Sentenza 25 ottobre 2022
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 15/04/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
PP MAIO Presidente Paola BRIGUORI Consigliere PP MIGNEMI Consigliere relatore Oriella MARTORANA Consigliere Marco FRATINI Consigliere pronuncia la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al n. 60482 del registro di segreteria, avverso
la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna n. 209 del 25.10.2022;
promosso da:
- Società RI SA e IS S.S., p.i. 02390650907, in persona del suo legale rappresentante, con sede in Terralba (SS), alla località Prunaiola Case Sparse s.n.c.,
- AN TA, c.f.: [...], nata a [...], il 22 ottobre 1983, residente a [...],
- MO IE, c.f.: [...], nato a [...],
64/2026 il 25 novembre 1982, residente in [...], alla Località Prunaiola Case Sparse s.n.c.,
tutti rappresentati e difesi dall’Avvocato Fabio Giuseppe Lucchesi, c.f.:
[...], che dichiara di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni ai seguenti indirizzi p.e.c.:
fabiogiuseppelucchesi@ordineavvocatiroma.org e fax 06.69304782 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla Via Bormida, n.
1,
- Appellanti -
contro
- Procura Regionale presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna;
- Procura generale della Corte dei conti.
- Appellate -
VISTO l’atto d’appello;
VISTI gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, nell’udienza dell’11 marzo 2026, svolta con l’assistenza del segretario, Dott.ssa Alessia Spirito, data per letta la relazione del relatore, Cons. PP MI, l’Avvocato Fabio Giuseppe Lucchesi, per gli appellanti, e il Pubblico ministero, V.P.G. Cons. Chiara Vetro;
FATTO
1. Con atto del 25 marzo 2021, la Procura presso la Corte dei conti –
Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna citava in giudizio la Società RI SA e IS s.s., SA TA, legale rappresentante della società, e IS IE, altro socio della ridetta società agricola, per vederli condannare al risarcimento del danno di euro 105.791,95 (di cui euro 54.428,00, ricevuti in data 28 settembre 2011, a titolo di anticipo ed euro 54.428,00, ricevuti in data 5 agosto 2013, a titolo di saldo finale), oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia, causato all’A.R.G.E.A.
per l’illecita percezione di contributi pubblici relativi al Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Misura 121, richiesti con la domanda n.
94759004636 (prot. A.R.G.E.A. n. 4040 del 29 giugno 2009).
In particolare, con nota pervenuta il 31.5.2019, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, in applicazione dell’art. 129 disp. att. c.p.p.,
informava la Procura erariale della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti, tra gli altri, di SA TA, per l’imputazione dei reati di cui all’art. 110 c.p. e 640-bis c.p., perché, in concorso con IU DO - socio unico e legale rappresentante della AK s.r.l. -, con artifici e raggiri consistiti nell’emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, inducendo in errore l’A.R.G.E.A., procurava alla Società RI SA e IS s.s.,
di cui era socia e legale rappresentante, un ingiusto profitto consistito nell’ottenimento dei ridetti contributi per l’agricoltura.
Secondo la Procura erariale, le indagini della Guardia di finanza avevano evidenziato che il finanziamento in discussione era stato ottenuto mediante la produzione di titoli di spesa e altri documenti fittizi, prodotti allo scopo di dimostrare costi non effettivamente sostenuti.
In particolare, il riferimento era a sette fatture, esattamente elencate nell’atto di citazione, aventi ad oggetto la fornitura e posa in opera di recinzioni perimetrali, cancelli, riattamento strada interpoderale e pavimentazione paddock, per un importo totale di euro 200.100,00.
Secondo la Procura, i documenti risultavano emessi e quietanzati dalla AK s.r.l., legalmente rappresentata da DO IU, avente come oggetto sociale demolizioni e sterri, costruzioni e ricostruzioni di edifici civili, industriali, artigianali e monumentali, completi di impianti e di opere connesse ed accessorie.
Detti documenti erano corredati dalle relative dichiarazioni liberatorie controfirmate da SA TA e risultavano pagati con bonifici a favore della AK s.r.l., a valere su un conto intestato al socio IE IS.
Peraltro, era risultato che la AK s.r.l. non avesse strutture operative, né personale, né i mezzi e le attrezzature meccaniche indispensabili per lo svolgimento delle attività di cui all’oggetto sociale.
Le fatture erano caratterizzate da estrema genericità, attesa la mancanza di precisi riferimenti ai terreni su cui le prestazioni erano state eseguite e alla durata dei lavori.
Inoltre, non erano stati rinvenuti contratti o documenti - anche amministrativi
- afferenti ai lavori stessi, né i documenti di trasporto attestanti la destinazione dei materiali necessari per la realizzazione degli interventi.
Le fatture del 2011, inoltre, non risultavano essere state annotate in contabilità, né nel registro IVA acquisti.
Ancora, l’Organo requirente evidenziava che, dagli accertamenti compiuti in ordine ai rapporti finanziari tra i soggetti coinvolti, era emerso un versamento, tramite assegni, da parte della AK s.r.l., in favore del IS, della somma complessiva di euro 13.400,00, che, secondo la prospettazione attorea, costituiva una restituzione connessa alle operazioni di cui alle fatture in contestazione.
La società beneficiaria, quindi, ai fini della liquidazione del contributo, in concorso con altri individui non soggetti alla giurisdizione contabile, aveva artatamente precostituito e utilizzato un apparato documentale rappresentato da fatture e dichiarazioni liberatorie non corrispondenti a prestazioni e forniture ricevute, che soltanto attraverso la complessa attività investigativa dei militari operanti era stato possibile portare alla luce.
Secondo la prospettazione attorea, l’illecito era riferibile, a titolo doloso, con vincolo di solidarietà, alla Società RI SA e IS s.s., a SA TA, socia e legale rappresentante della società, nonché a IS IE, che aveva agito in nome e per conto della rappresentante legale.
2. La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna, con la sentenza n. 209 del 2022, ripercorsi analiticamente i fatti di causa, riteneva, anzitutto, sussistente l’occultamento doloso del danno e, pertanto, rigettava l’eccezione di prescrizione.
Rigettava, altresì, l’eccezione di nullità dell’atto di citazione per la violazione degli art. 163, c. 3, n. 5 e 164, c. 4, c.p.c., considerato che l’atto introduttivo, in ordine al petitum e alla causa petendi, non presentava carenze contenutistiche tali da comprometterne l’attitudine ad instaurare il pieno contraddittorio.
Inoltre, riteneva insussistente la violazione dell’art. 86, c. 2, lett. f), c.g.c.,
secondo cui l’atto di citazione deve contenere “l’indicazione degli elementi di prova che supportano la domanda e l’elenco dei documenti offerti in comunicazione”, poiché, nel caso, la Procura aveva “non solo correttamente riportato l’indice delle fonti di prova prodotte, ma [aveva] specificato nello stesso che parte della documentazione probatoria era versata nel fascicolo processuale mediante supporti DVD.” (sentenza, pag. 16).
