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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/06/2025, n. 5150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5150 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18322/2024
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 18322/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
e
. CP_1
RESISTENTE OPPOSTA
Il 24/6/2025, alle ore 11.57, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
per parte ricorrente in opposizione gli Avv.ti GIUSEPPE MARCO BELVEDERE e GIOVANNI
MASTRANGELO;
Con per parte resistente opposta il Sig. (figlio del rappresentante di , Controparte_2 Pt_2
, con l'Avv. CLAUDIA BELLANI in sostituzione dell'Avv. DANIELE MAMMANI.
[...]
Dopo discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447- bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 18322/2024 promossa da:
C. F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1 in Milano, via San Barnaba n. 39, con gli Avv.ti GIUSEPPE MARCO BELVEDERE e GIOVANNI
MASTRANGELO
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE contro
(C. F. , elettivamente domiciliata in Milano, via Cesare Battisti n. 21, CP_3 P.IVA_2 con gli Avv.ti DANIELE MAMMANI e CRISTINA GRAMOLA
RESISTENTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente in opposizione: “Accertare e dichiarare il diritto della opponente Pt_1 all'indennità per la perdita di avviamento commerciale, quantificata nella misura di € 39.460, 14, sussistendo, nella fattispecie in esame, i presupposti richiesti dall'art. 34 legge n. 392/1978, e segnatamente: a) lo svolgimento, da parte dell'opponente di attività commerciale di Pt_1 ludoteca, nei locali concessi in locazione da b) lo svolgimento di attività commerciale nei CP_4 locali sopra indicati che comporta un contatto diretto e indifferenziato con il pubblico degli utenti. Per l'effetto, accertare e dichiarare la improcedibilità dell'esecuzione di rilascio dell'immobile sito in Milano, via Bergamo n. 14, di proprietà del locatore e condotto in locazione dalla CP_4 opponente fondata sulla convalida di licenza per finita locazione resa dall'intestato Pt_1
Tribunale ordinario di Milano con provvedimento in data 24/2/2023, per omesso versamento-
2 offerta dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, ex art. 34, legge n. 392/1978. Spese di causa rifuse”
Parte resistente opposta: “Rigettare tutte le domande proposte dalla ricorrente in quanto infondate, per i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese e competenze di causa”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, Parte_1 ha proposto opposizione ex art. 615, 1° comma, c. p. c. all'esecuzione dello sfratto dall'immobile
[...] sito in Milano, via Bergamo n. 14, lamentando la mancata corresponsione dell'indennità di avviamento.
si è costituita in giudizio eccependo la mancanza di contratti con il pubblico dell'attività CP_4 commerciale svolta da e chiedendo il rigetto dell'opposizione. Pt_1
Con ordinanza del 26/6/2024 il giudice, atteso che l'immobile sito in Milano, via Bergamo n. 14, era stato locato per attività di ludoteca, circostanza che pare comportare un contatto diretto col pubblico degli utenti e che ricorrevano gravi motivi ostativi al rilascio (necessità di reperire una nuova sede per l'attività commerciale senza disporre del denaro derivante dall'eventuale liquidazione dell'indennità di avviamento) ha sospeso l'esecuzione dello sfratto ex art. 624 c. p. c.
Esaurita la trattazione della controversia, le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c.p.c.
L'opposizione è fondata.
Risulta chiaramente dagli atti che:
- il 1°/2/2018 l'unità immobiliare sita in Milano, via Berrgamo n. 14, veniva concessa in locazione a per la durata di sei anni dal 1°/2/2018 al 1°/2/2024 per essere Pt_3 adibita ad “uffici, ludoteca ed attività d'intrattenimento e divertimento legati all'infanzia”;
- il 21/11/2022 inviava a disdetta del contratto alla prima scadenza per CP_4 Pt_3 destinare l'immobile ad esercizio di propria attività commerciale;
- il 24/2/2023 il Tribunale di Milano convalidava la licenza per finita locazione alla data del 1°/2/2024;
- l'attività svolta da ha natura commerciale e comporta il contatto diretto con gli Pt_3 utilizzatori finali del servizio di ludoteca.
Il contatto diretto con il pubblico degli utenti deriva dalla stesa destinazione contrattuale dell'immobile (ludoteca) ed è resa manifesta dalla denominazione “l'Ape Gaia” sul citofono dello stabile.
Parte resistente opposta, che ha eccepito la mancanza di contatti diretti col pubblico, non ha soddisfatto l'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cpv. c. c.
L'art. 34 L. 392/1978 stabilisce che in caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'art. 27 (attività industriali, commerciali e artigianali), che non sia dovuta a 3 risoluzione per inadempimento, o disdetta, o recesso, o fallimento del conduttore, il conduttore ha diritto ad un'indennità pari a diciotto mensilità dell'ultimo canone corrisposto.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'esecuzione dello sfratto deve essere subordinata alla corresponsione a da parte di Parte_1 CP_4 dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale pari ad € 32.400 (€ 1.800 X 18).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), con riduzione del 50 % attesa la bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 18322/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione formulata da nei confronti Parte_1 di e per l'effetto: CP_4
2) subordina l'esecuzione dello sfratto di all'unità Parte_1 immobiliare sita in Milano, via Bergamo n. 14, al pagamento, da parte di della somma CP_4 di € 32.400 (euro trentaduemila quattrocento/00) a titolo di indennità di avviamento;
3) condanna a rimborsare a e spese di CP_4 Parte_1 lite, che si liquidano in € 545 (euro cinquecento quarantacinque/00) per spese esenti ed € 3.800 (euro tremila ottocento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 24/6/2025
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
4
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 18322/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
e
. CP_1
RESISTENTE OPPOSTA
Il 24/6/2025, alle ore 11.57, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
per parte ricorrente in opposizione gli Avv.ti GIUSEPPE MARCO BELVEDERE e GIOVANNI
MASTRANGELO;
Con per parte resistente opposta il Sig. (figlio del rappresentante di , Controparte_2 Pt_2
, con l'Avv. CLAUDIA BELLANI in sostituzione dell'Avv. DANIELE MAMMANI.
