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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 05/11/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DI RM ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di opposizione ex art. 170 DPR n. 115/2002 e 15 D.lgs. n. 150/2011 RG n. 1174/2025 promossa da:
in persona dell'Avv. Nicola Nero, con sede in Roma alla Piazza della Parte_1
Croce Rossa 1, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Travia del Foro di Reggio Calabria e dall'Avv. Maria Giovanna Conti del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata a Bologna, in Via
Guerrazzi n° 18, presso lo Studio dell'Avv. Giovanni Travia,
- Ricorrente-
CONTRO con studio in Parma, Borgo Garimberti n. 4, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Stefania Tommasini del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, avendo dichiarato d di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni inerenti al presente procedimento al n. fax: 0521/28495 e alla pec: Email_1
- Convenuto –
NONCHE' CONTRO
- CP_2
- Controparte_3
- CP_4
- CP_5
- Controparte_6
- Controparte_7
pagina 1 di 9 - Convenuti contumaci –
Causa Civile iscritta al n. 1774/2025 del Ruolo Generale e rimessa alla decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate all'udienza del 15.10.2025:
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraris reiectis, in accoglimento della suesposta opposizione e in riforma del decreto di liquidazione dei compensi n.ro cron. 1500/2025 del Tribunale di Parma -
Sezione Lavoro - emesso dal Giudice Dott.ssa Ilaria Zampieri nell'ambito del giudizio R.G. n.
244/2022/LAV, depositato e comunicato dalla Cancelleria in data 12.5.2025:
In via principale
Liquidarsi in favore del Dott. un compenso nella misura minima prevista dagli CP_1 artt. 7 o in subordine dall'art. 10 DM 31.5.2002, oltre oneri di legge, ovvero nella diversa misura che si riterrà congrua e/o equa, ma sempre e comunque inferiore all'importo liquidato dal Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri di euro 10.800,00, per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Per parte convenuta dott. CP_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa e previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, respingere il ricorso 10/6/2025 siccome inammissibile, improponibile, illegittimo, infondato o come meglio confermando la liquidazione delle competenze peritali così come riconosciute al CTU Dott. nel procedimento Tribunale di Parma RG 244/2022/LAV. CP_1
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15% e CPA”.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso in data 10.06.2025 - già parte resistente nell'ambito del Parte_1 procedimento ex art. 414 c.p.c. n. 244/2022- proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 15 D.lgs.
150/2011, avverso al decreto con cui il g.i. della citata causa ha liquidato il compenso spettante al dott.
nominato CTU nell'ambito del procedimento RG n. 244/2022, in complessivi € CP_1
10.800,00, ponendo il relativo onere a carico della convenuta Parte_1
A tal proposito, esponeva che con ricorso ex art. 414 c.p.c. in data 07.03.2022 i Parte_1
Sig.ri CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
(tutti impiegati alle dipendenze della stessa con
[...] Controparte_7 Parte_1
pagina 2 di 9 qualifica e mansioni di “macchinista”) adivano il Tribunale Civile di Parma, in veste di Giudice del
Lavoro, affermando di aver percepito nel periodo dal 1° settembre 2012 al 31.12.2021 un trattamento economico per le giornate di ferie inferiore alla retribuzione ordinaria, in ragione della mancata corresponsione dell'indennità di utilizzazione professionale (IUP) e dell'indennità per assenza dalla residenza, conformemente alle disposizioni dettate dai CCNL Mobilità (2012-2016) e dai rispettivi
Contratti Aziendali del Gruppo FS (2012-2016), in forza delle quali per le suddette indennità viene conteggiato esclusivamente l'importo di € 12,80 per ogni giornata di ferie;
previsioni, quelle di specie, ritenute dai ricorrenti affatto illegittime, in quanto contrarie all'art. 7, par. 1, Direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella parte in cui assicurerebbe ai lavoratori la percezione, durante la fruizione delle ferie, di una remunerazione pari a quella ordinariamente corrisposta dal datore di lavoro.
Con ordinanza in data 31.07.2024, il Giudice del Lavoro ammetteva quindi la CTU tecnico contabile richiesta dai ricorrenti nominando, quale perito dell'Ufficio, il Dott. al quale veniva posto CP_1 il seguente quesito:
“1) Quantifichi il CTU, visti gli atti e i documenti di causa, le differenze retributive eventualmente spettanti ai ricorrenti alla stregua delle seguenti coordinate:
1) includendo, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie le indennità di utilizzazione/condotta nonché l'indennità per assenza dalla residenza di cui alle pertinenti disposizioni contrattuali del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie;
2) avendo riguardo, per il calcolo della retribuzione giornaliera complessiva, alla media dei compensi percepiti nei dodici mesi antecedenti la fruizione delle ferie a titolo, sia di retribuzione fissa, sia di retribuzione variabile, così come individuata alla stregua dei parametri di cui al precedente punto 1);
3) avendo riguardo, nella quantificazione delle differenze retributive, ai giorni di ferie effettivamente goduti dai lavoratori;
4) prendendo a riferimento gli intervalli temporali indicati in ricorso e procedendo alla quantificazione delle sole differenze retributive relative al periodo successivo al 18.7.2007”.
