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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 07/03/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3234/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3234/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIERACCI Parte_1 C.F._1
PAOLO ( ed elettivamente domiciliato presso il predetto Email_1
difensore, via Carducci n. 13, San Giuliano Terme (PI)
e da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GRIECO Parte_2 C.F._2
ANTONELLA ( ed elettivamente domiciliato presso il Email_2
predetto difensore, via Giusti n. 18, Pisa avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno confermato la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui all'accordo depositato in PCT e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO: - che e , il 17 luglio 1997, contraevano, in Roccapiemonte Parte_1 Parte_2
(SA) matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Grumo Nevano
(NA) al n. 29, parte II, serie B, anno 1997;
- che dall'unione dei due sono nati due figli, , il 19 dicembre 1998 e , il 12 febbraio Per_1 Per_2
2004;
- che ha, ora, proposto domanda per ottenere la pronunzia di cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898 e domandando, in punto di condizioni accessorie, porsi a suo carico l'onere di contribuire al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non ancora Per_2 economicamente autosufficiente, con la somma di € 250,00 mensili, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie;
- che si costituiva in giudizio nulla opponendo alla pronuncia di cessazione Parte_2
degli effetti civili del matrimonio ma domandando, da parte sua, porsi a carico del ricorrente l'onere di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 300,00 mensili, più Istat, in Per_2
aggiunta al 50% delle spese straordinarie, nonché prevedersi a carico del medesimo ricorrente l'onere di versare direttamente al figlio la somma di € 300,00 mensili in caso di perdita del lavoro o Per_1
di eventuale difficoltà lavorativa;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che, nelle more dell'udienza di comparizione, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e che, pertanto, l'udienza veniva trasformata in modalità cartolare;
- che in data 9 marzo 2016, il Tribunale di Pisa – dopo la comparizione dei coniugi davanti al
Presidente in data 12 febbraio 2016 - ha omologato la separazione personale dei coniugi, con decreto n. cron. 3611/16, r.g.
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che il Tribunale reputa rispondenti agli interessi morali e materiali del figlio , nonché Per_2
congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Roccapiemonte (SA) il 17 luglio 1997 tra e , trascritto nei registri dello stato Parte_1 Parte_2
civile del Comune di Grumo Nevano (NA) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1997, n. 29, parte II, serie B.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
PONE a carico di , a titolo di contributo al mantenimento del figlio , Parte_1 Per_2 maggiorenne ma non economicamente indipendente e oggi convivente con la madre, l'onere di corrispondere la somma di € 3.600,00 all'anno mediante versamento sul c/c bancario allo stesso intestato con le forme e nei tempi concordati con lo stesso, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso;
nel caso in cui il figlio decida di trasferire Persona_3
la propria residenza col padre la Sig.ra verserà allo stesso a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento la somma di € 3.600,00 all'anno mediante versamento sul c/c bancario allo stesso intestato con le forme e nei tempi concordati con lo stesso, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso.
DISPONE che i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie e documentate sostenute dal figlio maggiorenne non economicamente indipendente
- a titolo meramente esemplificativo: libri di studio, tasse universitarie, mezzi di Persona_3
trasporto, mensa, attività sportive, visite mediche, apparecchi per la salute - sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che il Sig. e la Sig.ra Parte_1 Pt_2
, si obbligano a versare direttamente al figlio maggiorenne , in caso di
[...] Persona_4
perdita del lavoro, la somma di euro 300,00 mensili, oltre aggiornamento ISTAT sino al momento del reperimento di una nuova occupazione. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Grumo Nevano (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 7 marzo 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3234/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIERACCI Parte_1 C.F._1
PAOLO ( ed elettivamente domiciliato presso il predetto Email_1
difensore, via Carducci n. 13, San Giuliano Terme (PI)
e da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GRIECO Parte_2 C.F._2
ANTONELLA ( ed elettivamente domiciliato presso il Email_2
predetto difensore, via Giusti n. 18, Pisa avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno confermato la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui all'accordo depositato in PCT e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO: - che e , il 17 luglio 1997, contraevano, in Roccapiemonte Parte_1 Parte_2
(SA) matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Grumo Nevano
(NA) al n. 29, parte II, serie B, anno 1997;
- che dall'unione dei due sono nati due figli, , il 19 dicembre 1998 e , il 12 febbraio Per_1 Per_2
2004;
- che ha, ora, proposto domanda per ottenere la pronunzia di cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898 e domandando, in punto di condizioni accessorie, porsi a suo carico l'onere di contribuire al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non ancora Per_2 economicamente autosufficiente, con la somma di € 250,00 mensili, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie;
- che si costituiva in giudizio nulla opponendo alla pronuncia di cessazione Parte_2
degli effetti civili del matrimonio ma domandando, da parte sua, porsi a carico del ricorrente l'onere di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 300,00 mensili, più Istat, in Per_2
aggiunta al 50% delle spese straordinarie, nonché prevedersi a carico del medesimo ricorrente l'onere di versare direttamente al figlio la somma di € 300,00 mensili in caso di perdita del lavoro o Per_1
di eventuale difficoltà lavorativa;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che, nelle more dell'udienza di comparizione, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e che, pertanto, l'udienza veniva trasformata in modalità cartolare;
- che in data 9 marzo 2016, il Tribunale di Pisa – dopo la comparizione dei coniugi davanti al
Presidente in data 12 febbraio 2016 - ha omologato la separazione personale dei coniugi, con decreto n. cron. 3611/16, r.g.
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che il Tribunale reputa rispondenti agli interessi morali e materiali del figlio , nonché Per_2
congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Roccapiemonte (SA) il 17 luglio 1997 tra e , trascritto nei registri dello stato Parte_1 Parte_2
civile del Comune di Grumo Nevano (NA) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1997, n. 29, parte II, serie B.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
PONE a carico di , a titolo di contributo al mantenimento del figlio , Parte_1 Per_2 maggiorenne ma non economicamente indipendente e oggi convivente con la madre, l'onere di corrispondere la somma di € 3.600,00 all'anno mediante versamento sul c/c bancario allo stesso intestato con le forme e nei tempi concordati con lo stesso, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso;
nel caso in cui il figlio decida di trasferire Persona_3
la propria residenza col padre la Sig.ra verserà allo stesso a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento la somma di € 3.600,00 all'anno mediante versamento sul c/c bancario allo stesso intestato con le forme e nei tempi concordati con lo stesso, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso.
DISPONE che i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie e documentate sostenute dal figlio maggiorenne non economicamente indipendente
- a titolo meramente esemplificativo: libri di studio, tasse universitarie, mezzi di Persona_3
trasporto, mensa, attività sportive, visite mediche, apparecchi per la salute - sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che il Sig. e la Sig.ra Parte_1 Pt_2
, si obbligano a versare direttamente al figlio maggiorenne , in caso di
[...] Persona_4
perdita del lavoro, la somma di euro 300,00 mensili, oltre aggiornamento ISTAT sino al momento del reperimento di una nuova occupazione. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Grumo Nevano (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 7 marzo 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina