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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 23/10/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 64/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AV LA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 64/2022 promossa da:
, C.F. , nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]294 Torino (TO) 10143, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio
Alessi;
-opponente;
contro
( – già (doc. 1), con sede in Venezia-Mestre, via Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Terraglio, 63, in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, ( ) già con sede in Venezia-Mestre, via Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
Terraglio n. 63, in persona del legale rappresentante pro termpore, rappresentata e difesa dall'avv.
Marco RO;
pagina 1 di 11 -opposta avente a OGGETTO
opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.5.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
parte opponente: “ritenere e dichiarare in via preliminare il difetto di legittimazione attiva dell'odierna
convenuta e per l'effetto revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
-nel
merito ritenere e dichiarare estinto il rapporto fideiussorio dedotto in giudizio e per l'effetto revocare
l'opposto decreto n. 450/2021 emesso 23/11/2021 dal Tribunale di Enna perché infondato, ingiusto ed
illegittimo”;
parte opposta: “precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta” (di seguito le conclusioni formulate in sede di comparsa di costituzione “Nel merito: 3) Rigettare ogni domanda
degli opponenti, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che
[...]
è creditrice nei confronti degli opponenti di € 21.103,05 (ovvero quella diversa CP_1
somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via
equitativa) oltre ai successivi interessi di mora come richiesti in DI sul solo capitale dalla domanda
fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna del debitore al pagamento delle predette somme;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori
di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. applicabile ratione temporis si omette lo svolgimento del processo.
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 450/2021 con il quale si è ingiunto all'opponente Pt_1
pagina 2 di 11 il pagamento della somma di euro 21.103,05, oltre interessi e spese, in favore Parte_1
CP_ dell'opposta .
Quest'ultima, in seno al ricorso monitorio sfociato nel provvedimento opposto, indicò, quali titoli a sostegno delle proprie ragioni, il negozio di finanziamento “n. 95649 (doc. 3)” stipulato tra Banca
MO DE HI di Siena s.p.a. e in data 31.8.2016, nonché una Parte_2
fideiussione rilasciata dal in data 10.8.2016 in favore di MO DE HI di Siena per debiti Pt_1
di e dedusse di essere cessionaria del credito nascente dal finanziamento Parte_2
suddetto per averlo acquistato dalla creditrice originaria (MO dei HI) in uno alle connesse garanzie.
Il doc. 3 allegato consiste, precisamente, in un negozio di finanziamento, concesso da MO dei HI
di Siena in favore di per la somma di euro 30.000,00, destinato “a Parte_2
estinguere l'obbligazione derivante dal finanziamento Prestiquattro concluso in data 18.08.2016” e denominato “impresa cash”.
La fideiussione allegata dall'opposta (sempre doc. 3 allegato al ricorso monitorio) si riferisce a una
“sovvenzione” concessa da MO DE HI Di Siena alla società in data Parte_3
8.8.2016.
CP_ L'opponente eccepisce che il rapporto n. 95649, cui nel corpo del ricorso monitorio, come detto,
fa riferimento, è stato estinto mediante altro finanziamento e che la fideiussione legata al detto rapporto principale si è estinta con esso secondo le regole generali. Ne consegue, a dire del , che egli Pt_1
non può essere chiamato a rispondere per finanziamenti rispetto ai quali la fideiussione spesa dall'opposta non ha alcuna efficacia, quale sarebbe il finanziamento “impresa cash”, evidentemente distinto da quello cui la fideiussione prodotta in allegato al ricorso monitorio si riferisce.
Più ampiamente, il sostiene di non versare in alcuna posizione debitoria rispetto a MO DE Pt_1
pagina 3 di 11 HI di Siena, che si asserisce aver ceduto il credito all'opposta, e ciò per aver egli estinto qualsiasi debito preesistente.
L'opponente eccepisce ancora la carenza di legittimazione dell'opposta deducendo la mancanza in atti del contratto di cessione in forma completa e la conseguente insussistenza di prova alcuna in ordine alla
CP_ titolarità del credito in capo a .