Quantifichi, infine, il CTU, le somme eventualmente spettanti ai ricorrenti in ipotesi di decurtazione dagli importi calcolati alla stregua delle coordinate che precedono le indennità corrisposte ai medesimi a titolo di indennità di utilizzazione professionale giornaliera contraddistinta con codice
0792 (IUP PDM/PDB Assenze)”.
pagina 3 di 9 In data 03.02.2025 il CTU procedeva quindi al deposito della relazione peritale e con successivo decreto del 12.05.2025 il g.i. della causa liquidava al dott. il compenso richiesto, CP_1 quantificato in complessivi € 10.800,00, oltre accessori di legge, evidenziando I) che ai fini della quantificazione del compenso doveva farsi applicazione dei parametri di cui all'art. 10 del D.M. 30 maggio 2002, il quale prevede che “per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 582,05” II) che, attesa la complessità dell'incarico conferito, il compenso massimo previsto dall'art. 10 del D.M. 30 maggio 2002, doveva essere ulteriormente aumentato sino al doppio, ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. n. 115/2002.
Il pagamento della somma di € 10.800,00, così computata, veniva quindi posto provvisoriamente a carico della convenuta con successiva sentenza in data 13.05.2025 il giudice del Parte_1 lavoro, nell'accogliere le conclusioni formulate dai ricorrenti, poneva l'onere del pagamento del compenso spettante al CTU definitivamente in capo alla stessa Parte_1
Con ricorso ex artt. 15 d.lgs. 150/2011 e 281 decies c.p.c. del 10.06.2025, Parte_1 proponeva quindi opposizione avverso il succitato decreto, sostenendo l'illegittimità dello stesso nonché l'incongruità dei compensi riconosciuti in favore dei CTU, in quanto liquidati in misura eccessiva, evidenziando, in particolare:
• che la somma di € 10.800,00, liquidata dal giudice in conformità alla richiesta avanzata dal
CTU, risultava affatto eccessiva rispetto alla reale natura dell'incarico espletato. Nel quantificare il compenso spettante al CTU, infatti, il g.i. applicava i parametri di cui all'art. 10
D.M. 30.05.2002 nella misura massima (ossia € 582,50, moltiplicati per sei unità avendo il CTU
“ricostruito” le posizioni di sei distinti lavoratori) e procedeva inoltre ad un ulteriore aumento del compenso sino al doppio, ai sensi dell'art. 52 D.P.R. 115/2002; aumento, quello di specie, ritenuto illegittimo dall'odierna ricorrente, non presentando l'indagine peritale quei caratteri di eccezionalità ed unicità richiesti dalla Corte di Cassazione ai fini dell'applicabilità dell'articolo testé citato (cfr. Cass. civ. n. 7632/2006), trattandosi di quesiti essenzialmente “seriali” e risolvibili mediante meri calcoli aritmetici ad esecuzione vincolata, effettuabili con qualsiasi strumento informatico;
• che il giudice avrebbe altresì errato nel ritenere l'incarico come costituito da una pluralità di indagini distinte, trattandosi al contrario di incarico sostanzialmente unitario, risolvendosi in pagina 4 di 9 operazioni di calcolo ripetitive ed agevolate, in maniera sensibile, dall'utilizzo di applicativi informatici;
• che, pur ammettendosi l'autonomia dell'indagine rispetto a ciascun lavoratore, il criterio di liquidazione utilizzato risulterebbe comunque inesatto, posto che il giudice avrebbe dovuto, per ciascun accertamento corrispondente al singolo lavoratore, permanere in ogni caso nell'alveo dei parametri previsti dalle tabelle di cui al DM 30.5.2002, graduando il compenso unitario nel range tra il minimo ed il massimo;
• che, ad ogni buon conto, il giudice avrebbe errato nella scelta del parametro da utilizzarsi, trovando applicazione all'indagine peritale in oggetto non l'art. 10 D.M. 30.05.2002, bensì l'art. 7 D.M. cit., il quale dispone che “Per la perizia o la consulenza tecnica espletata con metodo attuariale in materia di ricostruzione di posizioni retributive o previdenziali, di prestiti, di nude proprietà e usufrutti, di ammortamenti finanziari, di adeguamento al costo della vita e rivalutazione monetaria, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 484,95”.
Ciò posto, la ricorrente domandava quindi in via principale la revoca del decreto impugnato e la rideterminazione del compenso dovuto al CTU, nella misura ritenuta congrua alla luce delle censure sollevate e comunque inferiore rispetto all'importo liquidato dal giudice istruttore.
Con successivo atto in data 02.10.2025 si costituiva in giudizio il CTU dott. il quale CP_1 contestava recisamente tutto quanto ex adverso dedotto, sostenendo la piena validità e bontà del proprio elaborato e la conseguente legittimità dell'impugnato decreto di liquidazione, evidenziando in particolare I) la particolare complessità dell'incarico espletato, il quale, ben lungi dal risolversi in “un semplice calcolo ad esecuzione vincolata”, ha comportato una mole di accertamenti particolarmente laboriosi ed articolati, implicanti un'attenta analisi documentale e complessi calcoli riferiti alle posizioni di ben 6 distinti lavoratori, giustificandosi così il riconosciuto aumento ex art 52 D.M.
30.05.2022; II) che, ad ogni modo, il citato aumento in realtà ha riguardato solo uno dei quesiti
(ciascuno dotato di propria autonomia) richiesti. Tenuto conto che l'incarico attribuito riguardava due quesiti per i sei ricorrenti, il compenso astrattamente liquidabile sarebbe infatti dovuto variare fra euro
1.741,44 e 6.984,60; la somma di € 10.800,00 liquidata risulta quindi inferiore al doppio del compenso che lo stesso avrebbe potuto richiedere (euro 6.984,60 x 2 = €. 13.969,20), e che ben si giustificava alla luce della laboriosità e complessità del lavoro svolto dal CTU.
Le ulteriori parte convenute non si costituivano in giudizio.
pagina 5 di 9 All'udienza di comparizione del 15.10.2025, le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni, così come sopra descritte, e la causa veniva quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, le parti convenute diverse da vanno dichiarate contumaci. CP_1
Il ricorso risulta solo parzialmente fondato.
Anzitutto, deve darsi atto della correttezza dei parametri per la determinazione del compenso prescelti dal giudice della liquidazione, ossia quelli di cui all'art. 10 D.M. 30.05.2002. Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, infatti, nel caso di specie non possono trovare applicazione i diversi parametri di cui all'art. 7 D.M. cit., i quali (come si evince chiaramente dal dettato normativo) attengono alle perizie o consulenze tecniche, seppur sempre in materia di ricostruzione di posizioni retributive o previdenziali, da effettuarsi tuttavia con ricorso al metodo attuariale, estraneo al caso in oggetto, il quale, al contrario, presupponeva un accertamento della posizione retributiva dei ricorrenti da effettuarsi ratione temporis, al fine di computare le differenze retributive eventualmente spettanti agli stessi e, conseguentemente, i possibili compensi omessi.
Del pari corretto si ritiene altresì il percorso logico-giuridico seguito dal g.i. nella liquidazione del compenso spettante al consulente.
Come si evince implicitamente dal contenuto della motivazione del decreto in data 12.05.2025, lo stesso ha ritenuto, infatti, di condividere il metodo di calcolo prescelto dal CTU, il quale -come meglio precisato nella comparsa di risposta del 02.10.2025- ha determinato il proprio compenso applicando i parametri di cui all'art. 10 D.M. 30.05.2002 (nella misura massima, pari ad € 582,05) con riferimento a due distinti quesiti per ogni ricorrente.
Ragionamento, quello di specie, che risulta del tutto condivisibile, posto che l'incarico affidato al CTU presupponeva la risoluzione, per ciascuno dei sei ricorrenti, di due distinti quesiti, il primo inteso ad quantificare “le differenze retributive eventualmente spettante ai ricorrenti” e il secondo a quantificare
“le somme eventualmente spettanti ai ricorrenti in ipotesi di decurtazione degli importi calcolati alla stregua delle coordinate che precedendo le indennità corrisposte ai medesimi a titolo di indennità di utilizzazione professionale giornaliera contraddistinta con codice 0792 (IUP PDM/PDB Assenze)”.
Trattasi, all'evidenza, di quesiti che, seppur strettamente connessi, risultano comunque dotati di propria autonomia, ciascuno presupponendo la risoluzione di questioni affatto diverse, da attuarsi con metodi pagina 6 di 9 computazionali parzialmente distinti. Del pari, la risoluzione di entrambi i quesiti rispetto a ciascun ricorrente, seppur attuato con metodi di calcolo analoghi, presupponeva a sua volta l'espletamento da parte del CTU di indagini sperate, ciascuna riferita a distinti periodi contributivi e dotate quindi di propria autonomia.
Correttamente, quindi, il giudice della liquidazione, alla luce dell'autonomia dei quesiti offerti, ha computato il compenso spettante applicando i parametri di cui al D.M. 30.05.2002 a ciascuno dei due quesiti risolti con riferimento a ciascuno dei 6 ricorrenti (con la conseguenza che il compenso astrattamente liquidabile al CTU, salva la possibilità di un ulteriore aumento ex art. 52 D.P.R. n.
115/2002, spazia quindi tra un minimo di € 1,741,44 ad un massimo di € 6.984,60).
Ciò posto, e confermata pertanto la correttezza dell'iter logico-giuridico prescelto dal giudice della liquidazione, deve tuttavia evidenziarsi che, pur tenendosi conto di tali circostanze, il compenso risulta comunque liquidato in misura eccessiva.
Una volta correttamente determinate le “basi” da cui muovere al fine di parametrare il compenso da liquidarsi, il g.i. ha infatti prescelto, quale criterio di liquidazione, lo scaglione massimo di cui al D.M.
30.05.2002 (pari quindi ad € 582,05), operando peraltro sull'importo così risultante (con riferimento al primo dei quesiti proposti) un ulteriore aumento del 100% ex art. 52 D.P.R. n. 115/2002, così di fatto raddoppiando il compenso spettante al CTU;
sostanziale raddoppio del compenso che -come correttamente evidenziato dal ricorrente- non trovava tuttavia giustificazione nel caso di specie, posto che, come precisato dalla stessa Corte di Cassazione, un aumento di tale misura presuppone comunque un incarico di carattere “eccezionale” (cfr. ex plurimis Cass. Civ. n. 7632/2006). In altri termini, già la scelta del parametro massimo di tariffa soddisfa in larga parte la difficoltà delle operazioni peritali e consente, semmai, un limitato aumento ex art. 52 citato, ma non certo un aumento così consistente come quello voluto dal primo giudice che richiede caratteristiche veramente fuori dal comune delle indagini tecniche, qui certamente non esistenti.
Posto quindi che l'aumento operato dal giudice della liquidazione nel caso di spece (pari al 100% del compenso spettante) risulta quindi affatto eccessivo rispetto alla reale natura dell'incarico espletato dal
CTU, ciò non esclude, tuttavia, come anticipato, la ravvisata necessità di riconoscere comunque allo stesso un aumento ex art. 52 D.P.R. n. 115/2002 in misura però ridotta, tenuto conto della particolare difficoltà e complessità dell'incarico espletato (il quale ha presupposto un'analitica ricostruzione della distinta ed autonoma posizione lavorativa di ciascun ricorrente) e della particolare pregevolezza dell'opera così svolta. pagina 7 di 9 Per quanto attiene poi alle eccezioni mosse sul punto dal ricorrente (nella parte in cui ritiene che il compenso astrattamente liquidabile nel caso di spece dovrebbe spaziare esclusivamente nel range compreso fra i minimi e i massimi previsti dall'art. 10 D.M. 30.05.2002) si ritiene opportuno richiamare le precisazioni effettuate in merito dalla stessa Corte Costituzionale, la quale, con un orientamento costante inaugurato già a partire dalla nota sentenza n. 192/2015, ha più volte evidenziato come la base tariffaria sulla quale calcolare i compensi spettanti all'ausiliario del magistrato (pur riconoscendo che la stessa debba essere contemperata dalle esigenze di natura pubblicistica dell'incarico) risulti ormai seriamente sproporzionata per difetto. Ciò, a fronte di un'inerzia amministrativa che perdura ormai da oltre vent'anni, non avendo mai provveduto il Ministero al previsto aggiornamento ISTAT triennale degli onorari, così come invece previsto dall'art. 54 DPR n.
115/2002; inerzia che, come osservato dalla Corte, rischia peraltro seriamente di incidere negativamente anche sulla qualità del lavoro svolto, temendosi la fuga degli esperti maggiormente preparati dal sistema giustizia, a fronte di retribuzioni assolutamente sproporzioniate per difetto rispetto alla natura degli incarichi affidati (cfr. sul punto C. Cost. n. 192/2015, C. Cost. n. 178/2017 e C. Cost
n. 89/2020).
Ne consegue che il riconoscimento dell'aumento ex art. 52 D.P.R. n. 115/2002 (seppur deve comunque giustificarsi alla luce delle circostanze oggettive dell'indagine richiesta, che deve comunque risultare di particolare complessità), non può comunque essere limitato esclusivamente alle ipotesi di assoluta e totale eccezionalità, dovendo piuttosto l'interprete preoccuparsi di valorizzare la natura e la difficoltà dei quesiti assegnati, nonché la bontà e qualità del lavoro svolto. Tutto ciò, ovviamente, come sopra osservato, va bilanciato con il parametro tariffario utilizzato (nel caso concreto il massimo) e con la possibilità di graduare l'incremento dell'art. 52.
Quanto sopra premesso e ritenuto, con riferimento al caso di specie, tenuto conto dell'opera prestata, nonché della natura e della complessità degli accertamenti effettuati, si ritiene quindi equo riconoscere al CTU, in parziale riforma del decreto impugnato, la complessiva somma di € 6.984,60 (computata, come sopra descritto, facendosi applicazione dei parametri massimi di cui all'art. 10 D.M. 30.05.2002 con riferimento a ciascuno dei due quesiti posti al CTU rispetto a ciascun lavoratore), dovendo riconoscersi inoltre allo stesso un ulteriore aumento dell'onorario ex art. 52 T.U. Spese di Giustizia pari al 20%, giungendosi così all'importo complessivo liquidato di € 8.381,52, oltre oneri ed accessori vari.
pagina 8 di 9 Tenuto conto del parziale accoglimento della opposizione, appare equo prevedere un regime di compensazione parziale delle spese pari ad un terzo, con condanna dei soccombenti Dott.
[...]
CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
al pagamento, in solido tra loro, dei residui due terzi, liquidato in €
[...] Controparte_7
1.133,33 (2/3 della complessiva somma di € 1.700, di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, oneri ed accessori vari.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'opposizione del ricorrente ed in riforma del decreto di liquidazione del
12.05.2025 emesso dall'intestato Tribunale nella causa n. 244/22 RG, ridetermina in € 8.381,52, oltre iva ed accessori vari se dovuti, la somma dovuta al CTU dott. per l'opera espletata. CP_1
Dichiara compensate per un terzo le spese difensive per la ricorrente e pone a Parte_1 carico dei convenuti, in solido tra loro, il residuo terzo, ossia la somma di € 1.133,33, oltre rimborso forfettario 15% ed oneri riflessi.