Secondo il giudice territoriale, le modalità di produzione dei documenti adottate dalla Procura erariale non erano atte a determinare l’eccepita nullità dell’atto di citazione, né la sua inammissibilità e neppure l’inutilizzabilità della prova, sia perché si trattava di sanzioni non previste dal codice di giustizia contabile, sia perché, comunque, risultava possibile cogliere la relazione esistente tra i documenti contenuti nel DVD ed i fatti oggetto di contestazione.
Nel merito, accoglieva la domanda della Procura, ritenendo che vi fosse stato un sostanziale sviamento dal programma originariamente previsto, con conseguente mancato raggiungimento degli obiettivi in funzione dei quali era stato assegnato ed erogato il finanziamento pubblico, a nulla rilevando che i lavori e le attività fossero stati regolarmente eseguiti.
Il bando di gara prevedeva, infatti, che le spese ammissibili a contributo erano quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale e dovevano corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture o, ove ciò non fosse possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
I lavori in economia erano ammissibili solo ove la prestazione volontaria fosse svolta dallo stesso beneficiario e/o dai componenti del nucleo familiare nell’ambito della propria azienda, previa dichiarazione del beneficiario (art.
11).
Inoltre, secondo il bando, l’avere reso false dichiarazioni comportava l’esclusione dal sostegno e il recupero degli importi già corrisposti (art. 16).
Tanto premesso, la Sezione territoriale evidenziava come, in applicazione del criterio del “più probabile che non”, il corredo probatorio fosse atto a dimostrare che le transazioni finanziarie, in entrata e in uscita, connesse agli investimenti per i quali l’impresa agricola aveva percepito il contributo costituivano flussi di denaro nulli, poiché intese a rappresentare fittiziamente la sopportazione di costi per l’esecuzione degli interventi previsti, avendovi, invece, provveduto in proprio e in economia.
Secondo il primo giudice, anche il riversamento, da parte del IS alla AK s.r.l., della somma di euro 13.400,00, lungi dall’essere dimostrato che costituisse la restituzione di una somma corrisposta a garanzia della buona esecuzione delle opere commissionate, doveva collocarsi nell’ambito del più complesso quadro di scambio di titoli di spesa e quietanze, a fronte di prestazioni inesistenti.
Precisava, altresì, la Sezione che “in ipotesi di pubbliche contribuzioni per la realizzazione di iniziative imprenditoriali, si configura come illecita la percezione di pubblici benefici a fronte di spese giustificate da fatture false, attestanti prestazioni da parte di terzi rivelatesi insussistenti, anche laddove il percipiente abbia altrimenti provveduto alla realizzazione dell’iniziativa prevista. In tali casi, infatti, l’erogazione deve intendersi indebitamente corrisposta, a nulla rilevando la realizzazione del progetto. Proprio in quanto
<contributo>, l’erogazione pubblica presuppone, infatti, la realtà ed effettività del costo al quale si riferisce, tanto che, se l’onere non è stato effettivamente sopportato dal richiedente, viene meno la ragione stessa della provvidenza.” (sentenza, pag. 22).
I convenuti dovevano ritenersi responsabili del pregiudizio arrecato al pubblico erario, corrispondente all’intero aiuto percepito, poiché la falsa dichiarazione di spese non realmente sostenute determina il venir meno del diritto del percettore alla misura di sostegno e, quindi, comporta l’obbligo di restituzione integrale di quanto ottenuto.
Tale pregiudizio era da ricondurre causalmente alle dichiarazioni e alle produzioni dei convenuti, effettuate nella piena consapevolezza della divergenza tra la situazione di fatto e quella rappresentata all’Ente finanziatore.
Pertanto, la condotta dei convenuti era da qualificarsi come dolosa, in quanto volontariamente e scientemente finalizzata alla produzione ed esibizione di titoli di spesa e quietanze rivelatisi soggettivamente e oggettivamente non rispondenti al vero.
In considerazione della connotazione dolosa della condotta, la Sezione territoriale aveva anche rigettato la domanda inerente all’esercizio del potere riduttivo.
La Sezione, quindi, condannava SA TA, in proprio e quale legale rappresentante della Società agricola SA e IS s.s. e IS IE, a pagare, a titolo di risarcimento del danno, in favore del pubblico erario e segnatamente della A.R.G.E.A., la somma di euro 105.791,95, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali; condannava, altresì, i convenuti al pagamento, in favore dello Stato, delle spese processuali, liquidate in euro 221,78.
3. Avverso detta sentenza, con un unico atto, proponevano appello la Società agricola SA e IS s.s., SA TA e IS IE, che, con il primo motivo, censuravano la pronuncia per non avere accolto l’eccezione di prescrizione, ritenendo sussistente l’occultamento doloso del danno.
Secondo la prospettazione degli appellanti, il presente giudizio sarebbe basato interamente sulle vicende della AK s.r.l., fallita in data 6 luglio 2014.
Orbene, considerato che, nei procedimenti fallimentari, è parte processuale anche il P.M., il quale aveva proceduto a trasmettere alla Procura penale competente la notizia di reato a carico del legale rappresentante della società e che, conseguentemente, nel medesimo periodo, veniva aperto il procedimento penale 4141/2014 a carico del IU per truffa aggravata nel conseguimento di erogazioni pubbliche, si sarebbe concretizzato, già a quell’epoca, il disvelamento del danno, non potendo interferire con l’inizio del decorso del termine prescrizionale eventuali disfunzioni o ritardi di comunicazione.
Con il secondo motivo, gli appellanti lamentavano il rigetto dell’eccezione di
“nullità dell’atto di citazione per la mancata indicazione dei mezzi di prova offerti e violazione del disposto di cui all’art. 163, 3^ comma punto n. 5 e 164, 4^ comma c.p.c.”.
Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente escluso l’incertezza del petitum e della causa petendi, in ragione dell’ampiezza delle argomentazioni difensive. Sulla base di questa motivazione, pertanto, la nullità dell’atto di citazione per genericità si sarebbe potuta dichiarare solo ove i convenuti non si fossero difesi.
Invece, secondo la prospettazione degli appellanti, la nullità dell’atto introduttivo deriverebbe indefettibilmente dalla tecnica, adottata dalla Procura, di rimando ad altri atti, non essendo ammissibile la narrativa “per relationem”.
Inoltre, gli appellanti evidenziavano come la documentazione probatoria constasse di oltre mille pagine e ciò avrebbe reso “impraticabile” la difesa, pure in considerazione del fatto che “la Procura [avrebbe] depositato tutta questa documentazione al fine di creare un “clima suggestivo” e, dall’altro, di rendere difficoltosa la difesa in giudizio “seppellendo” lo scrivente sotto una quantità ingiustificata di documenti di cui riferiti agli odierni concludenti risultano solo circa 40 pagine.”.
