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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 02/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1359 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (cod. fisc. ) ed Parte_1 C.F._1 ivi elettivamente domiciliata alla via Vito Occhiuzzi n. 38 presso lo studio dell'avv.
Guaglianone Maria, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 4.12.2023; attrice
E
nato a [...] in data [...]; CP_1 convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
OGGETTO: domanda di scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 4.12.2023, ha proposto Parte_1 domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto con in Ponti sul Mincio CP_1 il 30.03.2009 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 2, parte I, anno
2009), in costanza del quale è nata il [...] una figlia di nome . A fondamento della Per_1 domanda ha rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Paola nella procedura di separazione dei coniugi, omologata con
1 decreto n. 939/2013 emesso in data 5.03.2013. In particolare, ha dedotto che , CP_1 subito dopo la separazione, si è trasferito nel nord Italia, disinteressandosi completamente della figlia sotto il profilo affettivo ed economico, la quale è cresciuta solo con il suo Per_1 sostentamento;
visto il completo disinteresse del padre nei confronti della figlia minore, ha promosso dinnanzi al Tribunale di Paola il procedimento iscritto al R.G. n. 650/2015, chiedendo di disporre, a modifica delle condizioni di separazione personale dei coniugi omologate con il decreto del 5.03.2013, l'affido esclusivo della medesima minore in suo favore;
tale domanda è stata accolta con decreto n. 410/2016 emesso in data 7.05.2016. Quindi, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898,
[...] ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, Parte_1 lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra
e , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parte_1 CP_1
Ponti Sul Mincio (MN) di procedere alla annotazione della sentenza;
B) confermare
l'affidamento esclusivo della figlia minore alla IG.ra , Persona_2 Parte_1 come già statuito con Decreto reso dal Tribunale di Paola il 07.05.2016; C) confermare a carico di l' assegno di mantenimento della minore nella somma CP_1 Per_3 stabilita e concordata nel ricorso per separazione coniugi (€ 250,00), ovvero in quell' altra somma che il Giudice riterrà di giustizia, nonché confermare quanto ivi concordato riguardo alle altre spese (mediche, scolastiche e altro al 50%) che saranno sostenute dalla IG.ra nei confronti della minore. Nella eventualità il si costituisca in causa, si Parte_1 CP_1 chiede altresì all' Ill.mo Tribunale di voler stabilire tempi e modalità della presenza della minore presso il padre, sempre tenendo conto delle esigenze scolastiche e di salute Per_1 della minore”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 20.12.2023.
regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito, sicché, all'udienza del CP_1
20.05.2024, è stata dichiarata la sua contumacia.
Assunti con ordinanza del 20.05.2024 i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22
c.p.c., sono stati escussi i testi indicati dall'attrice e si è proceduto all'ascolto della minore
Quindi, concessi i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., con ordinanza ex art. Persona_2
127 ter c.p.c. del 17.12.2024 (stante la sostituzione ai sensi di tale norma dell'udienza fissata in data 16.12.2024), la causa è stata rimessa in decisione dal Giudice delegato, riservandosi di riferire al Collegio.
Esaminati gli atti di causa, innanzitutto, va accolta la domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con il decreto n. 939/2013 del 5.03.2013 il Tribunale di
Paola ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del
[...]
2 Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), così come si desume dagli atti di causa che è impossibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Per quanto attiene, invece, ai provvedimenti da assumere nell'interesse della minore Per_2
in primo luogo, va disposto (in continuità con il decreto n. 410/2016 del 7.05.2016 di
[...] modifica delle condizioni di separazione consensuale dei coniugi) l'affido esclusivo della medesima minore in favore della madre, con collocamento presso di lei.
