Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 30/04/2026, n. 2790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2790 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02790/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00716/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 716 del 2026, proposto da
IO IC, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giorgio la Molara, in persona del rappresentante legale p.t., non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 2781/2024 emessa dal Consiglio di Stato e notificata in forma esecutiva e mai eseguita dall'Autorità Amministrativa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa OL RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di questo T.A.R. n. 4800 del 9 ottobre 2019 confermata dal Consiglio di Stato (anche nella motivazione) con sentenza n. 2781 del 21 marzo 2024 con la quale è stata annullata la delibera di Giunta comunale n. 59 del 19 aprile 2018 del Comune di San Giorgio la Molara che aveva disposto la revoca del concorso pubblico indetto con la precedente delibera di Giunta comunale n. 121 del 18 dicembre 2014.
Premette il ricorrente, di aver lavorato per 14 anni in forza di contratti a tempo determinato (più volte prorogati) alle dipendenze del Comune di San Giorgio la Molara, come Istruttore Tecnico Direttivo - Categoria D Posizione economica D3 - profilo di Responsabile del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo e, che:
- con delibera di Giunta Comunale n. 121 del 18 dicembre 2014 il predetto Comune avviava una procedura di stabilizzazione, con l’indizione di un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e parziale (24 ore settimanali) di n. 1 posto di “Istruttore Tecnico Direttivo - categoria D – Posizione economica D3 – profilo di Responsabile del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo”, ai sensi dell’art. 4 comma 6 del d.l. n. 101 del 31 agosto 2013, convertito dalla legge n. 125/2013;
- in particolare, con la determina n. 33 Reg. Settore - 246 Reg. Generale del 3 luglio 2015 veniva approvato lo schema di bando di concorso, rettificato, poi, con successiva determina n. 36 del 31 luglio 2015;
- il bando di concorso veniva, poi, pubblicato dal 20 luglio 2015 al 19 agosto 2015, mentre con determina n. 43 Reg. Settore - 331 Reg. Generale del 10 settembre 2015 venivano ammessi alle prove del concorso 11 candidati, tra cui l’interessato (odierno ricorrente);
- con Delibera di G.C. n. 93 del 22 dicembre 2015 veniva nominata la commissione di concorso;
- ciò, nondimeno, con deliberazione n. 59 del 19 aprile 2018 la Giunta Comunale di San Giorgio la Molara, su proposta di delibera di iniziativa del Sindaco n. 62 del 19 aprile 2018, deliberava la revoca dell'efficacia della Delibera n. 121 del 18 dicembre 2014, nonché di tutti gli atti amministrativi successivi e consequenziali;
- detta deliberazione veniva impugnata con ricorso al T.A.R. il quale la annullava con sentenza n. 4800 del 9 ottobre 20219, confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2781 del 21 marzo 2024.
Rappresenta il ricorrente che, nonostante la sentenza del Consiglio di Stato sia stata notificata al Comune, quest’ultimo non avrebbe ancora provveduto alla riattivazione della procedura concorsuale di stabilizzazione di cui al bando di concorso in questione; pertanto, l’interessato ha proposto la presente azione di esecuzione del giudicato chiedendo anche la nomina, in caso di persistenza nell’inadempimento, di un Commissario ad acta con il compito di provvedere in via sostitutiva; nell’ipotesi in cui non fosse più possibile l’ottemperanza alle statuizioni giudiziali il ricorrente ha chiesto, in via subordinata, il risarcimento dei danni.
Non si è costituito il Comune intimato.
Alla camera di consiglio del 14 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Il Comune di San Giorgio la Molara dopo la sentenza di annullamento ad opera del T.A.R. della revoca della procedura di stabilizzazione deliberata nel 2014 non ha poi, a quanto risulta, dato seguito al concorso cui ha partecipato il ricorrente (nessun elemento di segno diverso emerge dagli atti di causa o è stato altrimenti fornito dal Comune non costituito in giudizio); tutto ciò, nonostante la procedura fosse già in una fase avanzata (ammissione dei candidati e nomina della Commissione di concorso; cfr. parte in fatto).
Da quanto precede deve essere ordinato al Comune intimato di eseguire il giudicato nascente dalla pronuncia del T.A.R. nel termine di 90 (novanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza riattivando la procedura concorsuale in questione.
Scaduto infruttuosamente il predetto termine, previa espressa istanza da notificare a cura di parte ricorrente, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta, il Prefetto di Benevento, con potestà di delega ad idoneo funzionario in servizio presso lo stesso ufficio, con assegnazione di ulteriore termine di 90 (novanta) giorni.
Il compenso per l’attività eventualmente svolta dal commissario, comprensivo delle spese, ad incarico espletato, sarà liquidato a sua richiesta con separata ordinanza e posto a carico della parte inadempiente.
Si precisa che la nomina del commissario e finanche il suo eventuale insediamento non escludono la persistente responsabilità dell’ente ad ogni effetto di legge e non precludono l’emanazione degli atti comunque necessari all’ottemperanza (cfr. Ad. Plenaria n. 8/2021).
Non vi è necessità di esaminare la domanda di risarcimento dei danni in quanto articolata solo in via subordinata nel caso in cui non fosse più possibile dare esecuzione al giudicato (eventualità allo stato non preventivabile).
Le spese di lite seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini in cui in motivazione.
Condanna l’amministrazione soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore della parte ricorrente, liquidate nella complessiva somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge e alla refusione del contributo unificato (ove dovuto e versato).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN CU, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
OL RI, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| OL RI | AN CU |
IL SEGRETARIO