CP_
replica evidenziando di aver speso, quale titolo, non già il “finanziamento Prestiquattro”, estinto con il finanziamento “impresa cash”, sibbene proprio quest'ultimo, e ciò come risulta dalla documentazione allegata al ricorso monitorio (sub doc. 3).
Evidenzia altresì l'opponente che, al di là di quanto possa dirsi con riguardo alla fideiussione prodotta nella fase monitoria -che si sostiene, comunque, essere collegata anche al finanziamento impresa cash,
dovendosi, in tesi, ritenere che quest'ultimo non abbia estinto il debito derivante dal finanziamento
Prestiquattro, ma ne abbia costituito mera rimodulazione-, in ogni caso, l'opposto ebbe a rilasciare altra fideiussione, fino a euro 25.000,00, per qualsiasi obbligazione di Distributori Alimentari nei confronti di Banca MO dei HI di Siena derivante da operazioni bancarie di qualsiasi natura “già consentite
o che venissero consentite” (doc. 9 comparsa di costituzione opposta).
CP_
contesta altresì l'eccezione relativa all'insussistenza di titolarità del credito in capo a essa opposta osservando di aver depositato la documentazione comprovante la titolarità del credito per avvenuta cessione da parte di MO dei HI di Siena e chiede il rigetto dell'opposizione.
Così riassunte, in estrema sintesi, le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
È infondata l'eccezione con cui il contesta l'avvenuta estinzione della posizione creditoria Pt_1
CP_ fatta valere da .
L'eccezione fa leva, precisamente, sulla circostanza per cui la fideiussione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, datata 10.8.2016, sarebbe collegata a un finanziamento già estinto: ne seguirebbe, a pagina 4 di 11 cascata, l'estinzione della fideiussione.
Un tale argomento, a prescindere dalla sua eventuale fondatezza, è superato dalla produzione di una
CP_ ulteriore fideiussione (doc. 9 comparsa di costituzione ) rilasciata dal e riferita a Pt_1
qualsivoglia debito di nei confronti di MO dei HI di Siena, presente Parte_2
o futuro, nonché dalla circostanza per cui, a prescindere dal n. indicato nel corpo del ricorso, il titolo
CP_ speso da in seno allo stesso è il finanziamento impresa cash del 31.8.2016 destinato a estinguere un pregresso finanziamento (detto Prestiquattro) e non già tale pregresso finanziamento estinto.
Poiché l'esistenza del finanziamento “impresa cash” non è contestata (v. art. 115 c.p.c.), e poiché non è
contestata nemmeno la fideiussione prodotta sub doc. 9, non pare revocabile in dubbio l'esistenza del credito avanzato nei confronti del , fideiussore per i debiti di Pt_1 Parte_2
verso MO dei HI di Siena sino a euro 25.000,00.
Difatti, mentre sussiste la prova del titolo creditorio, data dalla documentazione negoziale
(finanziamento impresa cash -sub doc.
3- e fideiussione -sub doc. 9-) e dalla mancata contestazione dell'erogazione delle somme oggetto del finanziamento, non v'è prova alcuna dell'estinzione del credito.
Tale prova non è raggiunta, come detto, dalla circostanza dell'avvenuta estinzione del finanziamento garantito con la fideiussione spesa in seno al ricorso monitorio, poiché sussiste altra fideiussione idonea
CP_ a fondare la responsabilità negoziale invocata da contro il e poiché il finanziamento Pt_1
posto a base della pretesa non è quello estinto sibbene quello che ha dato luogo all'estinzione del pregresso.
In altri termini, l'eccezione dell'opponente, là dove si sostiene l'insussistenza del credito per avvenuta estinzione, si risolve in una doglianza che riguarda altro rapporto, diverso dal credito fatto valere dall'opposta: l'eccezione riguarda, per espressa ammissione dell'opponente stesso, l'avvenuta pagina 5 di 11 estinzione non già del credito principale invocato dall'opposta, sibbene di un altro credito principale, e con esso della fideiussione che vincolava esso opponente per tale ultimo credito.
CP_ Se così è, basta rilevare che fa valere il credito fondato sul finanziamento impresa cash del
31.8.2016 e, quale fondamento dell'obbligazione del , produce la fideiussione con cui questi Pt_1
garantì, in favore di MO dei HI di Siena, i debiti della società Parte_3
presenti e futuri sino ad euro 25.000,00.
