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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/11/2025, n. 2260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2260 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 646/2022 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 14/11/2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, all'udienza del Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è chiamata la causa
TRA
- Parte_1
- OPPONENTE -
E
- Parte_2
[...]
- RESISTENTE -
Hanno depositato note scritte:
Per l'opponente l'Avv. LO RE AN ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria delle spese di lite;
per parte resistente CP_1
( , il quale conclude chiedendo
[...] Controparte_2 dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, esaminati gli atti della causa n. 32261/16 R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare, decide la controversia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante il seguente dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 646/2022 r.g.a.c.
TRA
1 (c.f.: ), titolare della ditta Multiservice 2.0, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato alla via Agnone, n. 98, Lentini (SR) presso lo studio dell'Avv.
LO RE AN da cui è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
-OPPONENTE-
E
Parte_2
, c.f. , in persona del dirigente pro-tempore, domiciliato alla via
[...] P.IVA_1
CORSO GARIBALDI, 149 POTENZA, costituita in giudizio a mezzo del funzionario
; CP_1
-RESISTENTE-
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
5889/RU del 31/01/2022, notificata in data 2.02.2022, con cui veniva ingiunto a
[...] il pagamento di € 20.000,00 oltre spese di notifica perché, in qualità di titolare Pt_1 della ditta Multiservice 2.0 con sede in Oppido Lucano (PZ), via Emanuele Gianturco n.
112 112, violava la norma di cui all'art. 7, comma 3 quater, del DL 13 settembre 2012 n.
158, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 8 novembre 2012 n.
189 nonché la norma di cui all'art.1, comma 646, lettera b) legge 23/12/14 n. 190 e la norma di cui all'art.1, comma 923 della legge 28.12.2015 n. 208, mettendo “a disposizione nell'esercizio apparecchiature che attraverso la connessione telematica al
Web consentono ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dei concessionari on-line” (condotta illecita descritta nell'ordinanza impugnata).
L'ordinanza si fonda sul verbale di accertamento, contestazione, sequestro amministrativo e cautelativo redatto e notificato in data 08.11.2019 dalla guardia di
Finanza Compagnia di Potenza.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha dedotto l'errata interpretazione da parte dell'amministrazione delle norme ritenute violate in considerazione della circostanza che i computer rinvenuti nell'esercizio commerciale consentivano la libera navigazione alla clientela, dovendosi escludere, pertanto, l'illiceità della condotta anche in considerazione di una lettura costituzionalmente orientata delle norme asseritamente violate (alla stregua della recente giurisprudenza costituzionale in materia di sanzioni amministrative nonché di quella proveniente dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo).
2 §2. Costituitasi in giudizio, l ha contestato le Parte_3 avverse doglianze chiedendo, pertanto, il rigetto dell'opposizione e l'accertamento della legittimità dell'ordinanza ingiunzione.
§3. La causa, espletata la prova orale richiesta dall'opponente, sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata rinviata per la decisione.
§4. Nelle more, preso atto dell'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3-quater, del D.L. 13/09/2012 n.158/2012 e dell'art. 1, comma 923, primo periodo, della Legge 208/2015, l'Amministrazione ha provveduto all'annullamento in autotutela del provvedimento con conseguente richiesta di cessazione della materia del contendere a cui hanno aderito gli opponenti (sebbene insistendo nella liquidazione delle spese di lite).
§5. La controversia in esame rende doveroso considerare, in via preliminare ed atteso il carattere assorbente della questione, la recente pronuncia della Corte Costituzionale,
n. 104 depositata il 10.07.2025 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, c. 3° quater, del decreto-legge 13/09/2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 08/11/2012, n. 189 nonché dell'art. 1, c. 923°, della legge
28/12/2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), norme sulla base è stato emesso il provvedimento in questa sede impugnato.
La Corte, in particolare, ha osservato “Nel merito, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito, sono fondate in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e agli artt. 16 e 17 CDFUE.
6.1.– Occorre premettere che la disposizione censurata è stata inserita, in sede di conversione del d.l. n. 158 del 2012, nell'ambito dell'art. 7, dedicato alle «misure di prevenzione per contrastare la ludopatia». […] 6.3.– Quanto alle apparecchiature, dalla lettera della disposizione in esame emerge che il divieto riguarda non solo i cosiddetti totem (ossia dispositivi destinati in via esclusiva al gioco online, attraverso sistemi di pre-impostazione o di restrizioni di navigazione), ma anche gli strumenti a navigazione libera, ossia qualsiasi dispositivo idoneo al collegamento a siti di gioco online, compresi personal computer, tablet o apparecchi analoghi, che consentano di navigare in rete.
Infatti, la disposizione fa generico riferimento ad «apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco». Il
3 divieto di messa a disposizione riguarda, pertanto, tutte le apparecchiature con cui sia possibile effettuare il gioco online.
Il divieto in esame prescinde, dunque, dalla possibilità di configurare tali dispositivi come congegni da gioco, poiché rileva soltanto la circostanza che la messa a disposizione degli stessi avvenga all'interno di un pubblico esercizio. Deve ritenersi vietata, di conseguenza, la mera messa a disposizione di qualsiasi apparecchiatura che offra la possibilità di navigare in rete e, quindi, di accedere sia a piattaforme di gioco legale, poiché gestite «da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza», sia a piattaforme di gioco illegale, in quanto gestite «da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio».
6.4.– Nello scrutinare la legittimità costituzionale della disposizione censurata occorre partire dall'individuazione della sua ratio.
La misura restrittiva in esame persegue la finalità legittima e meritevole di limitare le occasioni di gioco in funzione di prevenzione della ludopatia e, più in generale, di tutela della salute. Essa si colloca, infatti, tra le misure di contrasto del gioco d'azzardo patologico introdotte dal d.l. n. 158 del 2012, come convertito, che, fin dal preambolo, dichiara di volere procedere al «riassetto dell'organizzazione sanitaria […] allo scopo di garantire e promuovere in tale ottica un più alto livello di tutela della salute, adottando misure finalizzate […] alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza per le persone affette da malattie croniche e rare e da dipendenza da gioco con vincita di denaro». In particolare, l'art. 7 di tale decreto-legge detta «misure di prevenzione per contrastare la ludopatia».
6.5.– Come si è visto, tuttavia, la disposizione censurata vieta la mera messa a disposizione di qualsiasi apparecchiatura che consenta di collegarsi a siti di gioco online. Essa accomuna, nella medesima valutazione di illiceità, condotte ampiamente diversificate sul piano dell'offesa all'interesse giuridico protetto.
Il divieto in esame attiene, infatti, alla messa a disposizione di apparecchiature che consentono l'accesso al gioco sia legale che illegale, cioè, praticato al di fuori della rete dei concessionari o dei soggetti autorizzati. La disposizione censurata, inoltre, colpisce allo stesso modo sia la destinazione occasionale delle apparecchiature al gioco, sia quella esclusiva e permanente.
Il precetto risulta, dunque, eccessivamente inclusivo, in quanto riferito a una gamma assai estesa di comportamenti, connotati da un diverso grado di offensività degli interessi protetti e da rilevanti differenze di disvalore. L'estensione dell'area dell'illecito
4 risulta effettivamente sproporzionata rispetto al fine legittimamente perseguito, in violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.
Per un diverso profilo, la disposizione censurata introduce una misura di tutela del diritto alla salute consistente in un divieto volto a fronteggiare la diffusione della ludopatia tramite la delimitazione dell'offerta di gioco online che comunque rimane capillare e vastissima, anche attraverso canali di accesso diversi da quelli contemplati dalla disposizione in esame. Ciò rivela la modesta efficacia della misura rispetto alla sua finalità, a fronte di una significativa e immediata compressione degli interessi contrapposti, fra i quali, in primo luogo, la libertà di impresa. Anche sotto questo profilo,
l'estensione del divieto in esame risulta sproporzionata rispetto agli obiettivi che esso si prefigge.
6.6.– L'illegittimità costituzionale della disposizione censurata va apprezzata anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, che è costante nel ritenere che, pur essendo gli Stati membri liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in materia di giochi d'azzardo ed, eventualmente, di definire con precisione il livello di protezione ricercato, le restrizioni da essi imposte alla libera prestazione dei servizi devono nondimeno soddisfare le condizioni risultanti dalla giurisprudenza della stessa Corte per quanto riguarda la loro proporzionalità (Corte di giustizia UE, nona sezione, sentenza
16 marzo 2023, causa C‑517/20, OL, punto 52; sesta sezione, sentenza 28 febbraio 2018, causa C-3/17, Sporting Odds Ltd., punto 62; quarta sezione, sentenza 13 settembre 2007, causa C‑260/04, Commissione delle Comunità europee, punto 28; grande sezione, sentenza 6 marzo 2007, cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04, , punto Per_1
48).