Parma, 5 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Dr. Paolo Corder
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DI RM ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di opposizione ex art. 170 DPR n. 115/2002 e 15 D.lgs. n. 150/2011 RG n. 1174/2025 promossa da:
in persona dell'Avv. Nicola Nero, con sede in Roma alla Piazza della Parte_1
Croce Rossa 1, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Travia del Foro di Reggio Calabria e dall'Avv. Maria Giovanna Conti del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata a Bologna, in Via
Guerrazzi n° 18, presso lo Studio dell'Avv. Giovanni Travia,
- Ricorrente-
CONTRO con studio in Parma, Borgo Garimberti n. 4, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Stefania Tommasini del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, avendo dichiarato d di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni inerenti al presente procedimento al n. fax: 0521/28495 e alla pec: Email_1
- Convenuto –
NONCHE' CONTRO
- CP_2
- Controparte_3
- CP_4
- CP_5
- Controparte_6
- Controparte_7
pagina 1 di 9 - Convenuti contumaci –
Causa Civile iscritta al n. 1774/2025 del Ruolo Generale e rimessa alla decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate all'udienza del 15.10.2025:
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraris reiectis, in accoglimento della suesposta opposizione e in riforma del decreto di liquidazione dei compensi n.ro cron. 1500/2025 del Tribunale di Parma -
Sezione Lavoro - emesso dal Giudice Dott.ssa Ilaria Zampieri nell'ambito del giudizio R.G. n.
244/2022/LAV, depositato e comunicato dalla Cancelleria in data 12.5.2025:
In via principale
Liquidarsi in favore del Dott. un compenso nella misura minima prevista dagli CP_1 artt. 7 o in subordine dall'art. 10 DM 31.5.2002, oltre oneri di legge, ovvero nella diversa misura che si riterrà congrua e/o equa, ma sempre e comunque inferiore all'importo liquidato dal Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri di euro 10.800,00, per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Per parte convenuta dott. CP_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa e previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, respingere il ricorso 10/6/2025 siccome inammissibile, improponibile, illegittimo, infondato o come meglio confermando la liquidazione delle competenze peritali così come riconosciute al CTU Dott. nel procedimento Tribunale di Parma RG 244/2022/LAV. CP_1
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15% e CPA”.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso in data 10.06.2025 - già parte resistente nell'ambito del Parte_1 procedimento ex art. 414 c.p.c. n. 244/2022- proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 15 D.lgs.
150/2011, avverso al decreto con cui il g.i. della citata causa ha liquidato il compenso spettante al dott.
nominato CTU nell'ambito del procedimento RG n. 244/2022, in complessivi € CP_1
10.800,00, ponendo il relativo onere a carico della convenuta Parte_1
A tal proposito, esponeva che con ricorso ex art. 414 c.p.c. in data 07.03.2022 i Parte_1
Sig.ri CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
(tutti impiegati alle dipendenze della stessa con
[...] Controparte_7 Parte_1
pagina 2 di 9 qualifica e mansioni di “macchinista”) adivano il Tribunale Civile di Parma, in veste di Giudice del
Lavoro, affermando di aver percepito nel periodo dal 1° settembre 2012 al 31.12.2021 un trattamento economico per le giornate di ferie inferiore alla retribuzione ordinaria, in ragione della mancata corresponsione dell'indennità di utilizzazione professionale (IUP) e dell'indennità per assenza dalla residenza, conformemente alle disposizioni dettate dai CCNL Mobilità (2012-2016) e dai rispettivi
Contratti Aziendali del Gruppo FS (2012-2016), in forza delle quali per le suddette indennità viene conteggiato esclusivamente l'importo di € 12,80 per ogni giornata di ferie;
previsioni, quelle di specie, ritenute dai ricorrenti affatto illegittime, in quanto contrarie all'art. 7, par. 1, Direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella parte in cui assicurerebbe ai lavoratori la percezione, durante la fruizione delle ferie, di una remunerazione pari a quella ordinariamente corrisposta dal datore di lavoro.
Con ordinanza in data 31.07.2024, il Giudice del Lavoro ammetteva quindi la CTU tecnico contabile richiesta dai ricorrenti nominando, quale perito dell'Ufficio, il Dott. al quale veniva posto CP_1 il seguente quesito:
“1) Quantifichi il CTU, visti gli atti e i documenti di causa, le differenze retributive eventualmente spettanti ai ricorrenti alla stregua delle seguenti coordinate:
1) includendo, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie le indennità di utilizzazione/condotta nonché l'indennità per assenza dalla residenza di cui alle pertinenti disposizioni contrattuali del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie;
2) avendo riguardo, per il calcolo della retribuzione giornaliera complessiva, alla media dei compensi percepiti nei dodici mesi antecedenti la fruizione delle ferie a titolo, sia di retribuzione fissa, sia di retribuzione variabile, così come individuata alla stregua dei parametri di cui al precedente punto 1);
3) avendo riguardo, nella quantificazione delle differenze retributive, ai giorni di ferie effettivamente goduti dai lavoratori;
4) prendendo a riferimento gli intervalli temporali indicati in ricorso e procedendo alla quantificazione delle sole differenze retributive relative al periodo successivo al 18.7.2007”.
