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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 23/10/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1109/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 12.09.2025, lette le note depositate dalle parti costituite, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1109 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 e promossa DA
, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale Parte_1 [...]
, (in proprio e quale erede di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
), (in proprio e quale erede di Persona_1 Parte_4 Persona_1
, (in proprio e quale erede di ),
[...] Parte_5 Persona_1 rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla costituzione di nuovo difensore del 29.11.2022, dall'Avv. Renato Di Febo, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pescara, Lungomare Giovanni Paolo XXIII, n. 22 Attori CONTRO (già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata
[...] alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 3.11.2023, dall'Avv. Jacopo Angelini elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, Via Nicola n. 42 Convenuta OGGETTO: Contratti bancari. CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte attrice , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e : Parte_4 Parte_5
“Con esplicito riferimento ai rapporti bancari di cui al presente atto che, per comodità, di seguito vengono nuovamente indicati: 1) rapporto di conto corrente n. 14114, dal periodo che va dal I trimestre 2002 sino a IV trimestre pagina 1 di 14 2016
2) contratto di finanziamento (mutuo) chirografario sottoscritto il 21/06/2002 dell'importo capitale finanziato pari ad €. 20.650,00
3) contratto di finanziamento (mutuo) chirografario sottoscritto il 13/07/2004 dell'importo capitale finanziato pari ad €. 35.000,00
4) contratto di finanziamento (mutuo) chirografario sottoscritto il 31/10/2007, dell'importo capitale finanziato pari ad €. 60.000,00;
5) contratto di finanziamento (mutuo) chirografario sottoscritto il 24/01/2011, dell'importo capitale finanziato pari ad €. 100.000,00, Voglia l'On. TRIBUNALE adito, contrariis rejectis:
1- accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi usurari applicati in ciascun singolo contratto di cui in premessa
2- accertare se la (già Controparte_3 Controparte_4
ha applicato in danno degli attori interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non
[...] dovuto all'istituto convenuto alcun interesse, con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia;
3- accertare l'entità e l'ammontare complessivo degli interessi effettivamente percepiti dalla
già in Controparte_3 Controparte_5 conformità con quanto disposto dalla L.n.108/96;
4- dichiarare, pertanto, come dovuti i soli interessi legali, ovvero i diversi tassi che risulteranno di Giustizia;
5- accertare e dichiarare che null'altro è dovuto dagli odierni attori alla BA a titolo di interessi in base all'applicazione dell'art. 1815 cod. civ.;
6- accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali indicati nei singoli contratto di cui in premessa, con espresso riferimento all'intero rapporto contrattuale, atteso che sono stati di fatto applicati dalla tassi di interesse effettivi CP_1 diversi e peggiorativi, per l'utilizzatore, rispetto a quelli contrattualmente convenuti;
7- accertare e dichiarare che la (già Controparte_3 [...]
ha applicato in danno degli attori, e per essi del sig. Controparte_5
, interessi ultralegali non pattuiti ovvero non corrispondenti alla misura Parte_1 pattuita e quindi non dovuti;
in tal caso, dichiarare come non dovuto all'istituto convenuto alcun interesse, ovvero procedere all'applicazione del sistema correttivo espressamente previsto dall'art. 117 TUB, comma 7, il quale stabilisce che in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applica il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali – (in Pt_6 alternativa di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze), emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto ovvero, se più favorevoli per il resistente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;
8 -per l'effetto di quanto sopra, condannare la già Controparte_3 [...]
, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Controparte_4 pro tempore, a pagare agli attori e per essi al sig. la somma Parte_1
pagina 2 di 14 prudenzialmente quantificata in €uro 71.102,28 (settantunomila- centodue/28), ovvero le somme maggiori o minori di cui gli stessi attori risulteranno creditori all'esito degli accertamenti di cui sopra e/o dell'espletanda istruttoria, oltre interessi legali e svalutazione monetaria;
9- in subordine, operata la compensazione tra il credito vantato dagli attori e per essi dal sig.
[...]
(salvo ulteriori somme da verificarsi in corso di causa) e quanto ad oggi ancora Parte_1 dovuto alla rideterminare l'importo ancora dovuto fino all'estinzione del mutuo CP_1 chirografario ad oggi in corso e, per l'effetto, rideterminare l'importo della rata mensile (per il numero di mensili ancora dovute), salvo ulteriori verifiche e ricalcoli aggiornati, fino all'estinzione del mutuo chirografario in corso. Con vittoria di spese e competenze di avvocato, oltre accessori di legge” Per parte convenuta Controparte_1
“Piaccia a Codesto Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria e/o diversa istanza:
- nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza e/o l'inammissibilità di tutte le domande attrici;
per l'effetto rigettare le domande attrici in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
- nel merito e in subordine: relativamente ai contratti di finanziamento: mutuo chirografario stipulato il 21/05/2002; mutuo chirografario stipulato il 13/07/2004, rigettare tutte le domande attrici per intervenuta prescrizione o decadenza di ogni eventuale diritto. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”. MOTIVI DELLA DECISIONE Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , in qualità di debitore Parte_1 principale, (in proprio e quale erede di Parte_2 Parte_3 Persona_1
, (in proprio e quale erede di ),
[...] Parte_4 Persona_1 Parte_5
(in proprio e quale erede di ) – questi ultimi in qualità di
[...] Persona_1 fideiussori del primo – hanno convenuto in giudizio la banca (già Controparte_1 [...]
incorporante per fusione la affinché Controparte_2 Controparte_6
l'intestato Tribunale accertasse – per le ragioni che saranno esaminate - la nullità delle clausole contenute nel contratto di conto corrente n.14114 e nei contratti di mutuo chirografario del 21.06.2002, del 13.07.2004, del 31.10.2007 e del 24.01.2011. Hanno, altresì, domandato, con riferimento ai contratti di mutuo indicati l'accertamento della loro nullità in quanto stipulati al solo fine di estinguere le pregresse passività esistenti con la controparte.
2. Si è costituita in giudizio la banca (già Controparte_1 Controparte_2
incorporante per fusione la la quale, dopo aver
[...] Controparte_6 preliminarmente eccepito l'intervenuta prescrizione, ha chiesto il rigetto delle domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.
3. Nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. gli attori hanno chiesto che l'intestato Tribunale accertasse la nullità delle fideiussioni rilasciate da Parte_2 Persona_1
(deceduto), , e in quanto in contrasto con Parte_3 Parte_4 Parte_5 la normativa antitrust di cui alla l. n. 287/1990 nonché la liberazione degli stessi ex art. 1956 c.c. pagina 3 di 14 5. La causa, istruita mediante produzioni documentali e CTU contabile, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 3.12.2020 ed è stata presa in decisione all'udienza del 19.02.2025 con concessione alle parti del termine di 50 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termine di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica. Con ordinanza del 5.05.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo per un supplemento istruttorio. La causa, depositata la nuova CTU in data 13.10.2025, viene decisa all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c. L'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta
6. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta in quanto tardivamente formulata. L'eccezione di prescrizione non può essere rilevata d'ufficio (art. 2938 c.c.) dovendo essere eccepita dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta entro il termine di cui all'art. 166 c.p.c. (ossia – nel testo ratione temporis vigente - almeno venti giorni prima della prima udienza) in quanto, diversamente, egli decade dalla possibilità di sollevare tale eccezione ex art. 167 c.p.c. Orbene nel caso di specie la prima udienza nell'atto di citazione è stata fissata al 27.07.2018 e la comparsa di costituzione in giudizio è avvenuta in data 31.07.2018 non rilevando il differimento della prima udienza d'ufficio all'11.09.2018. Invero, l'art. 166 c.p.c. – nel testo ratione temporis vigente – prevede che la comparsa di costituzione e risposta deve essere depositata almeno venti giorni prima dell'udienza fissata in citazione o differita dal giudice ai sensi dell'art. 168bis co. 5 c.p.c., il quale – nel testo ratione temporis vigente – prevede la possibilità per il giudice di differire la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. Irrilevante è, pertanto, il differimento d'ufficio ex art. 168bis co. 4 c.p.c., ai sensi del quale – nel testo ratione temporis vigente – «se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato». Le contestazioni relative ai contratti di mutuo chirografari
