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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/06/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE composto dai magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 578 dell'anno 2025, vertente
TRA
, (C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Stefania Toscano;
ricorrente
E
, (C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._2
Salvador De Bahia (BRASILE) il 08.02.1981, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Vetere;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con Controparte_1
in data 8.2.2020 nel Comune di Rende, dalla cui unione non nascevano figli, deduceva
[...]
che la comunione morale e materiale dei coniugi si era definitivamente deteriorata in conseguenza delle insorte incomprensioni e incompatibilità caratteriali, chiedeva, pertanto, dichiararsi la separazione giudiziale dal coniuge.
Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla richiesta del ricorrente in merito alla pronuncia di separazione, chiedendo, tuttavia, la pronuncia di addebito a carico del ricorrente, dovendo attribuirsi in via esclusiva a quest'ultimo la crisi coniugale, oltre che un contributo per il proprio mantenimento in considerazione della disparità reddituale tra i coniugi.
All'udienza del 13.6.2025, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, pronunciati i provvedimenti provvisori ed urgenti, le parti chiedevano la pronuncia parziale di separazione e la causa veniva riservata per la decisione al Collegio.
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L'esame delle allegazioni in atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, confermata anche dal contegno della resistente che non si è opposta alla separazione, la quale, pertanto, deve essere accolta.
Con riguardo agli ulteriori profili connessi alla separazione deve disporsi il prosieguo della attività istruttoria con gli adempimenti di cui alla separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
;
[...]
- dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Rende per quanto di sua competenza;
- rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 25.6.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma
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