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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/07/2025, n. 2394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2394 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
37 composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott. Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere
Dott. Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. -
all'esito dell'udienza del 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2475 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Giannoccari, elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti;
Appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Ivanoe Ciocca, CP_1
elettivamente domiciliato come in atti
Appellato
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Alessia Mostocotto, elettivamente domiciliata come in atti
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 151/2024 del Tribunale di Civitavecchia, sez. lavoro, pubblicata in data 27/03/2024.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 26.1.2021, e ritualmente notificato, a seguito di ordinanza di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2019 0037587967000, di cui prendeva conoscenza CP_ attraverso accesso sul sito dell'Agenzia delle Entrate e con cui l' gli aveva intimato il pagamento della somma complessiva di € 5.983,27 dovuta a titolo di contributi previdenziali, oltre interessi legali e sanzioni, dovuti alla Gestione Separata per l'attività di lavoro autonomo svolta nell'anno contributivo 2012, in relazione ai redditi percepiti e non assoggettati a contribuzione obbligatoria presso altri Enti o Casse professionali. A tal fine parte ricorrente deduceva di svolgere la professione di ingegnere;
di essere iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma e di avere versato, per l'attività svolta come libero professionista, alla propria Cassa di appartenenza, il contributo integrativo, ed eccepiva la non assoggettabilità alla doppia contribuzione e la prescrizione quinquennale. CP_ L' si costitutiva eccependo il difetto di interesse ad agire non essendovi alcuna procedura esecutiva in atto assenza e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva anche eccependo la propria carenza di legittimazione Controparte_3 passiva.
Il Tribunale di Civitavecchia, con la sentenza impugnata, ritenuto unico legittimato passivo l'ente previdenziale, valendo la chiamata in causa dell' ome “denuntiatio litis”, ha dichiarato la nullità CP_4 della notifica dell'avviso di addebito ed ha rigettato per il resto il ricorso ritenendo che alla data del CP_ 12 luglio 2018, in cui il ricorrente aveva ricevuto la nota con cui l' aveva avanzato la propria pretesa creditoria, in epoca antecedente all'emissione dell'avviso di addebito, il credito non poteva ritenersi prescritto. Rilevava il primo giudice che decorrendo il termine di prescrizione dalla data di decadenza del termine di versamento dei contributi dovuti alla Gestione Separata coincidente con il
16 giugno dell'anno successivo a quello di imposta (e non dalla data della effettiva dichiarazione dei redditi), il credito non poteva ritenersi prescritto essendo stato il detto termine prorogato, per il 2012, dal DPCM del 6.6.2013 al 9.7.2013 senza sovrattassa e al 20.8.2013 con sovrattassa. Riteneva, inoltre, il primo giudice sussistenti i presupposti fattuali e normativi per l'iscrizione di ufficio alla gestione separata e la richiesta di pagamento dei relativi contributi.
Avverso tale sentenza ha proposto appello avente ad oggetto esclusivamente per Parte_1 il rigetto dell'eccezione di prescrizione, rappresentando che il 12 luglio 2018 non era la data CP_ dell'avvenuta notifica della nota dell' ma solo quella di emissione dell'avviso bonario e lamentando, comunque, l'erronea individuazione, da parte del giudice di primo grado, del termine di decorrenza della prescrizione quinquennale nella data del 20.8.2013 previsto dal DPCM del 13 giugno
2013, anziché in quella del 9.7.2013, cioè della scadenza fissata senza sovrattassa.
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, di dichiarare CP_ non dovuta la somma pretesa dall' CP_ Si è costituito l' resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto.
Anche l' si è costituita in giudizio insistendo per la propria Controparte_3 estromissione dal giudizio.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
Preliminarmente, con riferimento alla questione formulata dall per ottenere la declaratoria di CP_3 carenza di legittimazione passiva rispetto al giudizio e la propria estromissione dallo stesso, osserva la Corte che già il Tribunale si è pronunciato al riguardo rilevando che nelle ipotesi come la fattispecie CP_ in esame la legittimazione passiva spetta unicamente all' quale titolare della relativa potestà sanzionatoria, mentre l'eventuale domanda in opposizione formulata anche nei confronti del concessionario della gestione del servizio di riscossione tributi deve intendersi come mera
“denuntiatio litis”, che non vale ad attribuirgli la qualità di parte, e la riportata statuizione non è stata oggetto di impugnazione da parte di alcuno.
Tanto premesso, l'appello nei limiti in cui è stato proposto è fondato.
Costituisce principio di diritto ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata decorre dal momento in cui scade il termine per il pagamento degli stessi, e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (Cassazione civile n. 24186/2024).
L'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione a un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare a fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Il termine di prescrizione del credito contributivo decorre dal momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati".
Viene, quindi, in rilievo il D.lgs. n. 241/1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi" (Cass. n. 29836/2022).
Si osserva, inoltre, che il DPCM del 13.06.2013 ha prorogato la scadenza dei versamenti del saldo unico 2012, inizialmente fissata al 15.6.2013, alla data del 9.7.2013, senza alcuna maggiorazione
(lett. a), e alla data del 20.8.2013, con maggiorazione delle somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (lett. b), in relazione ai contribuenti che esercitano attività economiche.
Con l'unico motivo di appello, il ha censurato la sentenza di primo grado per avere il Parte_1
Tribunale fatto decorrere il termine di prescrizione dalla data del 20.8.2013, menzionato al punto b) del citato articolo 1 del DPCM del 13.6.2013, anziché dalla data del 9.7.2013.
La censura è fondata.
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'individuazione del termine di decorrenza della prescrizione, la previsione di cui alla lett. b) è irrilevante in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l'avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (Cass. n. 10273/2021).
Ed infatti, la diversa data offerta dal legislatore al contribuente, attraverso un'onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto - tant'è che all'obbligazione contributiva si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge - non muta il termine di scadenza dell'obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l'adempimento dell'obbligazione contributiva (Cass. n. 23040/2019, Cass. n. 21472/2020, Cass. N. 9588/2023).
Alla luce dei principi richiamati, nel caso in esame il dies a quo di decorrenza della prescrizione quinquennale per i contributi della Gestione Separata va fissato alla data del 9.07.2013, non rilevando né il momento della dichiarazione dei redditi effettuata dall'appellante né il secondo termine fissato dal DPCM per il versamento dei contributi con la maggiorazione, come invece ritenuto dal giudice CP_ di prime cure. Ne consegue che alla data del 12 luglio 2018 con cui l' a mezzo di avviso bonario, ha richiesto al il pagamento della pretesa contributiva da pagarsi entro il 9 luglio 2013, era Parte_1 già decorso il termine di prescrizione quinquennale. Alla stregua delle considerazioni che precedono dovrà quindi, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza gravata, ferma nel resto, dichiararsi non dovuta la somma oggetto dell'avviso di addebito n. 397 20190037587967000
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza nei CP_ confronti dell' con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Le spese di lite, in considerazione del tenore della decisione, possono essere integralmente compensate nei confronti dell' . Controparte_3
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, dichiara non dovuta dall'appellante la somma di euro 5.983,27 oggetto dell'avviso di addebito n. 397
20190037587967000. CP_ Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante che liquida, per il primo grado in € 1.865 e per il presente grado di giudizio in € 1.984 oltre, per entrambi, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Compensa integralmente tra e l' le spese del doppio grado. Parte_1 CP_4
Roma, 3 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa