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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/12/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3503/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Leonardo Papaleo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3503 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023,
TRA
, c.f. , , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Giorgio Dei C.F._2
Santi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Benevento, alla via Calandra n. 35
ATTORI
E
, c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._3 atti, dall'avv. Massimo Scetta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castelvetere
(Bn), alla via Sannitica n. 97
CONVENUTA
Conclusioni: come da note scritte depositate in vista dell'udienza figurata del 19.12.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio , deducendo: di essere proprietari di due fondi rustici siti nel Controparte_1 comune di Castelvenere (Bn), alla contrata e riportati in Catasto, rispettivamente, al Per_1
Foglio 9, particelle nn. 44 e 45 e al Foglio 9, particella n. 46; che ai predetti fondi, interclusi, si accedeva tramite servitù di passaggio, di larghezza non inferiore a tre metri, esercitata su una strada che, diramandosi dalla via provinciale che conduceva a Solopaca, attraversava i fondi antistanti, tra i quali le particelle nn. 672 e 781 in proprietà della convenuta;
che nel
- Pagina 1 - dicembre 2018, sulla strada oggetto di passaggio e, precisamente, nel tratto che attraversava il fondo della venivano da quest'ultima collocati dei pali di legno, fissati su cemento, CP_1 che riducevano l'ampiezza del passaggio a circa 2 metri, così da diminuire l'esercizio della servitù e da renderla, comunque, più disagiata;
che, nonostante gli inviti fatti alla convenuta di rimuovere i pali, la stessa non vi provvedeva;
che i fondi a servizio della servitù di passaggio erano terreni agricoli e, pertanto, era necessario che questi venivano raggiunti da mezzi meccanici, per il cui transito era richiesta un'ampiezza di passaggio non inferiore a metri tre;
che l'azione della contrastava con il disposto dell'art. 1067, co. 2, c.c., tendendo a CP_1 diminuire l'esercizio della servitù o, comunque, a renderlo più scomodo.
Chiedevano, pertanto, di condannare la convenuta alla rimozione dei pali e, in via gradata, di ottenere, ai sensi dell'art. 1051, co. 3, c.c., l'ampliamento del passaggio sul fondo della
CP_1
Si costituiva la convenuta, la quale chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Ammesse ed espletate le prove orali, avanzata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
(rifiutata dalla convenuta) e rilevato d'ufficio, ex art. 101, co. 2, c.p.c., il difetto di titolarità attiva per insussistenza della servitù controversa, la causa veniva rinviata per la discussione cartolare al 19.12.2025, ove essa veniva riservata in decisione.
Il Tribunale osserva.
La domanda principale è infondata.
Secondo il disposto dell'art. 1031 c.c. le servitù prediali possono essere costituite coattivamente, volontariamente, per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
In particolare, secondo giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. nn. 5557/1988, 5699/2001), per la costituzione convenzionale di una servitù prediale non è sufficiente una clausola di stile secondo cui la “vendita comprende i connessi diritti, accessori e pertinenze”, essendo indispensabile l'estrinsecazione della precisa volontà del proprietario del fondo servente diretta a costituire la servitù e la specifica determinazione nel titolo di tutti gli elementi atti ad individuarla (fondo dominante, fondo servente, natura del peso imposto su quest'ultimo, estensione).
Nel caso che occupa gli attori hanno allegato cinque contratti tra compravendite e donazioni
(all. 1, 2, 5, 6, 7), nessuno dei quali, tuttavia, fa emergere la presenza di una servitù validamente costituita in favore dei fondi attorei ed a carico del fondo convenuto.
Pertanto, considerato che la titolarità del diritto fatto valere in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e che tra gli elementi costitutivi di un diritto possono esservi anche
- Pagina 2 - altri diritti (come, nel caso in esame, il diritto di servitù sul bene “molestato”) di cui va dimostrata la titolarità (S.U. n. 2951/2016), la domanda va respinta.
Né, tantomeno, può venire in rilievo, come sostenuto dagli attori, il dictum delle medesime
S.U. n. 2951/2016 - riportato da questo giudicante, con ordinanza del 20.12.2024, proprio per sollevare d'ufficio la questione qui in esame - nella parte in cui affermano che, nell'allegare e provare la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è fatto
“salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto”, poiché, richiedendo la legge la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 n. 4
c.c. per la costituzione della servitù prediale, alla mancata produzione in giudizio del documento non può supplire né la non contestazione ex art. 115, co. 2, c.p.c. né la prova per presunzioni né la confessione della controparte, essendo l'osservanza dell'onere formale prescritta non ai fini della dimostrazione del fatto ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere (Cass. nn. 11054/2001, 11765/2002, 25999/2018), né, ancora, la prova testimoniale, ostandovi il disposto espresso dell'art. 2725 c.c., salva l'ipotesi della perdita incolpevole del documento costitutivo di quel diritto, essendo volta in tal caso la prova per testimoni alla ricostruzione del documento (Cass. n. 8611/1998).
Parimenti infondata è la domanda subordinata di ampliamento del passaggio per il transito dei veicoli ex art. 1051, co. 3, c.c., poiché tale disposizione, come da giurisprudenza della S.C.
(cfr. Cass. n. 739/2012), si riferisce all'ampliamento coattivo di una servitù di passaggio già esistente (c.d. interclusione relativa), in relazione alla possibilità di esercizio del passaggio con modalità prima non previste: evenienza che nella specie, come visto, non ricorre, non esistendo alcun diritto di servitù preesistente.
In conclusione, la domanda va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, secondo i parametri di cui al d.m. n.
147/2022 (scaglione € 1.101 - € 5.200), come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, pronunziando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna e al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Parte_2 Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 1.915,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
- Pagina 3 - Benevento, 20.12.2025.
Il Giudice
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Leonardo Papaleo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3503 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023,
TRA
, c.f. , , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Giorgio Dei C.F._2
Santi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Benevento, alla via Calandra n. 35
ATTORI
E
, c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._3 atti, dall'avv. Massimo Scetta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castelvetere
(Bn), alla via Sannitica n. 97
CONVENUTA
Conclusioni: come da note scritte depositate in vista dell'udienza figurata del 19.12.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio , deducendo: di essere proprietari di due fondi rustici siti nel Controparte_1 comune di Castelvenere (Bn), alla contrata e riportati in Catasto, rispettivamente, al Per_1
Foglio 9, particelle nn. 44 e 45 e al Foglio 9, particella n. 46; che ai predetti fondi, interclusi, si accedeva tramite servitù di passaggio, di larghezza non inferiore a tre metri, esercitata su una strada che, diramandosi dalla via provinciale che conduceva a Solopaca, attraversava i fondi antistanti, tra i quali le particelle nn. 672 e 781 in proprietà della convenuta;
che nel
- Pagina 1 - dicembre 2018, sulla strada oggetto di passaggio e, precisamente, nel tratto che attraversava il fondo della venivano da quest'ultima collocati dei pali di legno, fissati su cemento, CP_1 che riducevano l'ampiezza del passaggio a circa 2 metri, così da diminuire l'esercizio della servitù e da renderla, comunque, più disagiata;
che, nonostante gli inviti fatti alla convenuta di rimuovere i pali, la stessa non vi provvedeva;
che i fondi a servizio della servitù di passaggio erano terreni agricoli e, pertanto, era necessario che questi venivano raggiunti da mezzi meccanici, per il cui transito era richiesta un'ampiezza di passaggio non inferiore a metri tre;
che l'azione della contrastava con il disposto dell'art. 1067, co. 2, c.c., tendendo a CP_1 diminuire l'esercizio della servitù o, comunque, a renderlo più scomodo.
Chiedevano, pertanto, di condannare la convenuta alla rimozione dei pali e, in via gradata, di ottenere, ai sensi dell'art. 1051, co. 3, c.c., l'ampliamento del passaggio sul fondo della
CP_1
Si costituiva la convenuta, la quale chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Ammesse ed espletate le prove orali, avanzata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
(rifiutata dalla convenuta) e rilevato d'ufficio, ex art. 101, co. 2, c.p.c., il difetto di titolarità attiva per insussistenza della servitù controversa, la causa veniva rinviata per la discussione cartolare al 19.12.2025, ove essa veniva riservata in decisione.
Il Tribunale osserva.
La domanda principale è infondata.
Secondo il disposto dell'art. 1031 c.c. le servitù prediali possono essere costituite coattivamente, volontariamente, per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
In particolare, secondo giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. nn. 5557/1988, 5699/2001), per la costituzione convenzionale di una servitù prediale non è sufficiente una clausola di stile secondo cui la “vendita comprende i connessi diritti, accessori e pertinenze”, essendo indispensabile l'estrinsecazione della precisa volontà del proprietario del fondo servente diretta a costituire la servitù e la specifica determinazione nel titolo di tutti gli elementi atti ad individuarla (fondo dominante, fondo servente, natura del peso imposto su quest'ultimo, estensione).
Nel caso che occupa gli attori hanno allegato cinque contratti tra compravendite e donazioni
(all. 1, 2, 5, 6, 7), nessuno dei quali, tuttavia, fa emergere la presenza di una servitù validamente costituita in favore dei fondi attorei ed a carico del fondo convenuto.
Pertanto, considerato che la titolarità del diritto fatto valere in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e che tra gli elementi costitutivi di un diritto possono esservi anche
- Pagina 2 - altri diritti (come, nel caso in esame, il diritto di servitù sul bene “molestato”) di cui va dimostrata la titolarità (S.U. n. 2951/2016), la domanda va respinta.
Né, tantomeno, può venire in rilievo, come sostenuto dagli attori, il dictum delle medesime
S.U. n. 2951/2016 - riportato da questo giudicante, con ordinanza del 20.12.2024, proprio per sollevare d'ufficio la questione qui in esame - nella parte in cui affermano che, nell'allegare e provare la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è fatto
“salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto”, poiché, richiedendo la legge la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 n. 4
c.c. per la costituzione della servitù prediale, alla mancata produzione in giudizio del documento non può supplire né la non contestazione ex art. 115, co. 2, c.p.c. né la prova per presunzioni né la confessione della controparte, essendo l'osservanza dell'onere formale prescritta non ai fini della dimostrazione del fatto ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere (Cass. nn. 11054/2001, 11765/2002, 25999/2018), né, ancora, la prova testimoniale, ostandovi il disposto espresso dell'art. 2725 c.c., salva l'ipotesi della perdita incolpevole del documento costitutivo di quel diritto, essendo volta in tal caso la prova per testimoni alla ricostruzione del documento (Cass. n. 8611/1998).
Parimenti infondata è la domanda subordinata di ampliamento del passaggio per il transito dei veicoli ex art. 1051, co. 3, c.c., poiché tale disposizione, come da giurisprudenza della S.C.
(cfr. Cass. n. 739/2012), si riferisce all'ampliamento coattivo di una servitù di passaggio già esistente (c.d. interclusione relativa), in relazione alla possibilità di esercizio del passaggio con modalità prima non previste: evenienza che nella specie, come visto, non ricorre, non esistendo alcun diritto di servitù preesistente.
In conclusione, la domanda va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, secondo i parametri di cui al d.m. n.
147/2022 (scaglione € 1.101 - € 5.200), come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, pronunziando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna e al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Parte_2 Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 1.915,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
- Pagina 3 - Benevento, 20.12.2025.
Il Giudice
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
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