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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/10/2025, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 488/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente Relatore dott. Susanna Zavaglia Consigliere dott. Anna Orlandi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 488/2025 promosso da
, nato in [...] il [...] Parte_1 con il patrocinio dell'avv. Antonio Tullio e Giuseppe Corsini, elettivamente domiciliato nel loro studio in Via Canalino, 5 MODENA
APPELLANTE contro
, nata in [...] il [...] Controparte_1
APPELLATA contumace
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 215/2025 del Tribunale di Modena deliberata in data 11 febbraio 2025 e pubblicata in data 15 febbraio 2025, nel procedimento di 2941/2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 9 1 - Con sentenza parziale n. 153/2023 pubblicata il 30 gennaio 2023 il Tribunale di Modena ha pronunciato la separazione personale fra i coniugi , nato a [...] Parte_1 il 17.12.1971, e nata a [...] il [...], i quali Controparte_1 avevano contratto matrimonio il 4.10.2002 a Zurigo (Svizzera), ritenendo sussistente la giurisdizione italiana a pronunciare sulla domanda di separazione ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE 2201/2003, applicabile anche a cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio degli
Stati membri, avendo entrambi i coniugi vissuto in Italia ove tutt'ora risiede l'attore, e ritenendo inoltre applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8 lett. D) del Regolamento UE 1259/2010.
Il medesimo Tribunale ha contestualmente rimesso la causa in istruttoria per quanto alle ulteriori domande (relative alla responsabilità genitoriale e al mantenimento dei tre figli, nonché all'assegno di mantenimento richiesto dalla moglie) e all'esito dell'istruttoria documentale, con sentenza n.215/2025 depositata il 15.2.2025, ha così disposto:
1.obbliga il marito attore a versare alla moglie convenuta euro 7.898,87 mensili, per il periodo ricompreso tra la data del 18/09/2020 e quella del 25/08/2022, a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge, escluse le spese di alloggio, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati;
2. dichiara il difetto di giurisdizione per tutte le ulteriori pretese avanzate dai contendenti;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
A sostegno della propria decisione, in ordine all'assegno di mantenimento della moglie, il Collegio di prime cure ha in primo luogo ribadito la sussistenza della giurisdizione ai sensi dell'art. 3 lettera c) del regolamento CE 4/2009, trattandosi di domanda accessoria a quella di separazione, per la quale appunto era stata già ritenuta la giurisdizione del giudice italiano.
Ha inoltre ritenuto applicabile la legge degli Emirati Arabi (luogo di residenza della creditrice), ai sensi dell'art 15 del medesimo regolamento, che stabilisce che essa “è determinata secondo il protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari ("protocollo dell'Aia del 2007")”, avente portata universale (art. 2 del Protocollo), come individuabile ai sensi dell'art. 3, primo comma, del Protocollo.
Quanto alla determinazione dell'assegno, ini considerazione della genericità dell'accordo di separazione fra i coniugi del 14/04/2017, allegato dalla convenuta, inidoneo perciò a orientare la decisione del Tribunale ha invece fatto riferimento alle sentenze di primo grado, appello e cassazione della causa divorzile, avviata pressoché in parallelo a quella di primi grado dalla moglie dinanzi all'autorità giudiziaria di Dubai, cui aveva partecipato il marito, osservando che “nell'ambito di tale contenzioso, sulla base delle norme applicabili anche nel presente giudizio (poiché in quel Paese la pagina 2 di 9 separazione non esiste) e, segnatamente, gli articoli 63 e seguenti della legge federale 28/2005 degli
Emirati Arabi Uniti, la Corte d'Appello, a seguito di precisa disamina delle condizioni economiche delle parti, con decisione confermata dalla Cassazione, ha obbligato l'odierno ricorrente a versare alla convenuta 30.000,00 dirham mensili, pari a euro 7.898,87, quale contributo per il mantenimento di quest'ultima, escluse le spese di alloggio”, ritenendo congruo tale importo anche ai fini del giudizio di separazione, naturalmente solo per il periodo compreso dalla domanda (instaurata il 18.9.2020 con la comparsa di risposta) al 25.8.2022, data di decorrenza dell'assegno divorzile come riconosciuto dalle
Corti di Dubai.
2 - Avverso tale sentenza ha proposto appello , affidato ai seguenti motivi Parte_1
1) violazione delle regole del giudicato, avendo la sentenza riconosciuto un contributo al mantenimento della moglie a carico del marito, nonostante che – a suo dire – la stessa domanda fosse stata avanzata dalla medesima , nella causa di divorzio Persona_1 dalla stessa promossa in data 8 marzo 2022 innanzi al Tribunale di Prima istanza di Dubai, che aveva deciso in conformità alle disposizioni della legge federale dello stato civile,. n 28/2005 ponendo a carico del marito un mantenimento di 40.000 dirham mensili dalla data della sentenza di primo grado, poichè la moglie non lavorava e aveva riconosciuto che il convenuto non aveva mai smesso di provvedere al suo mantenimento e quello dei figli, avendo poi la
Corte di Appello di quel Paese riconosciuto alla minor somma di 30.000 dirham mensili, statuizione confermata anche dalla Corte di cassazione. In sostanza la sentenza straniera aveva già statuito su ogni aspetto della domanda (riferendosi anche al mantenimento del coniuge beneficiario per il periodo precedente a quello del divorzio, pur ancorando l'assegno divorzile alla sentenza di primo grado di divorzio). Il Tribunale di Modena, allora, avrebbe dovuto respingere ogni ulteriore richiesta di mantenimento coniugale ante divorzio in favore dell'appellata, decisa in modo definitivo in un'altra vicenda processuale coperta dal giudicato e come tale avente forza vincolante;
2) erroneità e contraddittorietà della sentenza di primo grado, per impropria, viziata e parziale applicazione della normativa in vigore negli Emirati Arabi, poichè aveva riconosciuto un assegno di mantenimento alla moglie, nonostante in quel Paese non sussista l'istituto della separazione personale dei coniugi e, così facendo, aveva prodotto l'abnorme effetto di raddoppiare le somme riconosciute alla moglie;
3) erroneità della sentenza di primo grado nell'assimilazione dei criteri di determinazione del contributo previsto dai giudici di di Dubai al contributo di mantenimento inerente al periodo precedente al divorzio stante la diversa strutturale e causale che caratterizza le due tipologie di pagina 3 di 9 assegni, essendo quello di mantenimento fondato sulla persistenza di uno dei doveri matrimoniali e privo di componenti compensative. L'appellante ha inoltre lamentato la mancata valutazione da parte del Tribunale in ordine all'attitudine al lavoro proficuo in capo all'appellata.