Con il terzo motivo, gli appellanti deducevano la “Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’art. 2697 e art. 2729 c.c. con riferimento all’art. 115 e 116 c.p.c. - Vizio della sentenza per erronea valutazione del complessivo quadro probatorio anche con riferimento all’art. 95 comma 3 del Codice di Giustizia contabile”, contestando l’erronea valutazione delle risultanze probatorie offerte dalle parti, nonché il mancato rispetto del riparto dell’onere probatorio.
Infatti, la sentenza impugnata aveva ritenuto integralmente assolto l’onere della prova, con il riferimento operato dalla Procura erariale agli esiti del rapporto della Guardia di finanza, cui non può essere attribuito decisivo rango probatorio.
Inoltre, i convenuti avrebbero offerto dirimente prova contraria, dimostrando come ciascuna delle sette fatture contestate sarebbe stata saldata mediante mezzi di pagamento tracciati e quietanzata, nonché la corrispondenza tra le somme ricevute dalla AK s.r.l. e le spese dalla stessa effettuate per l’acquisto, nel periodo di riferimento, dei materiali necessari per procedere all’esecuzione dei lavori in discussione.
Di contro, non vi sarebbe prova della falsità ideologica dei ridetti documenti.
Con riferimento alla somma di euro 13.400,00, corrisposta dalla AK s.r.l. a IE IS, la Procura non avrebbe dimostrato la natura illecita del versamento, che, invece, troverebbe spiegazione nella restituzione del deposito cauzionale versato dalla AK s.r.l. a IS a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, così come indicato nella causale.
Secondo gli appellanti, la dimostrazione della estraneità dell’operazione al finanziamento deriverebbe dalla circostanza che la restituzione del predetto deposito cauzionale era avvenuta prima che la società agricola beneficiaria avesse la certezza della definitiva ammissibilità dell’intera spesa sostenuta e, dunque, del progetto finanziato.
Con il quarto motivo, gli appellanti ribadivano l’insussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o, anche, della colpa grave, in considerazione della positiva valutazione della documentazione prodotta ai fini del contributo da parte degli organi amministrativi deputati al controllo, nonché della esatta realizzazione delle opere.
A tal proposito, evidenziavano come i convenuti si fossero avvalsi della collaborazione di un tecnico, che avrebbe curato interamente l’attività istruttoria e di gestione relativa alla domanda di finanziamento.
Inoltre, tutta la documentazione presentata sarebbe veritiera e risulterebbero realizzate tutte le opere oggetto del finanziamento con riguardo alla costruzione di recinzioni e cancelli; riattamento di una strada; pavimentazione paddock; nonché l’acquisto di una trattrice.
Ove, peraltro, non vi sarebbe stata alcuna contestazione relativa all’acquisto del ridetto macchinario, presente presso la sede aziendale.
Ribadivano, gli appellanti, che l’A.R.G.E.A., in data 21 febbraio 2013, aveva ultimato l’attività istruttoria relativa alla domanda di pagamento del saldo finale, concludendo il procedimento afferente al controllo amministrativo con esito positivo, come attestato dall’istruttore incaricato, alle pagine 5 e 8 del verbale depositato in atti (doc. 24 del fascicolo di primo grado).
In data 9 aprile 2013, il medesimo funzionario aveva redatto la prevista scheda di visita in situ, dando atto di aver eseguito un primo accesso presso l’azienda in data 12 febbraio 2012, al fine di verificare l’effettiva realizzazione delle attività, precisando, altresì, di aver effettuato un’ulteriore visita in data 19 febbraio 2013, alla presenza dei beneficiari SA TA e IS IE e del collaboratore, direttore dei lavori, concludendo che gli interventi proposti rispettavano il requisito di fattibilità, erano conformi agli obiettivi del programma e della misura interessata ed erano stati assolti gli obblighi delle azioni informative e pubblicitarie.
Inoltre, il 28 marzo 2013, un funzionario incaricato dall’A.G.E.A. aveva effettuato un controllo di secondo livello, redigendo la prevista relazione, in esecuzione degli obblighi di cui agli artt. 25, 26 e 27 del Regolamento UE n.
65/2011, concludendo per la rispondenza delle spese oggetto di finanziamento e per l’effettiva realizzazione delle opere.
Gli appellanti, infine, riportavano, a sostegno delle proprie tesi, lo stralcio della testimonianza dell’unico dipendente della AK s.r.l., che smentirebbero la prospettazione della Procura, condivisa dal giudice di primo grado.
Non sarebbe configurabile, pertanto, alcuna ipotesi di sviamento di risorse pubbliche, a fronte della riscontrata esecuzione delle attività previste dall’iniziativa progettuale.
Rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni: “Vogliano Codeste Ecc.me Sezioni Centrali d’Appello in accoglimento dei su estesi motivi ed in totale riforma della sentenza n. 209 / 2022 resa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti Regione Sardegna oggi impugnata:
nel merito accertare e dichiarare la mancata prova circa la rilevanza dei fatti contestati e la conseguente non configurabilità del danno erariale ed in ogni caso l’assenza di ogni e qualsiasi profilo di responsabilità degli odierni appellanti rispetto ai fatti di causa, con integrale assoluzione degli stessi;
in via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento anche parziale di responsabilità ridurre il danno totale rispetto a quanto determinato dalla sentenza di primo grado avuto particolare riguardo alla realizzazione delle opere finanziate anche facendo ampio ricorso al potere riduttivo.”.
4. La Procura generale depositava le proprie conclusioni, ribadendo l’infondatezza delle eccezioni di prescrizione e di nullità dell’atto di citazione e ritenendo, nel merito, compiutamente accertata la responsabilità dolosa degli appellanti.
Riteneva correttamente quantificato il danno e si esprimeva negativamente per la riduzione della condanna.
Concludeva per il rigetto dell’appello, con condanna alle spese del grado di giudizio.
5. All’udienza dell’11 marzo 2026, le parti ribadivano le argomentazioni di cui agli atti ed insistevano nelle rispettive conclusioni.
La Procura generale precisava che la pronuncia penale assolutoria resa, ai sensi dell’art. 530, c. 2, c.p.p., nei confronti di SA e depositata in udienza, non inciderebbe sul presente giudizio in ragione della tipologia di assoluzione. A tal proposito, richiamava le sentenze n. 49 del 2025 della Sezione di Appello Sicilia, n. 228 e n. 243 del 2025 della Seconda Sezione d’Appello, la sentenza n. 16 del 2021 delle Sezioni riunite della Corte dei conti e la sentenza n. 1515 del 2016 delle Sezioni unite della Cassazione.
La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo di appello è infondato.
