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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/04/2025, n. 5552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5552 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico Elena Fulgenzi riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 5837/2022 di Ruolo generale affari contenziosi
TRA l'Avv. Umberto De Cesare, C.F. che si rappresenta e difende in proprio C.F._1 ex art. 86 c.p.c.,
-LA-
E n Roma, C.F. con sede in , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 inRoma, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro-tempore signor CP_2
rappresentato e difeso dall' Avv. Alessandra Giudice
[...]
-appellato - Oggetto: appello avverso la sentenza n. 25276/2021 del 30.07.2021, depositata il 25.11.2021, dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma,
FATTO E DIRITTO 1. In data 07/12/2018, il depositava ricorso per decreto ingiuntivo innanzi CP_1
l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma per oneri condominiali insoluti nei confronti del condòmino Avv. Umberto De Cesare . A supporto della domanda venivano allegati, in copia conforme, i verbali assembleari ed i relativi riparti di spesa. 2. Il Giudice di Pace, emetteva il D.I. n. 3764/2019 del 22.01.19, dep.to il 12.02.2019, immediatamente esecutivo, per la somma di Euro 4.666,98, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e le spese del procedimento. In data 15.03.2019 il decreto era notificato unitamente all'atto di precetto e opposto dall'odierno LA in data 23.04.2019 il quale eccepiva di aver estinto il proprio debito con diversi pagamenti;
che difettava la prova scritta del credito del condominio e che il ricorso per decreto ingiuntivo non era stato anticipato da un atto di messa in mora con conseguente prescrizione del credito. CP_ Si costituiva il , ribadendo che il d.i. opposto veniva Controparte_1 concesso dall'Ufficio del GdP di Roma sulla base dei verbali d'assemblea e dei relativi riparti di spesa approvati e non impugnati. Il Condominio aveva tempestivamente contabilizzato tutti i pagamenti effettuati dall'Avv. De Cesare senza che vi fosse necessità di preventiva formale messa in mora ai fini dell'ingiunzione. Non poteva pagina 1 di 5 essere maturata alcuna prescrizione in ragione sia delle molteplici ricognizioni di debito effettuate dallo stesso De Cesare, sia mediante l'imputazione della compensazione verso precise voci di morosità condominiale sia in ragione della sua presenza personale in assemblea nelle riunioni in cui era prevista la discussione della sua morosità.
3. Con la sentenza n. 25276/2021 del 30/07/2021, depositata il 25/11/2021 il Giudice di Pace confermava il decreto ingiuntivo rigettando l'opposizione e condannando l'odierno LA ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento della somma di euro 400,00 in ragione della temerarietà dell'opposizione proposta.
4. Con il primo motivo di impugnazione l'LA ha eccepito l'omessa decisione sul punto decisivo della causa e la violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, per avere il Giudice di pace omesso l'esame e la conseguente pronunzia sulle ricevute di pagamento quietanzate per i corrispondenti titoli che dimostravano l'estinzione del credito. Con secondo motivo di impugnazione l'LA ha reiterato l'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. decorrente dall'approvazione dei singoli consuntivi non essendo stata la pretesa del preceduta da alcun atto di CP_1 messa in mora né essendo ravvisabile in atti alcun atto di riconoscimento di debito Con terzo motivo l'LA sostiene che non vi fossero i presupposti per la sua condanna al pagamento della somma di euro 400,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con ultimo motivo l'LA sostiene che sia illegittima la condanna al pagamento della somma di € 125,00 per esborsi non dovuti prevista nel capo relativo alle spese della sentenza impugnata.