L'appellante ha quindi così concluso.:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione rigettata, in accoglimento dell'appello presentato dal sig. ed in parziale Parte_1 riforma della sentenza di primo grado n.215/2025 resa dal Tribunale di Modena, in composizione collegiale, in data 11 febbraio 2025, all'esito del processo di separazione personale dei coniugi
n.2941/2020 R.G., e pubblicata nelle forme di legge il 15 febbraio 2025, notificata a mezzo pec in data
20 febbraio 2025:
- in via principale, accertare e dichiarare che la sig.ra non ha diritto a ricevere Persona_1 dall'ex marito alcun contributo per il proprio mantenimento, rispetto a quanto già Le è stato riconosciuto ed attribuito all'esito del processo di divorzio svolto a Dubai con decisioni passate in cosa giudicata, il tutto per i motivi e le ragioni esposti e documentati nel presente atto;
- con vittoria di spese e compensi di causa, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% in base alla Legge Professionale, ad i.v.a. e c.p.a., come per legge.
*
Nonostante la rituale notifica presso il procuratore di primo grado, non si è costituta l'appellata
Controparte_1
*
E' intervenuto in giudizio il PROCURATORE GENERALE, il quale non ha ritenuto di rassegnare conclusioni.
All'udienza del 30 settembre 2025 è comparso il solo difensore di parte appellante, il quale ha insistito per l'accoglimento dell'appello e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3- Preliminarmente deve darsi atto che non sono più oggetto di contestazione, nel presente giudizio di appello, la giurisdizione italiana in punto di separazione personale fra i coniugi (ormai pronunciata con la sentenza parziale del 26 gennaio 2023 e non impugnata) e in ordine alla domanda di mantenimento svolta dalla moglie, nonché l'applicabilità nella fattispecie della legge degli Emirati Arabi in ordine a quest'ultima domanda, quale legge della residenza abituale della creditrice ( CP_1
vive infatti a Dubai).
[...] pagina 4 di 9 Sul punto non vi è stata infatti impugnazione da parte dell'odierno appellante, e tanto meno da parte dell'appellata, la quale è rimasta contumace.
Tanto premesso, va pure osservato che nella sentenza appellata il Tribunale ha fatto riferimento agli artt. 63 e seguenti della legge federale 28/2005 degli Emirati Arabi, applicata pure dai giudici di
Dubai, non certo ritenendo di essere vincolato a tale pronunce ai fini della propria decisione, ma per individuare un parametro per la quantificazione dell'importo dovuto, traendo utile spunto dall'applicazione da parte delle autorità giudiziarie di tale Stato della propria legge nazionale, unicamente ai fini della quantificazione dell'assegno, che ha ritenuto congruo nella medesima misura, non potendo trarre elementi concreti al riguardo dall'accordo fra le parti (bozza del 14 aprile 2017, doc
3 bis della convenuta in primo grado trasfusa nell'accordo debitamente sottoscritto del 28 aprile 2018 e depositato quale doc 5 allegato alla memoria del 9 ottobre 2021 e quale doc. 8 allegato alla memoria del 19 novembre 2021).
Va invero escluso che tali pronunce straniere, che hanno trovato esito nella sentenza della Corte di cassazione di Dubai, abbiano efficacia di giudicato nel presente procedimento e che possano ritenersi quindi vincolanti, ai sensi e per gli effetti degli artt.67 e 64 l. 218/1995 (e segnatamente ai sensi dell'art. 64, 3° co. della medesima legge) con riguardo alla domanda di mantenimento proposta da nei confronti del marito in questo giudizio, instaurato anteriormente Controparte_1 rispetto a quello incardinato a Dubai, difettando la condizione di cui all'art. 64, lett. f).
In proposito è lo stesso odierno appellante ad aver reiteratamente osservato (da ultimo anche nella comparsa conclusionale e quella di replica, in primo grado), che “Dall'esame delle predette sentenze, emerge che le stesse in alcun modo possono inficiare la giurisdizione italiana, richiesta da entrambe le parti, con riguardo alla pronuncia di separazione ed alle questioni attinenti al diritto, non dovuto nella specie, al mantenimento dei coniugi, in perfetta aderenza ai dettami dell'ordinanza presidenziale del
12.6.2021 ed alla sentenza dell'Ill.mo Collegio del Tribunale di Modena del 25.1.2023. Infatti: i) il ricorso per separazione per cui è causa è pendente dal maggio del 2020; ii) l'udienza Presidenziale si
è tenuta il 29.9.2020; iii) l'ordinanza Presidenziale è del 12.6.2021; iii) la relativa sentenza di separazione del 25.1.2023, laddove il ricorso al Tribunale di primo grado Dubai, arditamente proposto dalla convenuta, sottacendo la presenza del presente procedimento, è del 25.8.2022.