L’art. 1, c. 1, lett. a), n. 6, della legge 7 gennaio del 2026, n. 1, dispone che, al comma 2 dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, “dopo le parole:
«fatto dannoso» sono inserite le seguenti: «, indipendentemente dal momento in cui l’amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno» e dopo le parole: «occultamento doloso del danno» sono inserite le seguenti: «, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione»”.
Sicché, dopo la novella normativa, l’art. 1, c. 2, della l. n. 20 del 1994 dispone che “Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l’amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta.”.
A norma dell’art. 6 della legge 7.1.2026, n. 1, poi, “1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge. (…)”.
Pertanto, anche al caso in discussione, in ordine alla prescrizione, si applica la disposizione così come modificata dalla novella legislativa (Sez. I App.,
sent. n. 58 del 2026).
La modifica relativa al dies a quo della prescrizione, in assenza di occultamento doloso, si pone in continuità con la giurisprudenza del giudice erariale (Sez. I App., sent. n. 12 del 2026; Sez. III App., sent. n. 177 del 2025),
peraltro formatasi sulla scorta di un orientamento consolidato della Corte di cassazione, con riguardo alle ipotesi di danno non immediatamente evidente, che, muovendo dal disposto dell’art. 2935 c.c., secondo cui «la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere», ha ripetutamente affermato che, ove il danno non sia manifesto ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, così come di quello dipendente da responsabilità contrattuale, sorge «dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile dal danneggiato» (Cass., ord. n.
13092/2025).
Le Sezioni unite della Corte di cassazione (sent. n. 576 del 2008) hanno, peraltro, specificato che il criterio della oggettiva percepibilità non si traduce nella rilevanza della mera conoscibilità soggettiva del danneggiato, ma deve essere ancorato a due parametri obiettivi, l’uno interno e l’altro esterno al soggetto: da un lato, infatti, rileva l’ordinaria diligenza del danneggiato;
mentre, dall’altro, va considerato il livello di conoscenze scientifiche dell’epoca.
Anche la costante giurisprudenza di questa Corte ha interpretato il richiamato art. 1, c. 2, in correlazione alla regola generale posta dall’art. 2935 c.c.,
ritenendo che, ai fini della decorrenza della prescrizione, non è sufficiente il compimento della condotta illecita, ma occorre che si realizzi un evento dannoso connotato da concretezza, attualità e conoscibilità obiettiva da parte della amministrazione danneggiata (Sez. III App., sent. n. 54 del 2025).
Il momento della esteriorizzazione obiettiva del danno ingiusto costituisce, quindi, il dies a quo della prescrizione.
Solo nel momento in cui si manifesta all’esterno, infatti, il danno diviene obiettivamente percepibile e conoscibile e, pertanto, solo da tale momento è configurabile una inerzia giuridicamente rilevante, in capo al titolare del diritto, nel farlo valere (Sez. I App, sent. n. 12 del 2026; Sez. II App., sent. n.
132/2019; Sez. III App., sent. n. 20/2020).
Secondo la regola generale, quindi, il fatto dannoso non si perfeziona con la condotta posta in essere in difformità da quanto previsto dalle norme, ma nel momento in cui, verificandosi le conseguenze di quella condotta, si realizza l’eventus damni - quale effettivo depauperamento del patrimonio pubblico -
e si abilita il Requirente all’esercizio dell’actio damni.
Nel delineato quadro ricostruttivo, la disposizione della novella, secondo la quale la prescrizione decorre dal fatto illecito «indipendentemente dal momento in cui l’amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno», è da riferirsi alle ipotesi in cui l’illecito erariale non sia immediatamente conoscibile.
Per tali casi, i descritti principi giurisprudenziali hanno ora trovato consolidamento nella nuova norma, che ha recepito il criterio della conoscibilità oggettiva dell’illecito, da parte del soggetto danneggiato o della Procura, ai fini dell’esordio della prescrizione (Sez. III App., sent. n. 42 del 2026).
Tale criterio conosce l’eccezione dell’“occultamento doloso” del danno, che impedisce l’esteriorizzazione, la percepibilità e la conoscibilità di esso, secondo l’ordinaria diligenza, e che richiede l’esecuzione di accorte attività finalizzate al disvelamento dei fatti e delle loro conseguenze.
In particolare, l’art. 2941, c. 1, n. 8, c.c. e l’art. 1, c. 2, della legge n. 20 del 1994, ove il debitore abbia dolosamente occultato l’esistenza del debito, prevedono, in modo espresso, nel primo caso, la sospensione del decorso del termine prescrizionale finché il creditore non abbia scoperto il dolo; mentre, nel secondo caso, un diverso incipit della decorrenza del termine prescrizionale, individuato nella data della scoperta del danno (Sez. II App.,
sent. n. 328 del 2023).
Con specifico riguardo, quindi, al giudizio di responsabilità erariale, la regola generale è derogata nell’ipotesi di “occultamento doloso”.
In tali evenienze, integranti - di norma, ma non necessariamente - condotte penalmente rilevanti, il legislatore, in ragione del dolo, ha affermato la regola della decorrenza della prescrizione dal momento della conoscenza effettiva del danno, in luogo del principio della “conoscibilità obiettiva” dello stesso
(Sez. III App., sent. n. 21 del 2023 e sent. n. 114 del 2020).
È stato anche ulteriormente precisato che tale occultamento non può coincidere, puramente e semplicemente, con la commissione (dolosa) del fatto dannoso, ma richiede un’ulteriore condotta, indirizzata a impedire la conoscenza del fatto.
Occorre, in altri termini, un comportamento che, pur potendo comprendere la causazione stessa del fatto dannoso, deve, tuttavia, includere atti specificamente volti a prevenire la scoperta di un danno ancora in fieri oppure a nascondere un danno ormai prodotto.
L’occultamento, quindi, è qualcosa di diverso ed ulteriore rispetto all’attività di consumazione dell’illecito contabile, consistendo in un quid pluris, che si aggiunge al dolo, inteso come elemento strutturale dell’illecito (Sez. I App.,
sent. n. 471 del 2023; Sez. II App., sent. n. 354 del 2023).
In tale prospettiva, poi, la giurisprudenza contabile, condividendo l’orientamento della Cassazione (Cass. n. 2030 del 2010), ha ammesso che l’occultamento doloso possa realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del debitore, avente ad oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui lo stesso sia tenuto per legge (Sez. III App., sent. n. 21 del 2023; Sez. I App.,
sent. n. 471 del 2023).
Anche con riferimento all’occultamento doloso del danno erariale, ricorrendo il quale, la prescrizione decorre dal giorno della “scoperta” del nocumento, la novella - specificando che esso ricorre quando venga «realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione» - ha sostanzialmente confermato la prevalente giurisprudenza contabile (Sez. III App., sent. n. 177 del 2025; Sez. III App., sent. n. 144 del 2025; Sez. II App.,
sent. n. 44/2022), secondo cui l’occultamento doloso si sostanzia in una condotta tesa a celare il fatto dannoso - in fieri o già causato - richiedendo un quid pluris commissivo.
