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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 05/06/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2608/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA Presidente dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice rel. dott.ssa Marta GUADALUPI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata con ricorso depositato in data 7 agosto 2024 avente per oggetto “separazione consensuale” promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati in Sassari nella Via Cavour n. 48 presso e C.F._2 nello Studio dell'Avv. Sabrina Mura ( ) che li rappresenta e difende per procura C.F._3
allegata mediante strumenti informatici
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 ss., c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 7 agosto 2024, contenente le condizioni reddituali e gli obblighi a carico delle parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e confermate nel verbale d'udienza del 13 maggio 2025.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti, anche in riferimento all'operazione di trasferimento immobiliare oggetto dell'accordo, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 1 di 3 ***
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in Parte_1 Parte_2
data 5.10.2002, regolarmente trascritto al n. 379, parte II, anno 2002, serie A, dalla cui unione è nato il figlio , in Sassari il 17 gennaio 2008, minore di età. Per_1
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni relative al trasferimento immobiliare e alla complessiva operazione negoziale, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, potendo pertanto il Collegio darne esecuzione.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a seguito della domanda di separazione congiunta, depositata il 7 agosto 2024, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...] cittadina italiana e CodiceFiscale_1 Pt_2
(C.F. ) nato a [...] il [...] cittadino italiano,
[...] C.F._2
entrambi residenti in [...], che hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari (SS) in data 05/10/2002, regolarmente trascritto presso l'ufficio dello
Stato Civile del Comune di Sassari Atto N. 379 parte 2 serie A – anno 2002 , alle condizioni congiunte rassegnate dalle parti nel verbale di udienza del 13 maggio 2025 (contenente trasferimento immobiliare a risoluzione della crisi coniugale) da intendersi qui integralmente richiamate, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2) Spese interamente compensate.
pagina 2 di 3 Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA Presidente dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice rel. dott.ssa Marta GUADALUPI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata con ricorso depositato in data 7 agosto 2024 avente per oggetto “separazione consensuale” promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati in Sassari nella Via Cavour n. 48 presso e C.F._2 nello Studio dell'Avv. Sabrina Mura ( ) che li rappresenta e difende per procura C.F._3
allegata mediante strumenti informatici
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 ss., c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 7 agosto 2024, contenente le condizioni reddituali e gli obblighi a carico delle parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e confermate nel verbale d'udienza del 13 maggio 2025.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti, anche in riferimento all'operazione di trasferimento immobiliare oggetto dell'accordo, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 1 di 3 ***
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in Parte_1 Parte_2
data 5.10.2002, regolarmente trascritto al n. 379, parte II, anno 2002, serie A, dalla cui unione è nato il figlio , in Sassari il 17 gennaio 2008, minore di età. Per_1
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni relative al trasferimento immobiliare e alla complessiva operazione negoziale, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, potendo pertanto il Collegio darne esecuzione.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a seguito della domanda di separazione congiunta, depositata il 7 agosto 2024, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...] cittadina italiana e CodiceFiscale_1 Pt_2
(C.F. ) nato a [...] il [...] cittadino italiano,
[...] C.F._2
entrambi residenti in [...], che hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari (SS) in data 05/10/2002, regolarmente trascritto presso l'ufficio dello
Stato Civile del Comune di Sassari Atto N. 379 parte 2 serie A – anno 2002 , alle condizioni congiunte rassegnate dalle parti nel verbale di udienza del 13 maggio 2025 (contenente trasferimento immobiliare a risoluzione della crisi coniugale) da intendersi qui integralmente richiamate, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2) Spese interamente compensate.
pagina 2 di 3 Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3