7. Con riferimento ai contratti di mutuo chirografari del 21.06.2002, del 13.07.2004, del 31.10.2007 e del 24.01.2011 parte attrice ne ha, innanzitutto, domandato la nullità per difetto di causa sostenendo che le somme erogate non sono mai state messe nella disponibilità materiale della parte mutuataria, essendo state utilizzate per ripianare l'esposizione debitoria che la medesima parte mutuataria aveva nei confronti della parte mutuante. Al riguardo occorre, innanzitutto, chiarire che tale fattispecie – denominata “mutuo solutorio” – non integra un mutuo di scopo, dove nel mutuo di scopo una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista o convenzionalmente pattuita ad un'altra parte, la quale, a sua volta, si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo sicché l'impegno assunto dal mutuatario si inserisce nel sinallagma contrattuale assumendo rilevanza sotto il profilo causale. Invero, nel mutuo solutorio l'utilizzo della somma non attiene al momento genetico del contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa ma, quale elemento logicamente successivo, si colloca su un piano ulteriore e distinto quantomeno in senso logico – pagina 4 di 14 giuridico. Ciò posto, la questione circa la validità del mutuo solutorio (utilizzato, cioè, per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante) è stata oggetto di un contrasto giurisprudenziale. Secondo un primo orientamento il mutuo contratto per ripianare una propria pregressa esposizione debitoria costituisce una mera operazione di “ripianamento” di debito a mezzo di nuovo
“credito” che la banca creditrice realizza mediante accredito della somma su un conto corrente gravato di debito a carico del cliente, il che si traduce in una semplice modifica accessoria dell'obbligazione, come conseguente alla conclusione di un “pactum de non petendo ad tempus” (cfr. Cass. Civ., sez. 1, 25 gennaio 2021, n. 1517; Cass. Civ., sez. 1, 5 agosto 2019, n. 20896). Secondo un altro orientamento – prevalente in giurisprudenza – è valido il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante o per ripianare i debiti del mutuatario, a condizione che la somma venga effettivamente erogata e conseguita dal mutuatario medesimo, anche mediante accredito su di un conto corrente con saldo passivo (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 25 luglio 2022, n. 23149; Cass. Civ., sez. 3, ordinanza 18 gennaio 2021, n. 724; Cass. Civ., sez. 1, 27 dicembre 2013, n. 28663; Cass. Civ., sez. 3, 12 settembre 2014, n. 19282; Cass. Civ., sez. 3, 27 agosto 2015, n. 17194). Lo scrivente Magistrato si è già espresso in numerosi precedenti in ordine alla validità del mutuo solutorio non essendo condivisibile la tesi secondo cui il mutuo solutorio costituisce un pactum de non petendo per le seguenti ragioni. In primo luogo, perché, esclusa la natura di mutuo di scopo del contratto di mutuo fondiario, ciò che rileva, ai fini della qualificazione di un contratto come mutuo è la traditio della somma mutuata
– da intendersi, come sopraesposto, come datio rei giuridica e non fisica – con la conseguenza che a tal fine è sufficiente anche l'accredito in conto corrente (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. 3, ordinanza 30 novembre 2021, n. 37654). In secondo luogo, perché, poiché il patrimonio di ogni persona si compone di beni materiali, beni immateriali e crediti, l'utilizzo del denaro per estinguere un debito pregresso comporta un mutamento del patrimonio del mutuatario, di talché attraverso il mutuo vi è indubbiamente stato uno spostamento del denaro. In terzo luogo, perché “sostenere che il mutuo solutorio esuli dalla “natura tipologica” del contratto di mutuo perché si ridurrebbe ad una “partita contabile” è affermazione che prova troppo: in epoca di moneta elettronica, infatti, qualsiasi solutio si riduce ad una partita contabile”, “attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili e tenuto altresì conto che sia la normativa antiriciclaggio che le misure normative tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi ad trasferimento di danaro” (cfr. Cass. Civ., sez. 1, 3 dicembre 2021, n. 38331). In quarto luogo, l'accoglimento della tesi del pactum de non petendo determinerebbe una compromissione eccessiva dell'autonomia negoziale delle parti, negando loro la facoltà di stipulare accordi di ristrutturazione atipici essendo frutto di una loro autonoma scelta ricorrere ad un mutuo solutorio invece che alla novazione oggettiva o alla dilazione del pagamento (cfr. Cass. civ., sez. 3, 25 luglio 2022, n. 23149). pagina 5 di 14 Infine, non può postularsi la nullità del contratto per illiceità della causa in quanto avente ad oggetto la costituzione di una garanzia ipotecaria per un credito chirografario preesistente, trattandosi di finalità del tutto lecita e meritevole di tutela dall'ordinamento in quanto l'eventuale pregiudizio che, in relazione a detta operazione, può determinarsi per i creditori concorrenti non implica la nullità del negozio ma, sussistendone tutti i presupposti di legge, la possibile revocabilità della garanzia o, in determinate circostanze, dell'eventuale pagamento così operato (cfr. Cass. Civ., sez. 1, 27 novembre 2013, n. 26504; Cass. Civ., sez. 3, ordinanza 18 gennaio 2021, n. 724). Sulla questione sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione le quali hanno confermato la piena validità del mutuo solutorio in quanto, fermo che ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo occorre la traditio (occorrendo, a tal fine, che la res sia messa nella disponibilità giuridica del mutuatario), occorre adottare un metodo di analisi logico- giuridico della fattispecie in quanto maggiormente in grado di ordinare gli elementi che caratterizzano la fattispecie secondo la sequenza fatto – norma – effetto. Orbene nella fattispecie in esame in conseguenza dell'accredito delle somme mutuate si realizza un mutamento delle disponibilità economiche e finanziarie del mutuatario, presupponendo la riappropriazione delle somme da parte della banca al fine di ripianare le pregresse esposizioni debitorie proprio che le somme siano previamente entrate nella disponibilità giuridica del mutuatario. Sebbene ciò si traduca in una operazione contabile, “nulla autorizza a svalutare tale nozione come sinonimo di operazione fittizia o apparente, valendo piuttosto a rappresentare semanticamente nel contesto considerato una reale vicenda economica e giuridica” “costituita dall'inserimento di una posta attiva in capo al correntista come tale idonea a comportare inevitabili mutamenti nei rapporti di dare avere con la banca mutuante”, anche considerando che “la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, nonché la normativa antiriciclaggio e le altre misure tese a limitare l'uso del contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro”. Pertanto “con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è” “da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità della somma effettivamente conseguita” “a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile” Conseguentemente:
- non è possibile qualificare il mutuo solutorio come pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento del denaro, “poiché tale spostamento invece vi è ed è anzi presupposto dell'operazione: l'accredito in conto corrente delle somme erogate non solo è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo, ma anzi proprio la possibilità di un loro impiego è condizione per estinguere il debito già esistente”;
- la destinazione delle somme, ancorché immediata, ad estinzione di pregresse esposizioni debitorie “non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità” “essendo anzi essa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune tipologie di finanziamento” (art. 2 l. n. 546/1977; art. 43 d.l. n. 976/1966; art. 16 r.d. n. 765/1926), ferma pagina 6 di 14 restando la necessità di verificare se, in concreto, il mutuo maschera un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento, in quanto tale aggredibile con l'azione revocatoria da parte del creditori pregiudicati;
- la previsione già nel contratto di mutuo ordinario della destinazione della somma al ripianamento di debiti non determina una modifica del tipo contrattuale, “costituendo” “una semplice esteriorizzazione dei motivi del negozio” atteso che la disciplina del mutuo ordinario di cui agli artt. 1813 ss c.c. non attribuisce alcun rilievo causale alla destinazione della somma mutuata. In sintesi “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito sul conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” (cfr. Cass. civ., sez. U., 5 marzo 2025, n. 5841). Ne deriva che, anche a voler ritenere provato che – come dedotto dagli attori – i contratti di finanziamento sono stati utilizzati al solo fine di ripianare pregresse passività, essi non possono considerarsi nulli, essendosi validamente integrata la fattispecie di cui agli artt. 1823 ss c.c.
8. In relazione ai suddetti contratti, parte attrice ha – altresì - contestato l'illegittima applicazione di interessi usurari. Su un piano generale di analisi la verifica in ordine al superamento del tasso soglia usurario deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
- occorre prendere come riferimento il t.e.g., ossia il tasso che indica il costo complessivo dell'operazione (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 6, ordinanza 14 dicembre 2021, n. 39898);
- ai fini della verifica dell'usura non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori trattandosi di tassi alternativi tra loro (se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, mentre quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori), i quali attengono a basi di calcolo diverse, in quanto il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo mentre il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta, anche se è stato predisposto un piano di ammortamento (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 28 giugno 2019, n. 17447);
- nel computo del t.e.g. non deve prendersi in considerazione la commissione di estinzione anticipata in quanto, oltre ad ostarvi il principio di omogeneità tra i dati di raffronto (non venendo questa in considerazione ai fini della determinazione del TEGM), detta commissione costituisce il corrispettivo non dell'erogazione di somme da parte della banca, bensì dell'esercizio del diritto potestativo del cliente di risolvere unilateralmente ed anticipatamente il contratto ed è, in ogni caso, alternativa rispetto alla corresponsione degli interessi (corrispettivi e moratori), giustificandosi la stessa proprio sul dato della mancata percezione da parte della banca degli interessi sulle somme restituite anticipatamente, il che impedisce di cumulare detta commissione con il tasso di interesse praticato nel contratto (cfr. Tribunale Ancona 21 febbraio 2019; Cass. civ., sez. 3, 7 marzo 2022, n. pagina 7 di 14 7352).
- irrilevante è l'eventuale superamento del tasso soglia nel corso del rapporto essendo irrilevante la cd. usura sopravvenuta (cfr. Cass. Civ., sez. U., 19 ottobre 2017, n. 24675 secondo cui in caso di superamento, nel corso del rapporto, della soglia usuraria come determinata in base alle disposizioni di cui alla l. n. 108/1996, non si ha nullità della clausola di determinazione del tasso di interessi per un tasso non eccedente a tale soglia quale risultante al momento della stipulazione del contratto);
- anche gli interessi moratori rientrano nella disciplina antiusura e in caso di superamento del tasso soglia usuario – da calcolarsi secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite del 2020 – sono dovuti nella stessa misura degli interessi corrispettivi, purché questi non siano usurari (cfr. Cass. civ., sez. U., 18 settembre 2020, n. 19597).
8.1. In applicazione dei sopraesposti criteri, la CTU depositata in data 13.10.2025 ha accertato il mancato superamento del tasso soglia usurario, sia in relazione agli interessi corrispettivi che in relazione agli interessi moratori, con conseguente rigetto della domanda di parte attrice. Le contestazioni relative al contratto di conto corrente n. 14114
9. Con riferimento al contratto di conto corrente n. 14114 stipulato in data 14.12.2000 parte attrice ha, innanzitutto, eccepito l'illegittima applicazione di interessi usurari. La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento in quanto, come chiarito dal CTU nella consulenza depositata in data 13.10.2025, non si è avuto alcun superamento del tasso soglia usurario (vd. pag. 21) In ogni caso, dalla stessa consulenza tecnica di parte attrice emerge il superamento del tasso soglia usurario solo nel corso del rapporto, ovvero dal II trimestre del 2002 o dal III trimestre del 2002 (vd. pag. 13 della citazione), con conseguente irrilevanza dell'usura sopravvenuta (cfr. Cass. civ., sez. U., n. 24657/2017). Detta irrilevanza concerne, infatti, anche i rapporti di conto corrente atteso che l'art. 1 co. 1 d.l. n. 394/2000, convertito con modificazioni, nella l. n. 24/2001 (ai sensi del quale «ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento») si applica a tutte le fattispecie negoziali che possono contenere la pattuizione di interessi usurari, salvo che il rapporto contrattuale non si sia esaurito anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 (cfr. Cass. civ., 12 luglio 2007, n. 15621; Cass. civ., 2 novembre 2008, n. 27009; Cass. civ., 22 giugno 2016, n. 12965). 10. In secondo luogo gli attori hanno eccepito l'illegittima applicazione di interessi ultralegali in assenza di valida pattuizione, risultando gli stessi in esubero rispetto alle condizioni economiche previste con conseguente nullità della clausola che contempla gli interessi e sostituzione degli stessi ex art. 117 Tub. Dalla documentazione in atti risulta la pattuizione di un tasso di interesse ultralegale in forma scritta nel foglio informativo allegato al documento di sintesi e, in particolare, risultano:
- il tasso annuo creditore (al lordo delle imposte vigenti) nominale 1,525% equivalente 1,534%;
- il tasso annuo per apertura di credito: nominale 14,250% equivalente 15,030% - maggiorazione pagina 8 di 14 del tasso sugli utilizzi extrafido non superiore a punti 3. Risulta, altresì, che in costanza di rapporto sono state pattuite variazioni dei tassi (vd. documenti di sintesi n. 16 del 23.10.2007, n. 27 del 4.05.2010, n. 36 del 6.03.2013, n. 38 del 16.05.2024, n. 41 dell'11.05.2021, pag. 15 della CTU depositata il 3.06.2021 e pag. 4 della CTU depositata in data 20.04.2022). Conseguentemente il CTU nella relazione depositata in data 13.10.2025 ha applicato i tassi e le altre condizioni economiche pattuite nei contratti depositati, salvo le loro variazioni migliorative (vd. pag. 21). 11. Infine, gli attori hanno eccepito l'illegittima applicazione di interessi anatocistici (questione – comunque – rilevabile d'ufficio trattandosi di un'ipotesi di nullità). Come noto, gli interessi anatocistici identificano il fenomeno giuridico-contabile della produzione di interessi su interessi già scaduti per effetto del quale gli interessi maturati vengono automaticamente imputati a capitale, con l'ulteriore conseguenza che nel successivo periodo gli interessi si computano su un importo capitale maggiore (cd. capitalizzazione). L'art. 1283 c.c. prevede che «in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi», dove gli usi cui si riferisce tale norma sono gli usi normativi di cui agli artt. 1,4,8 disp. prel. c.c. i quali, secondo consolidata nozione, consistono nella ripetizione generale, uniforme, costante, frequente e pubblica di un determinato comportamento (cd. usus) accompagnato dalla convinzione che si tratti di un comportamento giuridicamente obbligato e, cioè, conforme ad una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento (cd. opinio juris ac necessitatis). Mentre in un primo momento la giurisprudenza qualificava l'uso bancario come un uso normativo, a partire dal 1999 la giurisprudenza ha più volte affermato che gli usi bancari sull'anatocismo, in quanto aventi esclusivo carattere negoziale, non costituiscono usi idonei a derogare all'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 30 marzo 1999, n. 3096; Cass. Civ., sez. 1, 11 novembre 1999, n. 12507; Cass. Civ., sez. 1, 4 maggio 2001, n. 6263; Cass. Civ., sez. U., 4 novembre 2004, n. 21095; Cass. Civ., sez. 1, 19 maggio 2005, n. 10599) con conseguente nullità dei contratti che prevedono interessi anatocistici in deroga all'art. 1283 c.c. Detto mutamento giurisprudenziale non può, tuttavia, consentire alla banca di invocare l'istituto dell'overruling – e, dunque, di salvare i suddetti contratti in quanto stipulati in un momento in cui l'anatocismo era, come visto, riconosciuto come legittimo dalla giurisprudenza – trattandosi di un mutamento giurisprudenziale riguardante la materia sostanziale e non processuale (cfr. Cass. Civ., sez. 6, 3 settembre 2013, n. 20172) Sul punto è intervenuto il legislatore che con il d.lgs. n. 342/1999, modificando l'art. 120 d.lgs. n. 385/1993, ha demandato al CICR di stabilire «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”, fermo restando che in ogni caso nelle operazioni in conto corrente deve essere “assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori» (art. 25 co. 2). pagina 9 di 14 Con delibera CICR 9.02.2000, entrata in vigore il 22.04.2000, il CICR ha riconosciuto di fatto agli istituti bancari la possibilità di capitalizzare gli interessi con cadenza anche infrannuale nell'ambito dei rapporti di conto corrente, a condizione che venisse stabilita una pari periodicità per gli interessi a debito e a credito. L'art. 2 co. 1 prevede infatti che «nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, il salvo periodico produce interessi secondo le medesime modalità» e il co. 2 prevede che «nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori ». L' art. 1 co. 69 l. delega n. 147/2013 (cd. Legge di stabilità 2014) modificato l' art. 120 co. 2 T.U.B. demandando al CICR di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo, in ogni caso che: i) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori (la pari periodicità viene, quindi, riferita non più alla capitalizzazione, ma alla liquidazione degli interessi); ii) «gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». Nonostante la mancata adozione di alcuna delibera da parte del CICR, ritiene il Tribunale che detta disposizione ha immediata efficacia precettiva, di guisa che non occorre attendere alcun intervento di adeguamento da parte del CICR, il quale, se intervenisse, non farebbe altro che recepire il divieto già espresso chiaramente dalla norma (diversamente opinando, infatti, si consentirebbe ad una norma secondaria di derogare una norma primaria). Inoltre una norma regolamentare – quale è la delibera del CICR – non può procrastinare l'entrata in vigore di una simile disposizione di legge, la quale è, pertanto, destinata ad eliminare l'anatocismo nelle operazioni bancarie in corso e, quindi, a vantaggio del correntista (cfr. Tribunale Milano, ord. 23 marzo 2015, Tribunale Milano, ord. 3 aprile 2015). Ne deriva che essendo l'art. 1 co. 69 l. delega n. 147/2013 di immediata applicazione, gli interessi anatocistici vanno espunti anche nel periodo successivo al 1.01.2014, verificandosi una sorta di invalidità successiva secondo cui il contratto deve sottostare alle sopravvenute regole normative (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2002, n. 8442). L' art. 17 bis l. n. 49/2016 ha nuovamente modificato l'art. 120 co. 2 Tub – con norma entrata in vigore il 15.04.2016 – il quale demanda al CICR di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a- con riferimento ai soli rapporti di conto corrente o di conto di pagamento, sia assicurata, nei confronti della clientela: i) la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori;
ii) tale periodicità non deve essere inferiore ad 1 anno;
iii) gli interessi devono essere conteggiati il 31.12 di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b- con riferimento a tutti i rapporti bancari in genere gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorta capitale;
pagina 10 di 14 c- per le aperture di credito regolate in c/c e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi debitori sono conteggiati al 31.12 e divengono esigibili il 1.03 dell'anno successivo a quello in cui sono maturati (nel caso di chiusura definitiva del rapporto sono immediatamente esigibili). Resta fermo che «il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo». Il CICR è intervenuto con delibera CICR 3 agosto 2016 prevedendo che tale adeguamento deve avvenire entro il 1.10.2016 (art. 5 co. 1) e che per i contratti in corso l'adeguamento può avvenire ex artt. 118 e 126 sexies T.U.B. fermo restando che l'autorizzazione del cliente deve avvenire in forma espressa (art. 5 co. 2).
