Art. 14.
Per l'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge e per i due esercizi successivi, gli utili prodotti dalle societa' cooperative di cui al titolo terzo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette se imputati ad aumento gratuito delle quote di partecipazione in misura, per ciascun esercizio, non superiore al dieci per cento del valore nominale delle quote medesime.
Il rimborso del capitale ai soci costituisce reddito a tutti gli effetti, sia per la societa' che per i soci, nel periodo di imposta in cui le somme sono pagate, fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento della quota di partecipazione ai sensi del comma precedente.
Per l'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge e per i due esercizi successivi, gli utili prodotti dalle societa' cooperative di cui al titolo terzo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette se imputati ad aumento gratuito delle quote di partecipazione in misura, per ciascun esercizio, non superiore al dieci per cento del valore nominale delle quote medesime.
Il rimborso del capitale ai soci costituisce reddito a tutti gli effetti, sia per la societa' che per i soci, nel periodo di imposta in cui le somme sono pagate, fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento della quota di partecipazione ai sensi del comma precedente.