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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 19/03/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N.RG. 46/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 46 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dall'Avv. MARIANNA Parte_1
SEGNALINI
Ricorrente
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. SEBASTIANO
CUBEDDU
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha CP_1
proposto opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale la medesima aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari ai fini della concessione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222/84, non riscontrati dall' in sede di visita di revisione. CP_1
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al Rg.n. 2387/2023, il CTU nominato dal Giudice, dott. in accordo con quanto emerso in sede Persona_1
amministrativa, negava la sussistenza dei predetti requisiti.
Rispetto a questo accertamento, la ricorrente ha quindi depositato contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt.414 e 445 bis comma 6
c.p.c., con il quale ha chiesto al Tribunale di “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente all'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla data della visita di revisione del 18.05.2022 o dalla data di Giustizia da erogarsi nei modi e nella misura previsti dall'art. 1 della legge n. 222/84 e conseguentemente
CONDANNARE l' in persona del Presidente legale rapp.te p.t., al CP_1
pagamento in favore della ricorrente dell'assegno di invalidità ex art. 1 legge n.
222/84 con decorrenza di giustizia, oltre interessi legali su ciascuna rata delle rispettive scadenze al saldo”.
Si è costituito nel presente giudizio l' , nella persona del legale CP_1
rappresentante, eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni e contestando, nel merito, la fondatezza della domanda.
Ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza medico-legale, la causa è stata discussa all'udienza del 18.03.2025, sostituita da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (depositate dalla sola difesa di parte ricorrente), e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come osservato in premessa, all'esito degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non sono state riscontrate in capo alla ricorrente le condizioni sanitarie legittimanti la concessione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84. La ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo come le gravi patologie di cui soffre integrerebbero i requisiti sanitari necessari per ottenere la prestazione richiesta.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 1 della L. 222/84, l'assegno ordinario di invalidità spetta “all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Nel caso di specie, il CTU della precedente fase di giudizio, dott. Per_1
dopo aver sottoposto a visita la ricorrente e scrupolosamente esaminato
[...]
la documentazione medica versata in atti, ha così ricostruito il quadro patologico della periziata: “Esiti di pregressa mastectomia destra (6-2017) per carcinoma duttale infiltrante G3 e ricostruzione immediata con espansore, di successivo intervento chirurgico di sostituzione della protesi mammaria destra per contrattura capsulare severa e adeguamento controlaterale (3-2018), di ulteriore intervento chirurgico di sostituzione della protesi mammaria a destra e mastopessi di rimodellamento della mammella sinistra (2-2020).
Spondilodiscoartrosi lombo-sacrale e segni radiologici di coxartrosi e gonartrosi bilaterale a moderato impegno funzionale. Esiti di intervento chirurgico di osteotomia per correzione alluce valgo bilaterale (5-2023).
Sindrome ansioso depressiva endoreattiva di grado lieve”.
Il CTU ha poi evidenziato come pur essendo stata la ricorrente sottoposta, in passato, “a plurimi interventi chirurgici a carico della mammella destra
(mastectomia per carcinoma duttale infiltrante nel 2017, sostituzione della protesi mammaria nel 2018 e nel 2020) e della mammella sinistra (intervento di adeguamento nel 2018 e mastopessi di rimodellamento nel 2020)”, “la malattia neoplastica non presenta né segni di ripresa, né residui esiti disfunzionali significativi”.
Quanto ai “ disturbi a carico della colonna lombo-sacrale con moderato impegno funzionale e la sindrome ansioso depressiva endoreattiva”, l'ausiliario ha ritenuto che gli stessi, seppure idonei, nel complesso, ad incidere negativamente sul completo benessere della ricorrente, provocando una riduzione del pieno vigore fisico, un maggiore dispendio energetico e l'aumento dei tempi di recupero dalla fatica, tuttavia “non risultano di rilevanza tale da ridurre in modo permanente a meno di un terzo la capacità di lavoro della Sig.ra in occupazioni confacenti alle sue attitudini (addetta alle pulizie e Parte_1 cuoca).”
Orbene, tali conclusioni ben posson essere condivise in questa sede, in quanto coerenti con i rilievi oggettivi e le argomentazioni scientifiche esposte, nonché immuni da vizi logici.