Ove, invece, ricorra un obbligo giuridico di informare e, quindi, di attivarsi, ai fini della sussistenza dell’occultamento doloso rileva anche la condotta omissiva del debitore/dipendente pubblico, tesa a celare il fatto pregiudizievole.
La novella non esclude che gli obblighi di comunicazione possano derivare, oltre che dalla legge, dai principi generali sul rapporto di lavoro pubblico e sull’azione amministrativa, tra cui quello di collaborazione e buona fede (art.
1, c. 2-bis, della legge n. 241/1990; artt. 1337, 1366, 1375 c.c.).
Tanto premesso in linea generale, nel caso in discussione, come si specificherà nell’esame del merito, la condotta foriera di danno, costituita dalla percezione di contributi non spettanti, si è realizzata mediante produzione di documentazione di spesa non veritiera, nonché attraverso un complesso meccanismo truffaldino di retrocessione delle somme fittiziamente corrisposte dall’impresa agricola all’impresa appaltatrice dei lavori, che si realizzava per lo più in contanti o mediante documenti di spesa con causali false; attività tutte intese non solo ad ottenere il finanziamento, ma anche a celare il nocumento.
Sicché, alla condotta foriera di danno consistente nella illecita percezione del finanziamento, si sono affiancate condotte intese, oltre che ad ottenere le somme, anche a celare l’illegittimità della corresponsione delle stesse.
Sussistendo condotte attive di occultamento doloso, la prescrizione decorre dal momento della scoperta del danno.
Nel caso, detta scoperta può farsi risalire al momento in cui la Guardia di finanza ha compendiato gli esiti dell’indagine nella comunicazione della notizia di reato, di cui alla nota prot. 82737 del 26.5.2017, inviata alla Procura penale e, successivamente, alla Procura erariale.
Solo da tale momento, infatti, tutte le circostanze rilevanti per il presente giudizio sono state compiutamente disvelate, pure nella attitudine lesiva dell’erario.
Al fine del ridetto disvelamento, non può valorizzarsi, come prospettato dagli appellanti, né la dichiarazione di fallimento della AK s.r.l., del 16 luglio 2014, né l’apertura del procedimento penale 4141/2014 a carico del legale rappresentante e unico socio della citata società, atteso che non vi è prova che, a quel tempo, fosse chiaramente individuato il ruolo degli attuali appellanti, i soli soggetti alla giurisdizione di questa Corte.
2. Pure il secondo motivo è infondato.
Va, anzitutto, premesso che la normativa di riferimento con riguardo ai casi di nullità dell’atto di citazione, nel processo amministrativo-contabile, è esaustivamente dettata agli articoli 86 e 87 del codice di giustizia contabile e non si rinviene nelle disposizioni del codice di procedura civile, che, pure se analoghe, non sono direttamente applicabili.
Per quanto qui di rilievo, l’art. 86, comma 6, c.g.c., prevede la nullità della citazione se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al c. 2, lett.
c), del medesimo articolo e, cioè, “l’individuazione e la quantificazione del danno o l’indicazione dei criteri per la sua determinazione”, ovvero se manca l’esposizione dei fatti di cui all’art. 86, c. 2, lett. e).
L’art. 86, c. 2, lett. e), richiamata, dispone che l’atto di citazione deve contenere “l’esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni”.
L’atto di citazione è lo strumento processuale che, per assolvere alla duplice funzione di vocatio in ius e di editio actionis, deve contenere gli elementi necessari per consentire alla parte convenuta di spiegare compiutamente le proprie difese e al giudice di pervenire alla richiesta pronuncia.
In coerenza con tale premessa, in ordine alla individuazione e quantificazione del danno, nonché all’indicazione dei criteri per la sua determinazione, la giurisprudenza ha chiarito che, se risultano chiaramente esposti i fatti in conseguenza dei quali viene ravvisata la sussistenza del danno erariale e sono, altresì, indicati i titoli sui quali è fondata la domanda di risarcimento, l’omessa specificazione delle singole responsabilità o quote o voci di danno non assurge a vizio di nullità (Sez. I App., sent. 187 del 2025; Sez. II App., sent.
n. 467 del 2022).
Per altro verso, in ordine alla esposizione dei fatti, la nullità della citazione per indeterminatezza del petitum e/o della causa petendi è ravvisabile solo qualora, nell’atto introduttivo del giudizio, manchino del tutto le conclusioni in ordine all’oggetto della domanda oppure quando i fatti rappresentati siano talmente contraddittori o carenti, da non consentire di dedurne, secondo il libero apprezzamento del giudice, l’elemento della domanda attrice richiesto dalla legge, posto che l’identificazione dell’oggetto della pretesa e delle ragioni della stessa postula una valutazione sull’insieme delle indicazioni di fatto e di diritto e sulla loro idoneità a porre immediatamente il soggetto chiamato in giudizio nella condizione di apprestare adeguate difese (Sez. III App., sent. n. 188 del 2025).
Più in particolare, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. II App.,
sent. n. 26 del 2025), non incorre nella sanzione di nullità, ai sensi dell'art. 86, c. 6, c.g.c., per genericità degli elementi in fatto e dei motivi in diritto su cui si fonda l’addebito, l’atto di citazione in cui vengano operati alcuni rinvii alle informative depositate dagli organi di polizia giudiziaria delegati, allorquando risulti comunque individuato il petitum e la causa petendi del giudizio (Sez. I App., sent. 183 del 2025; Sez. I App., sent. n. 143 del 2021).
In definitiva, un’eventuale carenza dell’esposizione dei fatti può rinvenirsi solo nei casi in cui l’oggetto della domanda risulti assolutamente incerto, tanto da far ritenere che il convenuto non sia stato messo in grado di difendersi adeguatamente nel merito, non ricorrendo, tale ipotesi, nel caso in cui gli elementi di prova allegati alla citazione medesima siano riportati o, comunque, menzionati per relationem. (Sez. II App., sent. n. 156 del 2025).
Tanto, anche in considerazione del principio di sinteticità, di cui all’art. 5 c.g.c., valevole anche per gli atti del Pubblico ministero (Sez. II App., sent. n.
156 del 2025).
Nel caso di specie, pure operando alcuni rinvii alle informative depositate dalla Guardia di finanza, la Procura ha puntualmente individuato il petitum e la causa petendi del giudizio e ha riportato tutti gli elementi di prova nella citazione o, comunque, li ha menzionati per relationem, con riferimento ai documenti allegati alla citazione medesima.
L’atto di citazione, quindi, risulta sufficientemente specifico e completo, presentando, in piena conformità al dettato dell’art. 86 c.g.c., una esaustiva esposizione dei fatti, della qualità nella quale gli stessi sono stati compiuti e degli elementi costituenti la ragione della domanda, con le relative conclusioni e, inoltre, la precisa individuazione e quantificazione del danno, con l’indicazione del criterio utilizzato per determinarne la quantificazione
(Sez. II App., sent. n. 156 del 2025).
D’altro canto, la circostanza che la copiosa produzione probatoria fosse riferita anche a fattispecie analoghe relative a soggetti non convenuti in questo giudizio risulta ragionevole e funzionale all’esigenza della Procura di rappresentare e comprovare il contesto in cui si sono verificati i fatti oggetto del presente processo.
Pienamente condivisibile risulta, poi, la considerazione espressa dal giudice di prime cure, secondo cui la dettagliata articolazione delle difese comprova l’infondatezza della censura di genericità dell’atto di citazione.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, “l’articolata difesa e le complete argomentazioni formulate dalla parte consentono di ritenere che il convenuto sia stato pienamente posto in grado di esercitare il proprio diritto di difesa in ordine alle prospettazioni attoree (Corte conti, Sez.
III App., n. 72/2019) e ciò, per l’evidente chiarezza del petitum e della causa petendi, tanto da aver consentito alla difesa controdeduzioni complete, puntuali e articolate (…).” (Sez. II App., sent. n. 26 del 2025; in termini, Sez.
II App., sent. n. 32 del 2026; Sez. II App., sent. n. 156 del 2025).
Considerato, quindi, che l’atto di citazione risulta sufficientemente completo, l’eccezione di nullità deve essere respinta.
3. Anche il terzo motivo, con cui gli appellanti censuravano l’erronea valutazione delle risultanze probatorie, è infondato.
Va, anzitutto, chiarito, in termini generali, che, con riguardo al giudizio erariale, le Sezioni riunite di questa Corte, con la sentenza n. 28/QM/2015 del 18.6.2015, hanno affermato che ogni tentativo di applicazione analogica di principi processual-penalistici al giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti si porrebbe in palese contrasto con la precisa opzione del legislatore, che ha inteso ricondurre la disciplina del giudizio di responsabilità nell’ambito del processo civile, in ragione della natura dell’oggetto della cognizione.
La responsabilità amministrativa, diversamente da quella penale, infatti, si inserisce nell’archetipo della responsabilità patrimoniale, a prevalente funzione risarcitoria - recuperatoria (CEDU, sent. del 13.05.2014, LI vs Italia), in disparte alcune ipotesi di responsabilità sanzionatoria, anch’essa patrimoniale, e che, comunque, non partecipano del carattere afflittivo della libertà personale.
La differente natura dei valori che vengono in rilievo nei due giudizi - libertà, nel giudizio penale e patrimonio, nel giudizio amministrativo - segna l’essenziale distinzione tra i due processi, connotati da una diversa regola probatoria.
Nel processo penale, vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”;
mentre, nel processo civile, vige la regola della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”; valutazione che si fonda sugli elementi di convincimento disponibili in relazione al caso concreto, la cui attendibilità va verificata sulla base dei relativi elementi di conferma (Sez. II App., sent. n.
28 del 2026 e sent. n. 4 del 2026).
Peraltro, l’estensione analogica di principi e disposizioni afferenti il processo penale, che concernono, in ultima analisi, la tutela processuale della libertà personale, per integrare la disciplina del processo contabile di responsabilità che ha, al pari del processo civile, quale unico oggetto sul quale si riflettono gli effetti della decisione giudiziaria, il patrimonio del soggetto convenuto, comporta un’operazione ermeneutica che si pone anche in contrasto col precetto dell’art. 3 della Costituzione, poiché determinerebbe l’estensione di una medesima disciplina a due situazioni - tutela del patrimonio e tutela della libertà personale - sostanzialmente differenti (Corte dei Conti, Sez. I d’App.,
sent. n. 74 del 16.2.2018; sent. n. 141 del 20.6.2019).
Il giudice, nell’ambito del giudizio di responsabilità, può, quindi, porre a fondamento della decisione indizi e/o prove raccolte in giudizi celebratisi innanzi ad altri plessi giudiziari, ivi comprese le cd. prove atipiche, ovvero innominate, in quanto non espressamente previste dal codice di rito (gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; gli atti dell’istruttoria penale o amministrativa; i verbali di prove espletate in altri giudizi; le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento; le perizie stragiudiziali; i chiarimenti resi dal CTU, le informazioni dal medesimo assunte, le risposte eccedenti il mandato e le CTU rese in altri giudizi fra le stesse o altre parti), non sussistendo, nell’ordinamento processuale vigente, una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova; così come confermato, per il giudizio di responsabilità, dall’art. 94, c. 4, c.g.c.
Rileva, in tale ambito, pure la valorizzazione delle c.d. “presunzioni semplici”, ex art. 2729 c.c., secondo cui, il giudice, secondo il suo prudente apprezzamento, può ammettere presunzioni gravi, precise e concordanti, nei casi in cui la legge non esclude la prova testimoniale (Sez. I App., sent. n. 168 del 2025).
Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che “la prova per presunzioni, ossia la dimostrazione della esistenza e del modo di essere di un fatto ignoto attraverso la inferenza probatoria tratta da elementi di fatto gravi precisi e concordanti è una prova pienamente ammessa dall’ordinamento.
Quali prove critiche, il canone di valutazione delle presunzioni semplici consiste nell’esame complessivo di tutti gli indizi, alla luce l’uno dell’altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché di per sé equivoci (Cass.
n. 5787 del 2014), in modo tale che il rapporto di dipendenza tra il fatto noto e quello ignoto deve essere accertato con riferimento ad una connessione di accadimenti che convergano nella dimostrazione del fatto ignorato
(concordanza) in modo possibile e verosimile (gravità) e che, pur non escludendo in astratto altre possibilità, gli indizi sono tali (precisione) che la conseguenza – secondo le regole di esperienza valutate secondo il criterio di giudizio del ‘più probabile che non’ (v. Cass. n. 9760 del 2015) - è quella indicata dal giudice (Cass. n. 22898 del 2012).” (Sez. App. Sicilia, sent. n.
65 del 2015).
In base a dette prove, il giudice forma il proprio libero convincimento, ex artt.
94 e 95 c.g.c., fornendone adeguata motivazione che evidenzi il percorso logico e giuridico che lo ha condotto alla decisione, senza che ciò implichi la necessità della dettagliata confutazione di tutte le prove e/o argomentazioni contrarie.
In ordine, poi, alla distribuzione dell’onere della prova, nel vigente sistema della responsabilità amministrativa, l’art. 94 c.g.c. dispone che “Fermo restando a carico delle parti l’onere di fornire le prove che siano nella loro disponibilità concernenti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni, il giudice anche d’ufficio può disporre consulenze tecniche, nonché ordinare alle parti di produrre gli atti e i documenti che ritiene necessaria la decisione.”.
Vale, quindi, la regola generale di cui all’art. 2697 c.c., secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento e chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti, ovvero che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui si fonda l’eccezione (Sez. III App., sent. n. 49 del 2026).