E' appena il caso di precisare, nella presente sede, che l'ordinanza presidenziale in data 12 giugno 2021 non ha certo respinto in via definitiva la domanda di mantenimento della moglie, limitandosi ad osservare che “le parti, nonostante siano state sollecitate in tal senso all'udienza del 25/5/2021, con le note difensive depositate il 7/6/2021 non hanno fornito alcuna indicazione in ordine al contenuto di tale legge applicabile. Informazioni che non è possibile assume in questa fase presidenziale. Non si sono, pagina 5 di 9 pertanto, acquisiti allo stato elementi per stabilire la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di separazione in favore della moglie sulla base della legge applicabile e quindi per emettere un provvedimento presidenziale temporaneo ed urgente sul punto”
Come si è detto la legislazione è stata successivamente acquisita.
3.1- Ciò detto è evidente che - quand'anche la sentenza della Corte di Dubai si fosse pronunciata sulla medesima domanda (mantenimento in relazione ai quattro anni precedenti all'introduzione della causa di divorzio) - va quindi senz'altro esclusa la fondatezza del primo motivo di appello secondo il quale la decisione impugnata violerebbe le regole in tema di giudicato, non potendosi ritenere efficace (e dunque vincolante) la sentenza straniera per quanto attiene la domanda già pendente dinanzi all'autorità giudiziaria italiana (il Tribunale di Modena e ora questa Corte), impregiudicata ogni valutazione in altra sede in punto di domande di divorzio e assegno divorzile, che non sono oggetto del presente giudizio e sulle quali questo Collegio non deve in alcun modo pronunciarsi.
3.2 - Parimenti infondato è il secondo motivo di appello secondo il quale la sentenza di primo grado sarebbe erronea nella parte in cui ha riconosciuto un contributo per il mantenimento del coniuge nonostante la legislazione in vigore negli Emirati Arabi Uniti non conosca l'istituto della separazione.
Al riguardo, a prescindere dal fatto che la separazione è stata chiesta e ottenuta dal ricorrente
[...]
, si osserva che è lo stesso a dedurre nel primo motivo di appello che la domanda di Parte_1 mantenimento svolta per gli anni precedenti al divorzio ad equivalere a quella di assegno di mantenimento nella separazione: ciò di per sé sarebbe sufficiente a confermare che la legislazione degli Emirati Arabi Uniti riconosce quanto richiesto dalla moglie nel presente giudizio.
E' comunque sufficiente una lettura delle disposizioni di cui agli artt. 63 e ss della legge federale 28 (il cui testo, diffuso sui siti ufficiali è agevolmente rinvenibile ed è comunque stato prodotto dalla convenuta il 31 maggio 2023) per affermare che anche nella legislazione degli Emirati Arabi Uniti
l'obbligo di mantenimento è immanente al matrimonio e grava sul coniuge, in particolare sul marito in favore della moglie, fino a che il vincolo coniugale non è sciolto, tanto che l'art. 124 prevede che se il marito si astiene dal mantenimento e non provvede a richiesta entro breve tempo, la moglie può chiedere la separazione e ottenere il divorzio.
Premesso che – ovviamente – al termine “alimenti” utilizzato nella traduzione del testo della legislazione in questione non può essere attribuito lo specifico significato giuridicamente assegnato dalla legge italiana (che distingue fra mantenimento e alimenti), che appunto non va applicata nel caso di specie – non v'è dubbio che trattasi dell'obbligo di mantenimento in senso ampio, al di là di formalistiche denominazioni.
pagina 6 di 9 Ciò si desume dalle disposizioni che prevedono, fra l'altro l'obbligo del marito di provvedere agli
”alimenti”, che “includono vitto, vestiario, abitazione, cure mediche, spese di servizio per la moglie...e tutto ciò che una cortese relazione coniugale richiede” da valutarsi, quanto all'importo, tenendo conto
“delle possibilità del debitore, delle circostanze e della situazione economica, nel luogo e nel tempo del beneficiario purchè non scenda al di sotto del livello di sufficienza (art. 63) ragguagliando così gli importi che il marito è tenuto a garantire al tenore di vita e alle condizioni dei coniugi, come pure si evince dal fatto che egli ha l'obbligo di garantire alla moglie una dimora “commisurata alla sua posizione” e sono dovuti alla moglie indipendentemente da una sentenza o da un accordo giudiziale (art
67).
“Il debito non decade se non per avvenuto pagamento o esonero”.
Va peraltro detto ad abundantiam che, pur avendo il Tribunale ritenuto di trovarsi nell'inutilità - ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento - dell'accordo di cui alla bozza del 14.4.2017 ( poi trasfuso nel contratto sottoscritto dalle parti il 28.4.2018, senza che vi sia stato disconoscimento) non ha posto in dubbio che in tale accordo i coniugi hanno dato atto della crisi matrimoniale e di voler pertanto sospendere la comunione domestica a tempo indeterminato, che il marito si è impegnato a continuare come in precedenza il mantenimento della moglie, che la stessa non svolge un'attività lavorativa e che continua ad occuparsi dei figli comuni e dell'economia domestica.
In effetti a pag 15 dell'atto di citazione del presente grado di giudizio lo steso appellante afferma che la normativa degli Emirati Arabi conosce la figura unitaria del mantenimento in favore del coniuge norma degli artt. 63 e ss della Legge federale n 28/2005, sostenendo – pare – che tale mantenimento sia già stato riconosciuto dalla sentenza straniera, ma non allega elementi specifici, nel presente giudizio, atti a dimostrare che il marito ha in effetti provveduto al mantenimento della moglie per il periodo dalla separazione (da lui stesso domandata dinanzi al Tribunale italiano) e comunque dalla domanda
(proposta con la memoria difensiva dalla resistente, in data 18.9.2020, come indicato nella sentenza impugnata) fino al 25 agosto 2022 (data dalla quale le è stata riconosciuto l'assegno divorzile dalle pronunce straniere).
Non v'è dubbio allora, che – proprio anche per quanto ammesso dall'appellante - al di là delle formalistiche definizioni, il contributo al mantenimento della moglie da parte del marito sia dovuto in virtù della legge degli Emirati Arabi Uniti anche per il periodo della separazione, fino alla formalizzazione dell'assegno divorzile.
3.3 – Sulla scorta di quanto dedotto dall'appellante in ordina all'unicità del mantenimento secondo la legislazione straniera applicata, va respinto anche il terzo motivo.
pagina 7 di 9 Premesso che le argomentazioni in ordine alla necessità di non considerare in questa sede gli aspetti compensativi e perequativi dell'assegno divorzile appaiono fuori luogo in quanto non possono essere applicati alla fattispecie i parametri utilizzati dalla giurisprudenza italiana con riguardo alla differenza fra istituti del nostro diritto nazionale (separazione e divorzio) che reiteratamente la difesa dell'appellante afferma non essere presenti nell'ordinamento emiratino, non risulta affatto che il
Tribunale di Modena abbia fatto riferimento a tali concetti (neppure de relato), limitandosi a ritenere congruo anche per il periodo della separazione dell'importo di euro 7.89,87 riconosciuto con successiva decorrenza dai giudici di Dubi.
Tale valutazione di congruità deve essere condivisa anche da questa Corte, sol che si considerino le le elevatissime condizioni reddituali e di peculiare professionalità di , ingegnere Parte_1 svizzero e presidente del consiglio di amministrazione della ARES Design Modena s.r.l. (società con un capitale sociale di euro 6.591.000, v visura CCIAA doc 10 di parte resistente) che realizza auto uniche e personalizzate per clientela esclusiva, come si evince dall'intervista pubblicata sul “Corriere
” del 1 febbraio 2021, in cui il Signor testualmente, dichiara di avere un'attività di Parte_2 Pt_1
150 dipendenti, con clientela facoltosa che non ha limiti di spesa oltre alla prossima apertura di nuovi store diretti a Miami, Monaco e BU (cfr allegato 6).
Lo stesso ricorrente ha riferito all'udienza presidenziale che dopo il matrimonio a Zurigo nel 2002 siamo stati a Zurigo due anni, dal 2003 a Salisbrugo in Austria fino al 2007, dal 2007 al 2010 a
Maranello Italia, poi in Inghilterra, e dal 2013 a Dubai. I figli sono nati nel 2003 il primo a Zurigo il secondo nel 2009 in Svizzera ed il terzo in Inghilterra nel 2011, ciò che rivela un'evidente consuetudine della famiglia a vivere in località in cui il tenore di vita è notoriamente particolarmente elevato.
Soprattutto lo stesso ha dichiarato: Il mio compenso è diviso in varie parti, ma il mio stipendio annuo è intorno ai 100.000 euro netti e poi l'azienda mi paga una cifra per un alloggio, macchina e altro che potrò essere circa 300.000 euro all'anno.
Pur affermando di aver mantenuto la famiglia (“casa, macchina, scuola”) non ha invero dimostrato di aver provveduto integralmente al mantenimento della moglie, la quale – per contro – alla medsima udienza presidenziale del 25 maggio 2021 ha dichiarato di essere stata costretta ad uscire, a causa dei costi, dalla casa familiare per via dei costi e che dopo la separazione di fatto il marito non ha sostenuto tutti i costi, e di essere stata per questo aiutata dal padre.
La moglie ha affermato inoltre di non aver mai lavorato, in quanto al Testimone_1 momento del matrimonio i coniugi concordarono che “ io avrei seguito la famiglia e mio marito di
pagina 8 di 9 sarebbe occupato della parte economica. Nei 15 anni circa di matrimonio non ho mai lavorato perché non mi era consentito a causa del visto. (circostanze queste non contestate).
La stessa (la quale vive ora a Dubai con i tre figli) ha dichiarato di non lavorare tuttora: “ E' impossibile per me cominciare in questo momento a lavorare. Abbiamo delle quote a Dubai dell'Accademia di Football, che abbiamo fondato insieme ma sono tutte in mano di mio marito;
ho chiesto a mio marito di potere avere delle quote e cominciare a lavorarci ma non è stato possibile, me lo ha negato. Io non ho nessuna proprietà o asset.”
A fronte del reddito mensile netto che lo stesso appellante ha dichiarato di percepire (circa 33.00 euro mensili) appare conforme ai canoni di adeguatezza alle possibilità del debitore (ossia il marito), della situazione economica della beneficiaria, nelle sue situazioni di tempo e di luogo (segnatamente Dubai), secondo il parametro di una “cortese relazione” fra i coniugi , così come previsto dalla legislazione degli Emirati Arabi, che il marito corrisponda alla moglie (per tutto il periodo dal 18.9.2020 al
25.8.2022) un importo di euro 7.898,87, pari a ¼ di quello che lo stesso ha Parte_1 dichiarato nel maggio 2021 di percepire.
L'appello va quindi respinto e la sentenza impugnata confermata.
4- Nulla va disposto in punto di spese, stante la contumacia della resistente.
5- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello;
2) nulla sulle spese;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 11 settembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Antonella Allegra
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente Relatore dott. Susanna Zavaglia Consigliere dott. Anna Orlandi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 488/2025 promosso da
, nato in [...] il [...] Parte_1 con il patrocinio dell'avv. Antonio Tullio e Giuseppe Corsini, elettivamente domiciliato nel loro studio in Via Canalino, 5 MODENA
APPELLANTE contro
, nata in [...] il [...] Controparte_1
APPELLATA contumace
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 215/2025 del Tribunale di Modena deliberata in data 11 febbraio 2025 e pubblicata in data 15 febbraio 2025, nel procedimento di 2941/2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 9 1 - Con sentenza parziale n. 153/2023 pubblicata il 30 gennaio 2023 il Tribunale di Modena ha pronunciato la separazione personale fra i coniugi , nato a [...] Parte_1 il 17.12.1971, e nata a [...] il [...], i quali Controparte_1 avevano contratto matrimonio il 4.10.2002 a Zurigo (Svizzera), ritenendo sussistente la giurisdizione italiana a pronunciare sulla domanda di separazione ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE 2201/2003, applicabile anche a cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio degli
Stati membri, avendo entrambi i coniugi vissuto in Italia ove tutt'ora risiede l'attore, e ritenendo inoltre applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8 lett. D) del Regolamento UE 1259/2010.
Il medesimo Tribunale ha contestualmente rimesso la causa in istruttoria per quanto alle ulteriori domande (relative alla responsabilità genitoriale e al mantenimento dei tre figli, nonché all'assegno di mantenimento richiesto dalla moglie) e all'esito dell'istruttoria documentale, con sentenza n.215/2025 depositata il 15.2.2025, ha così disposto:
1.obbliga il marito attore a versare alla moglie convenuta euro 7.898,87 mensili, per il periodo ricompreso tra la data del 18/09/2020 e quella del 25/08/2022, a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge, escluse le spese di alloggio, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati;
2. dichiara il difetto di giurisdizione per tutte le ulteriori pretese avanzate dai contendenti;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
A sostegno della propria decisione, in ordine all'assegno di mantenimento della moglie, il Collegio di prime cure ha in primo luogo ribadito la sussistenza della giurisdizione ai sensi dell'art. 3 lettera c) del regolamento CE 4/2009, trattandosi di domanda accessoria a quella di separazione, per la quale appunto era stata già ritenuta la giurisdizione del giudice italiano.
Ha inoltre ritenuto applicabile la legge degli Emirati Arabi (luogo di residenza della creditrice), ai sensi dell'art 15 del medesimo regolamento, che stabilisce che essa “è determinata secondo il protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari ("protocollo dell'Aia del 2007")”, avente portata universale (art. 2 del Protocollo), come individuabile ai sensi dell'art. 3, primo comma, del Protocollo.
Quanto alla determinazione dell'assegno, ini considerazione della genericità dell'accordo di separazione fra i coniugi del 14/04/2017, allegato dalla convenuta, inidoneo perciò a orientare la decisione del Tribunale ha invece fatto riferimento alle sentenze di primo grado, appello e cassazione della causa divorzile, avviata pressoché in parallelo a quella di primi grado dalla moglie dinanzi all'autorità giudiziaria di Dubai, cui aveva partecipato il marito, osservando che “nell'ambito di tale contenzioso, sulla base delle norme applicabili anche nel presente giudizio (poiché in quel Paese la pagina 2 di 9 separazione non esiste) e, segnatamente, gli articoli 63 e seguenti della legge federale 28/2005 degli
Emirati Arabi Uniti, la Corte d'Appello, a seguito di precisa disamina delle condizioni economiche delle parti, con decisione confermata dalla Cassazione, ha obbligato l'odierno ricorrente a versare alla convenuta 30.000,00 dirham mensili, pari a euro 7.898,87, quale contributo per il mantenimento di quest'ultima, escluse le spese di alloggio”, ritenendo congruo tale importo anche ai fini del giudizio di separazione, naturalmente solo per il periodo compreso dalla domanda (instaurata il 18.9.2020 con la comparsa di risposta) al 25.8.2022, data di decorrenza dell'assegno divorzile come riconosciuto dalle
Corti di Dubai.
2 - Avverso tale sentenza ha proposto appello , affidato ai seguenti motivi Parte_1
1) violazione delle regole del giudicato, avendo la sentenza riconosciuto un contributo al mantenimento della moglie a carico del marito, nonostante che – a suo dire – la stessa domanda fosse stata avanzata dalla medesima , nella causa di divorzio Persona_1 dalla stessa promossa in data 8 marzo 2022 innanzi al Tribunale di Prima istanza di Dubai, che aveva deciso in conformità alle disposizioni della legge federale dello stato civile,. n 28/2005 ponendo a carico del marito un mantenimento di 40.000 dirham mensili dalla data della sentenza di primo grado, poichè la moglie non lavorava e aveva riconosciuto che il convenuto non aveva mai smesso di provvedere al suo mantenimento e quello dei figli, avendo poi la
Corte di Appello di quel Paese riconosciuto alla minor somma di 30.000 dirham mensili, statuizione confermata anche dalla Corte di cassazione. In sostanza la sentenza straniera aveva già statuito su ogni aspetto della domanda (riferendosi anche al mantenimento del coniuge beneficiario per il periodo precedente a quello del divorzio, pur ancorando l'assegno divorzile alla sentenza di primo grado di divorzio). Il Tribunale di Modena, allora, avrebbe dovuto respingere ogni ulteriore richiesta di mantenimento coniugale ante divorzio in favore dell'appellata, decisa in modo definitivo in un'altra vicenda processuale coperta dal giudicato e come tale avente forza vincolante;
2) erroneità e contraddittorietà della sentenza di primo grado, per impropria, viziata e parziale applicazione della normativa in vigore negli Emirati Arabi, poichè aveva riconosciuto un assegno di mantenimento alla moglie, nonostante in quel Paese non sussista l'istituto della separazione personale dei coniugi e, così facendo, aveva prodotto l'abnorme effetto di raddoppiare le somme riconosciute alla moglie;
3) erroneità della sentenza di primo grado nell'assimilazione dei criteri di determinazione del contributo previsto dai giudici di di Dubai al contributo di mantenimento inerente al periodo precedente al divorzio stante la diversa strutturale e causale che caratterizza le due tipologie di pagina 3 di 9 assegni, essendo quello di mantenimento fondato sulla persistenza di uno dei doveri matrimoniali e privo di componenti compensative. L'appellante ha inoltre lamentato la mancata valutazione da parte del Tribunale in ordine all'attitudine al lavoro proficuo in capo all'appellata.
L'appellante ha quindi così concluso.:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione rigettata, in accoglimento dell'appello presentato dal sig. ed in parziale Parte_1 riforma della sentenza di primo grado n.215/2025 resa dal Tribunale di Modena, in composizione collegiale, in data 11 febbraio 2025, all'esito del processo di separazione personale dei coniugi
n.2941/2020 R.G., e pubblicata nelle forme di legge il 15 febbraio 2025, notificata a mezzo pec in data
20 febbraio 2025:
- in via principale, accertare e dichiarare che la sig.ra non ha diritto a ricevere Persona_1 dall'ex marito alcun contributo per il proprio mantenimento, rispetto a quanto già Le è stato riconosciuto ed attribuito all'esito del processo di divorzio svolto a Dubai con decisioni passate in cosa giudicata, il tutto per i motivi e le ragioni esposti e documentati nel presente atto;
- con vittoria di spese e compensi di causa, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% in base alla Legge Professionale, ad i.v.a. e c.p.a., come per legge.
*
Nonostante la rituale notifica presso il procuratore di primo grado, non si è costituta l'appellata
Controparte_1
*
E' intervenuto in giudizio il PROCURATORE GENERALE, il quale non ha ritenuto di rassegnare conclusioni.
All'udienza del 30 settembre 2025 è comparso il solo difensore di parte appellante, il quale ha insistito per l'accoglimento dell'appello e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3- Preliminarmente deve darsi atto che non sono più oggetto di contestazione, nel presente giudizio di appello, la giurisdizione italiana in punto di separazione personale fra i coniugi (ormai pronunciata con la sentenza parziale del 26 gennaio 2023 e non impugnata) e in ordine alla domanda di mantenimento svolta dalla moglie, nonché l'applicabilità nella fattispecie della legge degli Emirati Arabi in ordine a quest'ultima domanda, quale legge della residenza abituale della creditrice ( CP_1
vive infatti a Dubai).
[...] pagina 4 di 9 Sul punto non vi è stata infatti impugnazione da parte dell'odierno appellante, e tanto meno da parte dell'appellata, la quale è rimasta contumace.
Tanto premesso, va pure osservato che nella sentenza appellata il Tribunale ha fatto riferimento agli artt. 63 e seguenti della legge federale 28/2005 degli Emirati Arabi, applicata pure dai giudici di
Dubai, non certo ritenendo di essere vincolato a tale pronunce ai fini della propria decisione, ma per individuare un parametro per la quantificazione dell'importo dovuto, traendo utile spunto dall'applicazione da parte delle autorità giudiziarie di tale Stato della propria legge nazionale, unicamente ai fini della quantificazione dell'assegno, che ha ritenuto congruo nella medesima misura, non potendo trarre elementi concreti al riguardo dall'accordo fra le parti (bozza del 14 aprile 2017, doc
3 bis della convenuta in primo grado trasfusa nell'accordo debitamente sottoscritto del 28 aprile 2018 e depositato quale doc 5 allegato alla memoria del 9 ottobre 2021 e quale doc. 8 allegato alla memoria del 19 novembre 2021).
Va invero escluso che tali pronunce straniere, che hanno trovato esito nella sentenza della Corte di cassazione di Dubai, abbiano efficacia di giudicato nel presente procedimento e che possano ritenersi quindi vincolanti, ai sensi e per gli effetti degli artt.67 e 64 l. 218/1995 (e segnatamente ai sensi dell'art. 64, 3° co. della medesima legge) con riguardo alla domanda di mantenimento proposta da nei confronti del marito in questo giudizio, instaurato anteriormente Controparte_1 rispetto a quello incardinato a Dubai, difettando la condizione di cui all'art. 64, lett. f).
In proposito è lo stesso odierno appellante ad aver reiteratamente osservato (da ultimo anche nella comparsa conclusionale e quella di replica, in primo grado), che “Dall'esame delle predette sentenze, emerge che le stesse in alcun modo possono inficiare la giurisdizione italiana, richiesta da entrambe le parti, con riguardo alla pronuncia di separazione ed alle questioni attinenti al diritto, non dovuto nella specie, al mantenimento dei coniugi, in perfetta aderenza ai dettami dell'ordinanza presidenziale del
12.6.2021 ed alla sentenza dell'Ill.mo Collegio del Tribunale di Modena del 25.1.2023. Infatti: i) il ricorso per separazione per cui è causa è pendente dal maggio del 2020; ii) l'udienza Presidenziale si
è tenuta il 29.9.2020; iii) l'ordinanza Presidenziale è del 12.6.2021; iii) la relativa sentenza di separazione del 25.1.2023, laddove il ricorso al Tribunale di primo grado Dubai, arditamente proposto dalla convenuta, sottacendo la presenza del presente procedimento, è del 25.8.2022.