Del resto, in replica alle osservazioni critiche pervenute dal CTP di parte ricorrente, il CTU ha chiaramente specificato che “Alla nostra visita medico legale la Sig.ra ha riferito episodi di lombosciatalgia, stato ansioso e Parte_1
insonnia e all'esame obiettivo abbiamo rilevato la riduzione della mobilità articolare del rachide di circa 1/4 nei movimenti di flesso-estensione e di rotazione, con passaggi posturali e deambulazione risultati autonomi e del tutto normali”, ribadendo, pertanto, “che il complesso menomativo a carico dell'apparato osteoarticolare e la sindrome ansioso depressiva endoreattiva da cui è affetta la ricorrente…. non sono risultati di gravità tale da ridurre in modo permanente a meno di un terzo la capacità di lavoro della Sig.ra Parte_1
in occupazioni confacenti alle sue attitudini”.
[...]
Rispetto ai puntuali e circostanziati apprezzamenti contenuti nell'elaborato peritale, la ricorrente ha espresso per lo più generiche doglianze, senza muovere però alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare.
Le sue affermazioni in merito all'operato del CTU, quindi, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. In altri termini, la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessata, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla capacità lavorativa che si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi alla luce della refertazione medica versata in atti (certificato psichiatrico del 14.01.2025 e certificato ortopedico del
21.12.2024), la quale non contiene alcuna specifica indicazione in ordine all'aggravamento delle patologie già riscontrate e valutate in sede di ATP.
In conclusione, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto del ricorso.
Rinvenendosi in atti la dichiarazione reddituale prevista dall'art. 152 disp. att.
c.p.c., le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
Per lo stesso motivo, le spese della CTU espletata nell'ambito del procedimento di ATP iscritto al n.rg. 2387/23, già liquidate in quella sede e poste provvisoriamente a carico dell' , devono essere poste definitivamente a CP_1 carico dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU espletata nell'ambito CP_1
del procedimento di ATP n. rg. 2387/2023, già liquidate. Tivoli, 19/03/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 46 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dall'Avv. MARIANNA Parte_1
SEGNALINI
Ricorrente
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. SEBASTIANO
CUBEDDU
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha CP_1
proposto opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale la medesima aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari ai fini della concessione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222/84, non riscontrati dall' in sede di visita di revisione. CP_1
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al Rg.n. 2387/2023, il CTU nominato dal Giudice, dott. in accordo con quanto emerso in sede Persona_1
amministrativa, negava la sussistenza dei predetti requisiti.
Rispetto a questo accertamento, la ricorrente ha quindi depositato contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt.414 e 445 bis comma 6
c.p.c., con il quale ha chiesto al Tribunale di “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente all'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla data della visita di revisione del 18.05.2022 o dalla data di Giustizia da erogarsi nei modi e nella misura previsti dall'art. 1 della legge n. 222/84 e conseguentemente
CONDANNARE l' in persona del Presidente legale rapp.te p.t., al CP_1
pagamento in favore della ricorrente dell'assegno di invalidità ex art. 1 legge n.
222/84 con decorrenza di giustizia, oltre interessi legali su ciascuna rata delle rispettive scadenze al saldo”.
Si è costituito nel presente giudizio l' , nella persona del legale CP_1
rappresentante, eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni e contestando, nel merito, la fondatezza della domanda.
Ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza medico-legale, la causa è stata discussa all'udienza del 18.03.2025, sostituita da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (depositate dalla sola difesa di parte ricorrente), e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come osservato in premessa, all'esito degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non sono state riscontrate in capo alla ricorrente le condizioni sanitarie legittimanti la concessione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84. La ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo come le gravi patologie di cui soffre integrerebbero i requisiti sanitari necessari per ottenere la prestazione richiesta.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 1 della L. 222/84, l'assegno ordinario di invalidità spetta “all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Nel caso di specie, il CTU della precedente fase di giudizio, dott. Per_1
dopo aver sottoposto a visita la ricorrente e scrupolosamente esaminato
[...]
la documentazione medica versata in atti, ha così ricostruito il quadro patologico della periziata: “Esiti di pregressa mastectomia destra (6-2017) per carcinoma duttale infiltrante G3 e ricostruzione immediata con espansore, di successivo intervento chirurgico di sostituzione della protesi mammaria destra per contrattura capsulare severa e adeguamento controlaterale (3-2018), di ulteriore intervento chirurgico di sostituzione della protesi mammaria a destra e mastopessi di rimodellamento della mammella sinistra (2-2020).
