenuto a titolo originario di proprietà dell'AN incidentale in forza della dichiarata e consolidata usucapione ultraventennale;
voglia altresì, riformare i capi della sentenza impugnata in tema di condanna alle spese, annullando la compensazione integrale delle spese legali tra le parti e l'attribuzione a carico esclusivo del sig. di quelle peritali d'ufficio, Controparte_1
e disponendo la condanna dell'AN , convenuto Parte_1 contraddicente in primo grado, al pagamento delle spese del giudizio di prime cure in via integrale o parziale. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del primo e del secondo grado del giudizio, oltre accessori come per legge”.
Con ordinanza del 19.06.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.06.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Controparte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria,
[...]
, e per sentire accertare e Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 dichiarare l'avvenuto acquisto a titolo di usucapione, in suo favore, dei seguenti immobili, tutti iscritti nel catasto terreni del Comune di Condofuri
“terreno agricolo, sito nel Comune di Condofuri, costituente la particella n.64 del foglio di mappa n.53, qualità seminativo arborato, classe 1, della consistenza di are 23e centiare
70, con reddito dominicale euro18,36 ed agrario 4,90; terreno agricolo, sito nel Comune di Condofuri costituente la particella 65, foglio di mappa n.53, qualità seminativo, classe
2, della consistenza di are 67 e centiare 10 con reddito dominicale di euro 27,72 ed agrario di euro 8,66; terreno agricolo, sito nel Comune di Condofuri costituente la particella n.66 dello stesso foglio di mappa n.53, qualità agrumeto, classe n.1, della consistenza di are 50 e centiare n.30 deduz.A2 ,con reddito dominicale di euro 272,25 ed agrario dio euro 77,93; terreno agricolo, sito nel Comune di Condofuri costituente la particella 1 foglio di mappa n. 54, qualità pascolo, classe n.2, della superficie di 9 ettari,
pag. 3/16 della consistenza di 11 are con reddito dominicale di euro 37,64 ed agricolo di euro
23,52; terreno agricolo, sito nel Comune di Condofuri costituente la particella n.2 del foglio di mappa n. 54, qualità incolto prod., superficie di 10 ettari, della consistenza di are 42 e centiare 50, con reddito dominicale di euro 16,15 ed agricolo di euro 5,38; terreno agricolo, sito nel Comune di Condofuri costituente la particella n.3 del foglio di mappa n.
54, qualità fabbricato rurale, della consistenza di 1 ara e di 50 centiare;
terreno agricolo, sito nel Comune di Condofuri costituente la particella n.4 dello stesso foglio di mappa n.54, qualità seminativo, classe n.2 dalla consistenza di are 59 e centiare 30 con reddito dominicale di euro 24,50 ed agricolo di euro 7,66; terreno agricolo, sito nel Comune di
Condofuri costituente la particella n.60 del foglio di mappa n. 58, qualità seminativo, classe n.2, della superficie di 3 ettari e 1 ara, con reddito dominicale di euro 124,36 ed agricolo di euro 38,86”.
Esponeva parte attrice di possedere - ininterrottamente, pacificamente ed indisturbatamente - uti domini e da oltre vent'anni, i terreni sopra specificati, e di essersi dedicato alla costante coltivazione degli stessi, alla cura, alla potatura e rinnovazione degli alberi, appropriandosi dei frutti e dei prodotti orticoli.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano i convenuti contestando l'avversa domanda, con richiesta di integrale rigetto, in quanto la richiesta di usucapione concerneva, in realtà, due appezzamenti di terreno di cui il primo sito in località Santa Caterina, in stato di completo abbandono (come da fotografie prodotte in atti) ed il secondo, sito in località Zirri, utilizzato esclusivamente dalla loro parente . Controparte_3
Nelle more del giudizio, veniva dichiarato l'avvenuto decesso della convenuta ed il processo, interrotto in data 8.04.2009, veniva Controparte_3 regolarmente riassunto dall'attore nei confronti degli eredi della deceduta.
Istruito il procedimento con prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 3.07.2018 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con la gravata sentenza, il Tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento parziale della domanda attrice dichiarava che ha acquistato Controparte_1 per usucapione la proprietà dei seguenti beni: part. n. 65 foglio 53 del Comune di
Condofuri – catasto terreni;
part. n. 66 del foglio 53 del Comune di Condofuri - catasto terreni;
part. n.64 del foglio 53 del Comune di Condofuri - catasto terreni;
part. n. 4 del foglio 54 del Comune di Condofuri - catasto terreni;
part. n.1 del foglio 54 del Comune
pag. 4/16 di Condofuri - catasto terreni;
part. n. 2 del foglio 54 del Comune di Condofuri - catasto terreni;
part. n. 3 del foglio 54 del Comune di Condofuri - catasto terreni”, rigettava la domanda di usucapione relativamente alla particella n. 60 del foglio 58, compensava, integralmente, tra le parti le spese di lite, poneva a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso tale decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello , in proprio e nella qualità di erede Parte_1 di chiedendone la riforma nella parte in cui aveva accolto, Controparte_4 seppure parzialmente, la domanda attrice con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, con comparsa di risposta depositata in cancelleria in data
25.06.2019, insistendo per il rigetto dell'avverso Controparte_1 gravame e proponendo appello incidentale avverso quella parte della sentenza che aveva accolto, parzialmente, anziché integralmente, la domanda di usucapione, con condanna di controparte alla rifusione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza del 19.06.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.06.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale per essere stato, lo stesso, proposto “entro il termine di cui all'art. 343 c.p.c. ma oltre il termine di sei mesi previsto, a pena di decadenza, dall'art. art. 327 c.p.c.”.
A parere dell'AN principale, l'appello incidentale proposto tardivamente (oltre i sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c.) dalla controparte dovrebbe ritenersi inammissibile per carenza di interesse, avendo investito la sentenza su un capo estraneo all'appello principale.
La questione attiene, quindi, all'ammissibilità dell'impugnazione incidentale proposta tardivamente dall'appellato – cioè, quando è scaduto il temine per l'impugnazione principale – avverso un capo autonomo della sentenza.
pag. 5/16 Orbene, come precisato anche di recente dalla Suprema Corte, “in base al combinato disposto di cui agli artt. 334,343 e 371 c.p.c., è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva senza limiti oggettivi, indipendentemente, cioè, dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza gravata e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni”.
Ha, sul punto, motivato, la Corte di legittimità che la ratio della norma che si ricava dal sistema delle impugnazioni è quella di consentire alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado di contrastare, con l'impugnazione tardiva, l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l'assetto di interessi derivanti dalla pronuncia impugnata, senza subire pregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dall'iniziativa di controparte;
soggiungendo che l'istituto dell'impugnazione incidentale tardiva garantisce, in attesa della decisione da cui dipende la definitiva regolamentazione degli interessi dedotti dalle parti in causa, un ragionevole bilanciamento delle facoltà processuali delle stesse, nell'ottica della cosiddetta parità delle armi, ed evita l'inutile moltiplicazione dei giudizi
(Cassazione civile sez. VI, 07/07/2020, n. 14094).
Nondimeno, la pronuncia in questione è conforme all'orientamento dominante in giurisprudenza che - successivamente alla sentenza della Cassazione a
Sezioni Unite Cass., Sez. Un. n. 1613/1989 – ha ribadito che sussiste l'interesse ad impugnare tutte le volte in cui l'eventuale accoglimento del gravame principale darebbe luogo ad una soccombenza totale o più grave, secondo un'interpretazione conforme al principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione, imporrebbe a ciascuna parte di cautelarsi, effettuando un'autonoma impugnazione tempestiva della statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi di impugnazione (v., ex multis, Cass. civ., Sez. Un., 27 novembre 2017, n. 24627; Cass. civ., sez. V, ord. 30 maggio 2018, n. 13651; Cass. civ., sez. V, ord. 12 luglio 2018, n. 18415).
D'altra parte, finalità dell'art. 334 c.p.c. è quella di favorire la prestazione di acquiescenza alla sentenza di primo grado, garantendo, tuttavia, a chi la compie che il suo potere di proporre appello, estintosi per effetto di tale acquiescenza, rinascerà qualora nei suoi confronti venga proposta impugnazione. Dunque, l'intento del legislatore nel formulare la norma in pag. 6/16 commento è stato quello di consentire alla parte parzialmente soccombente in primo grado, per la quale la sentenza dovrebbe già essere passata in giudicato – per decorrenza dei termini o per acquiescenza – la possibilità di attivarsi contro il provvedimento giudiziale a seguito dell'iniziativa impugnatoria della controparte, senza subire conseguenze pregiudizievoli.
Disattesa, quindi, l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale, nel merito, l'appello principale è fondato nei termini che seguono.
-Con il primo motivo di gravame, l'AN principale lamenta la violazione degli artt. 1141 e 1158 c.c. adducendo che, all'esito del giudizio, non è risultata accertata l'effettiva decorrenza del termine ventennale per la maturazione della dedotta usucapione. Precisa che né nell'atto introduttivo né negli atti successivi né dall'espletata istruttoria è emersa la data di decorrenza del possesso esercitato dal sui terreni oggetto di causa, CP_1 tant'è che anche l'impugnata sentenza omette qualunque riferimento in ordine alla decorrenza del ventennio necessario, a ritroso dalla domanda giudiziale, per la fattispecie acquisitiva. Chiede, pertanto, a questa Corte, in riforma della gravata sentenza, di rigettare la domanda attrice per difetto di prova.
-Con il secondo motivo di gravame, invece, censura la gravata sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure non ha valutato l'indeterminatezza della domanda di usucapione stante la mancata prova in ordine alla decorrenza del vantato possesso e dei proventi derivanti dalla coltivazione dei terreni.
-Con l'ultimo motivo di gravame, infine, si duole della circostanza che il
Giudice di prime cure non abbia tenuto in debito conto la documentazione prodotta in atti (documenti fiscali attestanti il pagamento di imposte e tasse sui beni oggetto di causa) dalla quale si evinceva la volontà del proprietario di esercitare, sui beni de quo, una signoria assoluta, consentendo al il parziale CP_1 godimento degli stessi “per mera tolleranza”.
Le doglianze possono esaminarsi congiuntamente, in quanto strettamente connesse, e devono trovare accoglimento.
È, in linea generale, noto che l'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà - pacifico, non violento, ininterrotto e continuato - che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione.
E, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta pag. 7/16 usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
Non solo. L'attore deve, anche, fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
Ne consegue che l'attore, per vedere accolta la domanda proposta, ha l'onere di provare tanto il "corpus" quanto l'"animus" in quanto solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà.
Conformemente “per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario;
la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (vedi ex multis sent. Cass. 18.2.1999 n. 1367; sent. Cass. 15.6.2001 n. 8152; sent. Cass.
20.9.2007 n. 19478; sent. Cass. 27.7.2009 n. 17462; sent. Cass.
1.3.2010 n.
4863).
D'altra parte, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla
CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone pag. 8/16 al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale
(Cass., Sez. 2 -, Sentenza n. 20539 del 30/08/2017).
Non a caso, le recenti tendenze giurisprudenziali tendono a punire chi abusivamente e sempre di più sfrutta le cose comuni, o ne rivendica la proprietà anche attraverso l'usucapione per la cui prova, in generale, possono essere utilizzati tutti i mezzi messi a disposizione dall'ordinamento e, nella maggioranza dei casi, la prova di cui trattasi viene fornita mediante testimonianza(cfr. Cass. 16.01.2014 n. 874).
In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui.
I giudici di legittimità e di merito – pur a fronte della certezza del diritto che ne deriva dall'usucapione – per sacrificare le ragioni del diritto di proprietà richiedono, dunque, una prova certa e rigorosa ed a ciò consegue anche "la non sufficienza dell'inerzia del proprietario", in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli, sez. 6,
26.6.2018, n. 3151).
A ciò si aggiunga che “il comportamento della parte convenuta in azione dichiarativa della usucapione non condiziona il potere/dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 cod. civ. pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, onde l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto - il quale può anche rimanere contumace senza che, per ciò, l'attore sia esonerato dal fornire la prova della ricorrenza dei presupposti del vantato diritto - abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna” (tra le altre, cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17322 del 23/07/2010 e Sez II n.5487-2004).
pag. 9/16 Difatti, secondo giurisprudenza sedimentata che trova conforto normativo nella nuova formulazione del richiamato art. 115 c.p.c., seppure tutte le parti del giudizio siano ritualmente costituite è ininfluente anche il comportamento assunto da queste ultime ed è rimesso al Giudice
l'accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi dell'azione intrapresa dalla parte attrice "il comportamento processuale della parte – la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore – può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento e non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo;
tuttavia il comportamento della parte convenuta nell'azione dichiarativa di usucapione, non condiziona il potere-dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 c.c., pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, per cui l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna" ( Cass. civ., sez. II, 13.07.1991, n. 7800, in GCM, 1991,
7; Cass. civ., sez. II, 10.07.1980, n. 4414, in GCM, 1980, 7; Cass. civ., sez.
II, 09.08.2001, n. 11000, in GCM, 2001, 1587).
Sicché anche la contumacia, così come il comportamento adesivo della parte convenuta costituita, non modifica le regole processuali in ordine alla ripartizione dell'onere della prova tant'è che il Giudice non può desumere né dalla contumacia del convenuto ovvero dalla non opposizione alla domanda del convenuto costituito la prova di fatti soltanto dedotti dall'attore ma affatto provati poiché incombe alla parte che ha proposto la domanda il conseguente onere probatorio secondo il principio ex art. 2697 c.c.