In particolare, occorre verificare, tenendo conto delle concrete modalità di applicazione della normativa restrittiva di cui si tratta, che quest'ultima risponda veramente all'intento di ridurre le occasioni di gioco, di limitare le attività in tale settore e di combattere la criminalità connessa a tali giochi in maniera coerente e sistematica (Corte di giustizia UE, seconda sezione, sentenza 14 giugno 2017, causa C-685/15, Online
Games Handels GmbH e altri, punti 49 e 50; terza sezione, sentenza 30 aprile 2014, causa C-390/12, Pfleger e altri, punti 49 e 50).
In definitiva, nel caso in esame, il divieto, nella sua indiscriminata estensione, sacrifica in modo irragionevole e sproporzionato altri interessi contrapposti, fra i quali la libertà di impresa”.
L'effetto retroattivo della pronunzia di illegittimità costituzionale impedisce di applicare la norma alla fattispecie oggetto di causa.
5 Su tale aspetto concorda anche l' che in data 19.09.2025 ha depositato nel Pt_2 fascicolo telematico il provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Dunque, non resta che prendere atto del predetto annullamento in autotutela e dichiarare la cessazione della materia del contendere.
§6. Circa il regolamento delle spese di lite, il Tribunale ravvisa l'opportunità di disporne la compensazione, valorizzando, da un lato, il fatto che la sentenza di illegittimità costituzionale è intervenuta dopo l'adozione del provvedimento sanzionatorio, da considerarsi legittimo in relazione al quadro normativo all'epoca vigente;
dall'altro, la circostanza che l'amministrazione ha prontamente annullato d'ufficio il provvedimento impugnato, una volta intervenuta la declaratoria di incostituzionalità.
Le circostanze che precedono integrano, dunque, le gravi ed eccezionali ragioni idonee a disporre la compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Preso atto dell'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione n. 5889/RU del 31/01/2022 dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Compensa le spese di lite.
È verbale.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Potenza lì, 14.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
6
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 14/11/2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, all'udienza del Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è chiamata la causa
TRA
- Parte_1
- OPPONENTE -
E
- Parte_2
[...]
- RESISTENTE -
Hanno depositato note scritte:
Per l'opponente l'Avv. LO RE AN ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria delle spese di lite;
per parte resistente CP_1
( , il quale conclude chiedendo
[...] Controparte_2 dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, esaminati gli atti della causa n. 32261/16 R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare, decide la controversia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante il seguente dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 646/2022 r.g.a.c.
TRA
1 (c.f.: ), titolare della ditta Multiservice 2.0, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato alla via Agnone, n. 98, Lentini (SR) presso lo studio dell'Avv.
LO RE AN da cui è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
-OPPONENTE-
E
Parte_2
, c.f. , in persona del dirigente pro-tempore, domiciliato alla via
[...] P.IVA_1
CORSO GARIBALDI, 149 POTENZA, costituita in giudizio a mezzo del funzionario
; CP_1
-RESISTENTE-
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
5889/RU del 31/01/2022, notificata in data 2.02.2022, con cui veniva ingiunto a
[...] il pagamento di € 20.000,00 oltre spese di notifica perché, in qualità di titolare Pt_1 della ditta Multiservice 2.0 con sede in Oppido Lucano (PZ), via Emanuele Gianturco n.
112 112, violava la norma di cui all'art. 7, comma 3 quater, del DL 13 settembre 2012 n.
158, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 8 novembre 2012 n.
189 nonché la norma di cui all'art.1, comma 646, lettera b) legge 23/12/14 n. 190 e la norma di cui all'art.1, comma 923 della legge 28.12.2015 n. 208, mettendo “a disposizione nell'esercizio apparecchiature che attraverso la connessione telematica al
Web consentono ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dei concessionari on-line” (condotta illecita descritta nell'ordinanza impugnata).
