CA
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/07/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1802/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luisa Poppi Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1802/2022 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BABINO ANNA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA L. RICCI N. 82 MODENA presso il difensore avv. BABINO ANNA
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL MAGNO CP_1 C.F._2 DEBORA, elettivamente domiciliato in VIALE CECCARINI N. 37/D 47838 RICCIONE presso il difensore avv. DEL MAGNO DEBORA
APPELLATA
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 1117/2022 del Tribunale di Modena pubblicata in data 28.09.2022, nel procedimento di opposizione a precetto pagina 1 di 6 CONCLUSIONI Per Parte_1
come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 03.10.2023;
Per CP_1
come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 03.10.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto davanti al Tribunale di Parte_1
Modena opposizione preventiva all'esecuzione avverso l'atto di precetto, notificatogli in data
21.4.2021 da parte della ex convivente , mediante il quale gli è stato intimato il pagamento CP_1 della somma di €. 25.984,00, oltre interessi legali sino al saldo, spese di notifica e successive occorrende, dovuta a titolo di mantenimento non corrisposto per i mesi di maggio 2016-dicembre 2019, compresi, quanto alla figlia e per i mesi di maggio 2016-marzo 2021, compresi, quanto Persona_1 al figlio in conformità a quanto statuito dal decreto del Tribunale per i minorenni di Persona_2
Bologna in data 15.3.2010 (munito di formula esecutiva il 7.3.2016), che aveva recepito sul punto l'accordo delle parti.
A fondamento della promossa opposizione, l'opponente ha dedotto, anzitutto, l'esistenza di un controcredito nei confronti della convenuta opposta, a titolo risarcitorio, per avere quest'ultima venduto la casa familiare in violazione dei patti di separazione, cagionandogli un danno pari alla differenza tra quanto precedentemente versatogli dalla per l'acquisto della sua quota (€ 110.000,00 al netto del CP_1 mutuo ipotecario) e quanto da questa ricevuto dai terzi acquirenti pochi mesi dopo, pari a complessivi
€. 47.925,00. Ha inoltre allegato il carattere indebito ex art. 2033 c.c. dei pagamenti dal medesimo eseguiti da Febbraio 2009 a Ottobre 2016, a titolo di rimborso di spese straordinarie e mai documentate, per complessivi €. 22.395,00, nonché, infine, il versamento del contributo di mantenimento direttamente nei confronti dei figli, nel frattempo divenuti maggiorenni.
Sulla base di tali premesse, ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, disporsi la compensazione del credito indicato in precetto con quelli dal medesimo vantati, con condanna di controparte alla restituzione della differenza che residuasse dopo la compensazione, oltre al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.9.2021, si è costituita, nell'intestato procedimento, anche ai fini cautelari, , eccependo, in via preliminare, l'intervenuta CP_1
pagina 2 di 6 prescrizione delle pretese creditorie ex adverso rivendicate, unitamente alla loro infondatezza sia in fatto che in diritto. Conseguentemente, ha insistito per il rigetto della spiegata opposizione, con vittoria di spese e onorari di causa.
Con ordinanza del 30.9.2021 il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione formulata dall'opponente e successivamente, con sentenza n. 1117/2022 pubblicata il 28.09.2022, ha rigettato anche nel merito l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale ha ritenuto i crediti opposti dal in compensazione non certi né liquidi ed esigibili, Pt_1
e comunque non suscettibili di compensazione con il credito indicato in precetto, in quanto di natura alimentare.
Quanto al dedotto pagamento diretto del mantenimento nei confronti dei figli, nel frattempo divenuti maggiorenni, il Tribunale ha rilevato come detta modalità di adempimento non costituisse facoltà dell'obbligato, in assenza di una decisione giudiziaria di modifica delle condizioni di separazione.
***
Avverso tale sentenza ha proposto appello censurando, in primo luogo, la ritenuta Parte_1 esistenza del diritto della di procedere in executivis, malgrado l'intervento, successivo alla CP_1 formazione del titolo, di fatti estintivi e/o modificativi del diritto azionato, da ravvisare nella vendita da parte della della casa familiare in violazione degli accordi assunti con l'opponente, trasfusi nel CP_1 ricorso congiunto depositato presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, e da questo recepito col decreto del 15.03.2010.
L'appellante si duole poi della sentenza impugnata laddove dichiara che il credito risarcitorio dal medesimo vantato a tale titolo non è certo, liquido ed esigibile, né giudizialmente accertabile, oltre che prescritto.