(cfr. Cass. 11.07.2003, n. 10947).
Tanto premesso deve, in primo luogo, ribadirsi il concetto che, in materia di prova, la domanda di usucapione è soggetta alla dimostrazione, quanto mai rigorosa, in ordine all'inizio, alla durata ed alle modalità del possesso ad usucapionem.
A tal proposito, ha precisato, anche di recente, la Suprema Corte che
"l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione” Cass. civ. sez. VI, 7 settembre 2018, n. 21873 e Cass. civ. sez. VI, 4 luglio 2011, n. 14593 .
pag. 10/16 Quindi, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve anche allegare e dimostrare il momento e le modalità di acquisto del possesso, non potendosi ritenere sufficiente, a tal fine, la generica dichiarazione di aver posseduto per oltre vent'anni.
Conformemente “la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ma essendo, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso” (Cass.
21837/18).
Non basta, perciò, che l'attore sostenga dinanzi al giudice di possedere il bene "da tempo immemorabile” ovvero "da oltre venti anni et similia” – così come nella specie - giacche' l'incertezza circa il termine iniziale di decorrenza del possesso, non consente di ritenere maturata l'usucapione e ciò in considerazione del fatto di scongiurare il rischio che, invocando l'istituto dell'usucapione, si pongano in essere azioni che siano incardinate senza un idoneo impianto probatorio (Cass. civ., sez. II, 26.04.2011, n. 9325).
Secondariamente, ma non per importanza, con specifico riferimento all'ipotesi della coltivazione del fondo, richiamata dall'attore, la Corte di legittimità ha statuito che "la coltivazione di un terreno, è in sé attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale, epperò, dato che la coltivazione del fondo di per sé non è espressiva, in modo inequivocabile, dell'intento del coltivatore di possedere per sé
è necessario che l'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (la coltivazione) sia accompagnata almeno da indizi che consentono di desumere sia pure in via presuntiva che quell'attività è svolta liti dominus" (così sent. Cass. 29.7.2013 n. 18215; in senso del tutto analogo ord. Cass.
3.7.2018 n. 17376).
Più precisamente, i Giudici Supremi, investiti della questione, hanno affermato che la coltivazione eseguita sul terreno non comporta, di per sé, una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui e che, al fine della sussistenza di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui necessaria per usucapire un bene, non risultano sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario, o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale.
Detti atti, invero, comportano solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa risultando dunque incompatibili con il “comportamento continuo e non interrotto inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge,
l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario”.
pag. 11/16 Sicché, l'attività di coltivazione - così come la realizzazione di sentieri antincendio o l'utilizzo della casa colonica, posta sul fondo, per il deposito degli attrezzi - pur se configurano un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (coltivare un terreno, con la messa a dimora di piante, significa, infatti, disporre materialmente di esso) - non possono consentire, di per sé, di desumere in via presuntiva l'animus possidendi, in quanto non indicative dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria.
In altri termini, l'attività di coltivazione del fondo è del tutto insufficiente ai fini probatori, in quanto, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile,
l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta
"uti dominus" (Cass. 18215/13).
Trasfondendo i richiamati principi al caso in questione, non può non rilevarsi che l'invocato acquisto della proprietà del bene immobile, da parte dell'attore, è risultato, all'esito dell'istruttoria, privo di fondamento non essendo emersa la prova dell'usucapione nei modi e nei termini fin qui illustrati.
Tali carenze probatorie assumono importanza decisiva poiché, per la sussistenza dell'animus possidendi richiesto per usucapire un bene, è necessaria la “manifestazione del dominio esclusivo sulla 'res' da parte dell'interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui e, per la relativa prova, non è sufficiente aver svolto sul fondo, che si asserisce di aver usucapito, l'attività di coltivazione, in quanto detta attività 'non comporta di per sé una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui'”(cfr. Cass.
9325/2011), “occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus” (cfr. Cass. 18215/2013).
