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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 28/06/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N.689/2025 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.689/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso congiunto di nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
) e residente in [...];
[...]
e nato a [...] il 1° dicembre 1976 (c.f.: Controparte_1 [...]
e residente in [...]; C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Jacopo DE MARCO, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara alla strada della Bonifica
1 n.48/1, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in data 25 maggio 2008 in Chieti, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 16 giugno 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 16 aprile 2025 e meglio precisate nel verbale di udienza del 16 giugno 2025 in riferimento al contributo di Euro 150,00 mensili posti a carico della , appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle Pt_1 disposizioni concernenti la prole minorenne;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e precisate e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chieti a margine dell'Atto n.18 – Parte II – Serie A
– Anno 2008).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 28 giugno, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.689/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso congiunto di nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
) e residente in [...];
[...]
e nato a [...] il 1° dicembre 1976 (c.f.: Controparte_1 [...]
e residente in [...]; C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Jacopo DE MARCO, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara alla strada della Bonifica
1 n.48/1, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in data 25 maggio 2008 in Chieti, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 16 giugno 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 16 aprile 2025 e meglio precisate nel verbale di udienza del 16 giugno 2025 in riferimento al contributo di Euro 150,00 mensili posti a carico della , appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle Pt_1 disposizioni concernenti la prole minorenne;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e precisate e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chieti a margine dell'Atto n.18 – Parte II – Serie A
– Anno 2008).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 28 giugno, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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