Infine, lamenta l'appellante l'erronea condanna del medesimo alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controparte, stante la esistenza di un orientamento oscillante della giurisprudenza sul tema del divieto di compensazione dei crediti alimentari, che avrebbe dovuto indurre il Tribunale a compensare le spese.
L'appellante quindi così precisa le proprie conclusioni:
“1) In via principale, accertato e dichiarato che ha corrisposto anticipatamente ad Pt_1 CP_1 contributi al mantenimento dei figli per € 47.924,00 (liquidando anticipatamente ed una tantum un contributo al mantenimento dei figli sotto forma di sconto sul prezzo di mercato della casa familiare acquistata dalla madre), dichiarare inesistente il diritto di di procedere esecutivamente. CP_1
2) In via subordinata, accertato e dichiarato che , avendo violato la promessa contenuta nel CP_1 verbale di separazione circa la conservazione della casa familiare come residenza dei figli pagina 3 di 6 quantomeno fino alla loro maggiore età, deve a anche a titolo di risarcimento del danno, e/o Pt_1 ingiustificato arricchimento o per ogni altro miglior titolo o ragione, la somma di € 47.924,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto ( dal 17/5/2010 data di pagamento della caparra di €
120.000 e dal 29/9/2010 data di pagamento del saldo di € 240.000,00) sino al saldo, condannarla a pagare all'attore la predetta somma.
In ogni modo compensare quanto dovuto come sopra da a con gli importi precettati, se CP_1 Pt_1 dovuti.
3) Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, stabilire che restino compensate quelle del solo primo grado di giudizio”.
Si è costituita in giudizio , instando per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese. CP_1
All'udienza del 25/03/2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è manifestamente infondato.
E' appena il caso di rilevare, invero, che il credito portato dall'atto di precetto notificato dalla , CP_1 avverso il quale l'odierno appellante ha proposto opposizione, ha titolo nel decreto del Tribunale per i minorenni di Bologna del 15.3.2010 (munito di formula esecutiva il 7.3.2016) che, recependo sul punto l'accordo delle parti, statuisce l'obbligo del di versare alla madre, per il mantenimento dei Pt_1 due figli con lei conviventi, l'importo mensile di 500 €., rivalutabili annualmente secondo indici
ISTAT (doc. 2 fasc. opponente primo grado).
Sostiene l'odierno appellante con il primo motivo di impugnazione che il Tribunale avrebbe dovuto accertare l'intervenuta “caducazione” del titolo a fronte dell'inadempimento della rispetto agli CP_1 accordi presi in sede di regolamentazione della crisi familiare (segnatamente, dell'obbligo di non trasferire la residenza propria e dei figli dalla casa familiare), trasfusi nel ricorso congiunto depositato il
17/09/2009 e recepiti dal Tribunale per i minorenni con il citato decreto.
La tesi, così come esplicitata nel corpo dell'atto (che peraltro non trova corrispondenza nelle conclusioni rassegnate, laddove si parla di corresponsione “anticipata” del contributo dovuto per il mantenimento dei figli) è evidentemente infondata. Invero, anche a voler ritenere configurato un inadempimento della madre rispetto all'accordo assunto con l'altro genitore in funzione della regolamentazione della crisi familiare, in nessun caso detto inadempimento sarebbe suscettibile di far caducare un titolo giudiziale che, oltretutto, non integra affatto una “omologa” dell'accordo delle parti
(non essendo configurabile – né oggi né in passato - tale istituto processuale nei procedimenti davanti pagina 4 di 6 al Tribunale per i minori), potendo al più costituire una ragione da far valere in sede di procedimento di modifica della predetta regolamentazione (come del resto espressamente previsto nel ricorso congiunto), mai introdotto da nessuna delle due parti nel caso di specie.
Col secondo motivo si duole l'appellante che il Tribunale non abbia accertato l'esistenza del controcredito vantato dal a fronte dell'inadempimento da parte della dell'obbligazione Pt_1 CP_1 sopra richiamata di non modificare la residenza dei figli, limitandosi a statuirne la non compensabilità e comunque l'intervenuta prescrizione.
Neppure tale motivo è meritevole di accoglimento: il primo giudice ha correttamente sancito la non compensabilità del credito ventato con quello, di natura alimentare, per il cui adempimento ha agito l'odierna appellata, senza accertarne la effettiva sussistenza in applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, della cd. ragione più liquida.