Quantifichi, infine, il CTU, le somme eventualmente spettanti ai ricorrenti in ipotesi di decurtazione dagli importi calcolati alla stregua delle coordinate che precedono le indennità corrisposte ai medesimi a titolo di indennità di utilizzazione professionale giornaliera contraddistinta con codice
0792 (IUP PDM/PDB Assenze)”.
pagina 3 di 9 In data 03.02.2025 il CTU procedeva quindi al deposito della relazione peritale e con successivo decreto del 12.05.2025 il g.i. della causa liquidava al dott. il compenso richiesto, CP_1 quantificato in complessivi € 10.800,00, oltre accessori di legge, evidenziando I) che ai fini della quantificazione del compenso doveva farsi applicazione dei parametri di cui all'art. 10 del D.M. 30 maggio 2002, il quale prevede che “per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 582,05” II) che, attesa la complessità dell'incarico conferito, il compenso massimo previsto dall'art. 10 del D.M. 30 maggio 2002, doveva essere ulteriormente aumentato sino al doppio, ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. n. 115/2002.
Il pagamento della somma di € 10.800,00, così computata, veniva quindi posto provvisoriamente a carico della convenuta con successiva sentenza in data 13.05.2025 il giudice del Parte_1 lavoro, nell'accogliere le conclusioni formulate dai ricorrenti, poneva l'onere del pagamento del compenso spettante al CTU definitivamente in capo alla stessa Parte_1
Con ricorso ex artt. 15 d.lgs. 150/2011 e 281 decies c.p.c. del 10.06.2025, Parte_1 proponeva quindi opposizione avverso il succitato decreto, sostenendo l'illegittimità dello stesso nonché l'incongruità dei compensi riconosciuti in favore dei CTU, in quanto liquidati in misura eccessiva, evidenziando, in particolare:
• che la somma di € 10.800,00, liquidata dal giudice in conformità alla richiesta avanzata dal
CTU, risultava affatto eccessiva rispetto alla reale natura dell'incarico espletato. Nel quantificare il compenso spettante al CTU, infatti, il g.i. applicava i parametri di cui all'art. 10
D.M. 30.05.2002 nella misura massima (ossia € 582,50, moltiplicati per sei unità avendo il CTU
“ricostruito” le posizioni di sei distinti lavoratori) e procedeva inoltre ad un ulteriore aumento del compenso sino al doppio, ai sensi dell'art. 52 D.P.R. 115/2002; aumento, quello di specie, ritenuto illegittimo dall'odierna ricorrente, non presentando l'indagine peritale quei caratteri di eccezionalità ed unicità richiesti dalla Corte di Cassazione ai fini dell'applicabilità dell'articolo testé citato (cfr. Cass. civ. n. 7632/2006), trattandosi di quesiti essenzialmente “seriali” e risolvibili mediante meri calcoli aritmetici ad esecuzione vincolata, effettuabili con qualsiasi strumento informatico;
• che il giudice avrebbe altresì errato nel ritenere l'incarico come costituito da una pluralità di indagini distinte, trattandosi al contrario di incarico sostanzialmente unitario, risolvendosi in pagina 4 di 9 operazioni di calcolo ripetitive ed agevolate, in maniera sensibile, dall'utilizzo di applicativi informatici;
• che, pur ammettendosi l'autonomia dell'indagine rispetto a ciascun lavoratore, il criterio di liquidazione utilizzato risulterebbe comunque inesatto, posto che il giudice avrebbe dovuto, per ciascun accertamento corrispondente al singolo lavoratore, permanere in ogni caso nell'alveo dei parametri previsti dalle tabelle di cui al DM 30.5.2002, graduando il compenso unitario nel range tra il minimo ed il massimo;
• che, ad ogni buon conto, il giudice avrebbe errato nella scelta del parametro da utilizzarsi, trovando applicazione all'indagine peritale in oggetto non l'art. 10 D.M. 30.05.2002, bensì l'art. 7 D.M. cit., il quale dispone che “Per la perizia o la consulenza tecnica espletata con metodo attuariale in materia di ricostruzione di posizioni retributive o previdenziali, di prestiti, di nude proprietà e usufrutti, di ammortamenti finanziari, di adeguamento al costo della vita e rivalutazione monetaria, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 484,95”.
Ciò posto, la ricorrente domandava quindi in via principale la revoca del decreto impugnato e la rideterminazione del compenso dovuto al CTU, nella misura ritenuta congrua alla luce delle censure sollevate e comunque inferiore rispetto all'importo liquidato dal giudice istruttore.
Con successivo atto in data 02.10.2025 si costituiva in giudizio il CTU dott. il quale CP_1 contestava recisamente tutto quanto ex adverso dedotto, sostenendo la piena validità e bontà del proprio elaborato e la conseguente legittimità dell'impugnato decreto di liquidazione, evidenziando in particolare I) la particolare complessità dell'incarico espletato, il quale, ben lungi dal risolversi in “un semplice calcolo ad esecuzione vincolata”, ha comportato una mole di accertamenti particolarmente laboriosi ed articolati, implicanti un'attenta analisi documentale e complessi calcoli riferiti alle posizioni di ben 6 distinti lavoratori, giustificandosi così il riconosciuto aumento ex art 52 D.M.
