Art. 30.
Nel primo comma dell'art. 47 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 , le parole: "una frazione", sono sostituite con le seguenti: "una parte frazionaria eccedente i cinquanta centesimi".
Nel secondo comma sono soppresse le parole: "di croce".
Nel primo comma dell'art. 47 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 , le parole: "una frazione", sono sostituite con le seguenti: "una parte frazionaria eccedente i cinquanta centesimi".
Nel secondo comma sono soppresse le parole: "di croce".