8.1. In applicazione di tali principi, poiché nel contratto di conto corrente del 2000 risulta validamente pattuita la pari periodicità trimestrale di liquidazione degli interessi sia a debito che a credito del correntista il CTU ha eliminato la capitalizzazione nel periodo compreso tra il 1.01.2014 e la data in vigore della delibera del CICR del 3.08.2016, nonché successivamente a tale data non risultando l'adeguamento dei contratti in conformità al sopraesposto disposto normativo (vd. pag. 18-19 della CTU depositata in data 3.06.2021, pag. 6 della CTU depositata in data 20.04.2022 e pag. 22-23 della CTU depositata in data 13.10.2025). Inoltre il CTU ha correttamente espunto le sommissioni di istruttoria veloce per lo sconfinamento in quanto non debitamente pattuite ovvero non debitamente giustificate nella rendicontazione contabile esaminata (vd. pag. 23 della CTU depositata in data 23.10.2025).
9. In conseguenza di tali ricalcoli, il saldo finale del contratto di conto corrente n. 14111 alla data del 31.12.2016 risulta pari a € 7.942,08 a debito del correntista (in luogo del saldo debitore rappresentato nell'estratto conto bancario in pari data di € 26.903,19 a debito, con conseguente differenza di € 18.961,11 a favore del correntista, vd. pag. 24 della CTU depositata in data 13.10.2025). Le contestazioni relative alle fideiussioni rilasciate da Parte_2 Persona_1 [...]
, e Per_1 Parte_4 Parte_3 Parte_5
10. Con riferimento ai contratti di fideiussione sottoscritti da Parte_2 Persona_1
, , e a garanzia del contratto di
[...] Parte_4 Parte_3 Parte_5 apertura in conto corrente e dei contratti di mutuo conclusi da parte attrice, Parte_1 nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. ne ha eccepito la nullità ex art. 1418 c.c. e art.
2-33 l. n. 287/1990 in quanto contenente le clausole di sopravvivenza, reviviscenza e di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. di cui allo schema ABI del 2003 in relazione alle quali la BA d'TA – con provvedimento n. 55/2005 – ha accertato l'esistenza di un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza (vd. doc. 10-12 allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice), questione che – attenendo a profili di nullità – può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e rilevata anche d'ufficio dal giudice. Su un piano generale di analisi, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, valorizzando la ratio della normativa di cui alla l. n. 287/1990 (ossia quella di realizzare un pagina 11 di 14 bilanciamento tra la libertà di concorrenza e la tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei soggetti diversi dagli imprenditori atteso che la legge in esame detta norme a tutela della concorrenza avente come destinatari tutti i soggetti del mercato e, in particolare, i consumatori) hanno chiarito che, poiché il contratto a valle stipulato dal singolo consumatore costituisce il naturale sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti un adeguato strumento di tutela della trasparenza e della concorrenza del mercato è appresentato dalla nullità del contratto. La normativa antitrust vieta, infatti, qualsiasi fattispecie distorsiva della competizione di mercato, in qualunque forma essa avvenga, con la conseguenza che i contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust – in quanto costituenti lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti – partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi. In quest'ottica il legislatore europeo, nel sanzionare la nullità delle intese ad ogni effetto, non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione – anche successiva al negozio originario – la quale, in quanto tale, realizza un ostacolo al gioco della concorrenza. Si tratta – secondo la ricostruzione operata dalle Sezioni Unite e condivisa dall'intestato Tribunale - di una nullità speciale, da collegamento funzionale tra l'intesa ed il contratto a valle, funzionalità che si riscontra quando il contratto a valle è interamente o parzialmente riproduttivo dell'intesa a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale è di per sé un mezzo per violazione la normativa antitrust, ovvero quando riproduce solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale. In particolare si tratta di una nullità parziale (delle sole clausole riproduttive dell'accordo o della deliberazione a monte) di talché, in applicazione dell'art. 1419 c.c., essa non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, salvo prova contraria della parte che intende ottenere la nullità totale del contratto, prova che è difficile da fornire poiché; quanto alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole anticoncorrenziali, sebbene ha reso più onerosa la posizione del garante, non è tale da ritenere che il fideiussore, in assenza di tali clausole, non avrebbe prestato la garanzia, trattandosi – di regola – di persona legata al debitore principale e, dall'altro, la banca ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte tali clausole, atteso che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti (cfr. Cass. civ., sez. U., 30 dicembre 2021, n. 41994). Come chiarito dalla successiva giurisprudenza di legittimità, il Giudice, al fine di valutare l'eventuale nullità, deve accertare che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, ossia: i) l'esistenza di un provvedimento dell'Autorità Garante che accerta l'esistenza di un'intesa anticorrenziale, il quale ha valenza di prova privilegiata in relazione alle sole fideiussioni stipulate entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della BA d'TA, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale;
ii) la natura di fideiussione “omnibus”, attesa la limitazione dell'accertamento pagina 12 di 14 della BA d'TA a tale fattispecie (e che, quindi, che solo rispetto ad essa può possedere la sopraesposta efficacia probatoria privilegiata); iii) la compresenza delle clausole sopra richiamate, posto che, in virtù dell'accertamento dell'Autorità Garante l'anticoncorrenzialità dell'intesa deriva proprio dalla contestuale presenza di tali clausole;
iv) la concreta ricaduta della nullità sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore (cfr. Cass. civ., sez. I, 25 novembre 2024, n. 30383). 15.1. Nel caso di specie la domanda di nullità delle fideiussioni non può trovare accoglimento in quanto:
- la fideiussione rilasciata in data 5.05.2014 da (deceduto e, per esso, Persona_1
i suoi eredi , e ), da e Parte_3 Persona_2 Parte_4 Parte_3 da è una fideiussione specifica in quanto rilasciata a garanzia del saldo derivante Parte_2 dall'apertura di credito in conto corrente;
- la fideiussione rilasciata in data 26.01.20112014 da (deceduto e, per Persona_1 esso, i suoi eredi , e ) e da Parte_3 Persona_2 Parte_4 Pt_3
è una fideiussione specifica in quanto rilasciata a garanzia del mutuo chirografario di €
[...]
100.000,00;
- la fideiussione rilasciata in data 29.10.2007 da è una fideiussione specifica in Parte_2 quanto rilasciata a garanzia del mutuo chirografario di € 60.000,00;
- le fideiussioni omnibus in atti (ossia quella rilasciata da in data 3.07.2008, Parte_2 quella rilasciata da in data 22.02.2013 e quella rilasciata da Parte_3 Persona_1
e in data 5.05.2014) sono state sottoscritte in periodi non
[...] Parte_3 Parte_2 ricompresi nell'accertamento della BA d'TA (riguardante l'anno 2005) con la conseguenza che detto accertamento non può costituire una prova privilegiata e che, trattandosi di azione cd. stand alone, parte attrice avrebbe dovuto fornire la prova che al momento della stipulazione esisteva un'intesa anticoncorrenziale in attuazione della quale il suddetto contratto è stato stipulato (cfr., ex multis, Tribunale Roma, sez. XVII, 28 aprile 2023, n. 6749), prova che, nel caso di specie, è del tutto assente. Le spese di lite 16. L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 con condanna di parte attrice – maggiormente soccombente – al pagamento dei residui 2/3 in favore di parte convenuta. Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile – complessità media), della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate e del pregio dell'attività difensiva svolta, in € 10.860,00 (€ 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.738,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 3.579,.00 per la fase decisionale). 16.1. Le spese di CTU, come liquidate con decreto del 4.05.2022 e con decreto del 23.10.2025, sono poste definitivamente a carico della banca convenuta, stante la parziale fondatezza delle domande attoree che ha portato alla rideterminazione del saldo del contratto di conto corrente.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara, nei limiti di cui in parte motiva, la nullità della clausola contenuta nel contratto di conto corrente n. 14114 contenente la previsione di interessi anatocistici;
2) accerta e dichiara alla data del 31.12.2016 il saldo finale del contratto di conto corrente n. 14111 è pari a € 7.942,08 a debito del correntista;
3) rigetta le ulteriori domande formulate da parte attrice;
4) compensa le spese di lite nella misura di 1/4 – complessivamente determinate in € 545,00 per anticipazioni ed € 10.860,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge – e condanna gli attori, in solido, al pagamento dei restanti 3/4 in favore di parte convenuta;
5) pone le spese di CTU definitivamente a carico della banca convenuta Teramo, 23.10.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 12.09.2025, lette le note depositate dalle parti costituite, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1109 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 e promossa DA
, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale Parte_1 [...]
