Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00192/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00551/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 551 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
del silenzio ovvero diniego parziale, formatosi a seguito dell’istanza di accesso, ricevuta dal Tribunale di Perugia, a mezzo pec, in data -OMISSIS-, con la quale il ricorrente ha chiesto di ottenere copia dei seguenti documenti:
1) “trasmissione alla locale Procura della Repubblica dell'annotazione di cancelleria effettuata manualmente sulla sentenza n.-OMISSIS- con allegato esposto o nota di accompagno ovvero ancora qualsivoglia documento comunque denominato di trasmissione della succitata annotazione nonché tutta la corrispondenza intercorsa sul punto tra la citata Procura della Repubblica ed il Tribunale di Perugia;
2) minuta della sentenza pubblicata sul PCT alla data del -OMISSIS-, come riportata nella sezione “eventi” del sistema telematico stesso.
e per la declaratoria
del diritto di accedere alla copia della Minuta della sentenza n.-OMISSIS- pubblicata sul PCT alla data del -OMISSIS-, come riportata nella sezione “eventi” del sistema telematico stesso, nel fascicolo telematico del Tribunale di Perugia rubricato RG -OMISSIS-, il sopra indicato documento amministrativo, di cui al numero sub 2) dell'istanza di accesso del -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. IE UN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
1. Dopo precedenti richieste di accesso, con istanza in data -OMISSIS- il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Perugia di ottenere documentazione correlata ad una sentenza con la quale è stata posta in liquidazione giudiziale una società da lui difesa.
1.1. In data 24 novembre 2025, gli è stata trasmessa solo parte della documentazione richiesta.
2. Con il ricorso in esame, lamenta che, anziché uno degli atti richiesti – vale a dire, la “ minuta della sentenza pubblicata sul PCT alla data del […] , come riportata nella sezione “eventi” del sistema telematico stesso ” - il Tribunale di Perugia gli abbia trasmesso “ un atto ontologicamente differente, ovvero copia della sentenza […], riportante il numero della sentenza stessa, il numero di cronologico (senza indicazione del numero di repertorio), documento ben differente dalla minuta della sentenza che è invece atto privo di qualsivoglia numerazione ”, e chiede che venga ordinato l’accesso al suddetto atto.
2.1. Deduce a tal fine vizi di: violazione di legge: violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i.; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 cost. e dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa. eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento di fatti, sviamento, manifesta ingiustizia.
2.2. Al riguardo, sottolinea diffusamente il proprio interesse all’accesso - l’atto sarebbe indispensabile per annullare un’ingiusta sentenza, soggetta a reclamo innanzi alla Corte di Appello di Perugia, confutando le osservazioni del Tribunale secondo cui la data apposta sulla sentenza (asseritamente depositata in data successiva) sarebbe frutto di un errore del sistema-OMISSIS- (come affermato dal Tribunale in esito alla prima istanza di accesso), ovvero frutto di un errore umano dovuto ad un errato utilizzo del sistema telematico per non aver spuntato nel sistema che la causa era “in riserva al Collegio” (come affermato dal Tribunale in esito alla seconda istanza di accesso agli atti) ovvero ancora che si tratterebbe di un errore inspiegabile (parte dei documenti trasmessi in esito alla terza istanza di accesso) - ribadendo i principi che regolano la materia.
3. Per il Ministero della Giustizia si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto: a) la sentenza non è un documento accessibile; b) la minuta è atto endoprocedimentale privo di autonoma rilevanza esterna; c) non c’è interesse all’accesso, dato che il procedimento penale avviato nei confronti del ricorrente si basa su molti altri presupposti.
4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. Il Collegio ritiene di dover arrestare il proprio esame al primo gradino, avente priorità logico-giuridica, delle articolate eccezioni formulate dall’Amministrazione resistente.
Infatti, non ravvisa ragioni per discostarsi dall’orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui gli atti di un processo (civile) non rientrano, al pari di tutti gli atti giudiziari o processuali, tra quelli ostensibili, dato che i limiti della nozione di attività amministrativa, nei cui confronti è esperibile il diritto di accesso a documenti che vi si ricolleghino, conduce a negare la proponibilità dell’azione in relazione ad atti attinenti all’esercizio della funzione giurisdizionale.
4.2. In particolare, può ricordarsi che “… in tema di domanda di accesso ad atti e documenti amministrativi, nel disegno della L. 7 agosto 1990 n. 241, la giurisprudenza si è da tempo consolidata nel ritenerla ammissibile solo se ha ad oggetto documenti ed attività qualificabili come amministrative, quanto meno in seno oggettivo e funzionale, anche se espresse mediante atti di diritto privato (A.P. n. 5/1999). All’opposto, non è ammissibile la domanda di accesso agli atti processuali (cfr. Cons. St., VI Sez., n. 1882/01) ed a quelli espressione della funzione giurisdizionale, ancorché non immediatamente collegati a provvedimenti che siano espressione dello ius dicere, purchè intimamente e strumentalmente connessi a questi ultimi (cfr. Cons. Stato, IV Sez., n. 883/2002 e 961/2003). Sono stati, di conseguenza, individuati i limiti della nozione di attività amministrativa nei cui confronti è esperibile il diritto di accesso a documenti che vi si ricolleghino, negando la proponibilità dell’actio ad exhibendum in relazione ad atti attinenti all’esercizio della funzione giurisdizionale o di altro potere dello Stato diverso da quello amministrativo (cfr. C.d.S., IV Sez., n. 1043/96 e 883/2002 cit.). ” (così, Cons. Stato, IV, n. 4471/2004; vedi anche, idem , n. 1363/2008 e n. 734/2012).
4.3. Non sembra dubbio che la “minuta”, come qualsiasi atto intervenuto nell’iter di emanazione della sentenza, rientri nell’ambito di esclusione sopra delineato. Né, peraltro, il ricorrente ha svolto in giudizio argomentazioni volte a confutare le eccezioni di controparte.
5. Le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
IE UN, Presidente, Estensore
Daniela Carrarelli, Consigliere
Elena Daniele, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IE UN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.