Il ridetto principio, peraltro, trova mitigazione nel principio della “vicinanza o prossimità della prova” (Sez. II App., sent. n. 4 del 2026), che pure trova fondamento nell’art. 94, c. 1, c.g.c. (Sez. App. Sicilia, sent. n. 4 del 2026), in base al quale la prova di un determinato fatto va posta a carico di chi, per posizione, ne ha la disponibilità o la più agevole possibilità di dimostrazione
(Sez. I App., sent. n. 142 del 2025).
Tale principio, consolidatosi a livello giurisprudenziale (ex plurimis, Cassazione civile, Sez. I, 8 luglio 2021, n.19566; per la giurisprudenza contabile, Sez. III App. n. 175/2020), è stato ormai positivizzato nel richiamato art. 94, c. 1, c.g.c., che lo considera una precondizione logica negativa per il ricorso ai poteri istruttori del giudice (Sez. App. Sicilia, sent.
n. 59 del 2024).
Il criterio di distribuzione dell’onere probatorio basato sul principio della
“vicinanza della prova”, quindi, prevede che l’onere della prova debba essere ripartito tenendo conto, in concreto, della possibilità, per l’una o l’altra parte processuale, di provare circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione; per cui è ragionevole gravare dell’onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare (id est, nei rapporti che implicano l’uso di danaro pubblico con vincolo di scopo e rendicontazione della spesa nel rispetto dei principi fondamentali di contabilità, i percettori di finanziamenti pubblici)
(Sez. III App., sent. n. 100 del 2025).
Il principio di prossimità della prova, che costituisce una deroga al generale regime della ripartizione di detto onere previsto all’art. 2697 c.c., risponde all’impossibilità dell’acquisizione simmetrica della prova, nelle ipotesi relative a forme di responsabilità - contabile, ma anche amministrativa -che implichino il maneggio di danaro pubblico; di talché, spetta alla Procura regionale fornire la dimostrazione che il convenuto ha beneficiato di contributi pubblici con vincolo di scopo, restando, invece, a carico del percettore, che ha chiesto e ottenuto il contributo, l’onere di dimostrare che l’impiego delle somme è avvenuto conformemente alla legge e alle finalità del contributo erogato, così come rinvenienti dal bando, essendo, detto percettore, il soggetto che ha, sin dall’origine, la disponibilità degli elementi probatori (scontrini e fatture) che occorrono alla dimostrazione dei fatti.
In una tale prospettiva, ove la legittimità della percezione di contributi pubblici sia connessa alla esatta rendicontazione della spesa, tramite la produzione di idonea documentazione di spesa, atta a dimostrare che le somme sono state utilizzate con le modalità e per le finalità contemplate dal bando, grava sul percettore delle pubbliche risorse l’onere di provare non solo l’an della spesa sostenuta, ma anche il quomodo della stessa, al fine di consentirne la valutazione di rispondenza alle finalità connesse al bando, in applicazione degli ordinari canoni di rendicontazione che presidiano l’impiego delle risorse pubbliche, in termini di coerenza con i fini che ne hanno indotto la disponibilità.
Invero, il vincolo di scopo dell’erogazione del contributo richiede ai percettori di dimostrare la pertinenza di ciascuna spesa al fine pubblico per il quale è stato concesso il finanziamento, mediante documentazione adeguata.
Tanto premesso in linea generale, nel caso in discussione, il compendio probatorio, in applicazione del criterio del “più probabile che non”, risulta ampiamente sufficiente a dimostrare la responsabilità dei convenuti, come ritenuto dal giudice di primo grado, che ha fatto buon uso dei principi in materia di prova presuntiva, applicando una nozione di gravità, di precisione e di concordanza degli indizi, secondo cui, per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre che l’esistenza del fatto ignoto rappresenti l’unica conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva; essendo, invece, sufficiente che, dal fatto noto, sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’«id quod plerumque accidit» (Sez. II App.,
sent. n. 4 del 2026; Cass. n. 27164 del 2021, n. 21403 del 2020).
Come opportunamente chiarito dalla Sezione territoriale, risulta, infatti, comprovato che il contributo non è stato utilizzato per il fine di cui al bando;
ove, peraltro, la presentazione di documentazione falsa a giustificazione della spesa prevista dal bando ha come conseguenza la revoca dell’intero contributo, ivi compresa la parte relativa all’acquisto del mezzo, che gli appellanti assumono essere stato rinvenuto in azienda.
Rilevano, in tale prospettiva, gli indizi gravi, precisi e concordanti, atti a comprovare la falsità delle fatture prodotte, evidenziati compiutamente dalla Procura e dal giudice territoriale.
In particolare, a fronte del consistente valore complessivo dei lavori (oltre duecentomila euro), con un contributo pubblico di oltre centomila euro, non risulta stipulato con la “AK s.r.l.” alcun contratto di appalto per la realizzazione delle opere. Inoltre, non sono stati rinvenuti o, comunque, prodotti documenti - anche amministrativi - afferenti ai lavori stessi, né documenti di trasporto attestanti la destinazione dei materiali necessari per la realizzazione degli interventi.
Inoltre, la “AK s.r.l.”, costituita nel giugno 2011 e cessata nel 2012, era una società priva di personale, organizzazione, macchinari e struttura; pertanto, assolutamente inidonea alla realizzazione delle opere di cui al bando.
Nonostante risultassero pertinenti buste paga dal luglio 2011 al febbraio 2012, l’unico impiegato ha dichiarato di avere lavorato per la società, in regime di part time, per soli tre mesi e di essersi, poi, licenziato, perché non pagato.
Diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, l’impiegato ha solo genericamente affermato di essere stato accompagnato, una volta, su un cantiere in località Ozieri, dove alcuni operai lavoravano a una recinzione e, poi, di essersi recato su alcuni cantieri, senza ulteriori specificazioni che consentano, con ragionevole probabilità, di affermare che lo stesso abbia effettivamente seguito i lavori relativi alla società agricola appellante, realizzati nell’agro di Torralba, Cheremule, Cossoine, località “Prunaiola”
(Progetto dell’11 maggio 2009, allegato D – Piano di sviluppo aziendale e business plan, in atti), che, peraltro, pure se siti nelle vicinanze, non fanno parte del distretto amministrativo di Ozieri.
Oltre agli elementi innanzi evidenziati, rileva, certamente, anche il contesto -
significativo, più che suggestivo - opportunamente evidenziato nelle note della Guardia di finanza e rappresentato dalla Procura.
In particolare, a fronte del materiale probatorio prodotto dagli appellanti, inteso a dimostrare la veridicità delle fatture, rileva la genericità delle stesse, che non consente di ricondurle, inequivocabilmente, ad acquisti e lavori pertinenti al caso in discussione, anche e soprattutto in considerazione del fatto che la AK s.r.l., nel medesimo periodo, per lavori analoghi asseritamente effettuati per numerose altre aziende locali, effettuava acquisti di materiale riconducibile a dette attività solo per il 12% del fatturato complessivo.
