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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 16/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Salvia, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 102/2023, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Raffaele Parte_1
De Girolamo e Silvia Morini, che la rappresentano e difendono in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Cassino, presso la propria sede in via Polledrera s.n.c. e rappresentato e difeso dall'avv. Gianna Fiore in virtù di procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Pensione – ratei – erede
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso Con ricorso ex art. 414 c.p.c con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1 lamentando l'illegittima sospensione del reddito di cittadinanza erogato e la contestuale pretesa di un ingente indebito, allegando a fondamento della
1 propria pretesa l'infondatezza delle ragioni disposte per la sospensione, legate ad erronea registrazione anagrafica della residenza.
Allegando dunque anche la sussistenza del periculum in mora ai fini dell'istanza cautelare, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via
d'urgenza, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 700 c.p.c, anche inaudita altera parte, accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire il reddito di cittadinanza dal mese di aprile 2021, e per l'effetto, dichiarare l'illegittimità
e/o annullare il provvedimento di revoca e di ripetizione delle somme corrisposte da aprile 2021 a giugno 2022, e i provvedimenti di diniego del beneficio, ordinando all' di ripristinare il Rdc da quando è stato revocato CP_1
(luglio 2022) corrispondendo i ratei non corrisposti, oltre a quelli eventualmente già recuperati, e quelli successivi maturandi, oltre interessi e rivalutazione monetaria,e di compiere tutte le attività necessarie per il corretto ripristino del Rdc;
per l'effetto, dichiarare non dovuta all' dalla sig.ra CP_1 Pt_1 la somma di Euro 11.986,61 richiesta con la comunicazione del 02/11/2022
e, dunque, accertare e dichiarare l'irripetibilità del relativo indebito;
2) nel merito, previa fissazione dell'udienza di discussione, accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire il reddito di cittadinanza dal mese di aprile
2021, e per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e/o annullare il provvedimento di revoca e di ripetizione delle somme corrisposte da aprile 2021 a giugno
2022, e i provvedimenti di diniego del beneficio, ordinando all' di CP_1 ripristinare il Rdc da quando è stato revocato (luglio 2022) corrispondendo i ratei non corrisposti, oltre a quelli eventualmente già recuperati, e quelli successivi maturandi, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e di compiere tutte le attività necessarie per il corretto ripristino del Rdc;
per l'effetto, dichiarare non dovuta all' dalla sig.ra la somma di Euro 11.986,61 CP_1 Pt_1 richiesta con la comunicazione del 02/11/2022 e, dunque, accertare e dichiarare l'irripetibilità del relativo indebito”.
Si è costituito in giudizio l' resistente, il quale ha evidenziato come CP_2 il provvedimento impugnato fosse il frutto di un errore di trasmissione dei dati da parte del che a seguito di riconoscimento dell'errore da CP_3 parte dell' del Comune nella Controparte_4 CP_5
2 segnalazione della difformità tra nucleo familiare e famiglia anagrafica, evidenziando che lo stesso Comune aveva provveduto in data 24.12.2022 a rettificare la segnalazione sulla piattaforma GEPI e a comunicare all' CP_1
l'avvenuta rettifica della stessa ai fini del ripristino del RDC a far data dalla revoca dello stesso.
Ha dunque rilevato di aver provveduto al ripristino del pagamento nei tempi tecnici, ovvero in data 29.1.2023, affermando dunque di aver riconosciuto la prestazione e disposto il pagamento, con contestuale revoca dell'indebito, come da documentazione estratta dai sistemi informatici dell'Istituto e depositata in atti.
All'esito dell'udienza di discussione dell'istanza cautelare, il giudice, dando atto della concorde conferma delle parti, anche sulla base delle evidenze a riscontro come da documentazione in atti, ha dichiarato cessata la materia del contendere sull'istanza cautelare per il sopravvenuto riconoscimento della prestazione.
Nel prosieguo del giudizio di merito, all'esito del differimento dell'udienza per consentire alle parti di dedurre in merito all'effettivo pagamento della prestazione e di un rinvio d'ufficio per la gestione provvisoria del ruolo, all'udienza di trattazione le parti hanno evidenziato la permanenza della materia del contendere con riferimento alla mensilità di novembre del 2022.