La fideiussione in questione non è stata in alcun modo disconosciuta né contestata dall'opponente,
salva la deduzione per cui la fideiussione non potrebbe essere anteriore alla insorgenza del credito poi azionato, mentre, nella specie, tutte le fideiussioni prodotte dall'opposta recano date antecedenti al negozio principale (doc. 3 fasc. monitorio, doc. 9 comparsa di costituzione).
Tale ultima doglianza non appare convincere poiché l'art. 1938 c.c. prevede la validità della fideiussione prestata per obbligazioni condizionali o future, purché sia previsto, in tale ultimo caso,
l'importo massimo garantito: nella specie tale importo massimo è previsto nella misura di euro
25.000,00.
Né può rilevarsi una qualche vessatorietà ex art. 1341 c.c., violazione di obblighi di correttezza in termini di mancato avviso al fideiussore prima della concessione di nuovo credito, o di abusività ex d.lgs. 206/2005, emergendo dagli atti sia la sottoscrizione ex art. 1341 c.c. sia che il fideiussore opponente è, ed era al momento della stipula, il rappresentante legale della società debitrice principale,
sia il rispetto della previsione legale di cui all'art. 1938 prima richiamato.
A diversa conclusione non conducono nemmeno le risultanze dell'istruttoria compiuta: in alcun modo,
difatti, risulta la prova dell'estinzione del debito derivante dal finanziamento impresa cash. A nulla,
infatti, è giovata la prova per testimoni assunta.
Non appare peraltro irrilevante evidenziare che, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità pagina 6 di 11 (se tutte, Cass. 2001 n. 13533), a fronte della prova dell'esistenza del titolo creditorio incombe sul debitore dimostrare l'avvenuto adempimento, cosa che, nella specie, il debitore non fa.
Il principio di persistenza del credito porta, quindi, a ritenere, una volta provata la stipula del negozio e la relativa erogazione (anche per mancata contestazione ex art. 115 c.p.c.), sussistente il debito del quale fideiussore di mentre nessuna prova sussiste in ordine Pt_1 Parte_2
all'adempimento o ad altra causa estintiva.
CP_ Risulta altresì provata la titolarità del credito in capo all'opposta .
Sul punto, va anzitutto detto che non appare condivisibile l'orientamento espresso da una parte della giurisprudenza di merito che, facendo leva sul combinato disposto degli artt. 2721 c. 1 – 2729 c. 3
c.p.c., esige, ai fini della prova della cessione del credito, la produzione del negozio di cessione escludendo che alla prova della stessa possa pervenirsi per altra via, anche presuntiva.
A tacer d'altro, tale orientamento non convince poiché la norma che limita la prova per testimoni in tema di contratti, per un verso, prevede che l'autorità giudiziaria possa comunque consentire la prova in questione e, per altro verso, è da intendersi riferita al contratto che costituisce la fonte dell'obbligazione e non già al collaterale negozio di cessione. Peraltro, non si tratta di dare la prova di un contratto, ma di provare la titolarità del credito.
Che la prova della cessione non esiga necessariamente la produzione del documento contrattuale è
riconosciuto anche dalla giurisprudenza della Corte regolatrice, la quale, anche nel più recente arresto
(Cass 2024 n. 3405) ha ammesso, come subito si dirà, la possibilità di pervenire alla prova dell'avvenuta cessione anche in assenza della produzione in giudizio del relativo contratto.
Secondo il citato arresto della Corte regolatrice (3405/2024) precisamente: “In tema di cessione di
crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei
pagina 7 di 11 contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione,
neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato
d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto,
nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente
allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019,
n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116). Non è
infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in
quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della
cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che
l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi
necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua
inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821)”.
Come si vede, la Corte afferma che il giudice deve procedere a un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale l'avviso di cessione, la sua precisione e la sua eventuale notificazione al debitore, specie se ad opera del cedente, possono assumere valore indiziario, unitamente a tutte le altre circostanze del caso.
