TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/07/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2111 del 2024, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. SPIRIO Parte_1
DAVIDE, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MAZZA ANDREA, giusta procura depositata telematicamente
E NEI CONFRONTI DI
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
ILARDO GIANTONY e CARCAVALLO LIDIA
-resistenti -
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 1.7.24 ha impugnato la comunicazione preventiva Parte_1 di ipoteca n. 29176202400000651/000 notificata via PEC in data 23.5.24, nonché i sottesi avvisi di addebito:
1) AVA n. 59120160005568720000;
2) AVA n. 5912016000723060000;
3) AVA n. 59120160000918057000;
4) AVA n. 59120160001106380000;
1 5) AVA n. 59120160001917306000;
6) AVA n. 59120170000033934000;
7) AVA n. 5912017000222560000;
8) AVA n. 5912017000881446000;
9) AVA n. 59120170001361309000;
10) AVA n. 59120170001604321000;
11) AVA n. 591201800006724000;
12) AVA n. 59120180000655502000;
13) AVA n. 59120180000994241000;
14) AVA n. 59120180001400714000;
15) AVA n. 59120180001537984000;
16) AVA n. 59120180002553409000;
Ha rilevato la nullità della notifica effettuata tramite PEC, nonché da un indirizzo PEC non presente nel REGINDE, ha negato la regolarità della notifica degli atti presupposti, ha lamentato la carenza di motivazione in ordine alla proporzionalità della misura adottata nonché la mancata indicazione dei beni colpiti dalla misura, ha eccepito la prescrizione.
Si sono costituite ed contestando le avverse difese e, sostenuta la CP_2 CP_3 legittimità del proprio operato, hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'esito del deposito di note ex art
127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 9.7.2025.
Motivi della decisione
Appare utile, preliminarmente, richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, ordinatamente riassunti nella sentenza della S.C. sez.
VI, 02/09/2020, n. 18256:
“13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art.
17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in
L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n.
6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad
2 esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2)
o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni”.
Nel caso di specie il ricorrente ha, in primo luogo, contestato l'intrinseca validità dell'intimazione di pagamento sia perché notificata via PEC, in più da un indirizzo
PEC non presente nel REGINDE. Si tratta di censure ex art. 617 cpc, tardivamente proposte.
Ad ogni buon conto, con riferimento alla defatigante e reiterata eccezione sollevata sulla inesistenza della notifica tramite PEC proveniente da un indirizzo non risultante dai pubblici registri, deve osservarsi che la Suprema Corte si è di recente pronunciata in merito stabilendo che “in ossequio ai principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e 2
Cost., la notifica telematica di un atto tributario da un indirizzo PEC, ancorché non risultante dai pubblici elenchi o da questi non risultante, deve ritenersi ugualmente valida, se sia in grado di consentire il riconoscimento del mittente e se indirizzata alla casella PEC "ufficiale" della contribuente destinataria.” (cfr. Cass. Tributaria
6015/2023)
Nel caso di specie, pertanto, la notifica promana da un indirizzo PEC - pur diverso da quello risultante dai pubblici registri- che consentiva di individuare con certezza il mittente istituzionale la notifica inoltre è stata indirizzata alla casella PEC "ufficiale" del contribuente destinatario, pertanto deve considerarsi valida. Una diversa conclusione sarebbe contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il
3 contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa.
Quanto alla effettuazione della notifica della cartella a mezzo pec, si evidenzia che il decreto legge n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016, all'art.
7 - quater è intervenuto in materia di notifica mediante Posta elettronica certificata (PEC), modificando il secondo comma dell'art. 26 del DPR n. 602/1973 e aggiungendo un nuovo comma all'art. 60 DPR n. 600/1973. Attualmente la norma prevede la possibilità per l' , di notificare Controparte_4 via PEC gli avvisi e gli altri atti che devono essere notificati per legge nei confronti di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, all'indirizzo risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata (INI-PEC).
Nel caso di specie, parte ricorrente è un professionista iscritto all'albo, pertanto la notifica a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dell'odierno ricorrente, che l'ha pacificamente ricevuta in data 15.7.22, risulta regolare.
La suddetta notifica si è perfezionata in conformità al disposto di cui all'art. 26 d.P.R.
n. 602 del 1973, il quale rinvia, sul punto, al d.P.R. n. 68 del 2005, secondo cui l'atto trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella del destinatario messa a disposizione dal gestore (art. 3).