La causa è stata dunque rinviata per la discussione e all'esito dell'udienza, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e lette le note delle parti, è stata decisa con la presente pronuncia.
***
Per quanto attiene alla pronuncia dichiarativa del diritto al pagamento della prestazione e dell'accertamento dell'inesistenza dell'indebito vantato dall' in considerazione dell'intervenuto e pacifico riconoscimento del CP_1 diritto azionato, deve considerarsi cessata la materia del contendere alla luce della condotta tenuta dall'istituto, che ha anche provveduto a corrispondere tutto quanto dovuto per le mensilità richieste a titolo di prestazione, come documentato e riconosciuto dalla parte ricorrente, salvo che per il mese di novembre del 2022.
3 Permane infatti la materia del contendere, e l'effettivo interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia di merito, con particolare riferimento all'effettivo versamento integrale di quanto dovuto, poiché la parte ricorrente ha evidenziato che pur a fronte del riconoscimento integrale,
l' non ha versato quanto spettante per la mensilità di novembre CP_1
2022.
La parte resistente sul punto ha sostenuto infatti l'insussistenza del diritto a percepire la prestazione richiesta, in quanto la parte ricorrente, allo scadere dei primi 18 mesi di durata della prima prestazione, avrebbe poi proposto domanda soltanto nel novembre del 2022, e che dunque in relazione a tale domanda le somme sarebbero da intendersi dovute soltanto dal mese successivo alla sua proposizione.
L'assunto dell' è infondato e non può essere condiviso. Alla luce CP_1 della documentazione in atti, non può ritenersi imputabile alla parte ricorrente l'eventuale ritardo nella proposizione della domanda, che costituisce una mera conseguenza del provvedimento di revoca illegittimamente adottato dall' CP_1
Peraltro, non può neanche ritenersi carente la condizione di procedibilità per chiedere l'accertamento della prestazione, considerando che la stessa ricorrente aveva comunque già proposto una precedente domanda, a seguito della revoca, già ad agosto del 2022 (doc. 12 fasc. ric.), oltre a riproporla poi a novembre 2022 (doc. 13 fasc. ric., domanda poi considerata dall' entrambe respinte dall'istituto con la medesima causale. CP_1
Non può dunque addebitarsi alla ricorrente una asserita mancata tempestiva attivazione del procedimento amministrativo in tale fase, posto che a fronte della revoca ogni richiesta inoltrata da quest'ultima sarebbe comunque stata respinta.
A fronte dunque del contegno, tutt'altro che inerte, della ricorrente, che ha comunque riproposto anche in via amministrativa le proprie istanze, deve riconoscerti come spettante, in quanto richiesto in via amministrativa e ricorrendone comunque tutti i presupposti di legge come chiarito dallo
4 stesso il reddito di cittadinanza per come integralmente preteso e CP_1 dunque anche con riferimento al mese di novembre del 2022.
Pertanto, posto che è pacifica la sussistenza del diritto a beneficiare della prestazione, e che è emerso un credito maggiore di quello che l' ha CP_1 liquidato al ricorrente nelle more del giudizio pur affermando di averne riconosciuto la pretesa, e stante l'interesse dalle ricorrente ad ottenere una pronuncia di condanna per la parte non ancora liquidata, la domanda dev'essere accolta e l' va condannata al pagamento della residua CP_1 somma lorda in favore della ricorrente, nella misura di legge, e oltre accessori, dovuti dalla maturazione al saldo.
Le spese del giudizio sono liquidiate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza e sono poste integralmente a carico dell'istituto soccombente, anche per la fase cautelare a fronte dell'intervenuto riconoscimento del diritto in corso di causa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere e condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento in favore di dell'importo maturato a titolo di Parte_1 reddito di cittadinanza per la mensilità di novembre del 2022, nella misura di legge e oltre interessi dalla maturazione al saldo;
- condanna l' a corrispondere in favore dei procuratori antistatari CP_1 di parte ricorrente, le spese del giudizio che si liquidano in € 2.000,00 per la fase cautelare e in € 3.727,00 per il giudizio di merito, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Cassino il 16/01/2025
IL GIUDICE
Luigi Salvia
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