L'ordinanza si fonda sul verbale di accertamento, contestazione, sequestro amministrativo e cautelativo redatto e notificato in data 08.11.2019 dalla guardia di
Finanza Compagnia di Potenza.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha dedotto l'errata interpretazione da parte dell'amministrazione delle norme ritenute violate in considerazione della circostanza che i computer rinvenuti nell'esercizio commerciale consentivano la libera navigazione alla clientela, dovendosi escludere, pertanto, l'illiceità della condotta anche in considerazione di una lettura costituzionalmente orientata delle norme asseritamente violate (alla stregua della recente giurisprudenza costituzionale in materia di sanzioni amministrative nonché di quella proveniente dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo).
2 §2. Costituitasi in giudizio, l ha contestato le Parte_3 avverse doglianze chiedendo, pertanto, il rigetto dell'opposizione e l'accertamento della legittimità dell'ordinanza ingiunzione.
§3. La causa, espletata la prova orale richiesta dall'opponente, sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata rinviata per la decisione.
§4. Nelle more, preso atto dell'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3-quater, del D.L. 13/09/2012 n.158/2012 e dell'art. 1, comma 923, primo periodo, della Legge 208/2015, l'Amministrazione ha provveduto all'annullamento in autotutela del provvedimento con conseguente richiesta di cessazione della materia del contendere a cui hanno aderito gli opponenti (sebbene insistendo nella liquidazione delle spese di lite).
§5. La controversia in esame rende doveroso considerare, in via preliminare ed atteso il carattere assorbente della questione, la recente pronuncia della Corte Costituzionale,
n. 104 depositata il 10.07.2025 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, c. 3° quater, del decreto-legge 13/09/2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 08/11/2012, n. 189 nonché dell'art. 1, c. 923°, della legge
28/12/2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), norme sulla base è stato emesso il provvedimento in questa sede impugnato.
La Corte, in particolare, ha osservato “Nel merito, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito, sono fondate in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e agli artt. 16 e 17 CDFUE.
6.1.– Occorre premettere che la disposizione censurata è stata inserita, in sede di conversione del d.l. n. 158 del 2012, nell'ambito dell'art. 7, dedicato alle «misure di prevenzione per contrastare la ludopatia». […] 6.3.– Quanto alle apparecchiature, dalla lettera della disposizione in esame emerge che il divieto riguarda non solo i cosiddetti totem (ossia dispositivi destinati in via esclusiva al gioco online, attraverso sistemi di pre-impostazione o di restrizioni di navigazione), ma anche gli strumenti a navigazione libera, ossia qualsiasi dispositivo idoneo al collegamento a siti di gioco online, compresi personal computer, tablet o apparecchi analoghi, che consentano di navigare in rete.
Infatti, la disposizione fa generico riferimento ad «apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco». Il
3 divieto di messa a disposizione riguarda, pertanto, tutte le apparecchiature con cui sia possibile effettuare il gioco online.
Il divieto in esame prescinde, dunque, dalla possibilità di configurare tali dispositivi come congegni da gioco, poiché rileva soltanto la circostanza che la messa a disposizione degli stessi avvenga all'interno di un pubblico esercizio. Deve ritenersi vietata, di conseguenza, la mera messa a disposizione di qualsiasi apparecchiatura che offra la possibilità di navigare in rete e, quindi, di accedere sia a piattaforme di gioco legale, poiché gestite «da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza», sia a piattaforme di gioco illegale, in quanto gestite «da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio».
6.4.– Nello scrutinare la legittimità costituzionale della disposizione censurata occorre partire dall'individuazione della sua ratio.
La misura restrittiva in esame persegue la finalità legittima e meritevole di limitare le occasioni di gioco in funzione di prevenzione della ludopatia e, più in generale, di tutela della salute. Essa si colloca, infatti, tra le misure di contrasto del gioco d'azzardo patologico introdotte dal d.l. n. 158 del 2012, come convertito, che, fin dal preambolo, dichiara di volere procedere al «riassetto dell'organizzazione sanitaria […] allo scopo di garantire e promuovere in tale ottica un più alto livello di tutela della salute, adottando misure finalizzate […] alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza per le persone affette da malattie croniche e rare e da dipendenza da gioco con vincita di denaro». In particolare, l'art. 7 di tale decreto-legge detta «misure di prevenzione per contrastare la ludopatia».
6.5.– Come si è visto, tuttavia, la disposizione censurata vieta la mera messa a disposizione di qualsiasi apparecchiatura che consenta di collegarsi a siti di gioco online. Essa accomuna, nella medesima valutazione di illiceità, condotte ampiamente diversificate sul piano dell'offesa all'interesse giuridico protetto.
Il divieto in esame attiene, infatti, alla messa a disposizione di apparecchiature che consentono l'accesso al gioco sia legale che illegale, cioè, praticato al di fuori della rete dei concessionari o dei soggetti autorizzati. La disposizione censurata, inoltre, colpisce allo stesso modo sia la destinazione occasionale delle apparecchiature al gioco, sia quella esclusiva e permanente.
Il precetto risulta, dunque, eccessivamente inclusivo, in quanto riferito a una gamma assai estesa di comportamenti, connotati da un diverso grado di offensività degli interessi protetti e da rilevanti differenze di disvalore. L'estensione dell'area dell'illecito
4 risulta effettivamente sproporzionata rispetto al fine legittimamente perseguito, in violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.
Per un diverso profilo, la disposizione censurata introduce una misura di tutela del diritto alla salute consistente in un divieto volto a fronteggiare la diffusione della ludopatia tramite la delimitazione dell'offerta di gioco online che comunque rimane capillare e vastissima, anche attraverso canali di accesso diversi da quelli contemplati dalla disposizione in esame. Ciò rivela la modesta efficacia della misura rispetto alla sua finalità, a fronte di una significativa e immediata compressione degli interessi contrapposti, fra i quali, in primo luogo, la libertà di impresa. Anche sotto questo profilo,
l'estensione del divieto in esame risulta sproporzionata rispetto agli obiettivi che esso si prefigge.
6.6.– L'illegittimità costituzionale della disposizione censurata va apprezzata anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, che è costante nel ritenere che, pur essendo gli Stati membri liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in materia di giochi d'azzardo ed, eventualmente, di definire con precisione il livello di protezione ricercato, le restrizioni da essi imposte alla libera prestazione dei servizi devono nondimeno soddisfare le condizioni risultanti dalla giurisprudenza della stessa Corte per quanto riguarda la loro proporzionalità (Corte di giustizia UE, nona sezione, sentenza
16 marzo 2023, causa C‑517/20, OL, punto 52; sesta sezione, sentenza 28 febbraio 2018, causa C-3/17, Sporting Odds Ltd., punto 62; quarta sezione, sentenza 13 settembre 2007, causa C‑260/04, Commissione delle Comunità europee, punto 28; grande sezione, sentenza 6 marzo 2007, cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04, , punto Per_1
48).
In particolare, occorre verificare, tenendo conto delle concrete modalità di applicazione della normativa restrittiva di cui si tratta, che quest'ultima risponda veramente all'intento di ridurre le occasioni di gioco, di limitare le attività in tale settore e di combattere la criminalità connessa a tali giochi in maniera coerente e sistematica (Corte di giustizia UE, seconda sezione, sentenza 14 giugno 2017, causa C-685/15, Online
Games Handels GmbH e altri, punti 49 e 50; terza sezione, sentenza 30 aprile 2014, causa C-390/12, Pfleger e altri, punti 49 e 50).
In definitiva, nel caso in esame, il divieto, nella sua indiscriminata estensione, sacrifica in modo irragionevole e sproporzionato altri interessi contrapposti, fra i quali la libertà di impresa”.
L'effetto retroattivo della pronunzia di illegittimità costituzionale impedisce di applicare la norma alla fattispecie oggetto di causa.
5 Su tale aspetto concorda anche l' che in data 19.09.2025 ha depositato nel Pt_2 fascicolo telematico il provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Dunque, non resta che prendere atto del predetto annullamento in autotutela e dichiarare la cessazione della materia del contendere.
§6. Circa il regolamento delle spese di lite, il Tribunale ravvisa l'opportunità di disporne la compensazione, valorizzando, da un lato, il fatto che la sentenza di illegittimità costituzionale è intervenuta dopo l'adozione del provvedimento sanzionatorio, da considerarsi legittimo in relazione al quadro normativo all'epoca vigente;
dall'altro, la circostanza che l'amministrazione ha prontamente annullato d'ufficio il provvedimento impugnato, una volta intervenuta la declaratoria di incostituzionalità.
Le circostanze che precedono integrano, dunque, le gravi ed eccezionali ragioni idonee a disporre la compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Preso atto dell'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione n. 5889/RU del 31/01/2022 dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Compensa le spese di lite.
È verbale.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Potenza lì, 14.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
6