5. Si è costituito il appellato eccependo preliminarmente l'inammissibilità CP_1 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per difetto di specificità dei motivi e chiedendo l'immediata definizione del giudizio con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. Sempre in via preliminare il censura i toni e le espressioni usate dall'LA ai sensi CP_1 dell'art. 89 c.p.c. chiedendo di cancellare tutte le espressioni sconvenienti/offensive utilizzate dall'Avv. De Cesare nei propri scritti difensivi. Sui singoli motivi di appello il ribadisce che gli importi di cui alle quietanze CP_1 prodotte sono stati debitamente contabilizzati dall'Amministrazione condominiale sicché l'importo ingiunto deve ritenersi dovuto già al netto delle medesime. Sul punto l'Avv. De Cesare non ha fornito alcuna prova contraria. Come, infatti, ampiamente – e contabilmente – provato già nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, l'Amministrazione condominiale aveva già illo tempore tempestivamente provveduto a defalcare i crediti del condòmino di cui alle quietanze prodotte dallo stesso, sicché l'importo ingiunto risulta al netto delle somme di cui alle quietanze Al contrario l'Avv. De Cesare, tanto nel primo grado quanto nel presente giudizio di gravame, fornisce al Giudicante una versione contabilmente confusa e del tutto generica. Come rilevato dal Giudice di pace il decreto è stato correttamente emesso sulla base dei verbali assembleari di approvazione dei bilanci i e dei relativi riparti di spesa nel rispetto dell'art. 63 bis disp.att. c.c. non essendo necessario alcun preventivo atto di messa in mora. Mentre, per quanto concerne l'asserita eccezione di intervenuta pagina 2 di 5 prescrizione l'opponente ha operato più di una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. con conseguente rinuncia di ogni presunta intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2937 c.c... Quanto infine alla condanna di primo grado al pagamento di € 125,00, a titolo di “spese di questo giudizio” il ammettendo l'errore rileva che sarebbe stato CP_1 sufficiente, per l'odierno LA, attivare la procedura di cui all'art. 287, e ss., c.p.c., senza alcuna necessità di proporre appello ovvero potendo risolvere stragiudizialmente la questione. Il ha quindi concluso chiedendo : “- in via preliminare: accertare e CP_1 dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Avv. Umberto De Cesare ai sensi e per gli effetti dell'art. 342, c. I° a) e b), c.p.c. per le ragioni supra esposte e provate, con tutte le conseguenze di legge, ivi compresa la totale conferma della sentenza appellata;
- in via subordinata sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Avv. Umberto De Cesare ai sensi e per gli effetti dell'art. 348-bis, c. I°, c.p.c. per le ragioni supra esposte e provate, con tutte le conseguenze di legge, ivi compresa la totale conferma della sentenza appellata;
- ulteriormente, in via preliminare: accertare e dichiarare l'utilizzo di espressioni offensive e/o sconvenienti da parte dell'Avv. De Cesare all'interno dei propri scritti difensivi e, per l'effetto, che l'Ill.mo Giudice Voglia, mediante la pronuncia dell'Ordinanza prevista ex art. 89, comma 2°, c.p.c., ordinare la cancellazione di tutte le espressioni sconvenienti/offensive utilizzate dall'Avv. De Cesare nei propri scritti difensivi;
- in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari, nel merito: rigettare l'appello proposto dall'Avv. De Cesare in quanto del tutto infondato, sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata. In ogni caso, condannare parte LA alle spese e competenze professionali difensive del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, CAP ed oneri accessori. In ogni caso, con condanna dell'LA, anche in questa sede, alla refusione del risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c..
3. L'appello è infondato rispetto a tutti i motivi di appello ad eccezione dell'ultimo relativo alla somma di euro 125,00 imputata all'LA per esborsi non dovuti . Preliminarmente ritiene il giudicante che l'LA anche se in modo ripetitivo e confuso abbia sufficientemente esplicitato i motivi d'impugnazione enunciando le ragioni per le quali la decisione sarebbe erronea così rispettando il precetto di cui all'art. 342 c.p.c..
Tenuto conto, poi, in ordine alla richiesta di cancellazione delle frasi sconvenienti ed offensive, che il appellato si duole di un generico tono delle difese non CP_1 consono adottato dall'LA senza , tuttavia, indicare quali siano le particolari espressioni denunciate e tenuto conto che le espressioni usate dal convenuto non rivelano un intento offensivo nei confronti della controparte, non può essere accolta la domanda di cui all'art. 89 c.p.c. Ciò premesso , non è fondato il primo motivo di impugnazione.