Venendo al caso di specie, parte opposta ha dichiarato di essere titolare del credito azionato per averlo acquistato da Banca MO dei HI di Siena.
Risulta prodotto il contratto di cessione.
Risultano, poi, una serie di circostanze, gravi, precise e concordanti, che militano nel senso della sussistenza della titolarità del credito in capo all'opposta.
In tal senso, in particolare, preme osservare come non si spiega altrimenti il possesso, da parte di , CP_
pagina 8 di 11 dei titoli nei confronti del debitore principale e del fideiussore.
Oltre ai titoli, poi, l'opposta possiede documentazione ulteriore proveniente dal creditore originario,
quali: i) la diffida inviata da Banca MO dei HI al debitore principale, nonché ii) estratto conto su carta intestata MO dei HI di Siena.
Aggiungasi che, sebbene non avente una propria efficacia ai fini del perfezionamento della cessione e del coinvolgimento in seno alla stessa del credito azionato, la prova della pubblicazione in G.U. della cessione in questione acquisisce, alla luce delle circostanze sopra indicate, senz'altro rilevanza in chiave presuntiva.
Dunque, alla luce della produzione del negozio di cessione e del possesso, da parte dell'opposta, dei titoli e di ulteriore carteggio relativo al rapporto che si assume ceduto, nonché dell'avviso di cessione pubblicato in G.U., non può che ritenersi sussistente -anche ai sensi dell'art. 2729 c.c.- la prova della titolarità del credito in capo all'opposta.
Sussistono, in altri termini, una pluralità di indizi, gravi, precisi e concordanti, nel senso dell'effettiva titolarità del credito in capo all'opposta e segnatamente: esistenza del contratto di cessione di crediti tra l'originaria creditrice e l'attrice; esistenza del credito oggetto della cessione;
possesso dei titoli da parte dell'opposta; ulteriore documentazione contrattuale proveniente dal creditore originario posseduta dall'opposta.
Aggiungasi, solo per inciso, che, in ragione della mancata contestazione relativa all'esistenza del credito ceduto, l'interesse del debitore a contestare la legittimazione del cessionario appare alquanto ridotto: il debitore è infatti pur sempre protetto dalle disposizioni che, in caso di pagamento eseguito in favore del creditore apparente, escludono che il debitore possa essere chiamato a pagare due volte (art.
L'opposizione è quindi infondata e va rigettata. pagina 9 di 11 Occorre tuttavia ancora dare atto dell'inammissibilità dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.
formulata dall'opponente solo in seno alla comparsa conclusionale.
In seno alla comparsa conclusionale, segnatamente, l'opponente deduce di aver incardinato l'opposizione eccependo: “l'intervenuto fallimento della società debitrice principale e le relative
conseguenze sulla sorte della fideiussione …” consistenti, in particolare, nell'estinzione ex art. 1957
c.c. per mancata prova, da parte del creditore, di aver tempestivamente agito contro il debitore principale.
Senonché, in disparte il fatto che l'onere di provare l'avvenuta estinzione della fideiussione incombe sul fideiussore, trattasi di eccezione inammissibile in quanto del tutto nuova, non corrispondendo a verità che l'opposizione sia stata proposta eccependo l'intervenuta estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c., tanto meno sul presupposto del fallimento del debitore principale e della conseguente applicazione dell'art. 55 l.fall. che determina la scadenza dell'obbligazione: una tale eccezione viene infatti formulata solo in sede di comparsa conclusionale.
Basti allora ricordare che “l'eccezione di cui all'art. 1957, comma 1, c.c. é eccezione di decadenza,
come tale non rilevabile d'ufficio (il principio è del tutto pacifico e risulta affermato da questa Corte
fin da Cass. 17 giugno 1963, n. 1613” (cfr. Cass. 2018 n. 4373, ord.).
Di qui l'inammissibilità dell'eccezione in questione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di euro 5.077,00 (d.m. 55/14, parametri medi-controversie di valore ricompreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta l'opposizione;
pagina 10 di 11 condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite liquidate nella misura di euro 5.077,00, oltre accessori di legge.