, (in proprio e quale erede di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
), (in proprio e quale erede di Persona_1 Parte_4 Persona_1
, (in proprio e quale erede di ),
[...] Parte_5 Persona_1 rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla costituzione di nuovo difensore del 29.11.2022, dall'Avv. Renato Di Febo, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pescara, Lungomare Giovanni Paolo XXIII, n. 22 Attori CONTRO (già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata
[...] alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 3.11.2023, dall'Avv. Jacopo Angelini elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, Via Nicola n. 42 Convenuta OGGETTO: Contratti bancari. CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte attrice , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e : Parte_4 Parte_5
“Con esplicito riferimento ai rapporti bancari di cui al presente atto che, per comodità, di seguito vengono nuovamente indicati: 1) rapporto di conto corrente n. 14114, dal periodo che va dal I trimestre 2002 sino a IV trimestre pagina 1 di 14 2016
2) contratto di finanziamento (mutuo) chirografario sottoscritto il 21/06/2002 dell'importo capitale finanziato pari ad €. 20.650,00
3) contratto di finanziamento (mutuo) chirografario sottoscritto il 13/07/2004 dell'importo capitale finanziato pari ad €. 35.000,00
4) contratto di finanziamento (mutuo) chirografario sottoscritto il 31/10/2007, dell'importo capitale finanziato pari ad €. 60.000,00;
5) contratto di finanziamento (mutuo) chirografario sottoscritto il 24/01/2011, dell'importo capitale finanziato pari ad €. 100.000,00, Voglia l'On. TRIBUNALE adito, contrariis rejectis:
1- accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi usurari applicati in ciascun singolo contratto di cui in premessa
2- accertare se la (già Controparte_3 Controparte_4
ha applicato in danno degli attori interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non
[...] dovuto all'istituto convenuto alcun interesse, con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia;
3- accertare l'entità e l'ammontare complessivo degli interessi effettivamente percepiti dalla
già in Controparte_3 Controparte_5 conformità con quanto disposto dalla L.n.108/96;
4- dichiarare, pertanto, come dovuti i soli interessi legali, ovvero i diversi tassi che risulteranno di Giustizia;
5- accertare e dichiarare che null'altro è dovuto dagli odierni attori alla BA a titolo di interessi in base all'applicazione dell'art. 1815 cod. civ.;
6- accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali indicati nei singoli contratto di cui in premessa, con espresso riferimento all'intero rapporto contrattuale, atteso che sono stati di fatto applicati dalla tassi di interesse effettivi CP_1 diversi e peggiorativi, per l'utilizzatore, rispetto a quelli contrattualmente convenuti;
7- accertare e dichiarare che la (già Controparte_3 [...]
ha applicato in danno degli attori, e per essi del sig. Controparte_5
, interessi ultralegali non pattuiti ovvero non corrispondenti alla misura Parte_1 pattuita e quindi non dovuti;
in tal caso, dichiarare come non dovuto all'istituto convenuto alcun interesse, ovvero procedere all'applicazione del sistema correttivo espressamente previsto dall'art. 117 TUB, comma 7, il quale stabilisce che in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applica il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali – (in Pt_6 alternativa di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze), emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto ovvero, se più favorevoli per il resistente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;
8 -per l'effetto di quanto sopra, condannare la già Controparte_3 [...]
, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Controparte_4 pro tempore, a pagare agli attori e per essi al sig. la somma Parte_1
pagina 2 di 14 prudenzialmente quantificata in €uro 71.102,28 (settantunomila- centodue/28), ovvero le somme maggiori o minori di cui gli stessi attori risulteranno creditori all'esito degli accertamenti di cui sopra e/o dell'espletanda istruttoria, oltre interessi legali e svalutazione monetaria;
9- in subordine, operata la compensazione tra il credito vantato dagli attori e per essi dal sig.
[...]
(salvo ulteriori somme da verificarsi in corso di causa) e quanto ad oggi ancora Parte_1 dovuto alla rideterminare l'importo ancora dovuto fino all'estinzione del mutuo CP_1 chirografario ad oggi in corso e, per l'effetto, rideterminare l'importo della rata mensile (per il numero di mensili ancora dovute), salvo ulteriori verifiche e ricalcoli aggiornati, fino all'estinzione del mutuo chirografario in corso. Con vittoria di spese e competenze di avvocato, oltre accessori di legge” Per parte convenuta Controparte_1
“Piaccia a Codesto Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria e/o diversa istanza:
- nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza e/o l'inammissibilità di tutte le domande attrici;
per l'effetto rigettare le domande attrici in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
- nel merito e in subordine: relativamente ai contratti di finanziamento: mutuo chirografario stipulato il 21/05/2002; mutuo chirografario stipulato il 13/07/2004, rigettare tutte le domande attrici per intervenuta prescrizione o decadenza di ogni eventuale diritto. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”. MOTIVI DELLA DECISIONE Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , in qualità di debitore Parte_1 principale, (in proprio e quale erede di Parte_2 Parte_3 Persona_1
, (in proprio e quale erede di ),
[...] Parte_4 Persona_1 Parte_5
(in proprio e quale erede di ) – questi ultimi in qualità di
[...] Persona_1 fideiussori del primo – hanno convenuto in giudizio la banca (già Controparte_1 [...]
incorporante per fusione la affinché Controparte_2 Controparte_6
l'intestato Tribunale accertasse – per le ragioni che saranno esaminate - la nullità delle clausole contenute nel contratto di conto corrente n.14114 e nei contratti di mutuo chirografario del 21.06.2002, del 13.07.2004, del 31.10.2007 e del 24.01.2011. Hanno, altresì, domandato, con riferimento ai contratti di mutuo indicati l'accertamento della loro nullità in quanto stipulati al solo fine di estinguere le pregresse passività esistenti con la controparte.
2. Si è costituita in giudizio la banca (già Controparte_1 Controparte_2
incorporante per fusione la la quale, dopo aver
[...] Controparte_6 preliminarmente eccepito l'intervenuta prescrizione, ha chiesto il rigetto delle domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.
3. Nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. gli attori hanno chiesto che l'intestato Tribunale accertasse la nullità delle fideiussioni rilasciate da Parte_2 Persona_1
(deceduto), , e in quanto in contrasto con Parte_3 Parte_4 Parte_5 la normativa antitrust di cui alla l. n. 287/1990 nonché la liberazione degli stessi ex art. 1956 c.c. pagina 3 di 14 5. La causa, istruita mediante produzioni documentali e CTU contabile, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 3.12.2020 ed è stata presa in decisione all'udienza del 19.02.2025 con concessione alle parti del termine di 50 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termine di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica. Con ordinanza del 5.05.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo per un supplemento istruttorio. La causa, depositata la nuova CTU in data 13.10.2025, viene decisa all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c. L'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta
6. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta in quanto tardivamente formulata. L'eccezione di prescrizione non può essere rilevata d'ufficio (art. 2938 c.c.) dovendo essere eccepita dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta entro il termine di cui all'art. 166 c.p.c. (ossia – nel testo ratione temporis vigente - almeno venti giorni prima della prima udienza) in quanto, diversamente, egli decade dalla possibilità di sollevare tale eccezione ex art. 167 c.p.c. Orbene nel caso di specie la prima udienza nell'atto di citazione è stata fissata al 27.07.2018 e la comparsa di costituzione in giudizio è avvenuta in data 31.07.2018 non rilevando il differimento della prima udienza d'ufficio all'11.09.2018. Invero, l'art. 166 c.p.c. – nel testo ratione temporis vigente – prevede che la comparsa di costituzione e risposta deve essere depositata almeno venti giorni prima dell'udienza fissata in citazione o differita dal giudice ai sensi dell'art. 168bis co. 5 c.p.c., il quale – nel testo ratione temporis vigente – prevede la possibilità per il giudice di differire la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. Irrilevante è, pertanto, il differimento d'ufficio ex art. 168bis co. 4 c.p.c., ai sensi del quale – nel testo ratione temporis vigente – «se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato». Le contestazioni relative ai contratti di mutuo chirografari
7. Con riferimento ai contratti di mutuo chirografari del 21.06.2002, del 13.07.2004, del 31.10.2007 e del 24.01.2011 parte attrice ne ha, innanzitutto, domandato la nullità per difetto di causa sostenendo che le somme erogate non sono mai state messe nella disponibilità materiale della parte mutuataria, essendo state utilizzate per ripianare l'esposizione debitoria che la medesima parte mutuataria aveva nei confronti della parte mutuante. Al riguardo occorre, innanzitutto, chiarire che tale fattispecie – denominata “mutuo solutorio” – non integra un mutuo di scopo, dove nel mutuo di scopo una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista o convenzionalmente pattuita ad un'altra parte, la quale, a sua volta, si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo sicché l'impegno assunto dal mutuatario si inserisce nel sinallagma contrattuale assumendo rilevanza sotto il profilo causale. Invero, nel mutuo solutorio l'utilizzo della somma non attiene al momento genetico del contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa ma, quale elemento logicamente successivo, si colloca su un piano ulteriore e distinto quantomeno in senso logico – pagina 4 di 14 giuridico. Ciò posto, la questione circa la validità del mutuo solutorio (utilizzato, cioè, per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante) è stata oggetto di un contrasto giurisprudenziale. Secondo un primo orientamento il mutuo contratto per ripianare una propria pregressa esposizione debitoria costituisce una mera operazione di “ripianamento” di debito a mezzo di nuovo