Spondilodiscoartrosi lombo-sacrale e segni radiologici di coxartrosi e gonartrosi bilaterale a moderato impegno funzionale. Esiti di intervento chirurgico di osteotomia per correzione alluce valgo bilaterale (5-2023).
Sindrome ansioso depressiva endoreattiva di grado lieve”.
Il CTU ha poi evidenziato come pur essendo stata la ricorrente sottoposta, in passato, “a plurimi interventi chirurgici a carico della mammella destra
(mastectomia per carcinoma duttale infiltrante nel 2017, sostituzione della protesi mammaria nel 2018 e nel 2020) e della mammella sinistra (intervento di adeguamento nel 2018 e mastopessi di rimodellamento nel 2020)”, “la malattia neoplastica non presenta né segni di ripresa, né residui esiti disfunzionali significativi”.
Quanto ai “ disturbi a carico della colonna lombo-sacrale con moderato impegno funzionale e la sindrome ansioso depressiva endoreattiva”, l'ausiliario ha ritenuto che gli stessi, seppure idonei, nel complesso, ad incidere negativamente sul completo benessere della ricorrente, provocando una riduzione del pieno vigore fisico, un maggiore dispendio energetico e l'aumento dei tempi di recupero dalla fatica, tuttavia “non risultano di rilevanza tale da ridurre in modo permanente a meno di un terzo la capacità di lavoro della Sig.ra in occupazioni confacenti alle sue attitudini (addetta alle pulizie e Parte_1 cuoca).”
Orbene, tali conclusioni ben posson essere condivise in questa sede, in quanto coerenti con i rilievi oggettivi e le argomentazioni scientifiche esposte, nonché immuni da vizi logici.
Del resto, in replica alle osservazioni critiche pervenute dal CTP di parte ricorrente, il CTU ha chiaramente specificato che “Alla nostra visita medico legale la Sig.ra ha riferito episodi di lombosciatalgia, stato ansioso e Parte_1
insonnia e all'esame obiettivo abbiamo rilevato la riduzione della mobilità articolare del rachide di circa 1/4 nei movimenti di flesso-estensione e di rotazione, con passaggi posturali e deambulazione risultati autonomi e del tutto normali”, ribadendo, pertanto, “che il complesso menomativo a carico dell'apparato osteoarticolare e la sindrome ansioso depressiva endoreattiva da cui è affetta la ricorrente…. non sono risultati di gravità tale da ridurre in modo permanente a meno di un terzo la capacità di lavoro della Sig.ra Parte_1
in occupazioni confacenti alle sue attitudini”.
[...]
Rispetto ai puntuali e circostanziati apprezzamenti contenuti nell'elaborato peritale, la ricorrente ha espresso per lo più generiche doglianze, senza muovere però alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare.
Le sue affermazioni in merito all'operato del CTU, quindi, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. In altri termini, la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessata, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla capacità lavorativa che si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi alla luce della refertazione medica versata in atti (certificato psichiatrico del 14.01.2025 e certificato ortopedico del
21.12.2024), la quale non contiene alcuna specifica indicazione in ordine all'aggravamento delle patologie già riscontrate e valutate in sede di ATP.
In conclusione, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto del ricorso.
Rinvenendosi in atti la dichiarazione reddituale prevista dall'art. 152 disp. att.
c.p.c., le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
Per lo stesso motivo, le spese della CTU espletata nell'ambito del procedimento di ATP iscritto al n.rg. 2387/23, già liquidate in quella sede e poste provvisoriamente a carico dell' , devono essere poste definitivamente a CP_1 carico dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU espletata nell'ambito CP_1
del procedimento di ATP n. rg. 2387/2023, già liquidate. Tivoli, 19/03/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli