Art. 8. Conto consuntivo 1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo redatto in termini di competenza e di cassa.
2. Il conto consuntivo e' redatto secondo la classificazione di cui all'articolo 1.
3. Il rendiconto finanziario espone i risultati conseguiti durante l'esercizio in ordine al bilancio di previsione della soprintendenza.
Esso e' redatto secondo la stessa articolazione del bilancio di previsione ed espone i relativi dati distintamente per la competenza e per i residui secondo lo schema di cui al regolamento per l'amministrazione e contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 .
4. Il conto economico, redatto in conformita' al preventivo economico di cui all'articolo 2, deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.
5. Al conto consuntivo e' annessa la situazione amministrativa che deve evidenziare i risultati di cassa e della gestione dei residui secondo lo schema di cui al regolamento richiamato nel comma 3.
6. Il conto consuntivo, redatto dal soprintendente, e' sottoposto, unitamente ad una nota illustrativa del soprintendente stesso, all'esame del collegio dei revisori dei conti, che redige apposita relazione, almeno quindici giorni prima della riunione fissata dal ((consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106)) per la deliberazione di competenza.
7. Il ((consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106)) delibera il conto consuntivo entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
8. Entro quindici giorni dalla delibera il conto consuntivo e' trasmesso, unitamente alle relazioni di cui al comma 6, ad una copia dell'estratto conto della banca tesoriere ed alla deliberazione del ((consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106)) , al Ministero per i beni e le attivita' culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'approvazione di competenza.
2. Il conto consuntivo e' redatto secondo la classificazione di cui all'articolo 1.
3. Il rendiconto finanziario espone i risultati conseguiti durante l'esercizio in ordine al bilancio di previsione della soprintendenza.
Esso e' redatto secondo la stessa articolazione del bilancio di previsione ed espone i relativi dati distintamente per la competenza e per i residui secondo lo schema di cui al regolamento per l'amministrazione e contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 .
4. Il conto economico, redatto in conformita' al preventivo economico di cui all'articolo 2, deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.
5. Al conto consuntivo e' annessa la situazione amministrativa che deve evidenziare i risultati di cassa e della gestione dei residui secondo lo schema di cui al regolamento richiamato nel comma 3.
6. Il conto consuntivo, redatto dal soprintendente, e' sottoposto, unitamente ad una nota illustrativa del soprintendente stesso, all'esame del collegio dei revisori dei conti, che redige apposita relazione, almeno quindici giorni prima della riunione fissata dal ((consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106)) per la deliberazione di competenza.
7. Il ((consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106)) delibera il conto consuntivo entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
8. Entro quindici giorni dalla delibera il conto consuntivo e' trasmesso, unitamente alle relazioni di cui al comma 6, ad una copia dell'estratto conto della banca tesoriere ed alla deliberazione del ((consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106)) , al Ministero per i beni e le attivita' culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'approvazione di competenza.