Enna, 20.10.2025
Il GIUDICE
AV LA
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1189 c.c.).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AV LA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 64/2022 promossa da:
, C.F. , nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]294 Torino (TO) 10143, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio
Alessi;
-opponente;
contro
( – già (doc. 1), con sede in Venezia-Mestre, via Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Terraglio, 63, in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, ( ) già con sede in Venezia-Mestre, via Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
Terraglio n. 63, in persona del legale rappresentante pro termpore, rappresentata e difesa dall'avv.
Marco RO;
pagina 1 di 11 -opposta avente a OGGETTO
opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.5.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
parte opponente: “ritenere e dichiarare in via preliminare il difetto di legittimazione attiva dell'odierna
convenuta e per l'effetto revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
-nel
merito ritenere e dichiarare estinto il rapporto fideiussorio dedotto in giudizio e per l'effetto revocare
l'opposto decreto n. 450/2021 emesso 23/11/2021 dal Tribunale di Enna perché infondato, ingiusto ed
illegittimo”;
parte opposta: “precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta” (di seguito le conclusioni formulate in sede di comparsa di costituzione “Nel merito: 3) Rigettare ogni domanda
degli opponenti, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che
[...]
è creditrice nei confronti degli opponenti di € 21.103,05 (ovvero quella diversa CP_1
somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via
equitativa) oltre ai successivi interessi di mora come richiesti in DI sul solo capitale dalla domanda
fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna del debitore al pagamento delle predette somme;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori
di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. applicabile ratione temporis si omette lo svolgimento del processo.
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 450/2021 con il quale si è ingiunto all'opponente Pt_1
pagina 2 di 11 il pagamento della somma di euro 21.103,05, oltre interessi e spese, in favore Parte_1
CP_ dell'opposta .
Quest'ultima, in seno al ricorso monitorio sfociato nel provvedimento opposto, indicò, quali titoli a sostegno delle proprie ragioni, il negozio di finanziamento “n. 95649 (doc. 3)” stipulato tra Banca
MO DE HI di Siena s.p.a. e in data 31.8.2016, nonché una Parte_2
fideiussione rilasciata dal in data 10.8.2016 in favore di MO DE HI di Siena per debiti Pt_1
di e dedusse di essere cessionaria del credito nascente dal finanziamento Parte_2
suddetto per averlo acquistato dalla creditrice originaria (MO dei HI) in uno alle connesse garanzie.
Il doc. 3 allegato consiste, precisamente, in un negozio di finanziamento, concesso da MO dei HI
di Siena in favore di per la somma di euro 30.000,00, destinato “a Parte_2
estinguere l'obbligazione derivante dal finanziamento Prestiquattro concluso in data 18.08.2016” e denominato “impresa cash”.
La fideiussione allegata dall'opposta (sempre doc. 3 allegato al ricorso monitorio) si riferisce a una
“sovvenzione” concessa da MO DE HI Di Siena alla società in data Parte_3
8.8.2016.
CP_ L'opponente eccepisce che il rapporto n. 95649, cui nel corpo del ricorso monitorio, come detto,
fa riferimento, è stato estinto mediante altro finanziamento e che la fideiussione legata al detto rapporto principale si è estinta con esso secondo le regole generali. Ne consegue, a dire del , che egli Pt_1
non può essere chiamato a rispondere per finanziamenti rispetto ai quali la fideiussione spesa dall'opposta non ha alcuna efficacia, quale sarebbe il finanziamento “impresa cash”, evidentemente distinto da quello cui la fideiussione prodotta in allegato al ricorso monitorio si riferisce.
Più ampiamente, il sostiene di non versare in alcuna posizione debitoria rispetto a MO DE Pt_1
pagina 3 di 11 HI di Siena, che si asserisce aver ceduto il credito all'opposta, e ciò per aver egli estinto qualsiasi debito preesistente.
L'opponente eccepisce ancora la carenza di legittimazione dell'opposta deducendo la mancanza in atti del contratto di cessione in forma completa e la conseguente insussistenza di prova alcuna in ordine alla
CP_ titolarità del credito in capo a .
CP_
replica evidenziando di aver speso, quale titolo, non già il “finanziamento Prestiquattro”, estinto con il finanziamento “impresa cash”, sibbene proprio quest'ultimo, e ciò come risulta dalla documentazione allegata al ricorso monitorio (sub doc. 3).
Evidenzia altresì l'opponente che, al di là di quanto possa dirsi con riguardo alla fideiussione prodotta nella fase monitoria -che si sostiene, comunque, essere collegata anche al finanziamento impresa cash,
dovendosi, in tesi, ritenere che quest'ultimo non abbia estinto il debito derivante dal finanziamento
Prestiquattro, ma ne abbia costituito mera rimodulazione-, in ogni caso, l'opposto ebbe a rilasciare altra fideiussione, fino a euro 25.000,00, per qualsiasi obbligazione di Distributori Alimentari nei confronti di Banca MO dei HI di Siena derivante da operazioni bancarie di qualsiasi natura “già consentite
o che venissero consentite” (doc. 9 comparsa di costituzione opposta).
CP_
contesta altresì l'eccezione relativa all'insussistenza di titolarità del credito in capo a essa opposta osservando di aver depositato la documentazione comprovante la titolarità del credito per avvenuta cessione da parte di MO dei HI di Siena e chiede il rigetto dell'opposizione.
Così riassunte, in estrema sintesi, le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
È infondata l'eccezione con cui il contesta l'avvenuta estinzione della posizione creditoria Pt_1
CP_ fatta valere da .
L'eccezione fa leva, precisamente, sulla circostanza per cui la fideiussione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, datata 10.8.2016, sarebbe collegata a un finanziamento già estinto: ne seguirebbe, a pagina 4 di 11 cascata, l'estinzione della fideiussione.
Un tale argomento, a prescindere dalla sua eventuale fondatezza, è superato dalla produzione di una
CP_ ulteriore fideiussione (doc. 9 comparsa di costituzione ) rilasciata dal e riferita a Pt_1
qualsivoglia debito di nei confronti di MO dei HI di Siena, presente Parte_2
o futuro, nonché dalla circostanza per cui, a prescindere dal n. indicato nel corpo del ricorso, il titolo
CP_ speso da in seno allo stesso è il finanziamento impresa cash del 31.8.2016 destinato a estinguere un pregresso finanziamento (detto Prestiquattro) e non già tale pregresso finanziamento estinto.
Poiché l'esistenza del finanziamento “impresa cash” non è contestata (v. art. 115 c.p.c.), e poiché non è
contestata nemmeno la fideiussione prodotta sub doc. 9, non pare revocabile in dubbio l'esistenza del credito avanzato nei confronti del , fideiussore per i debiti di Pt_1 Parte_2
verso MO dei HI di Siena sino a euro 25.000,00.
Difatti, mentre sussiste la prova del titolo creditorio, data dalla documentazione negoziale
(finanziamento impresa cash -sub doc.
3- e fideiussione -sub doc. 9-) e dalla mancata contestazione dell'erogazione delle somme oggetto del finanziamento, non v'è prova alcuna dell'estinzione del credito.
Tale prova non è raggiunta, come detto, dalla circostanza dell'avvenuta estinzione del finanziamento garantito con la fideiussione spesa in seno al ricorso monitorio, poiché sussiste altra fideiussione idonea
CP_ a fondare la responsabilità negoziale invocata da contro il e poiché il finanziamento Pt_1
posto a base della pretesa non è quello estinto sibbene quello che ha dato luogo all'estinzione del pregresso.
In altri termini, l'eccezione dell'opponente, là dove si sostiene l'insussistenza del credito per avvenuta estinzione, si risolve in una doglianza che riguarda altro rapporto, diverso dal credito fatto valere dall'opposta: l'eccezione riguarda, per espressa ammissione dell'opponente stesso, l'avvenuta pagina 5 di 11 estinzione non già del credito principale invocato dall'opposta, sibbene di un altro credito principale, e con esso della fideiussione che vincolava esso opponente per tale ultimo credito.
CP_ Se così è, basta rilevare che fa valere il credito fondato sul finanziamento impresa cash del
31.8.2016 e, quale fondamento dell'obbligazione del , produce la fideiussione con cui questi Pt_1
garantì, in favore di MO dei HI di Siena, i debiti della società Parte_3
presenti e futuri sino ad euro 25.000,00.