“credito” che la banca creditrice realizza mediante accredito della somma su un conto corrente gravato di debito a carico del cliente, il che si traduce in una semplice modifica accessoria dell'obbligazione, come conseguente alla conclusione di un “pactum de non petendo ad tempus” (cfr. Cass. Civ., sez. 1, 25 gennaio 2021, n. 1517; Cass. Civ., sez. 1, 5 agosto 2019, n. 20896). Secondo un altro orientamento – prevalente in giurisprudenza – è valido il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante o per ripianare i debiti del mutuatario, a condizione che la somma venga effettivamente erogata e conseguita dal mutuatario medesimo, anche mediante accredito su di un conto corrente con saldo passivo (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 25 luglio 2022, n. 23149; Cass. Civ., sez. 3, ordinanza 18 gennaio 2021, n. 724; Cass. Civ., sez. 1, 27 dicembre 2013, n. 28663; Cass. Civ., sez. 3, 12 settembre 2014, n. 19282; Cass. Civ., sez. 3, 27 agosto 2015, n. 17194). Lo scrivente Magistrato si è già espresso in numerosi precedenti in ordine alla validità del mutuo solutorio non essendo condivisibile la tesi secondo cui il mutuo solutorio costituisce un pactum de non petendo per le seguenti ragioni. In primo luogo, perché, esclusa la natura di mutuo di scopo del contratto di mutuo fondiario, ciò che rileva, ai fini della qualificazione di un contratto come mutuo è la traditio della somma mutuata
– da intendersi, come sopraesposto, come datio rei giuridica e non fisica – con la conseguenza che a tal fine è sufficiente anche l'accredito in conto corrente (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. 3, ordinanza 30 novembre 2021, n. 37654). In secondo luogo, perché, poiché il patrimonio di ogni persona si compone di beni materiali, beni immateriali e crediti, l'utilizzo del denaro per estinguere un debito pregresso comporta un mutamento del patrimonio del mutuatario, di talché attraverso il mutuo vi è indubbiamente stato uno spostamento del denaro. In terzo luogo, perché “sostenere che il mutuo solutorio esuli dalla “natura tipologica” del contratto di mutuo perché si ridurrebbe ad una “partita contabile” è affermazione che prova troppo: in epoca di moneta elettronica, infatti, qualsiasi solutio si riduce ad una partita contabile”, “attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili e tenuto altresì conto che sia la normativa antiriciclaggio che le misure normative tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi ad trasferimento di danaro” (cfr. Cass. Civ., sez. 1, 3 dicembre 2021, n. 38331). In quarto luogo, l'accoglimento della tesi del pactum de non petendo determinerebbe una compromissione eccessiva dell'autonomia negoziale delle parti, negando loro la facoltà di stipulare accordi di ristrutturazione atipici essendo frutto di una loro autonoma scelta ricorrere ad un mutuo solutorio invece che alla novazione oggettiva o alla dilazione del pagamento (cfr. Cass. civ., sez. 3, 25 luglio 2022, n. 23149). pagina 5 di 14 Infine, non può postularsi la nullità del contratto per illiceità della causa in quanto avente ad oggetto la costituzione di una garanzia ipotecaria per un credito chirografario preesistente, trattandosi di finalità del tutto lecita e meritevole di tutela dall'ordinamento in quanto l'eventuale pregiudizio che, in relazione a detta operazione, può determinarsi per i creditori concorrenti non implica la nullità del negozio ma, sussistendone tutti i presupposti di legge, la possibile revocabilità della garanzia o, in determinate circostanze, dell'eventuale pagamento così operato (cfr. Cass. Civ., sez. 1, 27 novembre 2013, n. 26504; Cass. Civ., sez. 3, ordinanza 18 gennaio 2021, n. 724). Sulla questione sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione le quali hanno confermato la piena validità del mutuo solutorio in quanto, fermo che ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo occorre la traditio (occorrendo, a tal fine, che la res sia messa nella disponibilità giuridica del mutuatario), occorre adottare un metodo di analisi logico- giuridico della fattispecie in quanto maggiormente in grado di ordinare gli elementi che caratterizzano la fattispecie secondo la sequenza fatto – norma – effetto. Orbene nella fattispecie in esame in conseguenza dell'accredito delle somme mutuate si realizza un mutamento delle disponibilità economiche e finanziarie del mutuatario, presupponendo la riappropriazione delle somme da parte della banca al fine di ripianare le pregresse esposizioni debitorie proprio che le somme siano previamente entrate nella disponibilità giuridica del mutuatario. Sebbene ciò si traduca in una operazione contabile, “nulla autorizza a svalutare tale nozione come sinonimo di operazione fittizia o apparente, valendo piuttosto a rappresentare semanticamente nel contesto considerato una reale vicenda economica e giuridica” “costituita dall'inserimento di una posta attiva in capo al correntista come tale idonea a comportare inevitabili mutamenti nei rapporti di dare avere con la banca mutuante”, anche considerando che “la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, nonché la normativa antiriciclaggio e le altre misure tese a limitare l'uso del contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro”. Pertanto “con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è” “da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità della somma effettivamente conseguita” “a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile” Conseguentemente:
- non è possibile qualificare il mutuo solutorio come pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento del denaro, “poiché tale spostamento invece vi è ed è anzi presupposto dell'operazione: l'accredito in conto corrente delle somme erogate non solo è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo, ma anzi proprio la possibilità di un loro impiego è condizione per estinguere il debito già esistente”;
- la destinazione delle somme, ancorché immediata, ad estinzione di pregresse esposizioni debitorie “non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità” “essendo anzi essa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune tipologie di finanziamento” (art. 2 l. n. 546/1977; art. 43 d.l. n. 976/1966; art. 16 r.d. n. 765/1926), ferma pagina 6 di 14 restando la necessità di verificare se, in concreto, il mutuo maschera un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento, in quanto tale aggredibile con l'azione revocatoria da parte del creditori pregiudicati;
- la previsione già nel contratto di mutuo ordinario della destinazione della somma al ripianamento di debiti non determina una modifica del tipo contrattuale, “costituendo” “una semplice esteriorizzazione dei motivi del negozio” atteso che la disciplina del mutuo ordinario di cui agli artt. 1813 ss c.c. non attribuisce alcun rilievo causale alla destinazione della somma mutuata. In sintesi “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito sul conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” (cfr. Cass. civ., sez. U., 5 marzo 2025, n. 5841). Ne deriva che, anche a voler ritenere provato che – come dedotto dagli attori – i contratti di finanziamento sono stati utilizzati al solo fine di ripianare pregresse passività, essi non possono considerarsi nulli, essendosi validamente integrata la fattispecie di cui agli artt. 1823 ss c.c.
8. In relazione ai suddetti contratti, parte attrice ha – altresì - contestato l'illegittima applicazione di interessi usurari. Su un piano generale di analisi la verifica in ordine al superamento del tasso soglia usurario deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
- occorre prendere come riferimento il t.e.g., ossia il tasso che indica il costo complessivo dell'operazione (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 6, ordinanza 14 dicembre 2021, n. 39898);
- ai fini della verifica dell'usura non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori trattandosi di tassi alternativi tra loro (se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, mentre quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori), i quali attengono a basi di calcolo diverse, in quanto il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo mentre il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta, anche se è stato predisposto un piano di ammortamento (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 28 giugno 2019, n. 17447);
- nel computo del t.e.g. non deve prendersi in considerazione la commissione di estinzione anticipata in quanto, oltre ad ostarvi il principio di omogeneità tra i dati di raffronto (non venendo questa in considerazione ai fini della determinazione del TEGM), detta commissione costituisce il corrispettivo non dell'erogazione di somme da parte della banca, bensì dell'esercizio del diritto potestativo del cliente di risolvere unilateralmente ed anticipatamente il contratto ed è, in ogni caso, alternativa rispetto alla corresponsione degli interessi (corrispettivi e moratori), giustificandosi la stessa proprio sul dato della mancata percezione da parte della banca degli interessi sulle somme restituite anticipatamente, il che impedisce di cumulare detta commissione con il tasso di interesse praticato nel contratto (cfr. Tribunale Ancona 21 febbraio 2019; Cass. civ., sez. 3, 7 marzo 2022, n. pagina 7 di 14 7352).