[...]
Dopo discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447- bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 18322/2024 promossa da:
C. F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1 in Milano, via San Barnaba n. 39, con gli Avv.ti GIUSEPPE MARCO BELVEDERE e GIOVANNI
MASTRANGELO
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE contro
(C. F. , elettivamente domiciliata in Milano, via Cesare Battisti n. 21, CP_3 P.IVA_2 con gli Avv.ti DANIELE MAMMANI e CRISTINA GRAMOLA
RESISTENTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente in opposizione: “Accertare e dichiarare il diritto della opponente Pt_1 all'indennità per la perdita di avviamento commerciale, quantificata nella misura di € 39.460, 14, sussistendo, nella fattispecie in esame, i presupposti richiesti dall'art. 34 legge n. 392/1978, e segnatamente: a) lo svolgimento, da parte dell'opponente di attività commerciale di Pt_1 ludoteca, nei locali concessi in locazione da b) lo svolgimento di attività commerciale nei CP_4 locali sopra indicati che comporta un contatto diretto e indifferenziato con il pubblico degli utenti. Per l'effetto, accertare e dichiarare la improcedibilità dell'esecuzione di rilascio dell'immobile sito in Milano, via Bergamo n. 14, di proprietà del locatore e condotto in locazione dalla CP_4 opponente fondata sulla convalida di licenza per finita locazione resa dall'intestato Pt_1
Tribunale ordinario di Milano con provvedimento in data 24/2/2023, per omesso versamento-
2 offerta dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, ex art. 34, legge n. 392/1978. Spese di causa rifuse”
Parte resistente opposta: “Rigettare tutte le domande proposte dalla ricorrente in quanto infondate, per i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese e competenze di causa”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, Parte_1 ha proposto opposizione ex art. 615, 1° comma, c. p. c. all'esecuzione dello sfratto dall'immobile
[...] sito in Milano, via Bergamo n. 14, lamentando la mancata corresponsione dell'indennità di avviamento.
si è costituita in giudizio eccependo la mancanza di contratti con il pubblico dell'attività CP_4 commerciale svolta da e chiedendo il rigetto dell'opposizione. Pt_1
Con ordinanza del 26/6/2024 il giudice, atteso che l'immobile sito in Milano, via Bergamo n. 14, era stato locato per attività di ludoteca, circostanza che pare comportare un contatto diretto col pubblico degli utenti e che ricorrevano gravi motivi ostativi al rilascio (necessità di reperire una nuova sede per l'attività commerciale senza disporre del denaro derivante dall'eventuale liquidazione dell'indennità di avviamento) ha sospeso l'esecuzione dello sfratto ex art. 624 c. p. c.
Esaurita la trattazione della controversia, le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c.p.c.
L'opposizione è fondata.
Risulta chiaramente dagli atti che:
- il 1°/2/2018 l'unità immobiliare sita in Milano, via Berrgamo n. 14, veniva concessa in locazione a per la durata di sei anni dal 1°/2/2018 al 1°/2/2024 per essere Pt_3 adibita ad “uffici, ludoteca ed attività d'intrattenimento e divertimento legati all'infanzia”;
- il 21/11/2022 inviava a disdetta del contratto alla prima scadenza per CP_4 Pt_3 destinare l'immobile ad esercizio di propria attività commerciale;
- il 24/2/2023 il Tribunale di Milano convalidava la licenza per finita locazione alla data del 1°/2/2024;
- l'attività svolta da ha natura commerciale e comporta il contatto diretto con gli Pt_3 utilizzatori finali del servizio di ludoteca.
Il contatto diretto con il pubblico degli utenti deriva dalla stesa destinazione contrattuale dell'immobile (ludoteca) ed è resa manifesta dalla denominazione “l'Ape Gaia” sul citofono dello stabile.
Parte resistente opposta, che ha eccepito la mancanza di contatti diretti col pubblico, non ha soddisfatto l'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cpv. c. c.
L'art. 34 L. 392/1978 stabilisce che in caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'art. 27 (attività industriali, commerciali e artigianali), che non sia dovuta a 3 risoluzione per inadempimento, o disdetta, o recesso, o fallimento del conduttore, il conduttore ha diritto ad un'indennità pari a diciotto mensilità dell'ultimo canone corrisposto.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'esecuzione dello sfratto deve essere subordinata alla corresponsione a da parte di Parte_1 CP_4 dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale pari ad € 32.400 (€ 1.800 X 18).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), con riduzione del 50 % attesa la bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 18322/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione formulata da nei confronti Parte_1 di e per l'effetto: CP_4
2) subordina l'esecuzione dello sfratto di all'unità Parte_1 immobiliare sita in Milano, via Bergamo n. 14, al pagamento, da parte di della somma CP_4 di € 32.400 (euro trentaduemila quattrocento/00) a titolo di indennità di avviamento;
3) condanna a rimborsare a e spese di CP_4 Parte_1 lite, che si liquidano in € 545 (euro cinquecento quarantacinque/00) per spese esenti ed € 3.800 (euro tremila ottocento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 24/6/2025
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
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