La fideiussione in questione non è stata in alcun modo disconosciuta né contestata dall'opponente,
salva la deduzione per cui la fideiussione non potrebbe essere anteriore alla insorgenza del credito poi azionato, mentre, nella specie, tutte le fideiussioni prodotte dall'opposta recano date antecedenti al negozio principale (doc. 3 fasc. monitorio, doc. 9 comparsa di costituzione).
Tale ultima doglianza non appare convincere poiché l'art. 1938 c.c. prevede la validità della fideiussione prestata per obbligazioni condizionali o future, purché sia previsto, in tale ultimo caso,
l'importo massimo garantito: nella specie tale importo massimo è previsto nella misura di euro
25.000,00.
Né può rilevarsi una qualche vessatorietà ex art. 1341 c.c., violazione di obblighi di correttezza in termini di mancato avviso al fideiussore prima della concessione di nuovo credito, o di abusività ex d.lgs. 206/2005, emergendo dagli atti sia la sottoscrizione ex art. 1341 c.c. sia che il fideiussore opponente è, ed era al momento della stipula, il rappresentante legale della società debitrice principale,
sia il rispetto della previsione legale di cui all'art. 1938 prima richiamato.
A diversa conclusione non conducono nemmeno le risultanze dell'istruttoria compiuta: in alcun modo,
difatti, risulta la prova dell'estinzione del debito derivante dal finanziamento impresa cash. A nulla,
infatti, è giovata la prova per testimoni assunta.
Non appare peraltro irrilevante evidenziare che, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità pagina 6 di 11 (se tutte, Cass. 2001 n. 13533), a fronte della prova dell'esistenza del titolo creditorio incombe sul debitore dimostrare l'avvenuto adempimento, cosa che, nella specie, il debitore non fa.
Il principio di persistenza del credito porta, quindi, a ritenere, una volta provata la stipula del negozio e la relativa erogazione (anche per mancata contestazione ex art. 115 c.p.c.), sussistente il debito del quale fideiussore di mentre nessuna prova sussiste in ordine Pt_1 Parte_2
all'adempimento o ad altra causa estintiva.
CP_ Risulta altresì provata la titolarità del credito in capo all'opposta .
Sul punto, va anzitutto detto che non appare condivisibile l'orientamento espresso da una parte della giurisprudenza di merito che, facendo leva sul combinato disposto degli artt. 2721 c. 1 – 2729 c. 3
c.p.c., esige, ai fini della prova della cessione del credito, la produzione del negozio di cessione escludendo che alla prova della stessa possa pervenirsi per altra via, anche presuntiva.
A tacer d'altro, tale orientamento non convince poiché la norma che limita la prova per testimoni in tema di contratti, per un verso, prevede che l'autorità giudiziaria possa comunque consentire la prova in questione e, per altro verso, è da intendersi riferita al contratto che costituisce la fonte dell'obbligazione e non già al collaterale negozio di cessione. Peraltro, non si tratta di dare la prova di un contratto, ma di provare la titolarità del credito.
Che la prova della cessione non esiga necessariamente la produzione del documento contrattuale è
riconosciuto anche dalla giurisprudenza della Corte regolatrice, la quale, anche nel più recente arresto
(Cass 2024 n. 3405) ha ammesso, come subito si dirà, la possibilità di pervenire alla prova dell'avvenuta cessione anche in assenza della produzione in giudizio del relativo contratto.
Secondo il citato arresto della Corte regolatrice (3405/2024) precisamente: “In tema di cessione di
crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei
pagina 7 di 11 contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione,
neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato
d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto,
nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente
allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019,
n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116). Non è
infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in
quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della
cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che
l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi
necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua
inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821)”.
Come si vede, la Corte afferma che il giudice deve procedere a un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale l'avviso di cessione, la sua precisione e la sua eventuale notificazione al debitore, specie se ad opera del cedente, possono assumere valore indiziario, unitamente a tutte le altre circostanze del caso.