Il che rende estremamente plausibile che la AK s.r.l. abbia marginalmente effettuato alcuni lavori, forse pure per l’azienda ora convenuta, ma abbia poi emesso fatture per importi grandemente superiori rispetto a quelli spettanti per le prestazioni rese o anche fatture per importi inesistenti, con l’obiettivo di consentire ai clienti di percepire i contributi pubblici per importi notevolmente superiori a quanto necessario per effettuare i lavori.
Quanto, poi, alla somma di euro 13.400,00, corrisposta dalla AK s.r.l. al IS, non è credibile la tesi sostenuta dagli appellanti, secondo cui detta somma costituirebbe la restituzione di un deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori.
In proposito, va osservato che, normalmente, la ditta appaltatrice non versa alcun deposito cauzionale a garanzia della buona esecuzione delle opere commissionate, considerato che, ove le opere non siano state esattamente eseguite, la differenza di valore ben potrà essere trattenuta dal saldo che deve l’appaltante. In ogni caso, né risulta stipulato un accordo specifico sul punto tra la società agricola appaltante e la AK, né tantomeno è stata prodotta prova della dazione di tale somma con specificazione del titolo; dazione che avrebbe dovuto, fisiologicamente, precedere la restituzione.
In assenza dei descritti elementi, il passaggio di somme dalla AK al IS trova più verosimile spiegazione proprio “nell’ambito del richiamato e ben più complesso quadro di scambio di titoli di spesa e quietanze a fronte di prestazioni che le indagini hanno accertato inesistenti”
(pag. 21 della sentenza impugnata), già compiutamente delineato dalla Guardia di finanza e dalla Procura erariale, e comprovato pure dalle ingiustificate, innumerevoli operazioni in contanti, cui era adusa la AK.
In buona sostanza, quindi, il giudice di prime cure ha compiutamente valutato l’intero compendio probatorio, giungendo a conclusioni perfettamente condivisibili in ordine alla falsità delle fatture relative all’acquisto di materiali e all’esecuzione dei lavori di cui al contributo.
Riguardo al quarto motivo, con il quale gli appellanti ribadivano l’insussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o, anche, della colpa grave, va rilevato che la produzione di documentazione non veritiera attestante la spesa e la consapevole partecipazione attiva al meccanismo fraudolento di retrocessione delle somme connotano di dolosità la condotta degli appellanti.
La positiva valutazione della documentazione prodotta ai fini della liquidazione del contributo da parte degli organi amministrativi deputati al controllo, nonché della esatta realizzazione delle opere, non escludono affatto che il contributo sia stato indebitamente percepito.
Nel caso, infatti, per un verso, la circostanza che i controlli non abbiano rilevato irregolarità dimostra solo il buon esito del doloso occultamento del danno, che si è disvelato solo a seguito della capillare indagine della Guardia di finanza.
Per altro verso, l’illiceità della percezione del finanziamento qui non deriva dalla mancata realizzazione delle opere, ma dalla circostanza che dette opere sono state effettuate con una spesa nettamente inferiore a quella falsamente dichiarata e rappresentata dalla documentazione prodotta dall’azienda percipiente, laddove, peraltro, dalla presentazione di falsa documentazione attestante la spesa consegue la decadenza dall’intero contributo, che, pertanto, è complessivamente configurabile come danno erariale.
Le descritte condotte, infatti, sono tali da rendere il finanziamento, nella sua interezza, privo di giustificazione causale, in quanto non idoneo a realizzare le finalità di interesse generale per le quali è stato erogato, ovvero perché sottratto alla realizzazione di altre iniziative di analogo valore finanziario e merito economico (Sez. II App., sent. n. 28 del 2026).
Proprio la peculiare connotazione del caso in discussione rende, poi, palesemente irrilevante la circostanza che i convenuti si fossero avvalsi della collaborazione di un tecnico, che avrebbe curato interamente l’attività istruttoria e di gestione relativa alla domanda di finanziamento, considerato che l’attività di fatturazione e di retrocessione delle somme (effettuata in favore del IS personalmente) risulta direttamente riconducibile agli stessi.
Infine, in ordine alla quantificazione del danno, è inconferente che non vi sia stata alcuna contestazione relativa all’acquisto del ridetto macchinario, rinvenuto presso la sede aziendale, attesa la ridetta non spettanza dell’intero contributo.
Nel caso, come già evidenziato, è assolutamente configurabile lo sviamento di risorse pubbliche, poiché è dimostrato che dette risorse non sono state, come era doveroso, interamente utilizzate per finanziare le opere per le quali erano state corrisposte, ma i lavori sono stati verosimilmente realizzati in economia con spesa minima e i contributi sono stati introitati e utilizzati per fini personali o, comunque, certamente, diversi da quelli previsti dal bando.
Non dirimente risulta, infine, la pronuncia assolutoria resa, ai sensi dell’art.
530, c. 2, c.p.p., nei confronti di SA, considerato che “(…) sebbene l’art.
652 c.p.p. - norma di carattere eccezionale da interpretare restrittivamente, in quanto comporta una deroga al principio di autonomia e separatezza dei giudizi (…) - attribuisca alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, l’efficacia di giudicato nel giudizio contabile, tuttavia la formula assolutoria penale «perché il fatto non sussiste»
può non essere indicativa dell’effettivo accertamento dell’insussistenza del fatto materiale, potendo anche implicare che, pur essendo incontestato il fatto fenomenico, manchi taluno degli elementi di cui giuridicamente si compone il fatto-reato (…). In altri termini, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza contabile, l’eventuale liceità penale attestata irrevocabilmente con la formula «perché il fatto non sussiste» non esclude automaticamente l’illiceità contabile per il medesimo fatto (…). Questa affermazione si ricollega al principio con il quale la formula assolutoria penale «perché il fatto non sussiste» va impiegata in ipotesi di difetto di un elemento costitutivo, di natura oggettiva, del reato contestato, quindi quando il fatto storico, così come ricostruito, pure eventualmente presente, non è idoneo a essere assunto nella fattispecie astratta di reato (…). (Sez. II App.,
sent. n. 28 del 2026).
La connotazione dolosa delle condotte degli appellanti non consente di accogliere la richiesta di applicazione del potere riduttivo.
In conclusione, quindi, l’appello è infondato e va respinto.
Ai sensi dell’art. 31 c.g.c., le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dello Stato, come specificato in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l’appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dello Stato, come da nota di Segreteria, in euro 224,00 (euro duecentoventiquattro).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 marzo 2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa PP MI Dott.ssa PP Maio Depositata il
IL DIRIGENTE
f.to digitalmente f.to digitalmente 15/04/2026 f.to digitalmente