Art. 5.
L'assegno suppletivo di cui all' art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 810 , e' elevato da lire 30.000 a lire 90.000 annue ed dovuto - a modifica di quanto disposto dall'art. 1 del citato decreto n. 810 - ai titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari di prima categoria sprovvisti di assegno di superinvalidita'. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 4 maggio 1951, n. 306 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "L'assegno suppletivo di cui all' art. 5 della legge 29 aprile 1949, n. 221 , e' elevato da L. 90.000 a lire 150.000 annue."
L'assegno suppletivo di cui all' art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 810 , e' elevato da lire 30.000 a lire 90.000 annue ed dovuto - a modifica di quanto disposto dall'art. 1 del citato decreto n. 810 - ai titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari di prima categoria sprovvisti di assegno di superinvalidita'. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 4 maggio 1951, n. 306 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "L'assegno suppletivo di cui all' art. 5 della legge 29 aprile 1949, n. 221 , e' elevato da L. 90.000 a lire 150.000 annue."