30.05.2022; II) che, ad ogni modo, il citato aumento in realtà ha riguardato solo uno dei quesiti
(ciascuno dotato di propria autonomia) richiesti. Tenuto conto che l'incarico attribuito riguardava due quesiti per i sei ricorrenti, il compenso astrattamente liquidabile sarebbe infatti dovuto variare fra euro
1.741,44 e 6.984,60; la somma di € 10.800,00 liquidata risulta quindi inferiore al doppio del compenso che lo stesso avrebbe potuto richiedere (euro 6.984,60 x 2 = €. 13.969,20), e che ben si giustificava alla luce della laboriosità e complessità del lavoro svolto dal CTU.
Le ulteriori parte convenute non si costituivano in giudizio.
pagina 5 di 9 All'udienza di comparizione del 15.10.2025, le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni, così come sopra descritte, e la causa veniva quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, le parti convenute diverse da vanno dichiarate contumaci. CP_1
Il ricorso risulta solo parzialmente fondato.
Anzitutto, deve darsi atto della correttezza dei parametri per la determinazione del compenso prescelti dal giudice della liquidazione, ossia quelli di cui all'art. 10 D.M. 30.05.2002. Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, infatti, nel caso di specie non possono trovare applicazione i diversi parametri di cui all'art. 7 D.M. cit., i quali (come si evince chiaramente dal dettato normativo) attengono alle perizie o consulenze tecniche, seppur sempre in materia di ricostruzione di posizioni retributive o previdenziali, da effettuarsi tuttavia con ricorso al metodo attuariale, estraneo al caso in oggetto, il quale, al contrario, presupponeva un accertamento della posizione retributiva dei ricorrenti da effettuarsi ratione temporis, al fine di computare le differenze retributive eventualmente spettanti agli stessi e, conseguentemente, i possibili compensi omessi.
Del pari corretto si ritiene altresì il percorso logico-giuridico seguito dal g.i. nella liquidazione del compenso spettante al consulente.
Come si evince implicitamente dal contenuto della motivazione del decreto in data 12.05.2025, lo stesso ha ritenuto, infatti, di condividere il metodo di calcolo prescelto dal CTU, il quale -come meglio precisato nella comparsa di risposta del 02.10.2025- ha determinato il proprio compenso applicando i parametri di cui all'art. 10 D.M. 30.05.2002 (nella misura massima, pari ad € 582,05) con riferimento a due distinti quesiti per ogni ricorrente.
Ragionamento, quello di specie, che risulta del tutto condivisibile, posto che l'incarico affidato al CTU presupponeva la risoluzione, per ciascuno dei sei ricorrenti, di due distinti quesiti, il primo inteso ad quantificare “le differenze retributive eventualmente spettante ai ricorrenti” e il secondo a quantificare
“le somme eventualmente spettanti ai ricorrenti in ipotesi di decurtazione degli importi calcolati alla stregua delle coordinate che precedendo le indennità corrisposte ai medesimi a titolo di indennità di utilizzazione professionale giornaliera contraddistinta con codice 0792 (IUP PDM/PDB Assenze)”.
Trattasi, all'evidenza, di quesiti che, seppur strettamente connessi, risultano comunque dotati di propria autonomia, ciascuno presupponendo la risoluzione di questioni affatto diverse, da attuarsi con metodi pagina 6 di 9 computazionali parzialmente distinti. Del pari, la risoluzione di entrambi i quesiti rispetto a ciascun ricorrente, seppur attuato con metodi di calcolo analoghi, presupponeva a sua volta l'espletamento da parte del CTU di indagini sperate, ciascuna riferita a distinti periodi contributivi e dotate quindi di propria autonomia.
Correttamente, quindi, il giudice della liquidazione, alla luce dell'autonomia dei quesiti offerti, ha computato il compenso spettante applicando i parametri di cui al D.M. 30.05.2002 a ciascuno dei due quesiti risolti con riferimento a ciascuno dei 6 ricorrenti (con la conseguenza che il compenso astrattamente liquidabile al CTU, salva la possibilità di un ulteriore aumento ex art. 52 D.P.R. n.
115/2002, spazia quindi tra un minimo di € 1,741,44 ad un massimo di € 6.984,60).
Ciò posto, e confermata pertanto la correttezza dell'iter logico-giuridico prescelto dal giudice della liquidazione, deve tuttavia evidenziarsi che, pur tenendosi conto di tali circostanze, il compenso risulta comunque liquidato in misura eccessiva.
Una volta correttamente determinate le “basi” da cui muovere al fine di parametrare il compenso da liquidarsi, il g.i. ha infatti prescelto, quale criterio di liquidazione, lo scaglione massimo di cui al D.M.
30.05.2002 (pari quindi ad € 582,05), operando peraltro sull'importo così risultante (con riferimento al primo dei quesiti proposti) un ulteriore aumento del 100% ex art. 52 D.P.R. n. 115/2002, così di fatto raddoppiando il compenso spettante al CTU;
sostanziale raddoppio del compenso che -come correttamente evidenziato dal ricorrente- non trovava tuttavia giustificazione nel caso di specie, posto che, come precisato dalla stessa Corte di Cassazione, un aumento di tale misura presuppone comunque un incarico di carattere “eccezionale” (cfr. ex plurimis Cass. Civ. n. 7632/2006). In altri termini, già la scelta del parametro massimo di tariffa soddisfa in larga parte la difficoltà delle operazioni peritali e consente, semmai, un limitato aumento ex art. 52 citato, ma non certo un aumento così consistente come quello voluto dal primo giudice che richiede caratteristiche veramente fuori dal comune delle indagini tecniche, qui certamente non esistenti.