In ogni caso, in ordine alla sussistenza del vantato credito risarcitorio, deve evidenziarsi che, da un lato, dalla stessa lettera dell'accordo si evince che, unica conseguenza stabilita dalle parti a fronte dell'eventuale trasferimento della madre con i figli dalla casa familiare era l'impegno a rivedere gli accordi, ciò che, come detto, le stesse parti hanno ritenuto di non domandare nella sede deputata;
dall'altro, non si vede come da tale trasferimento possa farsi discendere in capo al un Pt_1 pregiudizio pari al maggior prezzo ricavato dalla dalla vendita della casa rispetto a quanto dalla CP_1 medesima corrisposto al primo, non essendo ravvisabile alcun collegamento causale tra il dedotto inadempimento e il danno lamentato.
Né appare ipotizzabile altro titolo idoneo a far sorgere in capo all'opponente siffatto credito, essendo all'evidenza del tutto inconferente l'istituto, invocato dal in via subordinata, Pt_1 dell'arricchimento senza causa.
Nessun credito è dunque configurabile in capo all'odierno appellante per la causale dedotta in questo giudizio.
Infine, infondato è anche l'ultimo motivo di gravame, inerente l'erronea condanna dell'odierno appellante al pagamento delle spese legali del primo grado di giudizio, che correttamente il Tribunale fa discendere dalla sua integrale soccombenza.
L'appello va dunque rigettato, con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite di questo grado di giudizio. I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore della controversia, e ai parametri di cui al DM 147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dal difensore (assenza della fase istruttoria), €. 6.900, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
La manifesta inconsistenza giuridica delle censure proposte avverso la sentenza impugnata giustifica la pagina 5 di 6 condanna dell'appellante ex art. 96 c. 3 c.p.c., col pagamento, in favore della controparte, della somma equitativamente determinata in misura pari al 50% dell'importo delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello proposto da e conferma per l'effetto la sentenza impugnata;
Parte_1
II – condanna alla refusione in favore di delle spese di lite, che liquida Parte_1 CP_1 in € 6.900,00, oltre a spese generali, IVA se dovuta e CPA per legge;
III - condanna l'appellante al pagamento all'appellata della somma di euro 3.450,00 ex art. 96, c.3
c.p.c..
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 26.04.2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Luisa Poppi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luisa Poppi Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1802/2022 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BABINO ANNA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA L. RICCI N. 82 MODENA presso il difensore avv. BABINO ANNA
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL MAGNO CP_1 C.F._2 DEBORA, elettivamente domiciliato in VIALE CECCARINI N. 37/D 47838 RICCIONE presso il difensore avv. DEL MAGNO DEBORA
APPELLATA
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 1117/2022 del Tribunale di Modena pubblicata in data 28.09.2022, nel procedimento di opposizione a precetto pagina 1 di 6 CONCLUSIONI Per Parte_1
come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 03.10.2023;
Per CP_1
come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 03.10.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto davanti al Tribunale di Parte_1
Modena opposizione preventiva all'esecuzione avverso l'atto di precetto, notificatogli in data
21.4.2021 da parte della ex convivente , mediante il quale gli è stato intimato il pagamento CP_1 della somma di €. 25.984,00, oltre interessi legali sino al saldo, spese di notifica e successive occorrende, dovuta a titolo di mantenimento non corrisposto per i mesi di maggio 2016-dicembre 2019, compresi, quanto alla figlia e per i mesi di maggio 2016-marzo 2021, compresi, quanto Persona_1 al figlio in conformità a quanto statuito dal decreto del Tribunale per i minorenni di Persona_2
Bologna in data 15.3.2010 (munito di formula esecutiva il 7.3.2016), che aveva recepito sul punto l'accordo delle parti.
A fondamento della promossa opposizione, l'opponente ha dedotto, anzitutto, l'esistenza di un controcredito nei confronti della convenuta opposta, a titolo risarcitorio, per avere quest'ultima venduto la casa familiare in violazione dei patti di separazione, cagionandogli un danno pari alla differenza tra quanto precedentemente versatogli dalla per l'acquisto della sua quota (€ 110.000,00 al netto del CP_1 mutuo ipotecario) e quanto da questa ricevuto dai terzi acquirenti pochi mesi dopo, pari a complessivi
€. 47.925,00. Ha inoltre allegato il carattere indebito ex art. 2033 c.c. dei pagamenti dal medesimo eseguiti da Febbraio 2009 a Ottobre 2016, a titolo di rimborso di spese straordinarie e mai documentate, per complessivi €. 22.395,00, nonché, infine, il versamento del contributo di mantenimento direttamente nei confronti dei figli, nel frattempo divenuti maggiorenni.
Sulla base di tali premesse, ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, disporsi la compensazione del credito indicato in precetto con quelli dal medesimo vantati, con condanna di controparte alla restituzione della differenza che residuasse dopo la compensazione, oltre al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.9.2021, si è costituita, nell'intestato procedimento, anche ai fini cautelari, , eccependo, in via preliminare, l'intervenuta CP_1
pagina 2 di 6 prescrizione delle pretese creditorie ex adverso rivendicate, unitamente alla loro infondatezza sia in fatto che in diritto. Conseguentemente, ha insistito per il rigetto della spiegata opposizione, con vittoria di spese e onorari di causa.
Con ordinanza del 30.9.2021 il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione formulata dall'opponente e successivamente, con sentenza n. 1117/2022 pubblicata il 28.09.2022, ha rigettato anche nel merito l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale ha ritenuto i crediti opposti dal in compensazione non certi né liquidi ed esigibili, Pt_1
e comunque non suscettibili di compensazione con il credito indicato in precetto, in quanto di natura alimentare.
Quanto al dedotto pagamento diretto del mantenimento nei confronti dei figli, nel frattempo divenuti maggiorenni, il Tribunale ha rilevato come detta modalità di adempimento non costituisse facoltà dell'obbligato, in assenza di una decisione giudiziaria di modifica delle condizioni di separazione.
***
Avverso tale sentenza ha proposto appello censurando, in primo luogo, la ritenuta Parte_1 esistenza del diritto della di procedere in executivis, malgrado l'intervento, successivo alla CP_1 formazione del titolo, di fatti estintivi e/o modificativi del diritto azionato, da ravvisare nella vendita da parte della della casa familiare in violazione degli accordi assunti con l'opponente, trasfusi nel CP_1 ricorso congiunto depositato presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, e da questo recepito col decreto del 15.03.2010.
L'appellante si duole poi della sentenza impugnata laddove dichiara che il credito risarcitorio dal medesimo vantato a tale titolo non è certo, liquido ed esigibile, né giudizialmente accertabile, oltre che prescritto.
Infine, lamenta l'appellante l'erronea condanna del medesimo alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controparte, stante la esistenza di un orientamento oscillante della giurisprudenza sul tema del divieto di compensazione dei crediti alimentari, che avrebbe dovuto indurre il Tribunale a compensare le spese.
L'appellante quindi così precisa le proprie conclusioni:
“1) In via principale, accertato e dichiarato che ha corrisposto anticipatamente ad Pt_1 CP_1 contributi al mantenimento dei figli per € 47.924,00 (liquidando anticipatamente ed una tantum un contributo al mantenimento dei figli sotto forma di sconto sul prezzo di mercato della casa familiare acquistata dalla madre), dichiarare inesistente il diritto di di procedere esecutivamente. CP_1
2) In via subordinata, accertato e dichiarato che , avendo violato la promessa contenuta nel CP_1 verbale di separazione circa la conservazione della casa familiare come residenza dei figli pagina 3 di 6 quantomeno fino alla loro maggiore età, deve a anche a titolo di risarcimento del danno, e/o Pt_1 ingiustificato arricchimento o per ogni altro miglior titolo o ragione, la somma di € 47.924,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto ( dal 17/5/2010 data di pagamento della caparra di €
120.000 e dal 29/9/2010 data di pagamento del saldo di € 240.000,00) sino al saldo, condannarla a pagare all'attore la predetta somma.
In ogni modo compensare quanto dovuto come sopra da a con gli importi precettati, se CP_1 Pt_1 dovuti.
3) Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, stabilire che restino compensate quelle del solo primo grado di giudizio”.
Si è costituita in giudizio , instando per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese. CP_1
All'udienza del 25/03/2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è manifestamente infondato.
E' appena il caso di rilevare, invero, che il credito portato dall'atto di precetto notificato dalla , CP_1 avverso il quale l'odierno appellante ha proposto opposizione, ha titolo nel decreto del Tribunale per i minorenni di Bologna del 15.3.2010 (munito di formula esecutiva il 7.3.2016) che, recependo sul punto l'accordo delle parti, statuisce l'obbligo del di versare alla madre, per il mantenimento dei Pt_1 due figli con lei conviventi, l'importo mensile di 500 €., rivalutabili annualmente secondo indici
ISTAT (doc. 2 fasc. opponente primo grado).
