TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/05/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 555/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di TR, sezione civile, riunito in camera di conIGlio, e composto dai IGg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 555/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il Parte_1 patrocinio dell'avv.COFONE EMANUELA
PARTE RICORRENTE contro nato a [...] il [...] con il patrocinio CP_1 dell'avv. SERVIDIO GIOVANNI
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione
esponevano di avere contratto matrimonio in data 23/7/1989, che dalla unione erano nati i figli , , maggiorenni ed autosufficienti e e rappresentavano di Per_1 Per_2 Persona_3
voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“2. autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto;
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. disporre l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e regolamentazione del diritto di frequentazione del padre nei confronti della figlia così come segue: il IG. potrà tenere con sé la figlia CP_1
minore ogni qualvolta lo vorrà, previa comunicazione alla madre, e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici di;
in mancanza di accordo tra i Per_3
genitori, il potrà tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana da CP_2
concordarsi con la madre, o in mancanza di accordo, nei giorni di martedì e giovedì
dalle ore 16.00 sino alle ore 20.00, nonché due fine settimana alternati, con pernottamento, da sabato pomeriggio dopo l'uscita da scuola e fino a domenica alle ore 20.00. Nel periodo estivo, nel mese di luglio o di agosto, la minore potrà trascorrere
14 giorni, anche non consecutivi – 7 a luglio e 7 ad agosto – in compagnia del padre,
con pernottamento. In questo periodo il diritto di frequentazione verrà garantito alla madre per come sopra specificato. Per le festività Natalizie la minore trascorrerà con il padre 7 giorni consecutivi, ad anni alterni, dal 23.12 al 31.12 o dal 30.12. al 06.01;
tre giorni nel periodo pasquale comprensivi di Pasqua ovvero del lunedì dell'Angelus
ad anni alterni. I compleanni della piccola verranno festeggiati con entrambi Per_3
i genitori, in caso di disaccordo la mattina con un genitore ed il pomeriggio con l'altro,
ad anni alterni. Tutte le altre festività seguiranno il principio dell'alternanza. Il tutto,
fatti salvi diversi accordi tra le parti e comunque tenendo conto delle eIGenze
scolastiche ed extrascolastiche della figlia;
4. La casa coniugale sita in Corigliano Rossano a.u. Corigliano alla Via Favella Della
Corte n. 31 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla IG.ra
, che continuerà ad abitarla unitamente alla figlia;
Controparte_3
5. il IG. verserà alla IG.ra tramite accredito in c/c, CP_1 Parte_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia di € 300,00 (trecento), assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo;
6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, nonché delle spese mediche non coperte dal S.S Nazionale e per le quali non è previsto il rimborso da polizze assicurative o convenzioni aziendali, da concordare preventivamente, salvo urgenza;
7. Le parti si accordano affinchè l'assegno unico universale verrà richiesto e percepito al
100% dalla IG.ra ; Parte_1
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...]_1
CA (CS) il 28/05/1969 e nato a [...] il CP_1
22/03/1968 alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
TR , 29 maggio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento