Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3283/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3283/2024 promossa
DA
C.F. e P.I. , con sede in Monza, Via Cavallotti n. 17/G, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., ND FA, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo
PEC del proprio difensore, Avv. ND Zuico, che la Email_1
rappresenta e difende come da procura posta in calce all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE/OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
C.F. e P.I. , con sede in Carbonate (CO), via Controparte_1 P.IVA_2
Nazario Sauro n. 8, in persona del socio e legale rappresentante p.t., ed Controparte_2
elettivamente domiciliata in Garbagnate Milanese, via Roma n. 1 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Lonigro che la rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA/OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 13.1.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda,
IN VIA CAUTELARE:
pagina 1 di 6
l'opposizione è fondata su prova scritta.
IN VIA PRINCIPALE:
Dichiararsi la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo in quanto per le ragioni in fatto e in diritto esposte il credito ingiunto non sussiste e/o non risulta provato;
IN VIA SUBORDINATA:
Accertare l'inesistenza del credito per omessa indicazione degli elementi probanti l'obbligazione di pagamento richiesta a e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Parte_1
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
Accertare l'assenza dei requisiti di legge prescritti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto in quanto non certo, non liquido e non esigibile e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.
PER Controparte_1
“In via preliminare:
- Rigettare le domande tutte spiegate da parte attrice opponente per i motivi di cui al presente atto e nei propri scritti.
In via principale:
- previa acquisizione del fascicolo contenente il procedimento monitorio r.g. n. 996/2024 – Tribunale di Monza e concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 773/2023 opposto ex art.
648 c.p.c., rigettare l'opposizione proposta da poiché infondata in fatto ed in diritto Parte_1
per i motivi di cui in atti, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
- In ogni caso, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 11.250,00, oltre interessi di Parte_2
mora, sino al saldo effettivo oltre spese e oneri già liquidati in decreto.
- Voglia codesto Ill.mo Tribunale, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordinare all'attrice opponente
l'esibizione della ordinanza di convalida di sfratto per morosità rgn 1347/2024 nonché decreto ingiuntivo r g n. 1091/2024 emessi in data 02.04.2024 – Sez II Trib. di Monza – Dott.ssa Borghi
Guendalina.
- Acquisire i fascicoli di cui al rg n. 1347/2024 nonché decreto ingiuntivo rg n. 1091/2024 emessi in data 02.04.2024 – Sez II - Trib. di Monza – Dott.ssa Borghi Guendalina.
pagina 2 di 6 In via istruttoria si chiede prova testimoniale della Sig.ra e del Sig. sui Tes_1 Testimone_2
seguenti capitoli di prova:
1) Vero che il Sig. ND FA commissionava alla “Smontaggio Parte_2
macchine esistenti capannone vecchio (n. 1 condizionatore n. 1VMC); Rimontaggio condizionatore in capannone nuovo;
Tubazione rame adeguate sezioni – canaline – cavi elettrici;
Installazione quadro elettrico come da progetto;
Installazione n.1 quadro elettrico per contatore esterno + cavi montanti;
Installazione n. 7 sottoquadri elettrici 380V – 220V; Installazione linea elettrica + differenziale quadro per zanzariere;
Installazione linea elettrica + differenziale quadro per ventole;
Installazione linea elettrica + differenziale quadro per condizionatore;
Montaggio tubazione in alluminio per aria compressore;
Progetto elettrico;
Opere edili in subappalto.”.?
2) Vero che per le suddette opere veniva concordato il prezzo di Euro 15.000,00?
3) Vero che a seguito di richiesta da parte della la Parte_1 Parte_2
concedeva il pagamento rateizzato della somma complessiva di Euro 15.000,00?
4) Vero che tutti gli interventi effettuati dalla G.D. dei erano concordati e conosciuti Parte_2
dalla e quindi dal Sig. ND FA ? Parte_1
E del Sig. sui seguenti capitoli di prova: CP_3
5) Vero che in qualità di rappresentante legale de “ Controparte_4
con sede legale in Milano – 20129 – alla via F. Nullo n. 19, concedeva in locazione l'immobile sito in
Cologno Monzese (MB) alla Via Santa Maria n. 12 a Parte_1
6) Vero che provvedeva a incardinare il procedimento di convalida locatizia commerciale rubricato al
r g n. 1347/2024 presso il Tribunale di Monza – Dott.ssa Borghi Guendalina al fine di liberare il sopra menzionato immobile dalla oiché morosa? Parte_1
7) Vero che contestualmente al su esposto procedimento veniva emesso anche il decreto ingiuntivo n.
1091/2024 – T. Monza – Dott.ssa Borghi Guendalina nei confronti di al fine di Parte_1
recuperare le somme di denaro derivanti dai canoni non corrisposti dalla predetta società?
Con osservanza.
Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
IN FATTO
Nell'accogliere il ricorso proposto nell'interesse di con decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 773/2024 emesso in data 11.3.2024 il presente Tribunale aveva intimato ad di Parte_1
corrisponderle la complessiva somma di € 11250,00, oltre interessi moratori e spese di lite, a causa del mancato pagamento del saldo relativo alla fattura n. 28/2023 emessa a seguito del completamento degli pagina 3 di 6 interventi di smontaggio e rimontaggio dell'impianto di condizionamento e del nuovo impianto elettrico effettuati presso la sede della debitrice sita in Monza, via Carlo Emanuele n. 19.
Nel proporvi opposizione e nel richiedere, preliminarmente, rigettarsi l'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata dalla controparte, ha eccepito, nell'ordine: Parte_1
1) la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dell'accordo sul prezzo della prestazione e per mancata prova del credito azionato a causa dell'omessa allegazione di elementi probanti l'esistenza del contratto tra le parti;
2) la nullità del decreto ingiuntivo per mancato riconoscimento del debito, non essendo tale il pagamento, peraltro a saldo e non in acconto, effettuato;
3) l'assenza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo stante l'omessa allegazione del file xml recante la prova dell'avvenuto invio della fattura elettronica emessa al sistema di Cont interscambio (c.d. ;
4) l'inesigibilità della controprestazione pecuniaria azionata per omessa liquidità del credito azionato, non essendo stati consegnate dichiarazione di conformità degli impianti di condizionamento, e, in ogni caso, l'insussistenza dei presupposti idonei a giustificare la decadenza dalla rateizzazione concessale.
Nel costituirsi in giudizio la società opposta ha eccepito a propria volta la genericità e, comunque, la palese infondatezza dell'opposizione proposta, non avendo mai contestato la fattura n. Parte_1
28/2023 regolarmente emessa ed inviatale e neppure rivendicato le certificazioni degli impianti realizzati, peraltro avvenuta, se non pretestuosamente dopo l'ingiunzione regolarmente notificatale, non rispettando la rateizzazione concessale al solo fine di andare incontro alle difficoltà di pagamento manifestate ma unicamente rispettando le prime tre rate relative ai mesi di aprile, maggio e giugno
2023 corrispondendo il minor importo di € 3.750,00.
Effettuata in prima udienza una proposta conciliativa accettata unicamente dall'opposta, stante la natura documentale della controversia all'udienza del 13.1.2025, previa discussione orale ai sensi dell'artt. 281 sexies c.p.c., la causa è stata assunta in decisione con riserva di deposito della sentenza nei successivi 30 giorni ai sensi dell'art. 281, comma 3, c.p.c..
IN DIRITTO
Ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta sia infondata e per le ragioni di seguito esposte debba essere integralmente rigettata.
Come, infatti, giustamente osservato dalla difesa dell'opposta, le allegazioni effettuate in citazione, alcune delle quali confliggenti e incompatibili tra loro, non sono realmente idonee a far dubitare pagina 4 di 6 dell'effettiva sussistenza e dell'ammontare del credito azionato in sede monitoria la cui prova emerge anche, se non soprattutto, dallo stesso comportamento tenuto ante causam dalla debitrice.
Fermo restando, infatti, che in questa sede sono stati regolarmente depositati i files di trasmissione al
Sistema di Interscambio della fattura elettronica n. 28/2023 emessa in data 17.4.2023, così andandosi a sanare quanto non compiutamente prodotto in sede monitoria (cfr. in tal senso il documento n. 3), è sufficiente esaminare la copia di cortesia della medesima fattura prodotta dall'opposta al documento n.
2, che non è minimamente contestato essere stata regolarmente trasmessa all'opponente, per avvedersi come proprio in essa fosse stato annotato che la somma ivi portata, pari a complessivi € 15.000,00, avrebbe dovuto essere frazionata e suddivisa in 12 mensilità di pari importo, pari ad € 1.250,00 cadauna, di cui la prima da corrispondersi entro il 30.4.2023 e l'ultima entro il 29.3.2024.