Sostiene l'odierno appellante con il primo motivo di impugnazione che il Tribunale avrebbe dovuto accertare l'intervenuta “caducazione” del titolo a fronte dell'inadempimento della rispetto agli CP_1 accordi presi in sede di regolamentazione della crisi familiare (segnatamente, dell'obbligo di non trasferire la residenza propria e dei figli dalla casa familiare), trasfusi nel ricorso congiunto depositato il
17/09/2009 e recepiti dal Tribunale per i minorenni con il citato decreto.
La tesi, così come esplicitata nel corpo dell'atto (che peraltro non trova corrispondenza nelle conclusioni rassegnate, laddove si parla di corresponsione “anticipata” del contributo dovuto per il mantenimento dei figli) è evidentemente infondata. Invero, anche a voler ritenere configurato un inadempimento della madre rispetto all'accordo assunto con l'altro genitore in funzione della regolamentazione della crisi familiare, in nessun caso detto inadempimento sarebbe suscettibile di far caducare un titolo giudiziale che, oltretutto, non integra affatto una “omologa” dell'accordo delle parti
(non essendo configurabile – né oggi né in passato - tale istituto processuale nei procedimenti davanti pagina 4 di 6 al Tribunale per i minori), potendo al più costituire una ragione da far valere in sede di procedimento di modifica della predetta regolamentazione (come del resto espressamente previsto nel ricorso congiunto), mai introdotto da nessuna delle due parti nel caso di specie.
Col secondo motivo si duole l'appellante che il Tribunale non abbia accertato l'esistenza del controcredito vantato dal a fronte dell'inadempimento da parte della dell'obbligazione Pt_1 CP_1 sopra richiamata di non modificare la residenza dei figli, limitandosi a statuirne la non compensabilità e comunque l'intervenuta prescrizione.
Neppure tale motivo è meritevole di accoglimento: il primo giudice ha correttamente sancito la non compensabilità del credito ventato con quello, di natura alimentare, per il cui adempimento ha agito l'odierna appellata, senza accertarne la effettiva sussistenza in applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, della cd. ragione più liquida.
In ogni caso, in ordine alla sussistenza del vantato credito risarcitorio, deve evidenziarsi che, da un lato, dalla stessa lettera dell'accordo si evince che, unica conseguenza stabilita dalle parti a fronte dell'eventuale trasferimento della madre con i figli dalla casa familiare era l'impegno a rivedere gli accordi, ciò che, come detto, le stesse parti hanno ritenuto di non domandare nella sede deputata;
dall'altro, non si vede come da tale trasferimento possa farsi discendere in capo al un Pt_1 pregiudizio pari al maggior prezzo ricavato dalla dalla vendita della casa rispetto a quanto dalla CP_1 medesima corrisposto al primo, non essendo ravvisabile alcun collegamento causale tra il dedotto inadempimento e il danno lamentato.
Né appare ipotizzabile altro titolo idoneo a far sorgere in capo all'opponente siffatto credito, essendo all'evidenza del tutto inconferente l'istituto, invocato dal in via subordinata, Pt_1 dell'arricchimento senza causa.
Nessun credito è dunque configurabile in capo all'odierno appellante per la causale dedotta in questo giudizio.
Infine, infondato è anche l'ultimo motivo di gravame, inerente l'erronea condanna dell'odierno appellante al pagamento delle spese legali del primo grado di giudizio, che correttamente il Tribunale fa discendere dalla sua integrale soccombenza.
L'appello va dunque rigettato, con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite di questo grado di giudizio. I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore della controversia, e ai parametri di cui al DM 147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dal difensore (assenza della fase istruttoria), €. 6.900, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
La manifesta inconsistenza giuridica delle censure proposte avverso la sentenza impugnata giustifica la pagina 5 di 6 condanna dell'appellante ex art. 96 c. 3 c.p.c., col pagamento, in favore della controparte, della somma equitativamente determinata in misura pari al 50% dell'importo delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello proposto da e conferma per l'effetto la sentenza impugnata;
Parte_1
II – condanna alla refusione in favore di delle spese di lite, che liquida Parte_1 CP_1 in € 6.900,00, oltre a spese generali, IVA se dovuta e CPA per legge;
III - condanna l'appellante al pagamento all'appellata della somma di euro 3.450,00 ex art. 96, c.3
c.p.c..
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 26.04.2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Luisa Poppi
pagina 6 di 6