Venendo al caso di specie, parte opposta ha dichiarato di essere titolare del credito azionato per averlo acquistato da Banca MO dei HI di Siena.
Risulta prodotto il contratto di cessione.
Risultano, poi, una serie di circostanze, gravi, precise e concordanti, che militano nel senso della sussistenza della titolarità del credito in capo all'opposta.
In tal senso, in particolare, preme osservare come non si spiega altrimenti il possesso, da parte di , CP_
pagina 8 di 11 dei titoli nei confronti del debitore principale e del fideiussore.
Oltre ai titoli, poi, l'opposta possiede documentazione ulteriore proveniente dal creditore originario,
quali: i) la diffida inviata da Banca MO dei HI al debitore principale, nonché ii) estratto conto su carta intestata MO dei HI di Siena.
Aggiungasi che, sebbene non avente una propria efficacia ai fini del perfezionamento della cessione e del coinvolgimento in seno alla stessa del credito azionato, la prova della pubblicazione in G.U. della cessione in questione acquisisce, alla luce delle circostanze sopra indicate, senz'altro rilevanza in chiave presuntiva.
Dunque, alla luce della produzione del negozio di cessione e del possesso, da parte dell'opposta, dei titoli e di ulteriore carteggio relativo al rapporto che si assume ceduto, nonché dell'avviso di cessione pubblicato in G.U., non può che ritenersi sussistente -anche ai sensi dell'art. 2729 c.c.- la prova della titolarità del credito in capo all'opposta.
Sussistono, in altri termini, una pluralità di indizi, gravi, precisi e concordanti, nel senso dell'effettiva titolarità del credito in capo all'opposta e segnatamente: esistenza del contratto di cessione di crediti tra l'originaria creditrice e l'attrice; esistenza del credito oggetto della cessione;
possesso dei titoli da parte dell'opposta; ulteriore documentazione contrattuale proveniente dal creditore originario posseduta dall'opposta.
Aggiungasi, solo per inciso, che, in ragione della mancata contestazione relativa all'esistenza del credito ceduto, l'interesse del debitore a contestare la legittimazione del cessionario appare alquanto ridotto: il debitore è infatti pur sempre protetto dalle disposizioni che, in caso di pagamento eseguito in favore del creditore apparente, escludono che il debitore possa essere chiamato a pagare due volte (art.
L'opposizione è quindi infondata e va rigettata. pagina 9 di 11 Occorre tuttavia ancora dare atto dell'inammissibilità dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.
formulata dall'opponente solo in seno alla comparsa conclusionale.
In seno alla comparsa conclusionale, segnatamente, l'opponente deduce di aver incardinato l'opposizione eccependo: “l'intervenuto fallimento della società debitrice principale e le relative
conseguenze sulla sorte della fideiussione …” consistenti, in particolare, nell'estinzione ex art. 1957
c.c. per mancata prova, da parte del creditore, di aver tempestivamente agito contro il debitore principale.
Senonché, in disparte il fatto che l'onere di provare l'avvenuta estinzione della fideiussione incombe sul fideiussore, trattasi di eccezione inammissibile in quanto del tutto nuova, non corrispondendo a verità che l'opposizione sia stata proposta eccependo l'intervenuta estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c., tanto meno sul presupposto del fallimento del debitore principale e della conseguente applicazione dell'art. 55 l.fall. che determina la scadenza dell'obbligazione: una tale eccezione viene infatti formulata solo in sede di comparsa conclusionale.
Basti allora ricordare che “l'eccezione di cui all'art. 1957, comma 1, c.c. é eccezione di decadenza,
come tale non rilevabile d'ufficio (il principio è del tutto pacifico e risulta affermato da questa Corte
fin da Cass. 17 giugno 1963, n. 1613” (cfr. Cass. 2018 n. 4373, ord.).
Di qui l'inammissibilità dell'eccezione in questione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di euro 5.077,00 (d.m. 55/14, parametri medi-controversie di valore ricompreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta l'opposizione;
pagina 10 di 11 condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite liquidate nella misura di euro 5.077,00, oltre accessori di legge.
Enna, 20.10.2025
Il GIUDICE
AV LA
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1189 c.c.).