E che tale fosse l'accordo delle parti sia sull'importo complessivo della fattura, è bene ripeterlo, inviata Cont allo e, quindi, presente nel cassetto fiscale dell'opponente già a decorrere dal 19.4.2023, lo dimostra piuttosto chiaramente l'avvenuta pacifica corresponsione delle prime tre rate, rispettivamente riferite alle scadenze del 30.04.2023, del 31.05.2023 e del 30.06.2023, di quell'accordo per un importo complessivo pari ad € 3.750,00 nonché, ad ulteriore e definitivo supporto, il seguente messaggio
“WattsApp” inviato in data 31.8.2023 e genericamente disconosciuto dall''opponente nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., peraltro piuttosto illuminante della pretestuosità dell'opposizione proposta in questa sede, ove ND FA, legale rappresentante della società opponente, così scriveva ad. (Dino), legale rappresentante della società opposta: “Buongiorno Controparte_2
Per_
, abbiamo visto le tue chiamate, mi dispiace ma al momento non siamo in grado economicamente non appena si smuove la situazione salderemo la rata come da accordi. Certo della tua comprensione,
ND FA” (cfr. in tal senso il documento n. 4 prodotto dall'opposta).
Il riferimento alla rata “come da accordi”, stante la mancata allegazione di un diverso accordo intercorso tra le parti, non può che riferirsi a quello annotato nella fattura di cortesia prodotta al documento n. 2, come tale solo parzialmente eseguito dall'opponente, la quale, dopo avere corrisposto le prime tre rate, ha omesso, presumibilmente per meri problemi di liquidità, di corrispondere le successive costringendo l'opposta, dopo un primo sollecito andato a vuoto, a depositare il ricorso per decreto ingiuntivo al fine di tutelare le proprie legittime ragioni di credito.
D'altro canto, anche a non volere tenere conto del messaggio prodotto al documento n. 4, la società opponente, su cui incombeva il relativo onere probatorio, non ha spiegato le ragioni per le quali avrebbe provveduto a corrispondere solo tre rate, l'importo di ognuna delle quali è esattamente uguale alla rateizzazione riportata in fattura il cui importo complessivo, nonostante a sua disposizione già dal mese di aprile 2023, è stato contestato solo a seguito della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo.
pagina 5 di 6 In tale senso, ritiene il Tribunale parimenti pretestuosa l'allegazione di illegittimità della decadenza dell'opposta dal beneficio del termine, i problemi di liquidità essendo tutt'altro che transeunti come dimostra lo sfratto per morosità emesso a suo carico e convalidato dal Tribunale di Monza in data
2.4.2024, nonché quella relativa alla mancata consegna delle dichiarazioni di conformità degli impianti di condizionamento realizzati, essendo avendo l'opposta prodotto con la memoria ex art. 171 ter n. 2
c.p.c. un file audio, liberamente valutabile dal Tribunale ed il cui contenuto non è stato specificamente contestato dalla controparte nella successiva memoria, contenente la dichiarazione di Tes_1
collaboratrice del FA, per di più indicata quale testimone, a dire della quale tali dichiarazioni erano state certamente consegnate.
La strumentalità dell'eccezione è confermata dalle tempistiche della diffida in quanto effettuata nei confronti di solo successivamente alla notifica del ricorso e del decreto Parte_2
ingiuntivo, la richiesta di pagamento dell'ulteriore somma di € 1.000,00 avanzata da quest'ultima essendo riferibile all'emissione di un'ulteriore copia dei medesimi documenti rispetto a quelli precedentemente consegnati.
Al rigetto dell'opposizione segue la conferma del decreto ingiuntivo, da dichiararsi definitivamente esecutivo, e la condanna dell'opponente alla rifusione integrale delle spese di lite sostenute nella presente fase di giudizio il cui ammontare, stante la semplicità delle questioni trattate, si liquida come da dispositivo sulla scorta dei compensi di poco superiori a quelli previsti dal D.M. n. 147/2022 per tutte le fasi espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 773/2024 emesso dal Tribunale di Monza in data 11.3.2024, da dichiararsi definitivamente esecutivo;
- in aderenza al principio di soccombenza, condanna in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., a rifondere a in persona del legale rapp.te p.t., le spese Controparte_1 di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 3.200,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima se ed in quanto non dovuta in quanto apparentemente detraibile, come per legge.
Così deciso in Monza in data 14 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
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