E' appena il caso di precisare, nella presente sede, che l'ordinanza presidenziale in data 12 giugno 2021 non ha certo respinto in via definitiva la domanda di mantenimento della moglie, limitandosi ad osservare che “le parti, nonostante siano state sollecitate in tal senso all'udienza del 25/5/2021, con le note difensive depositate il 7/6/2021 non hanno fornito alcuna indicazione in ordine al contenuto di tale legge applicabile. Informazioni che non è possibile assume in questa fase presidenziale. Non si sono, pagina 5 di 9 pertanto, acquisiti allo stato elementi per stabilire la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di separazione in favore della moglie sulla base della legge applicabile e quindi per emettere un provvedimento presidenziale temporaneo ed urgente sul punto”
Come si è detto la legislazione è stata successivamente acquisita.
3.1- Ciò detto è evidente che - quand'anche la sentenza della Corte di Dubai si fosse pronunciata sulla medesima domanda (mantenimento in relazione ai quattro anni precedenti all'introduzione della causa di divorzio) - va quindi senz'altro esclusa la fondatezza del primo motivo di appello secondo il quale la decisione impugnata violerebbe le regole in tema di giudicato, non potendosi ritenere efficace (e dunque vincolante) la sentenza straniera per quanto attiene la domanda già pendente dinanzi all'autorità giudiziaria italiana (il Tribunale di Modena e ora questa Corte), impregiudicata ogni valutazione in altra sede in punto di domande di divorzio e assegno divorzile, che non sono oggetto del presente giudizio e sulle quali questo Collegio non deve in alcun modo pronunciarsi.
3.2 - Parimenti infondato è il secondo motivo di appello secondo il quale la sentenza di primo grado sarebbe erronea nella parte in cui ha riconosciuto un contributo per il mantenimento del coniuge nonostante la legislazione in vigore negli Emirati Arabi Uniti non conosca l'istituto della separazione.
Al riguardo, a prescindere dal fatto che la separazione è stata chiesta e ottenuta dal ricorrente
[...]
, si osserva che è lo stesso a dedurre nel primo motivo di appello che la domanda di Parte_1 mantenimento svolta per gli anni precedenti al divorzio ad equivalere a quella di assegno di mantenimento nella separazione: ciò di per sé sarebbe sufficiente a confermare che la legislazione degli Emirati Arabi Uniti riconosce quanto richiesto dalla moglie nel presente giudizio.
E' comunque sufficiente una lettura delle disposizioni di cui agli artt. 63 e ss della legge federale 28 (il cui testo, diffuso sui siti ufficiali è agevolmente rinvenibile ed è comunque stato prodotto dalla convenuta il 31 maggio 2023) per affermare che anche nella legislazione degli Emirati Arabi Uniti
l'obbligo di mantenimento è immanente al matrimonio e grava sul coniuge, in particolare sul marito in favore della moglie, fino a che il vincolo coniugale non è sciolto, tanto che l'art. 124 prevede che se il marito si astiene dal mantenimento e non provvede a richiesta entro breve tempo, la moglie può chiedere la separazione e ottenere il divorzio.
Premesso che – ovviamente – al termine “alimenti” utilizzato nella traduzione del testo della legislazione in questione non può essere attribuito lo specifico significato giuridicamente assegnato dalla legge italiana (che distingue fra mantenimento e alimenti), che appunto non va applicata nel caso di specie – non v'è dubbio che trattasi dell'obbligo di mantenimento in senso ampio, al di là di formalistiche denominazioni.
pagina 6 di 9 Ciò si desume dalle disposizioni che prevedono, fra l'altro l'obbligo del marito di provvedere agli
”alimenti”, che “includono vitto, vestiario, abitazione, cure mediche, spese di servizio per la moglie...e tutto ciò che una cortese relazione coniugale richiede” da valutarsi, quanto all'importo, tenendo conto
“delle possibilità del debitore, delle circostanze e della situazione economica, nel luogo e nel tempo del beneficiario purchè non scenda al di sotto del livello di sufficienza (art. 63) ragguagliando così gli importi che il marito è tenuto a garantire al tenore di vita e alle condizioni dei coniugi, come pure si evince dal fatto che egli ha l'obbligo di garantire alla moglie una dimora “commisurata alla sua posizione” e sono dovuti alla moglie indipendentemente da una sentenza o da un accordo giudiziale (art
67).
“Il debito non decade se non per avvenuto pagamento o esonero”.
Va peraltro detto ad abundantiam che, pur avendo il Tribunale ritenuto di trovarsi nell'inutilità - ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento - dell'accordo di cui alla bozza del 14.4.2017 ( poi trasfuso nel contratto sottoscritto dalle parti il 28.4.2018, senza che vi sia stato disconoscimento) non ha posto in dubbio che in tale accordo i coniugi hanno dato atto della crisi matrimoniale e di voler pertanto sospendere la comunione domestica a tempo indeterminato, che il marito si è impegnato a continuare come in precedenza il mantenimento della moglie, che la stessa non svolge un'attività lavorativa e che continua ad occuparsi dei figli comuni e dell'economia domestica.