Quindi se, da un lato, già le allegazioni iniziali di parte attrice, attesa la loro genericità, risultavano del tutto carenti per ritenere integrata la fattispecie dell'acquisto della proprietà per usucapione, dall'altro, alcuna prova idonea è stata fornita a corroborare, nei termini rigorosi richiesti, la fondatezza della domanda de qua “rectius del corpus e dell'animus possidendi”. Ed invero, le dichiarazioni testimoniali non hanno nemmeno specificato le modalità significative dell'esercizio del possesso in modo tale da rivelarne l'intenzionalità inequivocabilmente diretta a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa. Così come è rimasto del tutto pag. 12/16 indimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, che, ai sensi dell'art. 1141 c.c., rende operante la presunzione di possesso
Difatti i testi escussi, nel confermare le prospettazioni del si sono CP_1 limitati a ribadire che questi si è occupato, con continuità, della coltivazione dei fondi, ma tale attività - in assenza di ulteriori elementi - non può valere ai fini del positivo riscontro di un possesso utile ad usucapire considerato che la stessa “è pienamente compatibile con una relazione materiale basata su un titolo convenzionale o sulla semplice tolleranza del proprietario e non manifesta, comunque, un'attività idonea a concretizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene che rappresenta l'espressione tipica del diritto di proprietà”
(Cassazione civile sez. II, 11/01/2024, n.1121).
Neppure sotto il profilo dell'animus possidendi è stata raggiunta la prova dei fatti costitutivi del diritto dell'attore non essendo emerse circostanze utili a provare l'intenzione del possessore di comportarsi e fare in modo che i terzi lo considerassero come l'effettivo titolare del diritto (Cass. civ. 21.12.1988 n.
6989, Cass. civ. 25.5.1987 n. 4698; più recentemente, Cass. Civile n. 26641 del 28/11/2013; Cass. Civile n. 13153 del 14/05/2021), non risultando, a tal fine utili, per le motivazioni anzidette, le dichiarazioni relative all'esercizio continuativo dell'attività di coltivazione “il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto,
l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione” (C.C. n. 1796/22).
Conclusivamente, alla luce delle esposte considerazioni, in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza di primo grado, deve essere rigettata la domanda attrice di usucapione per difetto assoluto di prova.
Per le stesse ragioni deve essere disatteso l'appello incidentale con il quale il ha chiesto la riforma della gravata sentenza nella parte in cui ha CP_1 rigettato la domanda di usucapione relativamente alla particella n. 60 del pag. 13/16 foglio 58 – posta in località Grappidà - ritenendo “insufficienti gli indizi forniti da parte attrice per provare un possesso uti dominus” condividendosi il percorso argomentativo del primo Giudice laddove, all'esito dell'istruttoria, ha rilevato che “le testimonianze fornite dalla stessa parte, che solo parzialmente fanno riferimento a tali terreni e le risultanze dell'accertamento d'ufficio, che nel descrivere lo stato dei luoghi non ha rinvenuto delle attività agricole significative ai fini del possesso, non hanno reso visibile il comportamento uti dominus vantato dal sig in questa sede”. CP_1
L'accoglimento dell'appello principale comporta un nuovo regolamento delle spese legali alla stregua dell'esito complessivo della lite in base al principio di cui all'articolo 336 c.p.c. secondo il quale la riforma della sentenza del primo Giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio, quindi, seguono la soccombenza e vengono liquidate, quanto al primo grado, secondo i parametri stabiliti per entrambi i gradi in applicazione dei criteri e parametri di cui al D.M. n.
147/2022 in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto (in applicazione della sentenza n. 33482/2022 della
Cassazione Civile, Sezioni Unite):
- dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
- condividendosi da parte di questa Corte il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. 6–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
“… In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della pag. 14/16 sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …” e quindi: primo grado
Competenza: Tribunale
Valore della causa da €. 52.001 ad €. 260.000
Fase studio controversia €. 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio €. 814,00
Fase istruttoria €. 2.835,00
Fase decisoria €. 2.127,00
Totale compenso tabellare €. 7.052,00
secondo grado
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa da €. 52.001 ad €. 260.000
Fase studio controversia €. 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio €. 956,00
Fase trattazione €. 2.163,00
Fase decisoria €. 2.552,00
Totale compenso tabellare €. 7.160,00
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio di primo grado devono, infine, essere poste, integralmente, a carico di Controparte_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello Parte_1
pag. 15/16 incidentale proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
1830/2018 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 21.12.2018, così decide:
- accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado rigetta la domanda di usucapione proposta da
[...]
; CP_1
-rigetta l'appello incidentale;
- condanna al pagamento delle spese legali di entrambi Controparte_1
i gradi di giudizio, in favore di , quantificate, per il Parte_1 giudizio di primo grado, in €. 7.052,00 per compenso, oltre forfetarie, IVA e
CAP come per legge e, per il presente grado, in €.
7.160.00 per compenso, oltre rimborso contributo unificato, forfetarie, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio di primo grado a carico di
Controparte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio del 6.06.2025
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)
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