- irrilevante è l'eventuale superamento del tasso soglia nel corso del rapporto essendo irrilevante la cd. usura sopravvenuta (cfr. Cass. Civ., sez. U., 19 ottobre 2017, n. 24675 secondo cui in caso di superamento, nel corso del rapporto, della soglia usuraria come determinata in base alle disposizioni di cui alla l. n. 108/1996, non si ha nullità della clausola di determinazione del tasso di interessi per un tasso non eccedente a tale soglia quale risultante al momento della stipulazione del contratto);
- anche gli interessi moratori rientrano nella disciplina antiusura e in caso di superamento del tasso soglia usuario – da calcolarsi secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite del 2020 – sono dovuti nella stessa misura degli interessi corrispettivi, purché questi non siano usurari (cfr. Cass. civ., sez. U., 18 settembre 2020, n. 19597).
8.1. In applicazione dei sopraesposti criteri, la CTU depositata in data 13.10.2025 ha accertato il mancato superamento del tasso soglia usurario, sia in relazione agli interessi corrispettivi che in relazione agli interessi moratori, con conseguente rigetto della domanda di parte attrice. Le contestazioni relative al contratto di conto corrente n. 14114
9. Con riferimento al contratto di conto corrente n. 14114 stipulato in data 14.12.2000 parte attrice ha, innanzitutto, eccepito l'illegittima applicazione di interessi usurari. La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento in quanto, come chiarito dal CTU nella consulenza depositata in data 13.10.2025, non si è avuto alcun superamento del tasso soglia usurario (vd. pag. 21) In ogni caso, dalla stessa consulenza tecnica di parte attrice emerge il superamento del tasso soglia usurario solo nel corso del rapporto, ovvero dal II trimestre del 2002 o dal III trimestre del 2002 (vd. pag. 13 della citazione), con conseguente irrilevanza dell'usura sopravvenuta (cfr. Cass. civ., sez. U., n. 24657/2017). Detta irrilevanza concerne, infatti, anche i rapporti di conto corrente atteso che l'art. 1 co. 1 d.l. n. 394/2000, convertito con modificazioni, nella l. n. 24/2001 (ai sensi del quale «ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento») si applica a tutte le fattispecie negoziali che possono contenere la pattuizione di interessi usurari, salvo che il rapporto contrattuale non si sia esaurito anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 (cfr. Cass. civ., 12 luglio 2007, n. 15621; Cass. civ., 2 novembre 2008, n. 27009; Cass. civ., 22 giugno 2016, n. 12965). 10. In secondo luogo gli attori hanno eccepito l'illegittima applicazione di interessi ultralegali in assenza di valida pattuizione, risultando gli stessi in esubero rispetto alle condizioni economiche previste con conseguente nullità della clausola che contempla gli interessi e sostituzione degli stessi ex art. 117 Tub. Dalla documentazione in atti risulta la pattuizione di un tasso di interesse ultralegale in forma scritta nel foglio informativo allegato al documento di sintesi e, in particolare, risultano:
- il tasso annuo creditore (al lordo delle imposte vigenti) nominale 1,525% equivalente 1,534%;
- il tasso annuo per apertura di credito: nominale 14,250% equivalente 15,030% - maggiorazione pagina 8 di 14 del tasso sugli utilizzi extrafido non superiore a punti 3. Risulta, altresì, che in costanza di rapporto sono state pattuite variazioni dei tassi (vd. documenti di sintesi n. 16 del 23.10.2007, n. 27 del 4.05.2010, n. 36 del 6.03.2013, n. 38 del 16.05.2024, n. 41 dell'11.05.2021, pag. 15 della CTU depositata il 3.06.2021 e pag. 4 della CTU depositata in data 20.04.2022). Conseguentemente il CTU nella relazione depositata in data 13.10.2025 ha applicato i tassi e le altre condizioni economiche pattuite nei contratti depositati, salvo le loro variazioni migliorative (vd. pag. 21). 11. Infine, gli attori hanno eccepito l'illegittima applicazione di interessi anatocistici (questione – comunque – rilevabile d'ufficio trattandosi di un'ipotesi di nullità). Come noto, gli interessi anatocistici identificano il fenomeno giuridico-contabile della produzione di interessi su interessi già scaduti per effetto del quale gli interessi maturati vengono automaticamente imputati a capitale, con l'ulteriore conseguenza che nel successivo periodo gli interessi si computano su un importo capitale maggiore (cd. capitalizzazione). L'art. 1283 c.c. prevede che «in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi», dove gli usi cui si riferisce tale norma sono gli usi normativi di cui agli artt. 1,4,8 disp. prel. c.c. i quali, secondo consolidata nozione, consistono nella ripetizione generale, uniforme, costante, frequente e pubblica di un determinato comportamento (cd. usus) accompagnato dalla convinzione che si tratti di un comportamento giuridicamente obbligato e, cioè, conforme ad una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento (cd. opinio juris ac necessitatis). Mentre in un primo momento la giurisprudenza qualificava l'uso bancario come un uso normativo, a partire dal 1999 la giurisprudenza ha più volte affermato che gli usi bancari sull'anatocismo, in quanto aventi esclusivo carattere negoziale, non costituiscono usi idonei a derogare all'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 30 marzo 1999, n. 3096; Cass. Civ., sez. 1, 11 novembre 1999, n. 12507; Cass. Civ., sez. 1, 4 maggio 2001, n. 6263; Cass. Civ., sez. U., 4 novembre 2004, n. 21095; Cass. Civ., sez. 1, 19 maggio 2005, n. 10599) con conseguente nullità dei contratti che prevedono interessi anatocistici in deroga all'art. 1283 c.c. Detto mutamento giurisprudenziale non può, tuttavia, consentire alla banca di invocare l'istituto dell'overruling – e, dunque, di salvare i suddetti contratti in quanto stipulati in un momento in cui l'anatocismo era, come visto, riconosciuto come legittimo dalla giurisprudenza – trattandosi di un mutamento giurisprudenziale riguardante la materia sostanziale e non processuale (cfr. Cass. Civ., sez. 6, 3 settembre 2013, n. 20172) Sul punto è intervenuto il legislatore che con il d.lgs. n. 342/1999, modificando l'art. 120 d.lgs. n. 385/1993, ha demandato al CICR di stabilire «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”, fermo restando che in ogni caso nelle operazioni in conto corrente deve essere “assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori» (art. 25 co. 2). pagina 9 di 14 Con delibera CICR 9.02.2000, entrata in vigore il 22.04.2000, il CICR ha riconosciuto di fatto agli istituti bancari la possibilità di capitalizzare gli interessi con cadenza anche infrannuale nell'ambito dei rapporti di conto corrente, a condizione che venisse stabilita una pari periodicità per gli interessi a debito e a credito. L'art. 2 co. 1 prevede infatti che «nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, il salvo periodico produce interessi secondo le medesime modalità» e il co. 2 prevede che «nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori ». L' art. 1 co. 69 l. delega n. 147/2013 (cd. Legge di stabilità 2014) modificato l' art. 120 co. 2 T.U.B. demandando al CICR di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo, in ogni caso che: i) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori (la pari periodicità viene, quindi, riferita non più alla capitalizzazione, ma alla liquidazione degli interessi); ii) «gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». Nonostante la mancata adozione di alcuna delibera da parte del CICR, ritiene il Tribunale che detta disposizione ha immediata efficacia precettiva, di guisa che non occorre attendere alcun intervento di adeguamento da parte del CICR, il quale, se intervenisse, non farebbe altro che recepire il divieto già espresso chiaramente dalla norma (diversamente opinando, infatti, si consentirebbe ad una norma secondaria di derogare una norma primaria). Inoltre una norma regolamentare – quale è la delibera del CICR – non può procrastinare l'entrata in vigore di una simile disposizione di legge, la quale è, pertanto, destinata ad eliminare l'anatocismo nelle operazioni bancarie in corso e, quindi, a vantaggio del correntista (cfr. Tribunale Milano, ord. 23 marzo 2015, Tribunale Milano, ord. 3 aprile 2015). Ne deriva che essendo l'art. 1 co. 69 l. delega n. 147/2013 di immediata applicazione, gli interessi anatocistici vanno espunti anche nel periodo successivo al 1.01.2014, verificandosi una sorta di invalidità successiva secondo cui il contratto deve sottostare alle sopravvenute regole normative (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2002, n. 8442). L' art. 17 bis l. n. 49/2016 ha nuovamente modificato l'art. 120 co. 2 Tub – con norma entrata in vigore il 15.04.2016 – il quale demanda al CICR di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a- con riferimento ai soli rapporti di conto corrente o di conto di pagamento, sia assicurata, nei confronti della clientela: i) la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori;
ii) tale periodicità non deve essere inferiore ad 1 anno;
iii) gli interessi devono essere conteggiati il 31.12 di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b- con riferimento a tutti i rapporti bancari in genere gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorta capitale;
pagina 10 di 14 c- per le aperture di credito regolate in c/c e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi debitori sono conteggiati al 31.12 e divengono esigibili il 1.03 dell'anno successivo a quello in cui sono maturati (nel caso di chiusura definitiva del rapporto sono immediatamente esigibili). Resta fermo che «il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo». Il CICR è intervenuto con delibera CICR 3 agosto 2016 prevedendo che tale adeguamento deve avvenire entro il 1.10.2016 (art. 5 co. 1) e che per i contratti in corso l'adeguamento può avvenire ex artt. 118 e 126 sexies T.U.B. fermo restando che l'autorizzazione del cliente deve avvenire in forma espressa (art. 5 co. 2).
8.1. In applicazione di tali principi, poiché nel contratto di conto corrente del 2000 risulta validamente pattuita la pari periodicità trimestrale di liquidazione degli interessi sia a debito che a credito del correntista il CTU ha eliminato la capitalizzazione nel periodo compreso tra il 1.01.2014 e la data in vigore della delibera del CICR del 3.08.2016, nonché successivamente a tale data non risultando l'adeguamento dei contratti in conformità al sopraesposto disposto normativo (vd. pag. 18-19 della CTU depositata in data 3.06.2021, pag. 6 della CTU depositata in data 20.04.2022 e pag. 22-23 della CTU depositata in data 13.10.2025). Inoltre il CTU ha correttamente espunto le sommissioni di istruttoria veloce per lo sconfinamento in quanto non debitamente pattuite ovvero non debitamente giustificate nella rendicontazione contabile esaminata (vd. pag. 23 della CTU depositata in data 23.10.2025).
9. In conseguenza di tali ricalcoli, il saldo finale del contratto di conto corrente n. 14111 alla data del 31.12.2016 risulta pari a € 7.942,08 a debito del correntista (in luogo del saldo debitore rappresentato nell'estratto conto bancario in pari data di € 26.903,19 a debito, con conseguente differenza di € 18.961,11 a favore del correntista, vd. pag. 24 della CTU depositata in data 13.10.2025). Le contestazioni relative alle fideiussioni rilasciate da Parte_2 Persona_1 [...]
, e Per_1 Parte_4 Parte_3 Parte_5
10. Con riferimento ai contratti di fideiussione sottoscritti da Parte_2 Persona_1
, , e a garanzia del contratto di
[...] Parte_4 Parte_3 Parte_5 apertura in conto corrente e dei contratti di mutuo conclusi da parte attrice, Parte_1 nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. ne ha eccepito la nullità ex art. 1418 c.c. e art.
2-33 l. n. 287/1990 in quanto contenente le clausole di sopravvivenza, reviviscenza e di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. di cui allo schema ABI del 2003 in relazione alle quali la BA d'TA – con provvedimento n. 55/2005 – ha accertato l'esistenza di un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza (vd. doc. 10-12 allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice), questione che – attenendo a profili di nullità – può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e rilevata anche d'ufficio dal giudice. Su un piano generale di analisi, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, valorizzando la ratio della normativa di cui alla l. n. 287/1990 (ossia quella di realizzare un pagina 11 di 14 bilanciamento tra la libertà di concorrenza e la tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei soggetti diversi dagli imprenditori atteso che la legge in esame detta norme a tutela della concorrenza avente come destinatari tutti i soggetti del mercato e, in particolare, i consumatori) hanno chiarito che, poiché il contratto a valle stipulato dal singolo consumatore costituisce il naturale sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti un adeguato strumento di tutela della trasparenza e della concorrenza del mercato è appresentato dalla nullità del contratto. La normativa antitrust vieta, infatti, qualsiasi fattispecie distorsiva della competizione di mercato, in qualunque forma essa avvenga, con la conseguenza che i contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust – in quanto costituenti lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti – partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi. In quest'ottica il legislatore europeo, nel sanzionare la nullità delle intese ad ogni effetto, non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione – anche successiva al negozio originario – la quale, in quanto tale, realizza un ostacolo al gioco della concorrenza. Si tratta – secondo la ricostruzione operata dalle Sezioni Unite e condivisa dall'intestato Tribunale - di una nullità speciale, da collegamento funzionale tra l'intesa ed il contratto a valle, funzionalità che si riscontra quando il contratto a valle è interamente o parzialmente riproduttivo dell'intesa a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale è di per sé un mezzo per violazione la normativa antitrust, ovvero quando riproduce solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale. In particolare si tratta di una nullità parziale (delle sole clausole riproduttive dell'accordo o della deliberazione a monte) di talché, in applicazione dell'art. 1419 c.c., essa non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, salvo prova contraria della parte che intende ottenere la nullità totale del contratto, prova che è difficile da fornire poiché; quanto alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole anticoncorrenziali, sebbene ha reso più onerosa la posizione del garante, non è tale da ritenere che il fideiussore, in assenza di tali clausole, non avrebbe prestato la garanzia, trattandosi – di regola – di persona legata al debitore principale e, dall'altro, la banca ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte tali clausole, atteso che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti (cfr. Cass. civ., sez. U., 30 dicembre 2021, n. 41994). Come chiarito dalla successiva giurisprudenza di legittimità, il Giudice, al fine di valutare l'eventuale nullità, deve accertare che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, ossia: i) l'esistenza di un provvedimento dell'Autorità Garante che accerta l'esistenza di un'intesa anticorrenziale, il quale ha valenza di prova privilegiata in relazione alle sole fideiussioni stipulate entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della BA d'TA, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale;
ii) la natura di fideiussione “omnibus”, attesa la limitazione dell'accertamento pagina 12 di 14 della BA d'TA a tale fattispecie (e che, quindi, che solo rispetto ad essa può possedere la sopraesposta efficacia probatoria privilegiata); iii) la compresenza delle clausole sopra richiamate, posto che, in virtù dell'accertamento dell'Autorità Garante l'anticoncorrenzialità dell'intesa deriva proprio dalla contestuale presenza di tali clausole;
iv) la concreta ricaduta della nullità sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore (cfr. Cass. civ., sez. I, 25 novembre 2024, n. 30383). 15.1. Nel caso di specie la domanda di nullità delle fideiussioni non può trovare accoglimento in quanto:
- la fideiussione rilasciata in data 5.05.2014 da (deceduto e, per esso, Persona_1
i suoi eredi , e ), da e Parte_3 Persona_2 Parte_4 Parte_3 da è una fideiussione specifica in quanto rilasciata a garanzia del saldo derivante Parte_2 dall'apertura di credito in conto corrente;
- la fideiussione rilasciata in data 26.01.20112014 da (deceduto e, per Persona_1 esso, i suoi eredi , e ) e da Parte_3 Persona_2 Parte_4 Pt_3
è una fideiussione specifica in quanto rilasciata a garanzia del mutuo chirografario di €
[...]
100.000,00;
- la fideiussione rilasciata in data 29.10.2007 da è una fideiussione specifica in Parte_2 quanto rilasciata a garanzia del mutuo chirografario di € 60.000,00;
- le fideiussioni omnibus in atti (ossia quella rilasciata da in data 3.07.2008, Parte_2 quella rilasciata da in data 22.02.2013 e quella rilasciata da Parte_3 Persona_1
e in data 5.05.2014) sono state sottoscritte in periodi non
[...] Parte_3 Parte_2 ricompresi nell'accertamento della BA d'TA (riguardante l'anno 2005) con la conseguenza che detto accertamento non può costituire una prova privilegiata e che, trattandosi di azione cd. stand alone, parte attrice avrebbe dovuto fornire la prova che al momento della stipulazione esisteva un'intesa anticoncorrenziale in attuazione della quale il suddetto contratto è stato stipulato (cfr., ex multis, Tribunale Roma, sez. XVII, 28 aprile 2023, n. 6749), prova che, nel caso di specie, è del tutto assente. Le spese di lite 16. L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 con condanna di parte attrice – maggiormente soccombente – al pagamento dei residui 2/3 in favore di parte convenuta. Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile – complessità media), della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate e del pregio dell'attività difensiva svolta, in € 10.860,00 (€ 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.738,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 3.579,.00 per la fase decisionale). 16.1. Le spese di CTU, come liquidate con decreto del 4.05.2022 e con decreto del 23.10.2025, sono poste definitivamente a carico della banca convenuta, stante la parziale fondatezza delle domande attoree che ha portato alla rideterminazione del saldo del contratto di conto corrente.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara, nei limiti di cui in parte motiva, la nullità della clausola contenuta nel contratto di conto corrente n. 14114 contenente la previsione di interessi anatocistici;
2) accerta e dichiara alla data del 31.12.2016 il saldo finale del contratto di conto corrente n. 14111 è pari a € 7.942,08 a debito del correntista;
3) rigetta le ulteriori domande formulate da parte attrice;
4) compensa le spese di lite nella misura di 1/4 – complessivamente determinate in € 545,00 per anticipazioni ed € 10.860,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge – e condanna gli attori, in solido, al pagamento dei restanti 3/4 in favore di parte convenuta;
5) pone le spese di CTU definitivamente a carico della banca convenuta Teramo, 23.10.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
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