Invero, per pacifica giurisprudenza, “La regola dell'affidamento condiviso … è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore … In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre
o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità” (cfr. ex multis Cass. civ. sez. VI ord. n. 28244 del 4/11/2019). Inoltre, con preciso riferimento alla fattispecie in esame, in sede giurisprudenziale è stato osservato: “Va disposto l'affido esclusivo dei figli minori alla madre qualora tale misura sia giustificata dall'evidente e persistente disinteresse mostrato dal padre nei confronti della prole. Infatti la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli e la discontinuità (se non addirittura la latitanza) nell'esercizio del diritto di visita rappresentano comportamenti altamente sintomatici della totale inidoneità del genitore ad affrontare un affidamento condiviso, con la conseguenza che in questi casi si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (cfr. Tribunale Bari sez. I del 5.10.2021 n. 3486 e in senso conforme, ex plurimis,
Tribunale Vicenza sez. II dell'11.11.2019 n. 2328, secondo cui “È ben vero che il giudice, nel decidere sull'affidamento della prole, deve far riferimento in via prioritaria al principio della bigenitorialità con conseguente affidamento dei figli ad entrambi i genitori, mentre deve disporre l'affidamento esclusivo solo se l'affidamento condiviso risulti in contrasto con il
3 supremo interesse dei minori, ma il provato completo disinteresse del padre ai bisogni sia morali che materiali del minore (manifestatosi in modo evidente in diversi anni), legittima la richiesta della madre di affido esclusivo. Invero l'affido condiviso presuppone la costante collaborazione tra genitori nel percorso di crescita, educativo e formativo del minore, che, in caso di disinteresse del genitore, manca del tutto, stante l'inidoneità dello stesso ad occuparsi in maniera costante del figlio”).
Ebbene, nel caso di specie, il completo e perdurante disinteresse mostrato dal convenuto nei confronti della figlia minore sotto il profilo sia affettivo che economico (confermato, tra l'altro, dalla condotta processuale da lui tenuta, essendo rimasto contumace) ha trovato pieno riscontro tanto nelle deposizioni (chiare, precise e concordanti) dei testi escussi in corso di causa (cfr. quanto riferito da e all'udienza del 16.09.2024), quanto Testimone_1 Testimone_2 nelle dichiarazioni della medesima minore (sentita all'udienza del 7.10.2024). In particolare, quest'ultima ha affermato: “Non vedo PA da 5 anni, non so dove vive, l'ultima volta che ho scambiato con lui un messaggio è stato nel 2023; in quella circostanza mi ha scritto lui, dicendomi che c'era rimasto male perché non gli avevo fatto gli auguri per la festa del PA, io ho risposto che me ne ero dimenticata. Non so dove vive PA, non lo cerco perché lui non lo fa.
Non ho bei ricordi di PA, non mi manca neppure. Sto bene con mia madre e non ho alcun tipo di problema”. Dunque, deve ritenersi che l'affido condiviso di contrasterebbe con il suo Per_1 preminente interesse, sicché va disposto l'affido esclusivo della stessa in favore della madre
(rispetto alla quale non è emersa alcuna criticità e/o problematica a ricoprire il ruolo genitoriale), con collocamento presso di lei.
Per quanto riguarda, poi, l'esercizio del diritto di visita della figlia minore da parte del padre, possono essere confermate le modalità omologate in sede di separazione consensuale dei coniugi (qui da intendersi integralmente riportate e trascritte).
Così come, non essendovi prova (né allegazione) di circostanze sopravvenute alla pronuncia del decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi, vanno confermate le condizioni riguardanti il contributo paterno al mantenimento della figlia minore (pari alla somma mensile di euro 250,00, rivalutabile secondo gli indici Istat), oltre alla ripartizione tra entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie occorrenti per la medesima minore (da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo n. 2130/2017 in uso presso il
Tribunale di Paola).
La natura delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1359/2023, così provvede:
4 - pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Ponti sul Mincio il 30/03/2009 tra i coniugi e (trascritto nei registri di stato civile del Parte_1 CP_1 medesimo Comune al n. 2, parte I, anno 2009);
- dispone l'affido esclusivo della figlia minore in favore della madre Persona_2 [...]
con collocamento presso di lei e regolamentazione dell'esercizio del diritto di Parte_1 visita del padre secondo le modalità indicate in parte motiva;
- dispone che versi a entro il giorno cinque di ogni mese CP_1 Parte_1
(in contanti o con assegno, bonifico o vaglia postale), a titolo di mantenimento della figlia minore, la somma mensile di euro 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
- dispone che entrambi i genitori partecipino, nella misura del 50% ciascuno, alle spese extra assegno da sostenere nell'interesse della figlia minore, da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale di Paola;
- manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ponti sul Mincio perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 18.12.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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