L'art. 6 del citato d.P.R. precisa che la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
La ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica è rilasciata contestualmente alla consegna di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario. La notifica è quindi avvenuta secondo le modalità previste dalla legge.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito (cfr. Corte App. Milano n. 2110 del
2020), l'interposizione di uno o più gestori che garantiscono la regolarità del servizio, fa sì che nessuna delle parti (mittente e destinatario) possa contestare l'inoltro o la ricezione del messaggio, e proprio da tale sistema discende anche la non necessità della firma digitale da parte del mittente. È infatti il gestore che sottoscrive la busta di trasporto con propria firma elettronica avanzata, basata su chiavi asimmetriche a coppia, e tale sistema garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'art. 17.
4 A tal proposito, l'invio via PEC della cartella esattoriale può essere qualificato come invio del documento informatico originale o al più di una sua copia informatica;
per cui non è dovuta una attestazione di conformità. Diventa pertanto del tutto irrilevante anche l'estensione del file (.pdf), non essendo prevista la necessità del formato .p7m.
Ciò in quanto non si è in presenza di un caso di notifica di atti giudiziari (fattispecie cui fa riferimento la giurisprudenza invocata dal ricorrente) bensì di notifica di atti esattoriali (vedi Cass. n. 3805 del 2018; Cass. n. 7665 del 2016).
In ogni caso, la Suprema Corte (cfr., n. 6417 del 2019) ha ribadito che “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620) sia che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nel caso affrontato dalla Cassazione il file era in "estensione.doc", anzichè "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”. Secondo tale giurisprudenza “la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria;
sicché il rinvio disposto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 comma 5, (in tema di notifica della cartella di pagamento) al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c.” (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27561).
Dunque, anche laddove si volesse ritenere irregolare il formato del file inviato, deve considerarsi comunque sanata la notifica poiché la consegna della cartella esattoriale all'indirizzo di posta certificata del destinatario ha prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.
Parimenti tardiva e comunque infondata la censura relativa al difetto di motivazione. Quanto all'asserito difetto di motivazione, la predetta comunicazione preventiva di ipoteca è corredata dall'analitica esposizione di tutti i titoli (amministrativi, fiscali, previdenziali), con indicazione- oltre che degli importi- degli anni di riferimento, delle cartelle o avvisi di addebito presupposti, della data di notifica delle stesse, del ruolo oltre che, come già evidenziato, delle modalità di calcolo degli interessi di mora;
delle fonti normative in base alle quali sono state determinate le spese. Soccorre, oltre tutto, l'indirizzo della Corte di Cassazione ha specificato che gli atti dell'esecuzione sono correttamente motivati “mediante richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già
5 destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili, e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato” (Cass. civ. n.22018/2017).
Sul punto la Cassazione (v. Ordinanza n. 21065/2022) ha precisato che è sufficiente il riferimento, contenuto nell'intimazione, alla cartella di pagamento in precedenza notificata, così da consentire all'interessato di comprendere nell'an e nel quantum la pretesa tributaria e le ragioni dell'emissione dell'intimazione stessa. Alla luce di tutto ciò appare destituita di ogni pregio la denuncia di difetto di motivazione per come variamente articolata da parte ricorrente.
Analogamente nel caso di specie gli avvisi di addebito, che indicano precisamente il quantum, le annualità e l'oggetto della pretesa.
Nel merito, si rammenta che l'iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni (v. Cass. Sentenza del 06/12/2016
n. 24908; Sentenza del 06/12/2016 n. 24904 - Corte di Cassazione).
È evidente che nel caso di specie la comunicazione preventiva non è sottoposta al vincolo stabilito dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, ma solo all'inutile decorso dei sessanta giorni dalla notifica dell'AVA.
Ciò premesso, occorre valutare se il diritto di difesa del debitore risulti compromesso nel caso in cui la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non contenga anche l'individuazione dei beni immobili da assoggettare eventualmente a tale forma di garanzia reale del credito.
A tal fine è necessario prendere le mosse dal D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 77 e 79, dalla lettura dei quali non si ricava alcuna prescrizione in ordine al contenuto motivazionale della comunicazione di iscrizione ipotecaria;
né in generale, è disciplinata nel dettaglio la forma della comunicazione di iscrizione di ipoteca.
A ben vedere, l'art. 79, comma 1 disciplina la determinazione del prezzo base dell'incanto degli immobili assoggettati all'espropriazione immobiliare di cui al D.P.R.
n. 602 del 1972, art. 76 e l'art. 77, comma 2 subordina la possibilità di espropriare immobili aventi un valore venti volte superiore al credito per cui si procede al decorso di sei mesi dalla previa iscrizione di ipoteca sugli stessi, senza che il debito sia stato estinto.
Le disposizioni richiamate dal giudice territoriale non prevedono dunque, nè tale previsione si rinviene in altre disposizioni del D.P.R. n. 602 del 1973, che nella comunicazione di iscrizione di ipoteca si debba fare menzione degli immobili colpiti dalla misura né della loro rendita catastale.
6 Nè a tale conclusione potrebbe giungersi sulla scorta del principio, affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5771/12), secondo cui "In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'ipoteca prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, rappresentando un atto preordinato all'espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest'ultima stabiliti dall'art. 76 del medesimo D.P.R."
L'affermazione che l'iscrizione ipotecaria rappresenta un atto preordinato all'espropriazione immobiliare e soggiace agli stessi limiti di quest'ultima non implica, infatti, alcuna conseguenza in punto di contenuto motivazionale della comunicazione di iscrizione, ma implica semplicemente che l'iscrizione ipotecaria non sia ammessa per un credito il cui importo non consenta di procedere all'espropriazione immobiliare.
In altri termini, la comunicazione preventiva non ha un contenuto predeterminato e necessario ai fini della sua validità, e di ciò si trae riprova tanto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che ha confermato come il contenuto motivazionale degli atti espropriativi posti in essere dal concessionario sia solo quello normativamente previsto dagli articoli 76 e 77 DPR n. 600/1973 (cfr. Cass. n. 24258/2014); lo stesso vale per la giurisprudenza di merito, che in casi del tutto sovrapponibili al presente ha ritenuto legittima la comunicazione preventiva che non indica l'immobile che si intende pignorare (CTR Basilicata n. 415/2018, CTR Marche 736/2021, nonché la recentissima
CGT Latina n. 6/2025).
D'altronde, la scelta normativa di non prevedere come necessaria l'indicazione nel preavviso di iscrizione del bene che si intende pignorare, non comporta alcuna lesione del diritto di difesa del contribuente, che ovviamente conosce quali sono le proprie proprietà immobiliari e che ben può successivamente reagire di fronte ad un'ipoteca che ritiene illegittimamente iscritta.
Infatti, se è evidente che il diritto di ipoteca come asservimento di un bene a garanzia di un determinato credito può sorgere solo su un bene immobile individuato;
è altrettanto evidente che l'ipoteca nasce con l'iscrizione, non già con il suo preavviso, ed è al momento dell'iscrizione che il bene deve essere determinato.
In sostanza, per un verso la normativa specialistica di cui all'articolo 77 DPR n.
600/1973 non impone tra i requisiti di contenuto del preavviso di ipoteca l'indicazione dei beni;
e per altro verso, come anche osservato in Dottrina, detta indicazione non può essere ritenuta come necessaria in base alla natura del diritto di ipoteca, atteso che la sua realità, intesa come essenziale inerenza a un bene determinato, si realizza solo al momento della iscrizione.
In ultima analisi, per valutare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria ai sensi del D.P.R.
n. 602 del 1973, artt. 76 e 77 è sufficiente l'indicazione del valore del credito per cui si procede, laddove, ai sensi dell'art. 79 del medesimo D.M.
Per quel che concerne la lamentata notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento, non è stata dimostrata da la notifica via PEC degli avvisi da n. 1 a n. CP_2
7 5 in quanto non è stata prodotta dall'Istituto alcuna ricevuta PEC (di consegna e accettazione) in formato “.eml” o “.msg”.
A tale mancanza non può sopperire il documento dati Atto.xml (v. fasc. ), il quale CP_2 non permette l'apertura del file né di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica della ricorrente.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “la violazione delle forme digitali (…) che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" determina la nullità della notificazione: atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione (…) e considerato, per altro verso, che tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato”,(Cass. civ., ord. n. 16189 del 08.06.2023).
La mancata prova della notifica degli avvisi da n. 1) a n. 5), tuttavia, per consolidata giurisprudenza, non comporta tout court l'invalidità del processo di riscossione, in quanto “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento).” (Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 24506 del 30.11.2016).
A tal proposito, si evidenzia che ha portato la parte a conoscenza dei debiti CP_3 relativi agli ava nn. 1), 2), e 3) tramite intimazione di pagamento n.
29120219000109271000 notificata a mezzo di raccomandata consegnata a mani in data 16.09.2021 (doc. 2 fac. ADER).
Ulteriormente, ha provveduto a notificare l'intimazione di pagamento n. CP_3
29120229002494809000 via PEC in data 14.6.22, con la quale ha portato a conoscenza del ricorrente, tra gli altri, i debiti di cui agli ava n. 4) e 5).
Da tali date, quindi devono conteggiarsi i 40 giorni relativi alla proposizione di opposizione ex art. 24 d.lgs. cit. che, nel caso di specie, risultano inevitabilmente spirati.
Per gli ava da 6 a 16, invece, invece, ha fornito prova della notifica via PEC CP_2 depositando le ricevute di accettazione e consegna, segnatamente:
8 6) AVA n. 59120170000033934000, notificato con PEC del 12.4.17 (prescrizione ulteriormente interrotta con intimazione di pagamento n. 29120219000109271000 notificata via PEC il 14.6.22, tempestiva per via della sospensione introdotta nel periodo emergenziale Covid 19);
7) AVA n. 5912017000222560000 notificato con PEC del 10.8.17 (prescrizione ulteriormente interrotta con intimazione di pagamento n. 29120219000109271000 notificata via PEC il 14.6.22);
8) AVA n. 5912017000881446000 notificato con PEC del 11.10.17 (prescrizione ulteriormente interrotta con intimazione di pagamento n. 29120219000109271000 notificata via PEC il 14.6.22);
9) AVA n. 59120170001361309000 notificato con PEC del 17.10.17 (prescrizione ulteriormente interrotta con intimazione di pagamento n. 29120219000109271000 notificata via PEC il 14.6.22);
10) AVA n. 59120170001604321000 notificato con PEC del 2.12.17 (prescrizione ulteriormente interrotta con intimazione di pagamento n. 29120219000109271000 notificata via PEC il 14.6.22);
11) AVA n. 591201800006724000 notificato con PEC del 301.1.18 (prescrizione ulteriormente interrotta con intimazione di pagamento n. 29120219000109271000 notificata via PEC il 14.6.22);
12) AVA n. 59120180000655502000 notificato con PEC del 9.7.18 (prescrizione ulteriormente interrotta con intimazione di pagamento n. 29120229005278135000 notificata via PEC il 12.12.22);
13) AVA n. 59120180000994241000 notificato con PEC del 12.7.18 (prescrizione ulteriormente interrotta con intimazione di pagamento n. 29120229005278135000 notificata via PEC il 12.12.22);
14) AVA n. 59120180001400714000 notificato con PEC del 30.10.18 (prescrizione ulteriormente interrotta con intimazione di pagamento n. 29120229005278135000 notificata via PEC il 12.12.22);
15) AVA n. 59120180001537984000 notificato con PEC del 4.12.18 (prescrizione ulteriormente interrotta con intimazione di pagamento n. 29120229005278135000 notificata via PEC il 12.12.22);
16) AVA n. 59120180002553409000 notificato con PEC del 17.1.19 (prescrizione ulteriormente interrotta con intimazione di pagamento n. 29120229005278135000 notificata via PEC il 12.12.22).
Inoltre, agli atti è stata depositata da ulteriore intimazione di pagamento CP_3
29120239003665473000 con valenza interruttiva (anche se non per tutti gli AVA impugnati), nonché l'atto impugnato in questa sede.
9 Tanto premesso, attesa la regolarità delle predette notifiche, alcuna contestazione in ordine al merito della pretesa ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46.1999 può essere in questa sede avanzata, poiché spirato il termine di decadenza di 40 giorni normativamente previsto.
L'unica censura che può essere verificata, dunque, è quella relativa alla prescrizione successiva alla notifica degli atti presupposti. È stato tuttavia già messo in evidenza nell'elenco di cui sopra che ha CP_3 provveduto a notificare, negli anni, atti interruttivi a cadenza infraquinquennale, deve quindi rilevarsi che il termine prescrizionale non risulta spirato per nessuno degli atti presupposti impugnati.
Da ultimo, nelle note dell'8.7.25 parte ricorrente ha precisato che “il Giudice
Tributario ha già accolto il ricorso incardinato in CGT per l'annullamento dei carichi di natura tributaria”, probabilmente intendendo che la medesima intimazione di pagamento è stata dichiarata illegittima in sede di giurisdizione
Tributaria.
Si tratta di una affermazione generica e priva di qualsivoglia supporto probatorio;
comunque sia, il giudizio dinanzi al giudice ordinario e quello dinanzi al giudice tributario hanno natura e funzionalità diverse, seguono binari diversi e non sono pregiudiziali l'uno con l'altro. Vale solo la pena accennare che l'eventuale notifica degli atti presupposti non ricadenti nella giurisdizione di questo Giudice non inficia la corretta e regolare notifica degli atti in questa sede impugnati, la cui regolarità è stata ampiamente vagliata nei paragrafi precedenti.
Il ricorso deve, pertanto, essere integralmente rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto della materia, del valore e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Parte_1 euro 4.201,00 oltre spese IVA e CPA per ogni parte resistente.
Così deciso in Agrigento, 14/07/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
10