In effetti a pag 15 dell'atto di citazione del presente grado di giudizio lo steso appellante afferma che la normativa degli Emirati Arabi conosce la figura unitaria del mantenimento in favore del coniuge norma degli artt. 63 e ss della Legge federale n 28/2005, sostenendo – pare – che tale mantenimento sia già stato riconosciuto dalla sentenza straniera, ma non allega elementi specifici, nel presente giudizio, atti a dimostrare che il marito ha in effetti provveduto al mantenimento della moglie per il periodo dalla separazione (da lui stesso domandata dinanzi al Tribunale italiano) e comunque dalla domanda
(proposta con la memoria difensiva dalla resistente, in data 18.9.2020, come indicato nella sentenza impugnata) fino al 25 agosto 2022 (data dalla quale le è stata riconosciuto l'assegno divorzile dalle pronunce straniere).
Non v'è dubbio allora, che – proprio anche per quanto ammesso dall'appellante - al di là delle formalistiche definizioni, il contributo al mantenimento della moglie da parte del marito sia dovuto in virtù della legge degli Emirati Arabi Uniti anche per il periodo della separazione, fino alla formalizzazione dell'assegno divorzile.
3.3 – Sulla scorta di quanto dedotto dall'appellante in ordina all'unicità del mantenimento secondo la legislazione straniera applicata, va respinto anche il terzo motivo.
pagina 7 di 9 Premesso che le argomentazioni in ordine alla necessità di non considerare in questa sede gli aspetti compensativi e perequativi dell'assegno divorzile appaiono fuori luogo in quanto non possono essere applicati alla fattispecie i parametri utilizzati dalla giurisprudenza italiana con riguardo alla differenza fra istituti del nostro diritto nazionale (separazione e divorzio) che reiteratamente la difesa dell'appellante afferma non essere presenti nell'ordinamento emiratino, non risulta affatto che il
Tribunale di Modena abbia fatto riferimento a tali concetti (neppure de relato), limitandosi a ritenere congruo anche per il periodo della separazione dell'importo di euro 7.89,87 riconosciuto con successiva decorrenza dai giudici di Dubi.
Tale valutazione di congruità deve essere condivisa anche da questa Corte, sol che si considerino le le elevatissime condizioni reddituali e di peculiare professionalità di , ingegnere Parte_1 svizzero e presidente del consiglio di amministrazione della ARES Design Modena s.r.l. (società con un capitale sociale di euro 6.591.000, v visura CCIAA doc 10 di parte resistente) che realizza auto uniche e personalizzate per clientela esclusiva, come si evince dall'intervista pubblicata sul “Corriere
” del 1 febbraio 2021, in cui il Signor testualmente, dichiara di avere un'attività di Parte_2 Pt_1
150 dipendenti, con clientela facoltosa che non ha limiti di spesa oltre alla prossima apertura di nuovi store diretti a Miami, Monaco e BU (cfr allegato 6).
Lo stesso ricorrente ha riferito all'udienza presidenziale che dopo il matrimonio a Zurigo nel 2002 siamo stati a Zurigo due anni, dal 2003 a Salisbrugo in Austria fino al 2007, dal 2007 al 2010 a
Maranello Italia, poi in Inghilterra, e dal 2013 a Dubai. I figli sono nati nel 2003 il primo a Zurigo il secondo nel 2009 in Svizzera ed il terzo in Inghilterra nel 2011, ciò che rivela un'evidente consuetudine della famiglia a vivere in località in cui il tenore di vita è notoriamente particolarmente elevato.
Soprattutto lo stesso ha dichiarato: Il mio compenso è diviso in varie parti, ma il mio stipendio annuo è intorno ai 100.000 euro netti e poi l'azienda mi paga una cifra per un alloggio, macchina e altro che potrò essere circa 300.000 euro all'anno.
Pur affermando di aver mantenuto la famiglia (“casa, macchina, scuola”) non ha invero dimostrato di aver provveduto integralmente al mantenimento della moglie, la quale – per contro – alla medsima udienza presidenziale del 25 maggio 2021 ha dichiarato di essere stata costretta ad uscire, a causa dei costi, dalla casa familiare per via dei costi e che dopo la separazione di fatto il marito non ha sostenuto tutti i costi, e di essere stata per questo aiutata dal padre.
La moglie ha affermato inoltre di non aver mai lavorato, in quanto al Testimone_1 momento del matrimonio i coniugi concordarono che “ io avrei seguito la famiglia e mio marito di
pagina 8 di 9 sarebbe occupato della parte economica. Nei 15 anni circa di matrimonio non ho mai lavorato perché non mi era consentito a causa del visto. (circostanze queste non contestate).
La stessa (la quale vive ora a Dubai con i tre figli) ha dichiarato di non lavorare tuttora: “ E' impossibile per me cominciare in questo momento a lavorare. Abbiamo delle quote a Dubai dell'Accademia di Football, che abbiamo fondato insieme ma sono tutte in mano di mio marito;
ho chiesto a mio marito di potere avere delle quote e cominciare a lavorarci ma non è stato possibile, me lo ha negato. Io non ho nessuna proprietà o asset.”
A fronte del reddito mensile netto che lo stesso appellante ha dichiarato di percepire (circa 33.00 euro mensili) appare conforme ai canoni di adeguatezza alle possibilità del debitore (ossia il marito), della situazione economica della beneficiaria, nelle sue situazioni di tempo e di luogo (segnatamente Dubai), secondo il parametro di una “cortese relazione” fra i coniugi , così come previsto dalla legislazione degli Emirati Arabi, che il marito corrisponda alla moglie (per tutto il periodo dal 18.9.2020 al
25.8.2022) un importo di euro 7.898,87, pari a ¼ di quello che lo stesso ha Parte_1 dichiarato nel maggio 2021 di percepire.
L'appello va quindi respinto e la sentenza impugnata confermata.
4- Nulla va disposto in punto di spese, stante la contumacia della resistente.
5- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello;
2) nulla sulle spese;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 11 settembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Antonella Allegra
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