Posto quindi che l'aumento operato dal giudice della liquidazione nel caso di spece (pari al 100% del compenso spettante) risulta quindi affatto eccessivo rispetto alla reale natura dell'incarico espletato dal
CTU, ciò non esclude, tuttavia, come anticipato, la ravvisata necessità di riconoscere comunque allo stesso un aumento ex art. 52 D.P.R. n. 115/2002 in misura però ridotta, tenuto conto della particolare difficoltà e complessità dell'incarico espletato (il quale ha presupposto un'analitica ricostruzione della distinta ed autonoma posizione lavorativa di ciascun ricorrente) e della particolare pregevolezza dell'opera così svolta. pagina 7 di 9 Per quanto attiene poi alle eccezioni mosse sul punto dal ricorrente (nella parte in cui ritiene che il compenso astrattamente liquidabile nel caso di spece dovrebbe spaziare esclusivamente nel range compreso fra i minimi e i massimi previsti dall'art. 10 D.M. 30.05.2002) si ritiene opportuno richiamare le precisazioni effettuate in merito dalla stessa Corte Costituzionale, la quale, con un orientamento costante inaugurato già a partire dalla nota sentenza n. 192/2015, ha più volte evidenziato come la base tariffaria sulla quale calcolare i compensi spettanti all'ausiliario del magistrato (pur riconoscendo che la stessa debba essere contemperata dalle esigenze di natura pubblicistica dell'incarico) risulti ormai seriamente sproporzionata per difetto. Ciò, a fronte di un'inerzia amministrativa che perdura ormai da oltre vent'anni, non avendo mai provveduto il Ministero al previsto aggiornamento ISTAT triennale degli onorari, così come invece previsto dall'art. 54 DPR n.
115/2002; inerzia che, come osservato dalla Corte, rischia peraltro seriamente di incidere negativamente anche sulla qualità del lavoro svolto, temendosi la fuga degli esperti maggiormente preparati dal sistema giustizia, a fronte di retribuzioni assolutamente sproporzioniate per difetto rispetto alla natura degli incarichi affidati (cfr. sul punto C. Cost. n. 192/2015, C. Cost. n. 178/2017 e C. Cost
n. 89/2020).
Ne consegue che il riconoscimento dell'aumento ex art. 52 D.P.R. n. 115/2002 (seppur deve comunque giustificarsi alla luce delle circostanze oggettive dell'indagine richiesta, che deve comunque risultare di particolare complessità), non può comunque essere limitato esclusivamente alle ipotesi di assoluta e totale eccezionalità, dovendo piuttosto l'interprete preoccuparsi di valorizzare la natura e la difficoltà dei quesiti assegnati, nonché la bontà e qualità del lavoro svolto. Tutto ciò, ovviamente, come sopra osservato, va bilanciato con il parametro tariffario utilizzato (nel caso concreto il massimo) e con la possibilità di graduare l'incremento dell'art. 52.
Quanto sopra premesso e ritenuto, con riferimento al caso di specie, tenuto conto dell'opera prestata, nonché della natura e della complessità degli accertamenti effettuati, si ritiene quindi equo riconoscere al CTU, in parziale riforma del decreto impugnato, la complessiva somma di € 6.984,60 (computata, come sopra descritto, facendosi applicazione dei parametri massimi di cui all'art. 10 D.M. 30.05.2002 con riferimento a ciascuno dei due quesiti posti al CTU rispetto a ciascun lavoratore), dovendo riconoscersi inoltre allo stesso un ulteriore aumento dell'onorario ex art. 52 T.U. Spese di Giustizia pari al 20%, giungendosi così all'importo complessivo liquidato di € 8.381,52, oltre oneri ed accessori vari.
pagina 8 di 9 Tenuto conto del parziale accoglimento della opposizione, appare equo prevedere un regime di compensazione parziale delle spese pari ad un terzo, con condanna dei soccombenti Dott.
[...]
CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
al pagamento, in solido tra loro, dei residui due terzi, liquidato in €
[...] Controparte_7
1.133,33 (2/3 della complessiva somma di € 1.700, di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, oneri ed accessori vari.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'opposizione del ricorrente ed in riforma del decreto di liquidazione del
12.05.2025 emesso dall'intestato Tribunale nella causa n. 244/22 RG, ridetermina in € 8.381,52, oltre iva ed accessori vari se dovuti, la somma dovuta al CTU dott. per l'opera espletata. CP_1
Dichiara compensate per un terzo le spese difensive per la ricorrente e pone a Parte_1 carico dei convenuti, in solido tra loro, il residuo terzo, ossia la somma di € 1.133,33, oltre rimborso forfettario 15% ed oneri riflessi.
Parma, 5 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Dr. Paolo Corder
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