pagina 3 di 5 Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità dal quale questo Giudice non ritiene di discostarsi quello secondo cui ( Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19527 del 09/11/2012) Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace ( tra le tante Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 450 del 14/01/2020) Nella specie tale onere del deve ritenersi adempiuto sulla base della stessa CP_1 documentazione prodotta dall'LA . Le ricevute prodotte contengono, infatti, le imputazioni di pagamento del creditore ad oneri condominiali già maturati e tale imputazione risulta poi esplicitata nell'estratto conto del 9 ottobre 2018 . Quanto alla necessità di preventiva messa in mora , in conformità alla giurisprudenza di legittimità ( cfr. Cassazione civile sez. II, 14/09/2017 n.21313), va rilevato che nessuna norma condiziona l'emanazione di un decreto ingiuntivo o la proposizione di una domanda giudiziale alla messa in mora del debitore ex art. 1219 c.c., atto che ha unicamente l'effetto di determinare un momento di decorrenza degli interessi .Tale principio opera anche in ambito condominiale in quanto ai sensi dell'art. 1129 c.c e 63 disp. att. c.c. non è previsto alcun obbligo per l'amministratore di agire in via monitoria senza previa messa in mora. Infondata è pure l'eccezione di prescrizione sollevata dall'LA . Va premesso che dal ricorso per decreto ingiuntivo risulta che il abbia CP_1 richiesto il conguaglio riscaldamento 2016/2017 pari a 3.204,51 approvato dall'assemblea del 25 ottobre 2017; conguaglio finale ricostruzione rete fognaria per euro 374,0 approvato dall'assemblea del 7 aprile 2010 ; residuo conguaglio lavori caldaia e contabilizzatori pari ad euro 1088,38 approvato nell'assemblea del 24 ottobre 2011 Per i crediti nascenti da obbligazioni periodiche, l'art. 2948 n. 4 c.c. fissa il termine di prescrizione in cinque anni;
tra tali obbligazioni rientrano gli oneri condominiali, rispetto ai quali la decorrenza della prescrizione è da rapportarsi alla data della delibera di approvazione del rendiconto delle spese e del relativo stato di riparto. Agli oneri condominiali straordinari, non trattandosi di spese periodiche, si applica la prescrizione ordinaria decennale. Ciò premesso non sono sicuramente prescritti i crediti per conguaglio finale ricostruzione rete fognaria per euro 374,0 ed il credito per residuo conguaglio lavori caldaia e contabilizzatori pari ad euro 1088,38 trattandosi di crediti per lavori straordinari pagina 4 di 5 con conseguente prescrizione decennale ed essendo stato il decreto ingiuntivo notificato in data 15.03.2019 . Ma lo stesso è a dirsi anche con riferimento al conguaglio riscaldamento 2016/2017 pari a 3.204,51 approvato dall'assemblea del 25 ottobre 2017 in quanto alla data di notificazione del decreto ingiuntivo del 15 marzo 2019 non era decorso neppure il termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. decorrente dalla data dell'assemblea del 25 ottobre 2017. Alla luce di quanto sinora rilevato non appare fondato ad avviso del Tribunale neppure il motivo di impugnazione relativo alla condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 400,00 liquidata equitativamente dal Giudice di pace ex art. 96 c.p.c. . L'evidente infondatezza dei motivi di opposizione e l'estrema difficoltà di lettura degli atti di parte LA , contenenti ripetizioni e gratuite accuse di falsità, hanno, infatti, rallentato ingiustificatamente l'accertamento del diritto della controparte ben potendo, quindi, essere qualificati come abuso del processo. La sentenza impugnata va, quindi, riformata soltanto nel senso di escludere la voce delle spese di lite per “esborsi” indicata nel capo della liquidazione delle spese che anche il appellato ha riconosciuto non essere dovute. CP_1
Considerata la soccombenza del appellato soltanto per tale ultimo motivo CP_1 le spese devono essere compensate nella misura di 1/5 e poste a carico dell'LA nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.m. 55/14
P. Q. M.
- in parziale riforma della sentenza n. 25276/2021 del 30.07.2021, depositata il 25.11.2021, dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, dichiara non dovuta la somma di euro 125,00 liquidata in detta pronuncia a titolo di esborsi;
- conferma la sentenza impugnata per tutto il resto;
- compensa fra le parti le spese di lite nella misura di 1/5 e condanna l'LA alla rifusione al della restante parte che liquida in euro 4..000,00 oltre Iva , cap. e CP_1 rimborso forfettario spese generali
Così deciso in Roma il 10 aprile 2025 Il Giudice
Elena Fulgenzi
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